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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1120/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720249003474632 IRPEF
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 143/2024 depositato il
25/11/2024
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1120/2024 depositato il 10.05.2024, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, assistito e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n.29720249003474632/000 notificata in data 10.04.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione intima il versamento della somma complessiva di € 1.490,83 dovuta in relazione alla cartella n.29720130005104462 presuntivamente notificata il 25.10.2013, per Irpef anno 2009.
La ricorrente, nel contestare la legittimità dell'atto opposto, eccepisce:
*il difetto e/ o l'omessa motivazione dell'atto impugnato;
*l'omessa notifica della cartella di pagamento sottostante;
*l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito, atteso che la cartella sarebbe stata presuntivamente notificata in data 25.10.2013 e l'intimazione qui impugnata il 10.04.2024;
*in subordine, la rideterminazione degli interessi secondo il principio del favor rei.
Conclude la difesa del ricorrente con la richiesta, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di annullamento del provvedimento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, Direz. Prov.le di Ragusa Uff. legale, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate il 04.06.2024, rilevava: nessuna carenza di motivazione affligge il provvedimento impugnato il quale “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Nessuna prescrizione può dirsi verificata posto che l'atto prodromico è stato regolarmente notificato così come l'odierna intimazione, nel rispetto del termine prescrizionale decennale, in virtù anche delle sospensioni che si sono avute con i provvedimenti legislativi emanati per far fronte all'emergenza
Covid-19. In ordine alla subordinata richiesta di rideterminazione delle sanzioni, l'Ufficio rappresenta che non ne sussistono le condizioni stante anche la regolare notifica della cartella di pagamento mai impugnata dal contribuente.
Conclude l'AdE per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del ricorrente.
All'udienza del 22.07.2024, fissata per la trattazione della misura cautelare, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate il
21.08.2024, nel confermare la regolarità del proprio operato, rilevava l'inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo, nessuna carenza di motivazione è rinvenibile nell'atto impugnato, così come nessuna prescrizione può dirsi verificata. Concludeva per la conferma della regolarità della procedura di riscossione e la condanna alle spese del ricorrente.
Con nota del 02.10.2024, la difesa del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e depositava copia decreto di ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
All'udienza del 07.10.2024, la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, esaminate la documentazione agli atti della controversia e le argomentazioni esposte delle parti, osserva: il ricorso appare fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. Ciò in quanto, la cartella n.29720130005104462, atto propedeutico all'intimazione qui impugnata, non risulta essere stata regolarmente notificata. Infatti, dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti si evince che per la suddetta notifica si è proceduto ai sensi degli artt. 139-140 c.p.c. con invio della raccomandata informativa con posta privata.
Al riguardo, va osservato che, se la possibilità di avvalersi della posta privata per compiere tale ultimo adempimento previsto dall'art. 140 c.p.c. è stata ritenuta legittima per il tempo in cui è stata effettuata la notifica in questione (Cass. civ., sez. V, 20.07.2020 n. 15360) occorre rilevare che la ricevuta di ritorno
(qui prodotta sia dall'AdE che dall'AdER), che dovrebbe attestare la consegna e/o la compiuta giacenza, mancando di sottoscrizione da parte dell'operatore incaricato della consegna, non appare idonea per perfezionare il procedimento notificatorio.
Ne consegue che l'intimazione impugnata, notificata il 10.04.2024, risulta essere il primo atto con il quale viene richiesto al ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di Irpef anno 2009 e relativi accessori, con evidente maturazione del termine ordinario di prescrizione decennale.
In merito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n.10012, 23 febbraio - 15 aprile
2021, hanno affermato che: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere da1 contribuente mediante la scelta, consentita dall'art.19, comma 3, del d.lgs. n.546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (v. ex pluribus, da ultimo, Cass.,1144/2018, in consolidamento di Cass. Sez. U, 5791/2008).
Tali pronunciamenti confermano che, anche in presenza di contestazione generica circa la mancata allegazione e/o prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, il Giudice adito può emettere declaratoria di nullità dell'intimazione per tutti quegli importi per i quali rimane indimostrata la loro notifica ai debitori.
Per quanto sin qui esposto, la Corte, definitivamente decidendo, non può che accogliere il ricorso del contribuente ed annullare l'avviso di intimazione impugnato.
In considerazione del carattere interpretativo delle ragioni che hanno deposto per l'invalidità della prova di notifica dell'atto presupposto a quello impugnato, si dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica,accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e compensa le spese.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1120/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720249003474632 IRPEF
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 143/2024 depositato il
25/11/2024
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1120/2024 depositato il 10.05.2024, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, assistito e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n.29720249003474632/000 notificata in data 10.04.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione intima il versamento della somma complessiva di € 1.490,83 dovuta in relazione alla cartella n.29720130005104462 presuntivamente notificata il 25.10.2013, per Irpef anno 2009.
La ricorrente, nel contestare la legittimità dell'atto opposto, eccepisce:
*il difetto e/ o l'omessa motivazione dell'atto impugnato;
*l'omessa notifica della cartella di pagamento sottostante;
*l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito, atteso che la cartella sarebbe stata presuntivamente notificata in data 25.10.2013 e l'intimazione qui impugnata il 10.04.2024;
*in subordine, la rideterminazione degli interessi secondo il principio del favor rei.
Conclude la difesa del ricorrente con la richiesta, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di annullamento del provvedimento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, Direz. Prov.le di Ragusa Uff. legale, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate il 04.06.2024, rilevava: nessuna carenza di motivazione affligge il provvedimento impugnato il quale “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Nessuna prescrizione può dirsi verificata posto che l'atto prodromico è stato regolarmente notificato così come l'odierna intimazione, nel rispetto del termine prescrizionale decennale, in virtù anche delle sospensioni che si sono avute con i provvedimenti legislativi emanati per far fronte all'emergenza
Covid-19. In ordine alla subordinata richiesta di rideterminazione delle sanzioni, l'Ufficio rappresenta che non ne sussistono le condizioni stante anche la regolare notifica della cartella di pagamento mai impugnata dal contribuente.
Conclude l'AdE per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del ricorrente.
All'udienza del 22.07.2024, fissata per la trattazione della misura cautelare, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate il
21.08.2024, nel confermare la regolarità del proprio operato, rilevava l'inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo, nessuna carenza di motivazione è rinvenibile nell'atto impugnato, così come nessuna prescrizione può dirsi verificata. Concludeva per la conferma della regolarità della procedura di riscossione e la condanna alle spese del ricorrente.
Con nota del 02.10.2024, la difesa del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e depositava copia decreto di ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
All'udienza del 07.10.2024, la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, esaminate la documentazione agli atti della controversia e le argomentazioni esposte delle parti, osserva: il ricorso appare fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. Ciò in quanto, la cartella n.29720130005104462, atto propedeutico all'intimazione qui impugnata, non risulta essere stata regolarmente notificata. Infatti, dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti si evince che per la suddetta notifica si è proceduto ai sensi degli artt. 139-140 c.p.c. con invio della raccomandata informativa con posta privata.
Al riguardo, va osservato che, se la possibilità di avvalersi della posta privata per compiere tale ultimo adempimento previsto dall'art. 140 c.p.c. è stata ritenuta legittima per il tempo in cui è stata effettuata la notifica in questione (Cass. civ., sez. V, 20.07.2020 n. 15360) occorre rilevare che la ricevuta di ritorno
(qui prodotta sia dall'AdE che dall'AdER), che dovrebbe attestare la consegna e/o la compiuta giacenza, mancando di sottoscrizione da parte dell'operatore incaricato della consegna, non appare idonea per perfezionare il procedimento notificatorio.
Ne consegue che l'intimazione impugnata, notificata il 10.04.2024, risulta essere il primo atto con il quale viene richiesto al ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di Irpef anno 2009 e relativi accessori, con evidente maturazione del termine ordinario di prescrizione decennale.
In merito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n.10012, 23 febbraio - 15 aprile
2021, hanno affermato che: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere da1 contribuente mediante la scelta, consentita dall'art.19, comma 3, del d.lgs. n.546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (v. ex pluribus, da ultimo, Cass.,1144/2018, in consolidamento di Cass. Sez. U, 5791/2008).
Tali pronunciamenti confermano che, anche in presenza di contestazione generica circa la mancata allegazione e/o prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, il Giudice adito può emettere declaratoria di nullità dell'intimazione per tutti quegli importi per i quali rimane indimostrata la loro notifica ai debitori.
Per quanto sin qui esposto, la Corte, definitivamente decidendo, non può che accogliere il ricorso del contribuente ed annullare l'avviso di intimazione impugnato.
In considerazione del carattere interpretativo delle ragioni che hanno deposto per l'invalidità della prova di notifica dell'atto presupposto a quello impugnato, si dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica,accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e compensa le spese.