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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/06/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3619/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3619/2024
Oggi 12 giugno 2025, innanzi al dott. Silvia Rosa', sono comparsi:
- per , l'avv. FAVA FEDERICO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
BOTTURA;
- per ; Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte appellante contesta le note conclusionali avversarie, si richiama ai propri scritti e conclude come atto di appello.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3619/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
pagina 1 di 6 dall'avv. FAVA FEDERICO, presso il quale ha eletto domicilio;
PARTE APPELLANTE
COMMISSARIATO DEL GOVERNO (C.F. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO, presso la quale è domiciliato ex lege;
PARTE APPELLATA con oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni per violazione del codice della strada;
CONCLUSIONI
Di parte appellante: contrariis reiectis, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bolzano adito, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di
Pace di Brunico dd. 06.05.2024, n. 40/2024 (dep. 06.05.2024) nel merito:
• in via preliminare: disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata inaudita altera parte, sussistendone gravi e fondati motivi ex artt. 283 e 351 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, sospendere l'efficacia dei provvedimenti avverso cui è stato proposto ricorso;
• in via principale: riformare la sentenza impugnata, perché infondata in fatto ed in diritto, per
i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati, e, per l'effetto, annullare e/o comunque rendere nullo/inefficace il verbale di contestazione n. 478089538 dd.
25.08.2023, notificato a mano in pari data al sig. , nonché ogni altro Controparte_2
atto presupposto, successivo o infraprocedimentale, ancorché non conosciuto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre spese generali al 15%, IVA al 22% e CAP al 4%, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Di parte appellata:
“Contrariis reiectis, previo rigetto della domanda di sospensiva, rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti.
Spese e compensi del giudizio di appello integralmente rifusi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 2 di 6
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Con ricorso con istanza cautelare di sospensiva dd. 19.9.2023, depositato presso il Giudice di Pace di Brunico ex art. 204-bis D.Lgs. 285/1992 ed artt. 5 ss. D. Lgs. 150/2011, il ricorrente impugnava il verbale di contestazione n. 478089538 dd. 25.8.2023 Parte_1 della Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” - Compagnia di Brunico - Nucleo Operativo e
Radiomobile, notificato a mani in pari data, con cui gli era stata contestata la violazione amministrativa di cui all'art. 141, co. 3 e 8, D. Lgs. 285/1992.
In primo luogo, il ricorrente contestava la violazione e falsa applicazione dell'art. 141, co.3 e 8,
D. Lgs. 285/1992, in quanto il verbale risultava carente di adeguata motivazione in relazione all'illecito amministrativo contestato.
Lamentava inoltre la violazione e falsa applicazione dell'art. 200 C.d.S. e dell'art. 383 D.P.R.
495/1992, per mancanza di una dettagliata motivazione.
Chiedeva quindi l'annullamento del verbale n. 478089538 impugnato con vittoria di spese.
1.2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta dd. 11.10.2023 il
Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, chiedendo il rigetto del ricorso proposto e la conferma del verbale di contestazione.
1.3. Disposta all'udienza dd. 28.9.2023 la sospensione del provvedimento impugnato, all'udienza del 6.5.2024 veniva data lettura del dispositivo, con deposito della sentenza n.
711/2023 in data 7.5.2024.
Il Giudice di Pace di Brunico respingeva il ricorso confermando il verbale di contestazione n.
478089538 dei Carabinieri di Brunico dd. 25.8.2023 impugnato, con compensazione delle spese di lite.
1.4. Avverso la detta sentenza spiegava appello il ricorrente, con atto di citazione in appello depositato in data 16.12.2024.
Egli censurava in particolare la sentenza di prime cure nella parte in cui riteneva sufficientemente motivata la contestazione della violazione dell'art. 141 C.d.S.
1.5. Si costituiva in giudizio di appello, con memoria depositata in data 22.4.2025,
l'Amministrazione, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 436-bis e 348-bis c.p.c. e la tardività dello stesso ex art. 7 d.lgs. 150/2011, nonché contestandone nel merito la fondatezza, ed istando quindi per la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto dell'appello con rifusione delle spese.
pagina 3 di 6 1.6. Il Tribunale non accoglieva l'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava per discussione orale l'udienza del 12.6.2025.
2. In diritto.
2.1. L'appello è inammissibile per quanto di seguito.
La materia di cui è causa è regolata dal rito del lavoro a mente dell'art. 7 d.lgs. 150/2011.
L'appello andava dunque introdotto con ricorso anziché con atto di citazione.
Nella vigenza del d.lgs. 150/2011, la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto, per il caso di appello introdotto con atto di citazione, che lo stesso sia ammissibile ove l'atto sia stato depositato in Cancelleria entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., irrilevante essendo, in tal caso, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (““Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto concitazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima.”,
Cass. civ. 21153/2021; “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando
l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433
c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento
l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge”, Cass. civ. 19754/2024).
Nel caso di specie la sentenza non è stata notificata e l'atto di appello risulta depositato oltre il termine decadenziale di cui all'art. 327 c.p.c., che scadeva il 9.12.2024, risultando per contro l'atto di citazione in appello notificato il 10.12.2024 e depositato in Cancelleria il 16.12.2024
(giova evidenziarsi che, pur essendo la materia regolata dal rito lavoro, trova applicazione la sospensione feriale dei termini: “Le controversie in tema di opposizione a verbale di
pagina 4 di 6 accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata”, Cass. civ.
11478/2017).
Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità dell'appello.
2.2. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'appellante va condannato a rifondere all'appellato le spese del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55
d.d. 10/03/2014 e successive modifiche.
Tenuto conto del valore di lite (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55 fino a € 1.100,00), le spese processuali del grado d'appello vengono liquidate in base ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in € 462,00 per compenso totale, oltre al 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
In considerazione della declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in € 462,00 per compenso di avvocato, oltre al 15% rimborso forfettario spese, oltre ad IVA e CAP come per legge e successive occorrende;
pagina 5 di 6
3. dà atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del Testo Unico delle spese di giustizia di cui al DPR del 30 maggio 2002 n. 115, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bolzano, 12 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3619/2024
Oggi 12 giugno 2025, innanzi al dott. Silvia Rosa', sono comparsi:
- per , l'avv. FAVA FEDERICO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
BOTTURA;
- per ; Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte appellante contesta le note conclusionali avversarie, si richiama ai propri scritti e conclude come atto di appello.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3619/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
pagina 1 di 6 dall'avv. FAVA FEDERICO, presso il quale ha eletto domicilio;
PARTE APPELLANTE
COMMISSARIATO DEL GOVERNO (C.F. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO, presso la quale è domiciliato ex lege;
PARTE APPELLATA con oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni per violazione del codice della strada;
CONCLUSIONI
Di parte appellante: contrariis reiectis, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bolzano adito, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di
Pace di Brunico dd. 06.05.2024, n. 40/2024 (dep. 06.05.2024) nel merito:
• in via preliminare: disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata inaudita altera parte, sussistendone gravi e fondati motivi ex artt. 283 e 351 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, sospendere l'efficacia dei provvedimenti avverso cui è stato proposto ricorso;
• in via principale: riformare la sentenza impugnata, perché infondata in fatto ed in diritto, per
i motivi di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati, e, per l'effetto, annullare e/o comunque rendere nullo/inefficace il verbale di contestazione n. 478089538 dd.
25.08.2023, notificato a mano in pari data al sig. , nonché ogni altro Controparte_2
atto presupposto, successivo o infraprocedimentale, ancorché non conosciuto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre spese generali al 15%, IVA al 22% e CAP al 4%, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Di parte appellata:
“Contrariis reiectis, previo rigetto della domanda di sospensiva, rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti.
Spese e compensi del giudizio di appello integralmente rifusi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 2 di 6
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Con ricorso con istanza cautelare di sospensiva dd. 19.9.2023, depositato presso il Giudice di Pace di Brunico ex art. 204-bis D.Lgs. 285/1992 ed artt. 5 ss. D. Lgs. 150/2011, il ricorrente impugnava il verbale di contestazione n. 478089538 dd. 25.8.2023 Parte_1 della Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” - Compagnia di Brunico - Nucleo Operativo e
Radiomobile, notificato a mani in pari data, con cui gli era stata contestata la violazione amministrativa di cui all'art. 141, co. 3 e 8, D. Lgs. 285/1992.
In primo luogo, il ricorrente contestava la violazione e falsa applicazione dell'art. 141, co.3 e 8,
D. Lgs. 285/1992, in quanto il verbale risultava carente di adeguata motivazione in relazione all'illecito amministrativo contestato.
Lamentava inoltre la violazione e falsa applicazione dell'art. 200 C.d.S. e dell'art. 383 D.P.R.
495/1992, per mancanza di una dettagliata motivazione.
Chiedeva quindi l'annullamento del verbale n. 478089538 impugnato con vittoria di spese.
1.2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta dd. 11.10.2023 il
Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, chiedendo il rigetto del ricorso proposto e la conferma del verbale di contestazione.
1.3. Disposta all'udienza dd. 28.9.2023 la sospensione del provvedimento impugnato, all'udienza del 6.5.2024 veniva data lettura del dispositivo, con deposito della sentenza n.
711/2023 in data 7.5.2024.
Il Giudice di Pace di Brunico respingeva il ricorso confermando il verbale di contestazione n.
478089538 dei Carabinieri di Brunico dd. 25.8.2023 impugnato, con compensazione delle spese di lite.
1.4. Avverso la detta sentenza spiegava appello il ricorrente, con atto di citazione in appello depositato in data 16.12.2024.
Egli censurava in particolare la sentenza di prime cure nella parte in cui riteneva sufficientemente motivata la contestazione della violazione dell'art. 141 C.d.S.
1.5. Si costituiva in giudizio di appello, con memoria depositata in data 22.4.2025,
l'Amministrazione, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 436-bis e 348-bis c.p.c. e la tardività dello stesso ex art. 7 d.lgs. 150/2011, nonché contestandone nel merito la fondatezza, ed istando quindi per la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto dell'appello con rifusione delle spese.
pagina 3 di 6 1.6. Il Tribunale non accoglieva l'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava per discussione orale l'udienza del 12.6.2025.
2. In diritto.
2.1. L'appello è inammissibile per quanto di seguito.
La materia di cui è causa è regolata dal rito del lavoro a mente dell'art. 7 d.lgs. 150/2011.
L'appello andava dunque introdotto con ricorso anziché con atto di citazione.
Nella vigenza del d.lgs. 150/2011, la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto, per il caso di appello introdotto con atto di citazione, che lo stesso sia ammissibile ove l'atto sia stato depositato in Cancelleria entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., irrilevante essendo, in tal caso, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (““Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto concitazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima.”,
Cass. civ. 21153/2021; “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando
l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433
c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento
l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge”, Cass. civ. 19754/2024).
Nel caso di specie la sentenza non è stata notificata e l'atto di appello risulta depositato oltre il termine decadenziale di cui all'art. 327 c.p.c., che scadeva il 9.12.2024, risultando per contro l'atto di citazione in appello notificato il 10.12.2024 e depositato in Cancelleria il 16.12.2024
(giova evidenziarsi che, pur essendo la materia regolata dal rito lavoro, trova applicazione la sospensione feriale dei termini: “Le controversie in tema di opposizione a verbale di
pagina 4 di 6 accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata”, Cass. civ.
11478/2017).
Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità dell'appello.
2.2. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'appellante va condannato a rifondere all'appellato le spese del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55
d.d. 10/03/2014 e successive modifiche.
Tenuto conto del valore di lite (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55 fino a € 1.100,00), le spese processuali del grado d'appello vengono liquidate in base ai parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in € 462,00 per compenso totale, oltre al 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
In considerazione della declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in € 462,00 per compenso di avvocato, oltre al 15% rimborso forfettario spese, oltre ad IVA e CAP come per legge e successive occorrende;
pagina 5 di 6
3. dà atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del Testo Unico delle spese di giustizia di cui al DPR del 30 maggio 2002 n. 115, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bolzano, 12 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 6 di 6