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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/11/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
composta dai magistrati
Dr. ET AN Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 404 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
con sede legale in Roma, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti appellante ed appellata incidentale
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Antenucci appellata ed appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di
Teramo n. 247 pubblicata il 2/3/2025
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 247 pubblicata il 2/3/2025 il Tribunale
Ordinario di Teramo, in parziale accoglimento della domanda proposta da condannava Controparte_1 [...]
a restituire all'attrice la somma di Parte_1
€ 143.898,87, oltre ad interessi legali dalla data della domanda,
che in base alla consulenza tecnica espletata risultava indebitamente addebitata alla correntista nel corso dei rapporti di conto corrente intrattenuti dalle parti in applicazione di clausole nulle;
il Tribunale condannava inoltre la banca a rifondere all'attrice le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello
[...]
chiedendo il rigetto delle domande proposte Parte_1
dalla controparte.
2.1. Si costituiva in giudizio , Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale al fine di ottenere la condanna della banca al pagamento degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284,
comma 4, c.p.c.
2.2. Con decreto in data 22/7/2025, ritualmente comunicato alle parti, veniva disposto che l'udienza di prima comparizione del 16/9/2025 si svolgesse in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2.2.1. Nessuna delle parti provvedeva al deposito di note e con ordinanza in data 18/9/2025, ritualmente comunicata alle parti, la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 181 e 127-
ter, comma 4, c.p.c. all'udienza del 4/11/2025, da svolgersi in forma cartolare mediante il deposito di note.
2.2.2. Non avendo nessuna delle parti depositato memorie neppure in tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
3. Il presente giudizio è stato introdotto in primo grado dopo l'entrata in vigore del d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 6/8/2008, n. 133, che ha novellato il testo dell'art. 181 c.p.c., prevedendo che all'ordine di cancellazione della causa dal ruolo consegua la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
3.1. Va conseguentemente ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del giudizio, rimanendo le spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
3.2. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già
versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (vedi
Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 7/11/2025
La Presidente est.
dr. ET AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
composta dai magistrati
Dr. ET AN Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 404 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
con sede legale in Roma, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti appellante ed appellata incidentale
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Antenucci appellata ed appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di
Teramo n. 247 pubblicata il 2/3/2025
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 247 pubblicata il 2/3/2025 il Tribunale
Ordinario di Teramo, in parziale accoglimento della domanda proposta da condannava Controparte_1 [...]
a restituire all'attrice la somma di Parte_1
€ 143.898,87, oltre ad interessi legali dalla data della domanda,
che in base alla consulenza tecnica espletata risultava indebitamente addebitata alla correntista nel corso dei rapporti di conto corrente intrattenuti dalle parti in applicazione di clausole nulle;
il Tribunale condannava inoltre la banca a rifondere all'attrice le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello
[...]
chiedendo il rigetto delle domande proposte Parte_1
dalla controparte.
2.1. Si costituiva in giudizio , Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale al fine di ottenere la condanna della banca al pagamento degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284,
comma 4, c.p.c.
2.2. Con decreto in data 22/7/2025, ritualmente comunicato alle parti, veniva disposto che l'udienza di prima comparizione del 16/9/2025 si svolgesse in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2.2.1. Nessuna delle parti provvedeva al deposito di note e con ordinanza in data 18/9/2025, ritualmente comunicata alle parti, la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 181 e 127-
ter, comma 4, c.p.c. all'udienza del 4/11/2025, da svolgersi in forma cartolare mediante il deposito di note.
2.2.2. Non avendo nessuna delle parti depositato memorie neppure in tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
3. Il presente giudizio è stato introdotto in primo grado dopo l'entrata in vigore del d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 6/8/2008, n. 133, che ha novellato il testo dell'art. 181 c.p.c., prevedendo che all'ordine di cancellazione della causa dal ruolo consegua la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
3.1. Va conseguentemente ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del giudizio, rimanendo le spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.
3.2. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già
versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (vedi
Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 7/11/2025
La Presidente est.
dr. ET AN