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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/05/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n. 1677/2022
R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tribulato Parte_1
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Cimino e Luigi Cardone
- resistente - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 26.07.2022, parte ricorrente in epigrafe convenne in giudizio la deducendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta con mansioni di Operatore di
Esercizio, parametro retributivo 140, CCNL Autoferrotranvieri, presso la sede di
Palermo dal 25.02.2004 al 21.02.2011, in virtù di diversi contratti di lavoro in somministrazione;
- che il Tribunale di Palermo con sentenza n. 5/2014 del 08.01.2014 dichiarava costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti a far data dal
25.02.2004 con mansioni di operatore di esercizio par. 140 del C.C.N.L
Autoferrotranvieri, condannava la società convenuta al ripristino immediato del rapporto di lavoro con il ricorrente ed al risarcimento del danno patito dal lavoratore
(successivamente la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1362/2015
1 rideterminava l'indennità risarcitoria confermando nel resto la pronuncia appellata, che passava quindi in giudicato);
- che il datore di lavoro, non ottemperando alla precitata pronuncia, assumeva il ricorrente in base ad un nuovo contratto di lavoro part time presso la sede di Alcamo con decorrenza ex nunc dal 03.02.2014, non riconosceva gli scatti di anzianità maturati dal 25.02.2004 e non computava il periodo di lavoro reso durante la somministrazione ai fini dell'attribuzione del parametro retributivo superiore 158;
- che il Tribunale di Palermo, con successiva sentenza n. 581/2017, accertava il diritto del ricorrente alla riammissione in servizio presso la sede di Palermo della CP_2
resistente con contratto full time;
- che il ricorrente veniva quindi trasferito dal 30.01.2018 presso la sede di Trapani;
- che dalle buste paga la data di assunzione risultava quella del 03.02.2014, che veniva utilizzata dalla Società sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di anzianità (biennali) previsti dal CCNL Autoferrotranvieri sia ai fini dell'aumento del parametro retributivo (primo aumento dal parametro 140 al parametro 158).
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità con decorrenza dal 25.02.2004 e del parametro retributivo
158, CCNL autoferrotranvieri, a far data dal 03.09.2018 o dalle diverse date ritenute di giustizia;
ed inoltre il riconoscimento del diritto al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, della retribuzione dovuta dal 09/01/2014 (giorno successivo alla emissione della sentenza n. 5/2014 immediatamente esecutiva) fino al 03/02/2014 (data di effettiva ripresa in servizio) quale lavoratore subordinato, parametro 140, CCNL autoferrotranvieri, contratto full-time, con ricostruzione giuridica ed economica della carriera a far data 25.02.2004. Per l'effetto, chiedeva condannarsi la Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive dovute per i titoli sopra dedotti, oltre
[...]
interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge
Costituitasi in giudizio la società resistente eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei diritti a contenuto patrimoniale scaturenti dalla richiesta anzianità di servizio, avendo la parte richiesto gli stessi per la prima volta solo con il deposito del ricorso introduttivo avvenuto il 28.07.2022 e, par tale ragione, diritto al riconoscimento
2 sotto il profilo economico solo dal 28.07.2017; eccepiva, altresì, per le medesime ragioni, l'intervenuta prescrizione delle richieste retributive maturate dal 9.04.2014 al
2.02.2014; infine, nel merito, contestando quanto affermato e dedotto nel ricorso, ne chiedeva il rigetto.
Sul contradditorio così instaurato la causa, previo espletamento di CTU, è stata discussa mediante scambio di note di trattazione scritta e posta in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Premesso che con precedente giudicato era stata accertata e dichiarata l'illegittima apposizione del termine nei plurimi contratti sottoscritti e la conseguente conversione in un unico contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti con mansione di operatore di esercizio par. 140 del CCNL Autoferrotranvieri a far data dal 25.02.2004,
l'oggetto del presente giudizio è circoscritto al riconoscimento del diritto all'attribuzione degli scatti di anzianità biennali di servizio nonché all'aumento del parametro retributivo considerando l'anzianità di servizio a far data dal 25.02.2004, oltre che al riconoscimento delle retribuzioni dovute dalla sentenza di conversione all'effettivo ripristino del servizio.
Partendo da quest'ultima richiesta di riconoscimento della retribuzione dovuta dal
09.01.2014 al 02.02.2014, appare utile richiamare il costante orientamento della
Suprema Corte secondo cui “… A partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. Diversamente opinando, la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato sarebbe completamente svuotata. Se, infatti, il datore di lavoro, anche dopo l'accertamento giudiziale del rapporto a tempo indeterminato, potesse limitarsi al versamento di una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione, non subirebbe alcun deterrente idoneo ad indurlo a riprendere il prestatore a lavorare con sé. E lo stesso riconoscimento della
3 durata indeterminata del rapporto da parte del giudice sarebbe posto nel nulla" (Cass.
S.U. 2990/2018).
Sul punto va respinta l'eccezione di prescrizione delle retribuzioni non corrisposte sollevata dalla società convenuta, a parere della quale, avendo il ricorrente azionato il suo diritto solo col ricorso depositato il 28.07.2022, i crediti retributivi oltre il quinquennio antecedente si sarebbero prescritti.
Al riguardo deve tuttavia richiamarsi l'orientamento della Corte di Cassazione che, con la recente ordinanza n. 33578 del 1° dicembre 2023, dando continuità al già espresso principio generale (Cass. n. 26246/2022), ha confermato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.lgs. n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della
L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n.4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Sulla scorta di tali principi, va ritenuta legittima e fondata la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento delle retribuzioni dovute dalla società datrice di lavoro dal
09.01.2014 al 02.02.2014, corrispondente al periodo intercorrente fra la data di pronuncia della sentenza n. 5/2014 resa dal Tribunale di Palermo, e il 3.02.2014, data di riammissione in servizio: i predetti crediti sono infatti sorti nel 2014, successivamente all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, ed attengono ad una retribuzione connessa ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tuttora esistente. Passando alla quantificazione, la retribuzione non corrisposta per il periodo dal 09.01.2014 al
02.02.2014, la stessa va liquidata in € 1.067,55, come correttamente quantificata dal
CTU nel primo elaborato (pag. 3).
Le considerazioni appena svolte in punto di prescrizione valgono anche per le ulteriori domande, relative al riconoscimento degli scatti di anzianità biennali maturati dal 25.02.2004 e al riconoscimento del parametro retributivo 158 previsto dal CCNL
Autoferrotranvieri, atteso che il riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato con decorrenza ex tunc è avvenuto con sentenza del Tribunale di Palermo n. 5/2014 e la
4 conseguente possibilità di far valere il diritto di credito relativo agli aumenti retributivi
è sorto a far data dalla predetta pronuncia di natura costitutiva, dunque successivamente all'entrata in vigore della legge 92/2012.
Ciò posto le predette domande volte al riconoscimento degli scatti di anzianità biennali maturati dal 25.02.2004 e al riconoscimento dell'aumento parametrale possono essere esaminate congiuntamente e vanno accolte nei limiti che seguono.
L'art. 7 del CCNL Autoferrotranvieri del 23/07/1976 prevede il diritto ad “aumenti periodici di anzianità da corrispondersi per ogni biennio di anzianità di servizio” ed il comma 2 continua affermando che “l'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione presso l'azienda indipendentemente dalla categoria di inquadramento”.
L'art. 4 tabella C.1/1 del CCNL autoferrotranvieri del 14/12/2004 prevede poi il diritto all'innalzamento del parametro retributivo da 140 a 158 “dopo 8 anni di guida effettiva”.
Occorre a questo punto precisare che l'indennità risarcitoria ex art 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010 n. 183, riconosciuta al ricorrente dalla sentenza n. 5/2014, poi modificata dalla successiva sentenza n. 1362/2015, secondo la giurisprudenza di legittimità “ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprendendo tutti i danni – retributivi e contributivi – causati dalla perdita di lavoro a causa dell'illegittima apposizione del termine, con riferimento agli intervalli non lavorati fra l'uno e l'altro rapporto a termine;
al contrario, i periodi lavorati, non solo nel primo, ma anche nei successivi contratti del periodo intermedio, una volta inseriti nell'unico rapporto a tempo indeterminato, fanno parte dell'anzianità lavorativa e retributiva e devono essere considerati ai fini della quantificazione degli aumenti periodici di anzianità” (Cass. n.
19331/2015).
Per la Suprema Corte, quindi:
-l 'indennità di cui all'art. 32 comma 5 L. 183/10 copre tutti i periodi non lavorati tra i vari contratti e, altresì, il periodo che va dall'ultimo contratto e sino alla sentenza di conversione del rapporto, passata in giudicato;
- solo i periodi lavorati vanno conteggiati ai fini degli scatti di anzianità.
5 Sulla scorta di tali principi, deve dunque ritenersi che l'indennità risarcitoria già riconosciuta al ricorrente nel precedente giudizio abbia compensato tutto il periodo “non lavorato” dalla scadenza dell'ultimo contratto sino al deposito della sentenza, nonché tutti i periodi intermedi non lavorati tra un contratto e l'altro, sicché tali periodi non possono essere nuovamente considerati ai fini del riconoscimento dei c.d. scatti di anzianità. Di contro, i periodi lavorati vanno conteggiati sia ai fini degli scatti di anzianità, sia ai fini del computo degli anni di guida effettiva per l'innalzamento del parametro retributivo (per una ricostruzione in termini cfr. anche App. Palermo n.
938/22).
E' stato pertanto conferito incarico al CTU dott.ssa al fine di calcolare gli Per_1
scatti di anzianità ed il parametro retributivo spettanti al ricorrente in base al CCNL
Autoferrotranvieri, e le conseguenti differenze retributive, tenuto conto della retrodatazione del rapporto a tempo indeterminato a far data dal 25.02.2004, giusta sentenza del Tribunale di Palermo n. 5/2014, e (come richiesto ad integrazione a seguito dei rilievi espressi da parte resistente) considerando i soli periodi di effettiva utilizzazione presso la “ in pendenza dei plurimi contratti di Controparte_1
somministrazione e dalla data di riassunzione avvenuta il 03.02.2014.
Con riferimento agli scatti di anzianità, la CTU nella sua relazione di consulenza tecnica integrativa - le cui conclusioni questo Giudice condivide, perché fondate su di un corretto percorso logico-motivazionale e su di un attento esame della documentazione agli atti – ha accertato che “considerando i periodi di effettiva utilizzazione come continuativi, il ricorrente avrebbe un'anzianità di servizio a far data dal 25.02.2004, con decorrenza del primo scatto dal febbraio 2007, e la maturazione di tutti i 6 scatti previsti dal contratto;
in considerazione di ciò vanterebbe una differenza complessiva tra quanto percepito (€ 4.515,88) e quanto dovuto (€ 9.104,68) di €
4.588,80” (v. relazione integrativa del CTU). E' questo la conclusione che a parere dello scrivente va condivisa - dovendosi considerare soltanto i periodi di effettiva utilizzazione (diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente), ma non certo con soluzione di continuità e con un'anzianità di servizio a far data dal febbraio 2014 e decorrenza del primo scatto dal marzo 2016 (come sostenuto dalla resistente) –
6 considerato, da un lato, la data di decorrenza dell'unico rapporto di lavoro del ricorrente
(ri)costituito in capo alla a far data dal 25.02.2004 così come Controparte_1
statuito dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. 5/2014 e, dall'altro lato, la necessità di computare ai fini degli scatti solo i periodi di effettiva utilizzazione.
Quanto alla pretesa attribuzione del parametro 158, che presuppone, secondo il Ccnl,
“8 anni di guida effettiva”, se da un lato deve tenersi contro dei periodi di guida effettiva
(desumibili dagli atti e sostanzialmente condivisi dalle parti, salva una lieve e irrilevante discrasia di dieci giorni nel periodo lavorativo connesso ai contratti di somministrazione), dall'altro non può trascurarsi che al ricorrente spettava di diritto essere assunto full time sin da febbraio 2014 (come accertato con sentenza del Tribunale di Palermo n. 581/2017), sicché appare corretto conteggiare anche i mesi da febbraio
2014 a dicembre 2015 per intero (quantomeno a titolo risarcitorio, come del resto pure richiesto in ricorso) e conseguente si ritiene corretta la decorrenza dell'innalzamento del parametro retributivo da 140 a 158 da settembre 2018 con conseguente diritto al pagamento della somma quantificata dal CTU in € 1.956,32. Da tale somma va tuttavia detratta l'importo di € 108,00, pari alla differenza fra l'assegno perequativo corrisposto
(pari ad € 972,00) e quello effettivamente spettante da settembre 2014 ad agosto 2018
(per un importo pari a € 874,00), tenuto conto della riconosciuta retrodatazione dell'aumento parametrale al settembre 2018 (cfr. pag. 13 relazione iniziale del CTU). E pertanto va riconosciuta la somma finale di € 1.848,32 a titolo di differenze retributive derivanti dall'innalzamento del parametro retributivo da 140 a 158 da settembre 2018
Alla luce delle conclusioni sopra riportate, devono riconoscersi al ricorrente differenze retributive per un importo complessivo pari ad € 7.504,67, di cui € 1.067,55
a titolo di retribuzione non corrisposta per il periodo dal 09.01.2014 al 02.02.2014, €
4.588,80 a titolo di scatti di anzianità ed € 1.848,32 a titolo di corretta applicazione del parametro 158, il tutto oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione di ciascuna rata al soddisfo.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Trapani, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento degli scatti biennali di servizio a far data dal 25.02.2004, con decorrenza del primo scatto dal febbraio 2007, nella misura di tutti i 6 scatti previsti dal contratto;
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del parametro 158 CCNL a decorrere dal mese di settembre 2018;
- per l'effetto condanna la a corrispondere in favore del Controparte_1
ricorrente la complessiva somma di € 7.504,67, di cui € 1.067,55 a titolo di retribuzione non corrisposta per il periodo dal 09.01.2014 al 02.02.2014, € 4.588,80 a titolo di scatti di anzianità ed € 1.848,32 a titolo di corretta applicazione del parametro 158, il tutto oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione di ciascuna rata al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre accessori;
- pone definitivamente a carico della società convenuta le spese di CTU.
Trapani, 26.05.2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio
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