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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 106/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 106 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del
16/4/2025, avente ad oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], C.F.:
elettivamente domiciliato in Torino, Via Luigi C.F._1
Colli n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Maria Valera e Daniela
Cardinale, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente giusta procura in atti pagi na 1 di 5 RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], residente in CP_1
Casapesenna (CE) alla Via Dante Alighieri n. 65, C.F.
, elettivamente domiciliata in Piedimonte Matese, C.F._2
presso lo studio Pannone Simonelli, rappresentata e difesa dall'Avv.
Sergio Simonelli giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/4/2025 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa della Giudice delegata e hanno chiesto la decisione della causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/1/2025, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con a CP_1
Casapesenna, in data 19/10/2002, dal quale sono nati Persona_1
(nato il [...]) e ( nato il
[...] Persona_2
5/2/2008), e riferendo che, a seguito di procedura di negoziazione assistita, i coniugi in data 10/1/2022 hanno raggiunto un accordo di separazione consensuale autorizzato dal P.M in data 31/1/2022, per le ragioni di cui al ricorso introduttivo, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagi na 2 di 5 Nel merito ha chiesto:
- che , prossimo alla maggiore età, sia libero di frequentare la Per_2
madre, in subordine, secondo un calendario indicato nel ricorso;
- un assegno di € 700,00, a carico della resistente, per il mantenimento dei figli, da versarsi al sig. entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat stabilirsi il diritto di visita, oltre il 50 % delle spese straordi narie nell'interesse dei figli;
- darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che ogni altro rapporto di natura patrimoniale tra i coniugi è stato risolto, ad eccezione dell'immobile in comproprietà per il cui pagamento vi è un mutuo cointestato in corso.
Con memoria difensiva del 14/3/2025, la resistente ha contestato gli assunti di parte ricorrente e ha chiesto, a sua volta, il divorzio.
Nel merito, la resistente, in ordine alla regolamentazione dei rapporti con il figlio , fermo il rispetto della volontà del minore, si è rimessa Per_2
alla decisione del Giudice ed ha chiesto la conferma della ripartizione, al 50 % ciascuno, delle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
All'udienza del 16/4/2025, all'esito dell'ascolto, i coniugi hanno aderito alla proposta conciliativa della Giudice delegata che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M, ha apposto il visto in data 22/5/2025, nulla opponendo.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data certificata pagi na 3 di 5 (10/1/2022) nell'accordo di separazione consensuale, raggiunto a seguito di negoziazione assistita e autorizzato dal PM di questo
Tribunale con nulla osta del 31/1/2022, ed essendo perdurata da tale data la separazione che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle statuizioni accessorie, all'udienza del 16/4/2025 i coniugi hanno aderito alla seguente proposta conciliativa formulata dalla
Giudice delegata:
- affido esclusivo del minore al padre collocatario, AUU al 100% al padre collocatario, 400 euro mensili (200 euro a figlio) da corrispondere a mezzo bonifico entro il 10 di ogni mese e 30% spese straordinarie, come da locale protocollo, a carico della madre. I genitori si impegnano a un percorso di terapia individuale per il sostegno genitoriale, nonché ad indirizzare a nche i figli, in particolare il minore, a un percorso che li aiuti a elaborare il rifiuto della figura genitoriale materna.
Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casapesenna il 19/10/2002 da Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata
[...] CP_1
ad Aversa il 21/11/1978 (Atto n.43, Parte II, serie A, anno 2002) alle condizioni di cui in parte motiva;
b) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Casapesenna la pagi na 4 di 5 trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile.
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 9/6/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 5 di 5