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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 03/12/2024 svoltasi mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.
4482 / 2024 tra
( avv.VICARI DONATELLA ) Parte_1
e in persona del legale rappresentante p.t. ( avv. IANDOLO GUSTAVO ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc. svoltosi inter partes, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini:
- dell' esenzione ticket sanitario
- le condizioni di cui all'art 3 c.3 l 104/92. sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa .
L' si è costituito contestando la fondatezza della domanda . CP_1
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
Gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti ( 1) artrosi diffusa con ernie discali a livello cervicale (C4-C5, C5-C6 e C6-C7) e lombare (L4-L5, L5-S1), dilatazione del canale ependimale midollare da C5 a L1 e siringomielia D6-D8, con parestesie
a carico degli arti superiori ed inferiori e limitazione della motilità del capo e del tronco (proporzionalmente a cod. 7001 e per analogia proporzionale a cod.
7103 = 45%;
2) cardiopatia ipertensiva non controllata dalla terapia ascrivibile a seconda funzionale NYHA (per analogia e proporzionalmente a cod. 6442 = 20%); 3) iperinsulinismo in trattamento con glucagone assimilabile a diabete mel-lito di tipo II in classe I (proporzionalmente a cod. 9309 = 15%);
4) ipocontrattilità detrusoriale vescicale con residuo post minzionale patolo- gico ed incompleto rilasciamento muscolare dei muscoli del piano perineale
(proporzionalmente a cod. 6206 = 15%);
5) sindrome ansioso-depressiva reattiva di entità lieve (per analogia a cod.
2207 = 15%).
Essi sono tali da :
- determinare una percentuale di invalidità del 74% ,
- non determinare le condizioni di cui all' 3 comma 3 legge 104/92 ( bensì quelle di cui all'art 3 comma 1 che però non sono state oggetto di domanda) dalla data di presentazione della domanda amministrativa (13.09.2021).
Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto l'indagine peritale
è stata condotta con retti criteri tecnici ed appare immune da profili di censurabilità.
Va pertanto dichiarato che la ricorrente presenta il requisito sanitario ai fini dell' esenzione dal pagamento dei ticket sanitari (art. 5, comma 4, L. 407/90 e dall'art. 6, D.M. 01.02.91).
Le spese di lite della presente fase, comprensive di quelle della fase di ATP e liquidate come in dispositivo in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, si compensano per metà in ragione della parziale soccombenza reciproca .Le spese riconosciute debbono essere liquidate in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Vanno poste definitivamente a carico dell infine, le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che la ricorrente presenta un'invalidità del 74% dalla domanda amministrativa.
Rigetta per il resto.
Compensa per metà le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.696, e condanna l alla refusione a parte ricorrente della restante metà, pari a € CP_1 1.348, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con distrazione.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato CP_1 decreto.
Il Giudice