Sentenza 26 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/05/2026, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03624/2026REG.PROV.COLL.
N. 03174/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3174 del 2025, proposto da:
Società Agricola Semplice NA Vivai Piante di NA DO RO, AR e AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Mastropasqua e Francesco Carlo Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00144/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Consigliere OR Cordì e lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. La Società agricola NA Vivai Piante ha appellato la sentenza n. 144/2025, con la quale il T.A.R. per la Basilicata ha respinto il ricorso proposto avverso: i ) il provvedimento della Dirigente dell’Ufficio Servizi Finanziari e Recupero Crediti dell’AGEA prot. n. 38516 del 15.5.2024, di accertamento definitivo del credito di euro 14.843,70 oltre interessi, per indebita percezione dei contributi europei, erogati alla Società agricola negli anni 2020, 2021 e 2022; ii ) del conseguente atto prot. n. 38517 del 15.5.2024, con il quale l’AGEA ha intimato alla Società la restituzione, entro 60 giorni, della somma di euro 15.844,43, di cui euro 14.843,70 a titolo di sorte capitale ed euro 1.000,73 a titolo di interessi, maturati fino al 15.5.2024.
2. In punto di fatto va esposto che: i ) la Società appellante aveva acquistato - con contratto di vendita a rate del 10.3.2008 - dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo (ISMEA) i terreni ubicati nel Comune di Lavezzo (foglio n. 17, particella n. 489, foglio n. 19, particelle nn. 142, 143, 150, 151, 157, 158, 392 e 461, foglio n. 20, particella n. 241, e foglio n. 21, particelle nn. 45, 63, 101 e 102) per il prezzo di euro 547.734,83, da pagare mediante 40 rate semestrali di euro 18.445,22; ii ) il contratto aveva previsto che lo stesso si sarebbe risolto in caso di mancato pagamento di due rate, con obbligo di liberazione del fondo; iii ) in data 26.6.2019 il rappresentante dell’ISMEA si era presentato dinanzi ad un Notaio di Roma, esibendo le risultanze delle scritture contabili, e, ai sensi dell’art. 13, comma 4- bis , del d.l. 193/2016, aveva attestato che la Società non aveva pagato alcuna rata, specificando che, con nota del 13.3.2019, era già stata comunicata alla Società la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa; iv ) il notaio aveva quindi redatto processo verbale, costituente titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile nonché titolo per ottenere l’annotazione dell’intervenuta risoluzione a margine della compravendita; v ) la Società aveva chiesto ad IS di rinunciare al processo verbale notarile, e IS aveva subordinato la rinuncia al pagamento degli importi dovuti entro il 31.8.2020 e, di seguito, aveva attestato di non aver ricevuto alcun pagamento e dichiarato che avrebbe, quindi, alienato i terreni; vi ) venuta a conoscenza della vicenda AG aveva accertato l’indebita percezione di contributi erogati in relazione a tali terreni negli anni 2020-2022, in ragione della mancanza di un valido titolo di conduzione e aveva, quindi, intimato alla Società la restituzione delle somme.
2.1. La Società ha, inoltre, esposto di aver proposto opposizione alla procedura esecutiva intrapresa da IS con notifica del verbale notarile e dell’atto di precetto in data 19.11.2021. Il Giudice dell’esecuzione aveva sospeso la procedura con provvedimento del 16.2.2022; inoltre, il Tribunale aveva sospeso la procedura con provvedimento del 5.8.2022, adottato nell’ambito di un’opposizione agli atti esecutivi. La Società ha, quindi, dedotto di aver perso il possesso dell’immobile solo in data 17.11.2023.
3. Avverso i provvedimenti di AG la Società ha proposto ricorso al T.A.R. per la Basilicata, chiedendo, in primo luogo, la sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia civile relativa alla legittimità dell’esercizio del diritto ex art. 1526 c.c. da parte dell’IS, pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Potenza. La Società ha, inoltre, dedotto: i ) la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, per mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento; ii ) la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 21- quinques e 21- nonies della L. n. 241/1990; iii ) la violazione dell’art. 1456, comma 2, c.c. e dell’art. 1148 c.c.; iv ) la violazione dell’art. 33 del D.lgs. n. 228/2001; v ) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria; vi ) la violazione dell’art. 9 del D.M. 20.3.2015.
4. Il T.A.R. ha respinto l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio civile sull’accertamento del legittimo esercizio della clausola risolutiva espressa e ha, altresì, respinto le censure di merito articolate dalla Società agricola.
5. La Società agricola ha, quindi, proposto ricorso in appello affidato a sei motivi, di seguito esaminati. Si è costituita in giudizio l’AG, chiedendo di respingere il ricorso in appello. Si è costituito anche il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. All’udienza del 16 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente deve essere accolta l’istanza del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. Deve, infatti, considerarsi come i provvedimenti oggetto di giudizio siano stati adottati esclusivamente da AG nell’ambito di funzioni e prerogative proprie stabilite dalla legge. Non vi è, quindi, alcuna legittimazione passiva del Ministero, che va estromesso dalla lite.
7. Passando ad esaminare il merito del ricorso in appello si osserva come, con il primo motivo, la Società abbia dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa: i ) ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione del giudizio, evidenziando come la questione relativa al legittimo esercizio della clausola risolutiva espressa (e, in particolare, all’eventuale prescrizione del diritto) dovesse essere esaminata incidenter tantum ai sensi dell’art. 8 c.p.a.; ii ) ha ritenuto che il diritto non potesse ritenersi prescritto in ragione della comunicazione inviata da IS in data 13.3.2019, richiamata nel verbale notarile.
7.1. La Società ha evidenziato come, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, sia obbligo del giudice sospendere il giudizio nel caso in cui debba risolversi una controversia da cui dipende la decisione della lite. Nel caso di specie, la controversia da decidere era quella relativa all’intervenuta prescrizione del diritto ex art. 1526 c.c., pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Potenza e pregiudiziale rispetto alla causa, atteso che l’eventuale accertamento della prescrizione del diritto avrebbe decretato il legittimo possesso dei terreni, elidendo il tassello giuridico sul quale si era fondata la richiesta di restituzione di AG.
7.1.1. La deduzione è infondata. Il Giudice di primo grado ha, correttamente, richiamato la disposizione di cui all’art. 8, comma 1, c.p.a., che attribuisce al Giudice amministrativo il potere di conoscere, senza efficacia di giudicato, tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale. Come evidenziato da questo Consiglio, il rapporto di pregiudizialità di cui all’art. 8, comma 1, c.p.a. “ sussiste quando l’accoglimento o il rigetto della domanda giudiziale da parte del giudice amministrativo dipende logicamente dalla decisione di altra questione relativa ad un diritto soggettivo (questione che, ove autonomamente proposta, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario ma, rappresentando l’antecedente logico-giuridico della questione sottoposta al vaglio del giudice amministrativo, è “attratta” dalla giurisdizione di quest’ultimo, senza che il processo amministrativo debba sospendersi in attesa della pronuncia del giudice civile) ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 gennaio 2026, n. 751). Tale disposizione risponde alla duplice esigenza di concentrazione delle tutele e di celerità del giudizio. Se il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, ha la competenza a conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale (come espressamente previsto dalla legge), anche senza efficacia di giudicato, tale cognizione non può non includere – pena la degenerazione dell’esegesi in una abnorme interpetatio abrogans – l’accertamento dei presupposti di fatto (e di diritto) che hanno determinato l’adozione del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2025, n. 462). In casi come quello di specie, spetta, quindi, al Giudice amministrativo conoscere incidentalmente la questione “ civilistica ” rilevante per la decisione sulla legittimità del provvedimento impugnato. Di conseguenza, non sussiste in simili casi un’ipotesi di sospensione obbligatoria del giudizio amministrativo, che il legislatore prevede solo nei casi di cui all’art. 8, comma 2, c.p.a. Nei casi di cui all’art. 8, comma 1, c.p.a., il giudice amministrativo non è, invece, tenuto alla sospensione del processo essendo la scelta rimessa, in tale evenienza, a una valutazione di opportunità (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 luglio 2022, n. 5872). Nel caso di specie, non pare neppure opportuno sospendere il giudizio, considerato che la questione può essere esaminata e decisa alla luce delle evidenze in atti.
7.2. Con una seconda deduzione la parte ha evidenziato l’erroneità della decisione resa dal Giudice di primo grado, che ha ritenuto il diritto di IS non prescritto stante l’invio della nota del 13.3.2019, di cui si era dato atto nel verbale notarile. La parte ha evidenziato come: i ) tale nota non fosse mai stata ricevuta, come eccepito anche nel giudizio civile pendente davanti alla Corte d’Appello di Potenza; ii ) la ricevuta prodotta da IS nel giudizio civile conteneva una firma illeggibile e senza spendita della qualifica del firmatario; iii ) occorresse, per scrupolo, rinnovare la contestazione formulata in sede di opposizione all’esecuzione, considerato anche come non fosse necessaria una querela di falso, dovendo essere la controparte a richiedere una verificazione, “ stante l’esplicita contestazione effettuata da NA nel giudizio di opposizione ”. La Società ha, quindi, evidenziato l’erroneità della decisione del T.A.R. sul punto, che avrebbe violato il diritto della difesa della parte, “ anticipando ” la decisione della Corte d’Appello.
7.3. La censura è infondata. Stante il potere di decidere incidentalmente la questione il T.A.R. ha esaminato la stessa alla luce delle deduzioni e delle evidenze formulate e acquisite nel giudizio. Il T.A.R. ha, quindi, evidenziato come l’invio della nota del 13.3.2019 fosse stato attestato nel verbale notarile. Le contestazioni relative alla validità della comunicazione non sono state, invece, dedotte nel giudizio di primo grado e, pertanto, non hanno costituito oggetto di cognizione da parte del Giudice. Si tratta, inoltre, di questioni che, in quanto non dedotte in primo grado, non possono esaminate dal Collegio in ragione del divieto di nova ex art. 104 c.p.a. Inoltre, queste deduzioni non integrano neppure un’ipotesi di sospensione obbligatoria del giudizio, atteso che, come rappresentato dalla stessa parte appellante, non risulta proposta querela di falso, che è una delle ipotesi in cui non opera il potere di cognizione incidentale del Giudice amministrativo. Nel merito, deve, inoltre, osservarsi come la decisione del T.A.R. sia corretta considerato che: i ) la clausola risolutiva espressa di cui si era avvalsa IS aveva previsto la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento di due rate; ii ) la prima rata era scaduta il 31.12.2008 e la seconda l’1.7.2019; iii ) il diritto poteva essere esercitato dalla scadenza della seconda rata e il decorso del termine di prescrizione di tale diritto era stato interrotto con la nota del 13.3.2019, stante la già decretata inammissibilità delle deduzioni relative alla ricezione di tale nota e alla validità del procedimento notificatorio.
8. Con il secondo motivo la Società ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7, 21- quinques e 21- nonies della L. n. 241/1990. La Società ha evidenziato come la revoca non avesse natura sanzionatoria, diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, richiamando, sul punto, la sentenza n. 18/2020 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio. La parte ha, quindi, evidenziato come fosse stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento e come non fossero sussistenti i presupposti per la revoca e/o per l’annullamento in autotutela del contributo.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. Nel caso di specie si tratta di un provvedimento che accerta la decadenza dal diritto a percepire determinati contributi, disponendo, altresì, la ripetizione delle somme erogate. Come evidenziato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio “ la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc ), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), è istituto che, pur presentando tratti comuni co/più ampio genus dell'autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato caratterizzandosi specificatamente: a) per l'espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall'art. 21 nonies della L n. 241 del 1990 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; b) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti ” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 11 settembre 2020, n. 18).
8.3. Altra parte della giurisprudenza di questo Consiglio ha evidenziato che la domanda restitutoria formulata in tali casi dall’Amministrazione erogatrice di un contributo si atteggia a presa d’atto della intervenuta realizzazione di una fattispecie decadenziale avente direttamente ad oggetto il titolo legittimante l’erogazione, con conseguente recupero delle somme di cui sia stata accertata, sulla base della decadenza dei relativi titoli, l’indebita corresponsione, con la conseguente genesi di un simmetrico obbligo restitutorio. Tale inquadramento dell’atto in questione, non riconducibile all’istituto dell’autotutela ( sub specie di annullamento/revoca d’ufficio), se da un lato ne dimostra l’emancipazione dagli stringenti requisiti temporali di cui all’art. 21- nonies L. n. 241/1990, dall’altro lato, “ anche in applicazione dei principi formulati dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 18 dell’11 settembre 2020 (laddove pone in evidenza la non rilevanza, ai fini dell’integrazione dei presupposti applicativi della decadenza, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa) oltre che di quelli estraibili dal corrispondente istituto civilistico (cfr. art. 2033 c.c., laddove limita la rilevanza della buona fede dell’ accipiens al profilo degli interessi), esclude [in termini generali e fatte salve discipline specifiche; inciso del Collegio] ogni spazio valutativo-discrezionale dell’Amministrazione inteso ad attribuire rilievo all’atteggiamento psicologico del soggetto tenuto alla restituzione ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 7 febbraio 2022, n. 815; Id., Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11267).
8.4. In sostanza, l’accertamento di una decadenza configura un atto doveroso e, parimenti, doverosa è l’azione di recupero dell’indebito ex art. 2033 c.c., che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, mentre le situazioni di affidamento e di buona fede dei percipienti rilevano ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato ( cfr ., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5315).
8.5. Inoltre, come osservato dalla Sezione, “ la natura doverosa del recupero depriva di rilievo la mancata partecipazione al procedimento che non influisce sulla debenza o meno delle somme, né sulla possibilità di difesa del destinatario perché questi, nell'ambito del rapporto obbligatorio e paritetico di reciproco dare-avere, può sempre far valere le proprie eccezioni contrarie all'esistenza del credito nell'ordinario termine di prescrizione ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11267).
9. Con il terzo motivo la Società ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la violazione delle disposizioni di cui all’art. 1456, comma 2, c.c. e 1148 c.c. La parte ha evidenziato come il proprio stato di buona fede della stessa derivasse: i ) dalla mancata ricezione della nota del 13.3.2019, in relazione alla quale ha richiamato le deduzioni esposte nel primo motivo; ii ) dall’intervenuta perdita del bene solo in data 23.11.2023, in ragione dei provvedimenti di sospensione adottati dal Giudice dell’esecuzione; iii ) dall’impossibilità di predicare l’effetto risolutivo prima della manifestazione di IS della volontà di avvalersi della clausola risolutiva.
9.1. Il motivo è infondato. Occorre richiamare, in primo luogo, quanto esposto in ordine all’impossibilità di prendere in esame la censura relativa alla mancata comunicazione della nota del 13.3.2019, trattandosi di deduzione non articolata in primo grado. Deve, inoltre, ritenersi che la parte – al momento della formulazione delle domande di contributo – fosse, certamente, a conoscenza della risoluzione del contratto da parte di IS, sia in ragione dell’invio della nota del 13.3.2019, sia per aver chiesto ad IS di rinunciare all’attestazione notarile in data 14.12.2019. Tale richiesta di rinuncia – dedotta dalla stessa parte nell’atto di citazione in appello versato in atti – implicava la rinuncia all’effetto estintivo, proseguendo, quindi, nel rapporto tra le parti. Alla luce di questi atti emerge, con chiarezza, la consapevolezza della Società dell’effetto estintivo del contratto, da cui derivava l’assenza del requisito del legittimo possesso dei fondi, presupposto per la richiesta di contribuzione ad AG. Né rilevano i provvedimenti cautelari emessi dal Giudice dell’esecuzione. A prescindere dalla loro non opponibilità ad AG, va, comunque, considerato come la buona fede soggettiva evocata dall’appellante consista – come evidenziato in dottrina - nella “ positiva convinzione di comportarsi iure, frutto di ignoranza o di un’erronea rappresentazione della realtà ”. Nel caso di specie, la parte era consapevole dell’effetto estintivo (e, quindi, del venir meno del titolo legittimo di conduzione) e i provvedimenti cautelari non rilevano quale positiva convinzione di comportarsi iure , trattandosi di provvedimenti emessi a seguito di ricorsi che, al contrario, escludono la positiva convinzione di comportarsi iure , per ignoranza incolpevole o errore.
10. Con il quarto motivo la Società ha dedotto la violazione della disposizione di cui all’art. 33 del D.lgs. n. 228/2001, richiamata dal provvedimento di AG, che si limita a imporre la sospensione delle erogazioni in presenza di notizie circostanziate di indebite percezioni.
10.1. Il motivo è infondato. La disposizione di cui all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 228/2001 prevede che i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, siano sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati. La disposizione introduce una misura a carattere cautelare finalizzata ad evitare l’erogazione di contributi in caso di notizie circostanziate di indebite percezioni. Si tratta, quindi, di misura relativa a erogazioni in corso di attribuzione e non al recupero di erogazioni già effettuate, come accaduto nel caso di specie. La regola – pur erroneamente richiamata da AG – non trovava, quindi, applicazione nel caso di specie. Né risulta fondata la deduzione relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, per le ragioni già esposte in precedenza a cui si rinvia.
11. Con il quinto motivo la Società ha, in primo luogo, dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha considerato come la circolare del 13.3.2009 dell’AG consentisse agli agricoltori di formulare una dichiarazione unilaterale di utilizzo dei terreni anche in ipotesi di mancato consenso del titolare del diritto di proprietà. Di conseguenza, la Società avrebbe avuto titolo a mantenere le erogazioni disposte da AG pur se il contratto di compravendita era stato risolto.
11.1. La deduzione è infondata atteso che la possibilità di formulare nella domanda una dichiarazione unilaterale di utilizzo dei terreni non fa venir meno il diverso presupposto consistente nella sussistenza di un titolo idoneo che ne consenta l’utilizzo, prescritto dall’art. 3, comma 1, lett. f ), del D.P.R. n. 503/1999. La regola contenuta nella circolare è, infatti, funzionale meramente alla compilazione della richiesta e non elide l’obbligo di detenere legittimamente il terreno per il quale si chiede l’erogazione di un contributo.
11.2. Con una seconda deduzione la Società ha evidenziato la violazione delle disposizioni di cui all’art. 9 del D.M. del 20.3.2015 che rende legittimi i contributi in assenza di opposizione del proprietario. Tale deduzione può essere esaminata congiuntamente alle censure racchiuse nel sesto motivo di ricorso in appello.
11.2.1. Osserva, il Collegio, come la regola evocata riguardi i contributi erogati in relazione alle annualità 2006-2013 e non opera, quindi, nel caso di specie, ove i contributi riguardano le annualità 2020-2022 (sulla portata del D.M., si veda Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 marzo 2025, n. 2238). In ogni caso, deve evidenziarsi come la regola riguardi l’opposizione all’erogazione del contributo e non la legittimità del titolo giuridico, situazione per la quale opera la diversa regola di cui all’art. 9, comma 6, del medesimo articolato normativo, a mente della quale: “ ove nell’ambito dei controlli di cui al comma 1 si accertino irregolarità sui titoli di conduzione che conseguono ad occupazioni abusive o illegittime, alle domande di aiuto di cui trattasi si applicano le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di dichiarazione eccessiva di superficie ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11267).
11.3. Deve, inoltre, evidenziarsi come, nel caso di specie, AG abbia, correttamente, disposto il recupero dei contributi erogati atteso che, in forza della risoluzione, la parte non aveva più alcun titolo legittimo di detenzione dei terreni. Tale circostanza era dirimente e obbligava AG all’azione di recupero, senza che fosse necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, trattandosi – come spiegato – dell’assenza di un presupposto per l’erogazione dei contributi. Di conseguenza, devono ritenersi infondate le ulteriori deduzioni con le quali la Società ha evidenziato la sussistenza di carenza istruttorie che non sussistono nel caso di specie.
12. In definitiva, il ricorso in appello deve essere respinto in quanto infondato.
13. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
14. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione esaminata nel primo motivo del ricorso in appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, dichiarato il difetto di legittimazione a resistere del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, che estromette dal giudizio, respinge l’appello. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AD SI, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
OR DI, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| OR DI | AD SI |
IL SEGRETARIO