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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 452/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. SPINA CARLO RUFO (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. SPINA CARLO RUFO (C.F. C.F._3
) C.F._2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di modifica delle condizioni di divorzio depositata il 11/03/2025;
- rilevato che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dai genitori e dai predetti così come modificate, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
“1. Affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso il padre in Rimini, Via Per_1
Due Palme, 2, autorizzando il relativo cambio di residenza.
2. La madre terrà con sé il figlio minore due giorni a settimana, il lunedì ed il mercoledì dalle Per_1
18:00 fino al mattino successivo fino all'ingresso a scuola ed a fine settimana alternati, dal venerdì
pagina 1 di 3 pomeriggio con prelevamento dalla casa paterna alle ore 15:30 fino all'ingresso a scuola del lunedì mattina successivo.
3. Durante le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo dalla chiusura della scuola fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla riapertura della scuola con l'altro genitore, mentre le festività pasquali le trascorrerà con uno dei due genitori, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale.
4. Durante le vacanze estive ciascun genitore dovrà tenere con sé il figlio per almeno 15 giorni Per_1
anche non consecutivi, comunicando il periodo all'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
5. I tempi e le modalità di frequentazione del figlio minore sopra esposte potranno variare su concorde intesa dei genitori, tenuto. presente il preminente interesse del minore stesso.
6. In ragione della nuova collocazione del minore , e tenuto conto della diversa situazione Per_1 economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al mantenimento del figlio, le parti concordemente convengono che la SI.ra contribuirà al mantenimento Controparte_1
del figlio nella misura di euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili, rivalutabili annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, che la madre provvederà a versare al padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
7. Le spese straordinarie per il minore saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo del
Tribunale di Bologna, secondo il presente schema: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, ovvero, a titolo esemplificativo: spese mediche non mutuabili precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
- spese per campi scuola estivi, baby sitter pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario, sempre che il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (quali nonni, ecc.), non offra tempestive alternative;
- spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
- abbonamento a mezzi di trasporto pubblici;
pagina 2 di 3 - spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
- visite specialistiche prescritte dal medico di base;
apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
In deroga a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna, i genitori concordemente convengono che le spese per l'abbigliamento del figlio siano suddivise al 50% tra loro e ricomprese tra le spese da concordare preventivamente con le modalità che seguono. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:
- il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, mail o messaggio whatsapp) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, mail o messaggio whatsapp) motivandolo adeguatamente.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso entro 7 (sette) giorni dalla spesa.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato (quali ad esempio l'assegno unico universale) e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio vanno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno”.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone: dispone che e , si attengano alle condizioni concordi Controparte_1 Controparte_2 di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
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