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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3775 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...] e , na- Parte_1 Parte_2
to a Lampedusa, l'1 gennaio 1957, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano
Gucciardo, giusta procura in atti attori
CONTRO
nata a [...] il [...] e Controparte_1 Controparte_2
nata a [...], il [...], rappresentate e difese dall'avv.
[...]
Basilio Vella, giusta procura in atti convenute
OGGETTO: Causa di impugnazione di testamento e petizione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 13 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
premettendo che con testamento olografo del 23 febbraio 1985, Pt_2
pubblicato il 6 novembre 1986, nata a [...], il 19 Persona_1
novembre 1902 e ivi deceduta il 20 settembre 1986, aveva lasciato l'immobile sito in Lampedusa, tra la via Roma e la via Mazzini, identificato in catasto al foglio 18, part. 274, a ( un vano) e a ( un altro CP_3 Persona_2
vano) e che successivamente con testamento pubblico del 26 CP_3
giugno 1997, pubblicato il 3 novembre 2016, aveva lasciato il vano dell'immobile suddetto a e che con te- Parte_1 Persona_2
stamento olografo del 10 novembre 1999, pubblicato il 14 luglio 2007, aveva lasciato il vano dell'immobile ereditato a , hanno convenuto Parte_2
in giudizio e , al fine di accertare Controparte_1 Controparte_2
la nullità del testamento olografo di del 21 febbraio 1986, Persona_1
pubblicato il 20 dicembre 2012, ventisei anni dopo il decesso della de cuius e apparentemente vergato da quest'ultima, con il quale la stessa avrebbe nomi- nato erede universale Controparte_1
Inoltre, i medesimi attori, allegando la nullità del predetto testamento olografo, in quanto non scritto di pugno dalla de cuius, hanno chiesto l'accertamento della nullità dell'atto di compravendita del 2 aprile 2013, con il quale aveva trasferito l'immobile, sito a Lampedusa tra la via Controparte_1
Roma e la via Mazzini, alla propria figlia doman- Controparte_2
dando, in subordine, l'accertamento dell'acquisto per usucapione in ragione della metà dell'immobile suddetto, per averlo posseduto pacificamente e pub-
- 2 - blicamente per un ventennio.
Costituitesi con comparsa, depositata il 13 maggio 2021, Controparte_1
e non hanno contestato la domanda degli attori, Controparte_2
manifestando la disponibilità a definire il procedimento con una conciliazione giudiziale.
La causa, accertata l'impossibilità di addivenire a una conciliazione giudi- ziale – stante l'incommerciabilità dell'immobile accertata dal nominato ctu - è stata istruita con produzione documentale e con ctu grafologica e all'udienza del 13 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e prima di entrare nel merito della domanda, giova premettere in diritto che il negozio testamen- tario è connotato da un rigido formalismo, in ragione della rilevanza annessa alla volontà del testatore.
La centralità di quest'ultimo elemento origina dalla peculiare funzione del negozio in questione, che è destinato ad assumere efficacia solo successi- vamente alla morte del disponente.
Per questo motivo la legge appronta un complesso di regole tese a confe- rire uno speciale regime di protezione al volere del de cuius.
In questa prospettiva, l'art. 602, comma 1, c.c. prescrive che il testamento consti di una scheda testamentaria integralmente manoscritta, datata e sotto- scritta dal testatore.
Il testamento olografo è nullo, quando manchino l'autografia e la sotto- scrizione finale (art. 606, comma 1, c.c.). La prima consiste nella corrispon- denza della scrittura usata per esprimere le ultime volontà alla grafia usual-
- 3 - mente adoperata dal testatore;
la seconda è la firma che il disponente appone in calce, al termine delle proprie dichiarazioni.
Pertanto, secondo la citata disposizione normativa, l'autografia e la sotto- scrizione, unitamente alla data, costituiscono requisiti essenziali per la validità del testamento olografo;
invero, la presenza di tali elementi nella scheda te- stamentaria si rende necessaria, proprio al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento – escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni – e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore.
L'autografia deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà deb- bono essere vergate per intero dal testatore;
ne consegue che in assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ex art. 606 comma 1, c.c., quindi, privo di qualsiasi efficacia.
Tanto premesso in diritto e venendo al merito, occorre richiamare le ri- sultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Invero, sulla base di quanto accertato dal c.t.u. dott. nella rela- Per_3
zione depositata in data 11 giugno 2024 – che, essendo logicamente e suffi- cientemente motivata, si condivide appieno in questa sede – si ricava che la scheda testamentaria del 21 febbraio 1986 e pubblicata il 20 dicembre 2012, non è stata vergata dalla mano della de cuius Persona_1
In particolare, il ctu, confrontando la scheda testamentaria con altre scrit- ture di comparazione (Carta d'identità emessa dal Comune di Lampedusa in data 14 luglio 1962, firmata dalla stessa;
Contratto di vendita composto da due pagine in fotocopia, chiaro e leggibile, stipulato in data 6 marzo 1983
- 4 - presso Lampedusa sottoscritto dalla de cuius;
Testamento olografo in origi- nale a firma della cuius, scritto su un foglio uso bollo, datato 23 febbraio
1985) ha verificato una discordanza di numerosi profili, quali il livello grafico,
l'impostazione, la pressione, la dimensione, lo sviluppo del tracciato, le dire- zione delle righe, la continuità, le inclinazioni delle assi, la costruzione degli ovali e le particolari personalizzazioni della scrittura.
Le conclusioni, cui il c.t.u. è pervenuto, meritano di essere condivise, in quanto elaborate all'esito di una completa indagine grafologica, espletata con metodo comparativo su base grafologica, valutando non solo le forme delle singole lettere, ma anche tutti gli aspetti dinamici e strutturali della scrittura.
Infine, va detto che le conclusioni del ctu sono state condivise anche dal- le parti, le quali non hanno mosso alcuna osservazione.
Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, può ritenersi fondata la do- manda di accertamento della nullità del testamento olografo del 21 febbraio
1986 di pubblicato il 20 dicembre 2012 dal Notaio , Persona_1 Per_4
in quanto la grafia della scheda testamentaria non è riconducibile alla de cuius.
Ebbene, accertata la nullità del testamento con cui Persona_1
aveva lasciato l'immobile sito in Lampedusa in via Mazzini angolo via Roma a ne discende che l'eredità della prima si è devoluta in virtù Controparte_1
del testamento olografo del 23 febbraio 1985, pubblicato il 6 novembre 1986
a e e, conseguentemente, a CP_3 Persona_2 Parte_3
[...
e a . Parte_2
A questo punto, va esaminata la domanda di nullità del contratto di com- pravendita del 2 aprile 2013 e la domanda di petizione ereditaria.
Giova premettere, in punto di diritto, che in materia di petizione eredita-
- 5 - ria, ai sensi dell'art. 534 c.c., l'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.
La norma, tuttavia, fa salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi, i quali provino di avere contrat- tato in buona fede.
Tale disposizione non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede appa- rente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudizia- le contro l'erede apparente.
Inoltre, va detto che, ai sensi dell'art. 2652 n. 7 c.c. salvo quanto è dispo- sto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534 c.c., se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acqui- sto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o le- gatario.
Dalla disamina di tale disciplina positiva emerge che l'atto concluso dall'erede apparente non è affetto da nullità, ma rimane comunque valido, ben potendo esplicare i suoi effetti anche nei confronti dell'erede vero in presenza di determinate condizioni, che, in caso di trasferimento di beni immobili, si sostanziano nell'anteriorità della trascrizione (la quale in tali casi produce an- che effetti di natura sostanziale).
Fatta questa premessa e applicando i summenzionati principi al caso di specie, va evidenziato come la fattispecie in esame non possa essere ricondot-
- 6 - ta nell'ambito delle norme richiamate, dal momento che manca la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di circostanza questa decisiva, sia Persona_5
che si volesse ricondurre la fattispecie nell'ambito dell'art. 534 c.c., comma
3 sia che si volesse ritenere l'operatività dell'art. 2652 c.c., n. 7, in quanto in entrambi i casi disciplinati da dette norme è necessaria la trascrizione dell'ac- quisto a titolo di erede, perchè l'acquisto dall'erede apparente possa essere opponibile all'azione di petizione ereditaria proposta dall'erede vero.
Pertanto, in accoglimento dell'azione petitoria, svolta da e , Pt_1 Pt_2
deve essere affermata l'inefficacia e l'inopponibilità del titolo di acquisto della del bene immobile sito in Lampedusa, tra la via Mazzini e via Roma, CP_2
identificato in catasto al foglio 18, part. 274, sub. 5 e, conseguentemente, la deve essere condannata al rilascio del bene. CP_2
Le spese di lite, tenuto conto della condotta processuale delle parti, van- no interamente compensate.
Pone le spese di ctu tecnica, liquidate con separato decreto, definitiva- mente a carico delle parti in solido;
pone le spese di ctu grafologica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta Parte_4
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa: dichiara la nullità del testamento olografo di del 21 feb- Persona_1
braio 1985, pubblicato il 20 dicembre 2012 dal Notaio;
Persona_6
in accoglimento della petizione ereditaria, dichiara inefficace il contratto di compravendita del 2 aprile 2013 tra e Controparte_1 Persona_7
- 7 - cenza, a rogito Notaio ( rep. 103118, racc 6698); Persona_6
condanna a rilasciare in favore di Controparte_2 Parte_5
e di l'immobile sito in Lampedusa, tra la via Mazzini e
[...] Parte_2
via Roma, identificato in catasto al foglio 18, part. 274, sub. 5 libero da per- sone o cose;
compensa le spese di lite;
pone le spese della ctu tecnica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido;
pone le spese della ctu grafologica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta CP_1
[...]
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 2 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 8 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3775 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...] e , na- Parte_1 Parte_2
to a Lampedusa, l'1 gennaio 1957, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano
Gucciardo, giusta procura in atti attori
CONTRO
nata a [...] il [...] e Controparte_1 Controparte_2
nata a [...], il [...], rappresentate e difese dall'avv.
[...]
Basilio Vella, giusta procura in atti convenute
OGGETTO: Causa di impugnazione di testamento e petizione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 13 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
premettendo che con testamento olografo del 23 febbraio 1985, Pt_2
pubblicato il 6 novembre 1986, nata a [...], il 19 Persona_1
novembre 1902 e ivi deceduta il 20 settembre 1986, aveva lasciato l'immobile sito in Lampedusa, tra la via Roma e la via Mazzini, identificato in catasto al foglio 18, part. 274, a ( un vano) e a ( un altro CP_3 Persona_2
vano) e che successivamente con testamento pubblico del 26 CP_3
giugno 1997, pubblicato il 3 novembre 2016, aveva lasciato il vano dell'immobile suddetto a e che con te- Parte_1 Persona_2
stamento olografo del 10 novembre 1999, pubblicato il 14 luglio 2007, aveva lasciato il vano dell'immobile ereditato a , hanno convenuto Parte_2
in giudizio e , al fine di accertare Controparte_1 Controparte_2
la nullità del testamento olografo di del 21 febbraio 1986, Persona_1
pubblicato il 20 dicembre 2012, ventisei anni dopo il decesso della de cuius e apparentemente vergato da quest'ultima, con il quale la stessa avrebbe nomi- nato erede universale Controparte_1
Inoltre, i medesimi attori, allegando la nullità del predetto testamento olografo, in quanto non scritto di pugno dalla de cuius, hanno chiesto l'accertamento della nullità dell'atto di compravendita del 2 aprile 2013, con il quale aveva trasferito l'immobile, sito a Lampedusa tra la via Controparte_1
Roma e la via Mazzini, alla propria figlia doman- Controparte_2
dando, in subordine, l'accertamento dell'acquisto per usucapione in ragione della metà dell'immobile suddetto, per averlo posseduto pacificamente e pub-
- 2 - blicamente per un ventennio.
Costituitesi con comparsa, depositata il 13 maggio 2021, Controparte_1
e non hanno contestato la domanda degli attori, Controparte_2
manifestando la disponibilità a definire il procedimento con una conciliazione giudiziale.
La causa, accertata l'impossibilità di addivenire a una conciliazione giudi- ziale – stante l'incommerciabilità dell'immobile accertata dal nominato ctu - è stata istruita con produzione documentale e con ctu grafologica e all'udienza del 13 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e prima di entrare nel merito della domanda, giova premettere in diritto che il negozio testamen- tario è connotato da un rigido formalismo, in ragione della rilevanza annessa alla volontà del testatore.
La centralità di quest'ultimo elemento origina dalla peculiare funzione del negozio in questione, che è destinato ad assumere efficacia solo successi- vamente alla morte del disponente.
Per questo motivo la legge appronta un complesso di regole tese a confe- rire uno speciale regime di protezione al volere del de cuius.
In questa prospettiva, l'art. 602, comma 1, c.c. prescrive che il testamento consti di una scheda testamentaria integralmente manoscritta, datata e sotto- scritta dal testatore.
Il testamento olografo è nullo, quando manchino l'autografia e la sotto- scrizione finale (art. 606, comma 1, c.c.). La prima consiste nella corrispon- denza della scrittura usata per esprimere le ultime volontà alla grafia usual-
- 3 - mente adoperata dal testatore;
la seconda è la firma che il disponente appone in calce, al termine delle proprie dichiarazioni.
Pertanto, secondo la citata disposizione normativa, l'autografia e la sotto- scrizione, unitamente alla data, costituiscono requisiti essenziali per la validità del testamento olografo;
invero, la presenza di tali elementi nella scheda te- stamentaria si rende necessaria, proprio al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento – escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni – e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore.
L'autografia deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà deb- bono essere vergate per intero dal testatore;
ne consegue che in assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ex art. 606 comma 1, c.c., quindi, privo di qualsiasi efficacia.
Tanto premesso in diritto e venendo al merito, occorre richiamare le ri- sultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Invero, sulla base di quanto accertato dal c.t.u. dott. nella rela- Per_3
zione depositata in data 11 giugno 2024 – che, essendo logicamente e suffi- cientemente motivata, si condivide appieno in questa sede – si ricava che la scheda testamentaria del 21 febbraio 1986 e pubblicata il 20 dicembre 2012, non è stata vergata dalla mano della de cuius Persona_1
In particolare, il ctu, confrontando la scheda testamentaria con altre scrit- ture di comparazione (Carta d'identità emessa dal Comune di Lampedusa in data 14 luglio 1962, firmata dalla stessa;
Contratto di vendita composto da due pagine in fotocopia, chiaro e leggibile, stipulato in data 6 marzo 1983
- 4 - presso Lampedusa sottoscritto dalla de cuius;
Testamento olografo in origi- nale a firma della cuius, scritto su un foglio uso bollo, datato 23 febbraio
1985) ha verificato una discordanza di numerosi profili, quali il livello grafico,
l'impostazione, la pressione, la dimensione, lo sviluppo del tracciato, le dire- zione delle righe, la continuità, le inclinazioni delle assi, la costruzione degli ovali e le particolari personalizzazioni della scrittura.
Le conclusioni, cui il c.t.u. è pervenuto, meritano di essere condivise, in quanto elaborate all'esito di una completa indagine grafologica, espletata con metodo comparativo su base grafologica, valutando non solo le forme delle singole lettere, ma anche tutti gli aspetti dinamici e strutturali della scrittura.
Infine, va detto che le conclusioni del ctu sono state condivise anche dal- le parti, le quali non hanno mosso alcuna osservazione.
Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, può ritenersi fondata la do- manda di accertamento della nullità del testamento olografo del 21 febbraio
1986 di pubblicato il 20 dicembre 2012 dal Notaio , Persona_1 Per_4
in quanto la grafia della scheda testamentaria non è riconducibile alla de cuius.
Ebbene, accertata la nullità del testamento con cui Persona_1
aveva lasciato l'immobile sito in Lampedusa in via Mazzini angolo via Roma a ne discende che l'eredità della prima si è devoluta in virtù Controparte_1
del testamento olografo del 23 febbraio 1985, pubblicato il 6 novembre 1986
a e e, conseguentemente, a CP_3 Persona_2 Parte_3
[...
e a . Parte_2
A questo punto, va esaminata la domanda di nullità del contratto di com- pravendita del 2 aprile 2013 e la domanda di petizione ereditaria.
Giova premettere, in punto di diritto, che in materia di petizione eredita-
- 5 - ria, ai sensi dell'art. 534 c.c., l'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.
La norma, tuttavia, fa salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi, i quali provino di avere contrat- tato in buona fede.
Tale disposizione non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede appa- rente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudizia- le contro l'erede apparente.
Inoltre, va detto che, ai sensi dell'art. 2652 n. 7 c.c. salvo quanto è dispo- sto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534 c.c., se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acqui- sto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o le- gatario.
Dalla disamina di tale disciplina positiva emerge che l'atto concluso dall'erede apparente non è affetto da nullità, ma rimane comunque valido, ben potendo esplicare i suoi effetti anche nei confronti dell'erede vero in presenza di determinate condizioni, che, in caso di trasferimento di beni immobili, si sostanziano nell'anteriorità della trascrizione (la quale in tali casi produce an- che effetti di natura sostanziale).
Fatta questa premessa e applicando i summenzionati principi al caso di specie, va evidenziato come la fattispecie in esame non possa essere ricondot-
- 6 - ta nell'ambito delle norme richiamate, dal momento che manca la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di circostanza questa decisiva, sia Persona_5
che si volesse ricondurre la fattispecie nell'ambito dell'art. 534 c.c., comma
3 sia che si volesse ritenere l'operatività dell'art. 2652 c.c., n. 7, in quanto in entrambi i casi disciplinati da dette norme è necessaria la trascrizione dell'ac- quisto a titolo di erede, perchè l'acquisto dall'erede apparente possa essere opponibile all'azione di petizione ereditaria proposta dall'erede vero.
Pertanto, in accoglimento dell'azione petitoria, svolta da e , Pt_1 Pt_2
deve essere affermata l'inefficacia e l'inopponibilità del titolo di acquisto della del bene immobile sito in Lampedusa, tra la via Mazzini e via Roma, CP_2
identificato in catasto al foglio 18, part. 274, sub. 5 e, conseguentemente, la deve essere condannata al rilascio del bene. CP_2
Le spese di lite, tenuto conto della condotta processuale delle parti, van- no interamente compensate.
Pone le spese di ctu tecnica, liquidate con separato decreto, definitiva- mente a carico delle parti in solido;
pone le spese di ctu grafologica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta Parte_4
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa: dichiara la nullità del testamento olografo di del 21 feb- Persona_1
braio 1985, pubblicato il 20 dicembre 2012 dal Notaio;
Persona_6
in accoglimento della petizione ereditaria, dichiara inefficace il contratto di compravendita del 2 aprile 2013 tra e Controparte_1 Persona_7
- 7 - cenza, a rogito Notaio ( rep. 103118, racc 6698); Persona_6
condanna a rilasciare in favore di Controparte_2 Parte_5
e di l'immobile sito in Lampedusa, tra la via Mazzini e
[...] Parte_2
via Roma, identificato in catasto al foglio 18, part. 274, sub. 5 libero da per- sone o cose;
compensa le spese di lite;
pone le spese della ctu tecnica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido;
pone le spese della ctu grafologica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta CP_1
[...]
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 2 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 8 -