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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/01/2024, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1285/2021 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente);
dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere);
dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1285/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
tra
(codice fiscale: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
5.8.1987, e (codice fiscale: ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(CS) il 13.2.1957, rappresentate e difese, in forza di procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Nicola
Gaetano, elettivamente domiciliate presso il suo studio professionale, sito a Paola (CS),
1 in Corso Roma, n. 3, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellanti
e
(codice fiscale: ), in persona del l.r.p.t., con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Conegliano (TV), in via V. Alfieri, n. 1, iscritta nell'elenco delle società “veicolo”, tenuto ai sensi del provvedimento della del 7.6.2017, n. 35749.1, Org_1
cessionaria del credito vantato da in forza di contratto di cessione Controparte_2
ex artt. 4 e 7 della legge n. 130/1999 del 10.12.2020, rappresentata da Controparte_3
(codice fiscale: 10311000961), con sede legale a Milano, Bastioni di Porta Nuova, n. 19, società esercente l'attività di recupero crediti ex art. 115 T.U.L.P.S., giusta licenza rilasciata al suo procuratore dalla Questura di Milano Ctg. 13/D – Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020, in persona del procuratore avv. Gino Bacca, in virtù di procura conferita dal consigliere delegato , con atto del Notaio Persona_1 [...]
di Milano il 17.12.2020, rep. 5.924, racc. 1.663, registrata a Milano il Per_2
18.12.2020, al n. 102786, serie 1T, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Paolo Mastroianni, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Cosenza, in Via Simonetta, n. 29, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellata
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Torino alla Controparte_4
Piazza San Carlo, 156, P. I.v.a. P.IVA_2
Appellata non costituita in giudizio
Conclusioni delle parti:
il procuratore delle appellanti chiede: “Voglia L'Ecc. Corte di Appello adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art 351 c.p.c., per le causali di cui in narrativa ed in accoglimento dello spiegato appello, riformare integralmente la sentenza n. 524/2021, resa dal Tribunale di Cosenza in data 02.03.2021
2 ed in pari data pubblicata e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità del contratto di compravendita rogato in data 21/05/2014 per Notar e trascritto in Per_3
Cosenza in data 10/06/2014 con conseguente rigetto della domanda revocatoria proposta da controparte. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”;
il procuratore dell'appellata chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, rigettate le avverse deduzioni, istanze e richieste conclusive, anche in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, valutata la decadenza dalle eccezioni, respingere l'appello promosso da e e Parte_1 Parte_2 per l'effetto confermare la sentenza n. 524/2021 emessa dal tribunale di Cosenza nel giudizio n. 2449/19 RG, con condanna degli opponenti alle spese del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale civile di Cosenza
Con atto di citazione ritualmente notificato, la banca rappresentata Controparte_2
dalla conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza, Controparte_3 [...]
e , chiedendo la declaratoria di inefficacia nei suoi Parte_2 Parte_1 confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico, a ministero del notaio dott.ssa del 21.5.2014 (rep. n. 645, racc. n. 433, trascritto a Cosenza il 10.6.2019), con Per_3 cui , riservandosene l'usufrutto, aveva alienato alla figlia Parte_2 [...]
la nuda proprietà di alcuni immobili, siti a Rende (CS), in via Italia, n. 51, Parte_1
catastalmente censiti al foglio n. 6, p.lla n. 219, sub n. 3 e p.lla n. 221.
A fondamento della propria domanda, parte attrice affermava che: a) la società
[...]
(quale titolare di rapporto di conto corrente bancario) e Controparte_5 [...]
(quale garante della suddetta società), con atto di citazione notificato Parte_2
l'11.7.2014, avevano convenuto in giudizio il perché venisse Controparte_6 accertata l'illegittimità o la nullità delle condizioni applicate al rapporto di conto corrente n. 7307362/01/74 e affinché la banca convenuta venisse condannata alla restituzione delle somme non dovute;
il costituendosi nel predetto giudizio, Controparte_6
aveva chiesto, con domanda riconvenzionale, la condanna della Controparte_7
[..
[...] di (in quanto garante) e di (altro garante, chiamato
[...] Parte_2 CP_8 in giudizio) al pagamento della somma di € 156.188,57, oltre accessori di legge, a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente suddetto;
b) analoga domanda riconvenzionale la banca aveva formulato, in relazione ad altro contestuale giudizio, promosso nei suoi confronti dalla società da Controparte_9 [...]
e da , volto alla declaratoria di nullità delle condizioni applicate Parte_2 CP_8
ai rapporti di conto corrente nn. 4642858/01/55, 1281 e 1282, chiedendo la condanna dei suddetti attori (la quale titolare del rapporto di conto corrente Controparte_9
bancario; e quali garanti), in solido tra loro, al Parte_2 CP_8 pagamento della somma di € 829.049,43, a titolo di saldo passivo, oltre accessori di legge;
c) i predetti due giudizi si erano conclusi con accordi transattivi, con cui il
[...]
aveva accettato di definire bonariamente le esposizioni debitorie sia della Controparte_6
(che si era impegnata a corrispondere la somma complessiva di Controparte_5
€ 80.000,00) sia della (che si era impegnata a corrispondere Controparte_9
la somma complessiva di € 670.000,00), con rinuncia dei coobbligati solidali CP_8
e a ogni pretesa nei confronti della banca;
d) a maggiore
[...] Parte_2 garanzia dell'esatto adempimento delle transazioni, la banca aveva fatto espressa riserva di promuovere azione revocatoria (tra gli altri atti) dell'atto di dismissione posto in essere dalla garante , trascritto in data di 10.6.2014, con la precisazione che Parte_2
avrebbe rinunciato al residuo credito soltanto a seguito di puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti;
e) tuttavia, entrambe le società debitrici non stavano rispettando i termini di pagamento prescritti nelle delibere autorizzative delle transazioni, residuando un credito pari ad € 47.000,00 nei confronti della e un credito Controparte_5 di € 559.027,78 nei confronti della e, pertanto, era interesse Controparte_9
della - società che aveva incorporato il - Controparte_2 Controparte_6
tutelare i propri crediti;
f) la garante - in virtù di atto notarile del Parte_2
21.5.2014 (rep. n. 645 e racc. n. 433, trascritto a Cosenza il 10.6.2014) - aveva venduto alla figlia , riservandosi l'usufrutto, la nuda proprietà dei beni Parte_1
immobili siti in Rende (CS), in via Italia, n. 51 (censiti in catasto al foglio n. 24, p.lla n.
219, sub n. 3 e alla p.lla n. 221), al prezzo di € 80.000 (di cui € 30.000 corrisposti mediante due assegni bancari e i residui € 50.000 da versare entro il 31.12.2014); g)
l'operazione negoziale posta in essere dalla - garante, unitamente al marito, Parte_2
, sia della (con fideiussione rilasciata in data CP_8 Controparte_5
4 24.5.2004 per garantire le obbligazioni contratte o da contrarre nei confronti della banca fino alla concorrenza di € 300.000) e sia della (con Controparte_9
fideiussione del 28.6.2005 per garantire le obbligazioni contratte o da contrarre nei confronti della banca fino alla concorrenza di € 1.250.000) - appariva ispirata dall'intento di distrarre, fittiziamente ed in danno dei creditori, i beni venduti alla possibile esecuzione forzata da parte della banca.
Sosteneva l'attrice, dunque, che ricorrevano i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., ossia l'eventus damni (atteso che la debitrice si era spogliata degli unici beni del suo patrimonio immobiliare, ledendo la garanzia patrimoniale del creditore) e la scientia damni (dato che si trattava di atto di disposizione stipulato fra componenti dello stesso nucleo familiare, tutti consapevoli delle difficoltà economiche in cui versavano le società debitrici).
Con comparsa di risposta presentata il 14.9.2020, si costituivano in giudizio
[...]
e eccependo, preliminarmente, il difetto di Parte_1 Parte_2
legittimazione attiva, il difetto di poteri di rappresentanza processuale e sostanziale della società la nullità della procura alle liti, per via della sua Controparte_10
indeterminatezza, nonché per la mancata indicazione del legale rappresentante p.t., essendo il dott. privo di valido potere di rappresentanza processuale Persona_1
e sostanziale.
Nel merito, le convenute contestavano l'esistenza dei presupposti dell'esperita azione revocatoria, per: a) difetto di prova che il loro patrimonio non fosse sufficiente a soddisfare il credito vantato dalla banca attrice e della consapevolezza di pregiudicare l'altrui diritto di credito, in considerazione del fatto che l'atto dispositivo era antecedente all'instaurazione dei giudizi, in cui la banca attrice aveva proposto domanda riconvenzionale, definiti con le transazioni sulla cui base era stata intrapresa l'azione revocatoria;
b) l'insussistenza stessa del credito vantato da nei Controparte_2
confronti di , riveniente la sua fonte in un contratto di fidejussione Parte_2
(c.d. omnibus) a garanzia di operazioni bancarie, redatto secondo lo schema predisposto dall'ABI, da ritenersi nullo, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287/1990, perché espressione di un'intesa anticoncorrenziale vietata;
c) difetto di prova della malafede della terza acquirente, . Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda. Parte_1
5 La causa veniva istruita solo mediante documenti. Quindi, precisate le conclusioni, all'udienza del 21.9.2020, veniva assegnata in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza n. 524/2021 del Tribunale civile di Cosenza, all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 524/2021, pubblicata il 2.3.2021, così decideva:
a) in accoglimento della domanda proposta da dichiarava Controparte_2 inefficace nei suoi confronti l'atto pubblico a rogito del notaio dott.ssa del Per_3
21.5.2014, con cui , riservandosene l'usufrutto, aveva trasferito alla Parte_2
figlia la nuda proprietà degli immobili siti in Rende, alla via Italia Parte_1
51, foglio 6, p.lla 219 sub. 3 e p.lla 221; b) condannava le convenute al pagamento delle spese legali sostenute dall'attrice.
In sintesi, il giudice di primo grado, pur ritenendo ammissibili le eccezioni preliminari, le rigettava, perché le convenute non avevano prodotto, come era loro onere, alcun documento a sostegno dei propri assunti, neppure lo statuto in forza del quale il consigliere delegato della società attrice non avrebbe avuto il potere di rappresentanza processuale della società medesima e, ad ogni modo, avendo la Controparte_3
prodotto procura notarile del 28.11.2018, con cui il competente organo di
[...]
aveva conferito a (oggi i poteri di Controparte_2 CP_11 CP_3
rappresentanza sostanziale e processuale.
Nel merito, il giudice di prime cure accoglieva l'esperita azione revocatoria, rilevando che: a) con riguardo al presupposto oggettivo dell'eventus damni¸ la banca attrice aveva provato, mediante deposito di una apposita relazione di un'agenzia di servizi e di visure catastali, che il bene venduto da alla figlia era l'unico di cui era Parte_2
proprietaria, mentre le convenute non avevano allegato di avere un patrimonio residuo sufficiente a garantire il credito e, quindi, la mancanza di pregiudizio in danno della creditrice;
b) circa l'elemento soggettivo della scientia damni - non essendo necessaria la collusione fra il terzo e il debitore - esso era desumibile dallo stretto rapporto di parentela fra le due convenute ed il legale rappresentante delle società garantite (essendo, rispettivamente, la moglie e la figlia), tenuto, anche conto, del fatto che l'atto dispositivo veniva posto in essere a distanza di soli due mesi dall'instaurazione dei due giudizi in cui
6 in via riconvenzionale, aveva domandato la loro condanna al Controparte_2
pagamento del consistente passivo.
Infine, il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990 dei contratti di fideiussione, sulla base dei quali era stata esperita l'azione revocatoria, perché le clausole contrattuali in deroga alle disposizioni del codice civile erano, in sé, del tutto lecite, difettando, per altro verso, la prova di applicazione uniforme da parte di altri istituti bancari, in violazione della concorrenza, fermo restando, comunque, che, trattandosi di nullità parziale (ex art. 1419
c.c.), per invalidare l'intero contratto, si sarebbe dovuto provare che, in mancanza delle clausole illecite, il contratto non sarebbe stato concluso (cfr. la sentenza del Tribunale).
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il 14.7.2021, proponevano appello avverso la suddetta sentenza e Parte_1 [...]
, contestando, in particolare, i presupposti dell'azione revocatoria promossa Parte_2
dalla banca ed affidandosi a due motivi che di seguito saranno analiticamente trattati. non si costituiva nel giudizio di appello. Controparte_4
Si costituiva in giudizio, invece, con comparsa di risposta presentata il 21.12.2021, la società “veicolo” (SPV, ossia;
specializzate operazioni c.d. di Parte_3
securitization, rendendosi cessionarie di gruppi di crediti omogenei) e, Controparte_1 per la stessa, la chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma Controparte_3 della sentenza impugnata, nonché facendo presente che, con un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi della legge n. 130/1999, conclusa il 10.12.2020 e con efficacia giuridica dal 10.12.2020, la le aveva ceduto pro soluto una serie di Controparte_2
crediti, tra i quali quello vantato nei confronti delle appellanti.
Aggiornata l'udienza del 22.12.2021, che era stata sostituita da note scritte, ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020, le parti precisavano le conclusioni, con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.9.2023, cosicché la causa veniva assegnata in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Le parti depositavano soltanto comparsa conclusionale.
7 3.1. I motivi di appello nel dettaglio
Con un primo motivo (rubricato “Carenza dei presupposti legittimanti l'azione pauliana”) le appellanti - richiamati i presupposti di legge per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria - lamentavano l'accoglimento della domanda da parte del
Tribunale, sebbene, da un lato, la banca creditrice non avesse provato l'insufficienza del loro patrimonio residuo a soddisfare il credito e, dall'altro lato, non avesse dimostrato la consapevolezza della debitrice-disponente e della terza-beneficiaria di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.
Precisamente - con riguardo al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria - secondo le appellanti, il Tribunale aveva errato nel ritenere l'atto dispositivo come successivo al sorgere del credito e nel presumere, quindi, la consapevolezza della e della Parte_2
terza acquirente ( ) di ledere le ragioni della banca creditrice, poiché Parte_1 la compravendita era anteriore alla comunicazione, con cui era stato segnalato l'anomalo andamento dei conti e il loro successivo passaggio a sofferenza.
Sotto altro profilo, ossia con riguardo al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, rappresentato dalla diminuzione della garanzia del credito, secondo le appellanti, la banca creditrice non aveva provato, come era suo onere, che il patrimonio residuo del debitore principale e dei garanti fosse insufficiente a garantire il credito, visto che la banca creditrice avrebbe potuto soddisfarsi sul patrimonio dell'altro fideiussore ( ), CP_8 oltre che della lamentando, quindi, l'omessa valutazione da Controparte_9
parte del Tribunale di tale aspetto.
Con un secondo motivo (rubricato “Onere della prova”), le appellanti, premessa l'anteriorità della compravendita rispetto all'insorgenza del credito, lamentavano che il
Tribunale aveva errato nel ritenere che il soggetto creditore non avrebbe dovuto provare la dolosa preordinazione dell'atto di disposizione patrimoniale, ossia che il terzo acquirente fosse a conoscenza del pregiudizio, arrecato con il proprio acquisto, alle ragioni dei creditori dell'alienante.
Peraltro, secondo le appellanti, tale presupposto era del tutto assente nel caso di specie, posto che aveva acquistato l'immobile oggetto di causa in assoluta Parte_1
buona fede, per far fronte ad esigenze di natura familiare, essendo in procinto di contrarre matrimonio, per come risultava dalla documentazione allegata. Concludevano come sopra trascritto.
8 3.2 Le difese di e, per la stessa, di Controparte_1 Controparte_3
Con la comparsa di costituzione e risposta presentata il 21.12.2021, e, Controparte_1
per la stessa, da - dopo avere chiarito di essere cessionaria, a seguito di Controparte_3 un'operazione di c.d. cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria per cui è causa e dopo avere rilevato la tardiva costituzione delle convenute nel giudizio di primo grado, con conseguente preclusione della facoltà di proporre tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio
- contestava il fondamento dell'impugnazione, affermando che, contrariamente all'assunto delle appellanti e come, invece, precisato dalla giurisprudenza, ai fini del presupposto dell'eventus damni, era sufficiente un'alterazione negativa della situazione patrimoniale del debitore, idonea a rendere più difficoltosa la realizzazione del credito;
mentre il presupposto soggettivo della scientia damni emergeva da una serie di fattori, quali: a) la successione cronologica degli eventi (poiché l'atto di compravendita era posto in essere il 21.5.2014, in un periodo in cui le società e Controparte_5 [...]
erano fortemente indebitate ed in coincidenza con i giudizi in cui la Controparte_12
banca, con domanda riconvenzionale, chiedeva la loro condanna al pagamento dei debiti); b) il rapporto di stretta parentela fra (legale rappresentante della CP_8
debitrice principale , (garante) e Controparte_5 Parte_2 [...]
(terza acquirente); c) l'irrisorietà del prezzo di vendita (€ 80.000,00) di Parte_1 un'immobile di 400 m2, sito nella zona residenziale di Rende (CS), peraltro, corrisposto soltanto nella misura di € 30.000,00 e con assegni del cui incasso mancava la prova.
Concludeva come sopra riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni preliminari: la contumacia di e la Controparte_2
correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata
Preliminarmente, occorre rilevare la contumacia di originaria Controparte_2
titolare del credito posto a fondamento della domanda di revocatoria, rappresentata nel
9 giudizio di primo grado dalla giacché non costituitasi nel giudizio di Controparte_3
appello, sebbene risulti regolare la notificazione nei suoi confronti.
Sempre in via preliminare, deve disporsi la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di Cosenza, giacché, alla prima pagina, nella parte dell'intestazione dedicata alle generalità delle parti convenute, è stato indicato, per evidente svista, il nome errato di ”, anziché quello esatto di Parte_4
. Parte_1
D'altra parte, si tratta di correzione che può essere disposta anche d'ufficio dal giudice di appello, essendo presupposto dell'apposito ricorso di cui all'art. 287 c.p.c. la mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza contenente errori materiali (cfr., sul punto
Cass., sez. lavoro, n. 8094/2002).
2. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento, con riguardo alla compravendita intervenuta il 21.5.2014 tra la
(quale parte venditrice) e la (quale acquirente), della sussistenza o Parte_2 Pt_1 meno dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., oggettivo (segnatamente, il pregiudizio delle ragioni creditorie) e soggettivo (la consapevolezza di tale pregiudizio o, a seconda dei casi, la partecipazione ad una operazione negoziale preordinata in danno del soggetto creditore), ritenuti dal Tribunale con decisione censurata dalle appellanti, in relazione alla apposita domanda revocatoria proposta dalla banca, attrice in primo grado di giudizio, a tutela del proprio credito nei confronti della , fondato su due contratti di Parte_2
fideiussione.
Al contrario, in difetto di impugnazione, devono ritenersi passate in giudicato: a) la parte di sentenza in cui, rigettando le eccezioni delle odierne appellanti (convenute nel giudizio di primo grado), il Tribunale ha accertato la legittimazione attiva, la legittimazione processuale e sostanziale e la validità della procura notarile della nel Controparte_3 giudizio di primo grado;
b) la pronuncia di rigetto dell'eccezione, sollevata dalle odierne appellanti, di nullità dei contratti di fideiussione, intercorsi fra la banca creditrice e
, per la supposta violazione della normativa antitrust di cui alla legge Parte_2
n. 287/1990.
10
3. Il merito del giudizio di appello
L'appello è infondato e la sentenza del Tribunale, da intendersi richiamata, deve essere confermata, salve le precisazioni seguenti.
I due motivi di appello, vista la connessione logica che li avvince, possono essere trattati congiuntamente.
Pregiudiziale, con particolare riferimento alla verifica del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria esercitata, è la risoluzione della questione circa l'anteriorità o meno del credito vantato dalla banca nei confronti di rispetto alla Parte_2 stipulazione del contratto di compravendita del 21.5.2014, intercorso tra quest'ultima e la oggetto dell'azione revocatoria di cui si tratta. Pt_1
Contrariamente all'assunto delle appellanti, il credito in questione è sicuramente sorto anteriormente alla stipula del contratto del 21.5.2014 e, segnatamente, con la sottoscrizione da parte della di due contratti di fideiussione, a garanzia di Parte_2
crediti vanati dal (poi nei confronti di Controparte_6 Controparte_2
e della risalenti rispettivamente, Controparte_5 Controparte_9
del 2004 ed al 2005.
Segnatamente, con un primo contratto di fideiussione del 24.5.2004, Parte_2 ha prestato garanzia, fino al limite di € 300.000,00, in favore della società
[...]
(v. allegato depositato, nel fascicolo telematico di I grado, “ Controparte_5 [...]
– dall'avv. Mastroianni il 9.6.2019 ore 22:54:07). CP_13 Controparte_14
Con un altro contratto di fideiussione del 28.6.2005, la ha prestato garanzia, Parte_2 fino al limite di € 1.250.000,00, in favore della società (v. Controparte_9
l'allegato depositato, nel fascicolo telematico di I grado, “ – Email_3 [...]
dall'avv. Mastroianni il 9.6.2019 ore 22:54:07). Email_4
Per come, del resto, non è contestato ed è, comunque, comprovato dal tenore delle domande riconvenzionali che la banca ha proposto nei giudizi instaurati nel 2014 (n.
3215/2014 e n. 3218/2014 r.g.a.c.) dalle società suddette, sue debitrici principali, e dai fideiussori, il vantava i seguenti crediti, entrambi garantiti dalla Controparte_6
: I) nei confronti della società il credito di € Parte_2 Controparte_5
156.188,57, per saldo debitore (in relazione al rapporto n. 06959073073630174), oltre interessi contrattuali dal 16.5.2014 (v. il documento “riconvenzionale
[...]
[...]
[...] nel giudizio n. 3215/2014 r.g.a.c. del Tribunale di Cosenza, Organizzazione_2 allegato dall'avv. Mastroianni nel fascicolo telematico di primo grado); II) nei confronti della società il credito di € 429.048,43 per saldo debitore del Controparte_9 rapporto n. 1000/1281 e di € 400.000,00 per saldo debitore del rapporto n. 1000/1282, per un totale di € 829.048,43, oltre interessi contrattuali dal 16.5.2014, data di revoca dei rapporti bancari suddetti (v. il documento “riconvenzionale Organizzazione_3
nel giudizio n. 3218/2014 r.g.a.c. iscritto presso il Tribunale di Cosenza, allegato dall'avv. Mastroianni nel fascicolo telematico di primo grado).
Ora - considerato che: a) i contratti di fideiussione sottoscritti dalla a garanzia Parte_2
dei crediti vantati dalla banca risalivano, rispettivamente, al 2004 ed al 2005; b) la banca medesima aveva indicato la data di revoca o di recesso nel 16.5.2014; c) gli importi dei crediti vantati ammontavano, nel complesso, a circa un milione di euro e, evidentemente, si erano accumulati nel corso del tempo - è indubbio che le ragioni creditorie della banca nei confronti della fossero anteriori alla conclusione del contratto di Parte_2
compravendita del 21.5.2014, oggetto della azione revocatoria di cui si tratta.
Né varrebbe obiettare che i giudizi, sopra citati, intercorsi tra le parti, si sono conclusi con separate transazioni nel 2018, ossia dopo la stipulazione della compravendita, giacché i crediti erano sorti sin dal 2004 e, comunque, la banca, nel transigere, si era espressamente riservata, in caso di mancato pagamento dei debiti (come allegato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), l'esercizio dell'azione revocatoria a tutela delle proprie ragioni creditorie, proprio con riferimento al contratto di compravendita del maggio del 2014, dichiarando, espressamente, che l'accordo transattivo non era novatorio delle obbligazioni e che l'inadempimento degli obblighi derivanti dallo stesso avrebbe legittimato la società bancaria a riscuotere l'intero importo del credito originario vantato (v., in particolare, il documento “TRANSAZIONE – NOTA
DI ACCETTAZIONE FIRMATA RUNCO SOLLEVAMENTI.pdf”, depositato nel fascicolo telematico di primo grado dall'avv. Mastroianni, in cui si legge, tra l'altro, che “… il presente accordo non costituisce novazione dei rapporti e delle obbligazioni originari e, in caso di inadempimento anche solo parziale, le garanzie a suo tempo concesse restano valide ed a presidio delle ragioni di credito della Banca …”).
Premesso questo, deve ritenersi che, contrariamente all'assunto delle appellanti e per come, invece, affermato dal Tribunale, sussistano i presupposti per l'accoglimento della
12 domanda ex art. 2901 c.c., a tutela delle ragioni creditorie sopra indicate, risultando infondate le censure contenute nell'atto di impugnazione.
Le appellanti, in primo luogo, non hanno provato, come era onere delle stesse, che il loro patrimonio e, segnatamente, quello della (quale soggetto debitore e Parte_2
disponente) fosse sufficiente a soddisfare il credito vantato dalla banca e che, quindi, non era ravvisabile alcun pregiudizio in danno della stessa.
In effetti, l'azione revocatoria ordinaria non presuppone la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, gravando l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (cfr., ad esempio,
Cass. civ., sez. II, n. 1902/2015; n. 23907/2019).
Tale prova è stata completamente elusa dalle appellanti.
Anzi, la banca creditrice ha provato, con apposita documentazione, neppure fatta oggetto di specifica contestazione, che la debitrice-disponente era proprietaria Parte_2 soltanto degli immobili venduti alla figlia con l'atto di compravendita oggetto della azione revocatoria di cui si discute (cfr. l'allegato “Consistenza Sigei su Parte_5
e “Visura su ), ponendo in essere, quindi, un atto
[...] Parte_5
che rendeva più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
Parimenti infondato è l'assunto secondo cui l'eventus damni difetterebbe, anche perché la banca avrebbe potuto rivalersi sul patrimonio degli altri coobbligati in solido, giacché esso contrasta con la costante giurisprudenza, secondo cui, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (cfr., ad esempio, Cass., sez. VI-3, n.
33391 dell'11.11.2022; sez. III, n. 8315/2017).
Quanto, poi, ai presupposti soggettivi dell'azione revocatoria, ribadito che l'atto di disposizione del 21.5.2014 è successivo al sorgere del credito, deve evidenziarsi che unica condizione per l'esercizio dell'azione stessa è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la quale, peraltro, può essere comprovata tramite presunzioni (cfr., ad esempio, Cass. Civ., sez. III, n. 27546 del 30.12.2014).
13 Ciò posto, un primo elemento, di per sé sufficiente, che consente di presumere, secondo regole di logica ed esperienza, la consapevolezza, tanto della (soggetto Parte_2
debitore-disponente) che della (soggetto terzo-acquirente), dell'esposizione Pt_1
debitoria, oltre che delle società garantite, della medesima (quale garante del Parte_2
credito) e del conseguente pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con il compimento dell'atto di disposizione patrimoniale è rappresentato dallo strettissimo vincolo di parentela sussistente tra (legale rappresentante della società garantita CP_8 [...]
e altro garante della stessa), la venditrice e la terza acquirente, atteso Controparte_5
che essi sono, rispettivamente, marito e moglie (i primi due) e figlia (la terza).
Si desume, dunque, da tale strettissimo rapporto parentale tra le parti del contratto e tra queste ed il legale rappresentante di una delle società garantite - e, segnatamente, tra la venditrice (madre) e la acquirente (figlia) - che quest'ultima fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sulla e del fatto che la vendita rendesse meno Parte_2
agevole la tutela del credito in capo alla banca creditrice (cfr., sulla rilevanza, ai fini che interessano, di tali rapporti familiari, ad esempio, Cass., sez. III, n. 1286/2019), tanto più in considerazione del fatto che la era pure amministratore unico e legale Pt_1 rappresentante dell'altra società garantita dalla , ossia la Parte_2 CP_9
(così espressamente si qualificava nell'atto di citazione del giudizio r.g.a.c. n.
[...]
3218/2014 del Tribunale di Cosenza: v. il documento “citazione , CP_15 allegato nel fascicolo telematico di primo grado dall'avv. Mastroianni), gravata da un'esposizione debitoria notevole.
Peraltro, altri elementi consentono di presumere, ulteriormente, la consapevolezza, oltre che della , della di nuocere alle ragioni creditorie di cui si tratta e si Parte_2 Pt_1 desumono dallo stesso contenuto dell'atto dispositivo: a) la venditrice ha alienato la sola nuda proprietà degli immobili, conservandone l'usufrutto e, quindi, il diritto di goderne, rendendo inverosimile il fatto, peraltro, rimasto non comprovato, che la avrebbe Pt_1 acquistato, in buona fede, gli immobili per far fronte a suoi bisogni familiari;
b) l'entità del prezzo di vendita risulta alquanto ridotta (pari a soli € 80.000,00) rispetto al presumibile valore degli immobili, trattandosi della nuda proprietà di un villino di 14,5 vani, con superficie catastale di 363 m2 e con rendita di € 1.422,84, nonché di un garage di 55 m2, avente rendita catastale di € 127,82 (v. gli allegati nel fascicolo telematico di appello “Consistenza Sigei su e “Visura su Parte_5 Parte_5
), ubicati nel centro del Comune di Rende (CS); c) le modalità di pagamento
[...]
14 del prezzo concordate (€ 30.000,00 in assegni;
€ 50.000,00 da versare entro il
31.12.2014, senza specifiche indicazioni) appaiono anomale;
manca, del resto, la prova dell'avvenuto incasso degli assegni per la quota di € 30.000,00 e dell'avvenuta corresponsione della restante somma di € 50.000,00; d) la venditrice ha rinunciato all'ipoteca legale sugli immobili venduti (v. art. 3 dell'atto di compravendita, allegato
“Vendita ” al fascicolo telematico di primo grado di giudizio della appellata); Parte_2
e) la stessa successione cronologica degli eventi sembra deporre per un tentativo di sottrarre garanzie patrimoniali al soggetto creditore, in quanto, la compravendita è stata stipulata con atto pubblico del 21.5.2014, poco dopo che erano stati incardinati i giudizi
(r.g.a.c. n. 3215/2014 e n. 3218/2014 presso il Tribunale di Cosenza), in cui, da un lato, la e le società garantite manifestavano la volontà di non pagare i crediti Parte_2 garantiti e, dall'altro, la banca creditrice, con domanda riconvenzionale, chiedeva il pagamento dei crediti maturati fino al 16.5.2014 (cfr. gli atti citati).
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro 520.000,01 a € 1.000.000,00), esclusa la fase di trattazione/istruttoria in appello, perché non tenuta, ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia.
Vale precisare che nei giudizi relativi ad azione revocatoria il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla scorta del valore del credito per il quale si è agito in revocatoria (nel caso di specie pari complessivamente ad €
750.000,00 oltre interessi), anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili al creditore (cfr. in tal senso, fra le altre, Cass., sez. III, n. 3697/2020; sez. VI-III, n.
10089/2014).
Le spese possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 9.256,00 (euro 2.853,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.659,00 per la fase introduttiva del giudizio ed
15 euro 4.744,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo delle appellanti di pagare l'ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Cosenza n. 524/2021, del 2.3.2021, pubblicata in pari data e non notificata, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella suddetta sentenza del
Tribunale di Cosenza n. 524/2021, sostituendo, alla prima pagina, nella parte dell'intestazione dedicata alla parte convenuta, l'indicazione del nome errato
[...]
” con quello esatto ”; Parte_4 Parte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna, in solido tra loro, e al rimborso delle Controparte_16 Parte_2
spese processuali del presente giudizio nei confronti di in persona del Controparte_1
l.r.p.t. e, per essa, di in persona del l.r.p.t., liquidate in complessivi Controparte_3
euro 9.256,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico delle appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 19.1.2024
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
16
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1285/2021 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente);
dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere);
dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1285/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
tra
(codice fiscale: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
5.8.1987, e (codice fiscale: ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(CS) il 13.2.1957, rappresentate e difese, in forza di procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Nicola
Gaetano, elettivamente domiciliate presso il suo studio professionale, sito a Paola (CS),
1 in Corso Roma, n. 3, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellanti
e
(codice fiscale: ), in persona del l.r.p.t., con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Conegliano (TV), in via V. Alfieri, n. 1, iscritta nell'elenco delle società “veicolo”, tenuto ai sensi del provvedimento della del 7.6.2017, n. 35749.1, Org_1
cessionaria del credito vantato da in forza di contratto di cessione Controparte_2
ex artt. 4 e 7 della legge n. 130/1999 del 10.12.2020, rappresentata da Controparte_3
(codice fiscale: 10311000961), con sede legale a Milano, Bastioni di Porta Nuova, n. 19, società esercente l'attività di recupero crediti ex art. 115 T.U.L.P.S., giusta licenza rilasciata al suo procuratore dalla Questura di Milano Ctg. 13/D – Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020, in persona del procuratore avv. Gino Bacca, in virtù di procura conferita dal consigliere delegato , con atto del Notaio Persona_1 [...]
di Milano il 17.12.2020, rep. 5.924, racc. 1.663, registrata a Milano il Per_2
18.12.2020, al n. 102786, serie 1T, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Paolo Mastroianni, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Cosenza, in Via Simonetta, n. 29, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellata
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Torino alla Controparte_4
Piazza San Carlo, 156, P. I.v.a. P.IVA_2
Appellata non costituita in giudizio
Conclusioni delle parti:
il procuratore delle appellanti chiede: “Voglia L'Ecc. Corte di Appello adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art 351 c.p.c., per le causali di cui in narrativa ed in accoglimento dello spiegato appello, riformare integralmente la sentenza n. 524/2021, resa dal Tribunale di Cosenza in data 02.03.2021
2 ed in pari data pubblicata e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità del contratto di compravendita rogato in data 21/05/2014 per Notar e trascritto in Per_3
Cosenza in data 10/06/2014 con conseguente rigetto della domanda revocatoria proposta da controparte. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”;
il procuratore dell'appellata chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, rigettate le avverse deduzioni, istanze e richieste conclusive, anche in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, valutata la decadenza dalle eccezioni, respingere l'appello promosso da e e Parte_1 Parte_2 per l'effetto confermare la sentenza n. 524/2021 emessa dal tribunale di Cosenza nel giudizio n. 2449/19 RG, con condanna degli opponenti alle spese del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale civile di Cosenza
Con atto di citazione ritualmente notificato, la banca rappresentata Controparte_2
dalla conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza, Controparte_3 [...]
e , chiedendo la declaratoria di inefficacia nei suoi Parte_2 Parte_1 confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico, a ministero del notaio dott.ssa del 21.5.2014 (rep. n. 645, racc. n. 433, trascritto a Cosenza il 10.6.2019), con Per_3 cui , riservandosene l'usufrutto, aveva alienato alla figlia Parte_2 [...]
la nuda proprietà di alcuni immobili, siti a Rende (CS), in via Italia, n. 51, Parte_1
catastalmente censiti al foglio n. 6, p.lla n. 219, sub n. 3 e p.lla n. 221.
A fondamento della propria domanda, parte attrice affermava che: a) la società
[...]
(quale titolare di rapporto di conto corrente bancario) e Controparte_5 [...]
(quale garante della suddetta società), con atto di citazione notificato Parte_2
l'11.7.2014, avevano convenuto in giudizio il perché venisse Controparte_6 accertata l'illegittimità o la nullità delle condizioni applicate al rapporto di conto corrente n. 7307362/01/74 e affinché la banca convenuta venisse condannata alla restituzione delle somme non dovute;
il costituendosi nel predetto giudizio, Controparte_6
aveva chiesto, con domanda riconvenzionale, la condanna della Controparte_7
[..
[...] di (in quanto garante) e di (altro garante, chiamato
[...] Parte_2 CP_8 in giudizio) al pagamento della somma di € 156.188,57, oltre accessori di legge, a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente suddetto;
b) analoga domanda riconvenzionale la banca aveva formulato, in relazione ad altro contestuale giudizio, promosso nei suoi confronti dalla società da Controparte_9 [...]
e da , volto alla declaratoria di nullità delle condizioni applicate Parte_2 CP_8
ai rapporti di conto corrente nn. 4642858/01/55, 1281 e 1282, chiedendo la condanna dei suddetti attori (la quale titolare del rapporto di conto corrente Controparte_9
bancario; e quali garanti), in solido tra loro, al Parte_2 CP_8 pagamento della somma di € 829.049,43, a titolo di saldo passivo, oltre accessori di legge;
c) i predetti due giudizi si erano conclusi con accordi transattivi, con cui il
[...]
aveva accettato di definire bonariamente le esposizioni debitorie sia della Controparte_6
(che si era impegnata a corrispondere la somma complessiva di Controparte_5
€ 80.000,00) sia della (che si era impegnata a corrispondere Controparte_9
la somma complessiva di € 670.000,00), con rinuncia dei coobbligati solidali CP_8
e a ogni pretesa nei confronti della banca;
d) a maggiore
[...] Parte_2 garanzia dell'esatto adempimento delle transazioni, la banca aveva fatto espressa riserva di promuovere azione revocatoria (tra gli altri atti) dell'atto di dismissione posto in essere dalla garante , trascritto in data di 10.6.2014, con la precisazione che Parte_2
avrebbe rinunciato al residuo credito soltanto a seguito di puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti;
e) tuttavia, entrambe le società debitrici non stavano rispettando i termini di pagamento prescritti nelle delibere autorizzative delle transazioni, residuando un credito pari ad € 47.000,00 nei confronti della e un credito Controparte_5 di € 559.027,78 nei confronti della e, pertanto, era interesse Controparte_9
della - società che aveva incorporato il - Controparte_2 Controparte_6
tutelare i propri crediti;
f) la garante - in virtù di atto notarile del Parte_2
21.5.2014 (rep. n. 645 e racc. n. 433, trascritto a Cosenza il 10.6.2014) - aveva venduto alla figlia , riservandosi l'usufrutto, la nuda proprietà dei beni Parte_1
immobili siti in Rende (CS), in via Italia, n. 51 (censiti in catasto al foglio n. 24, p.lla n.
219, sub n. 3 e alla p.lla n. 221), al prezzo di € 80.000 (di cui € 30.000 corrisposti mediante due assegni bancari e i residui € 50.000 da versare entro il 31.12.2014); g)
l'operazione negoziale posta in essere dalla - garante, unitamente al marito, Parte_2
, sia della (con fideiussione rilasciata in data CP_8 Controparte_5
4 24.5.2004 per garantire le obbligazioni contratte o da contrarre nei confronti della banca fino alla concorrenza di € 300.000) e sia della (con Controparte_9
fideiussione del 28.6.2005 per garantire le obbligazioni contratte o da contrarre nei confronti della banca fino alla concorrenza di € 1.250.000) - appariva ispirata dall'intento di distrarre, fittiziamente ed in danno dei creditori, i beni venduti alla possibile esecuzione forzata da parte della banca.
Sosteneva l'attrice, dunque, che ricorrevano i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., ossia l'eventus damni (atteso che la debitrice si era spogliata degli unici beni del suo patrimonio immobiliare, ledendo la garanzia patrimoniale del creditore) e la scientia damni (dato che si trattava di atto di disposizione stipulato fra componenti dello stesso nucleo familiare, tutti consapevoli delle difficoltà economiche in cui versavano le società debitrici).
Con comparsa di risposta presentata il 14.9.2020, si costituivano in giudizio
[...]
e eccependo, preliminarmente, il difetto di Parte_1 Parte_2
legittimazione attiva, il difetto di poteri di rappresentanza processuale e sostanziale della società la nullità della procura alle liti, per via della sua Controparte_10
indeterminatezza, nonché per la mancata indicazione del legale rappresentante p.t., essendo il dott. privo di valido potere di rappresentanza processuale Persona_1
e sostanziale.
Nel merito, le convenute contestavano l'esistenza dei presupposti dell'esperita azione revocatoria, per: a) difetto di prova che il loro patrimonio non fosse sufficiente a soddisfare il credito vantato dalla banca attrice e della consapevolezza di pregiudicare l'altrui diritto di credito, in considerazione del fatto che l'atto dispositivo era antecedente all'instaurazione dei giudizi, in cui la banca attrice aveva proposto domanda riconvenzionale, definiti con le transazioni sulla cui base era stata intrapresa l'azione revocatoria;
b) l'insussistenza stessa del credito vantato da nei Controparte_2
confronti di , riveniente la sua fonte in un contratto di fidejussione Parte_2
(c.d. omnibus) a garanzia di operazioni bancarie, redatto secondo lo schema predisposto dall'ABI, da ritenersi nullo, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287/1990, perché espressione di un'intesa anticoncorrenziale vietata;
c) difetto di prova della malafede della terza acquirente, . Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda. Parte_1
5 La causa veniva istruita solo mediante documenti. Quindi, precisate le conclusioni, all'udienza del 21.9.2020, veniva assegnata in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza n. 524/2021 del Tribunale civile di Cosenza, all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 524/2021, pubblicata il 2.3.2021, così decideva:
a) in accoglimento della domanda proposta da dichiarava Controparte_2 inefficace nei suoi confronti l'atto pubblico a rogito del notaio dott.ssa del Per_3
21.5.2014, con cui , riservandosene l'usufrutto, aveva trasferito alla Parte_2
figlia la nuda proprietà degli immobili siti in Rende, alla via Italia Parte_1
51, foglio 6, p.lla 219 sub. 3 e p.lla 221; b) condannava le convenute al pagamento delle spese legali sostenute dall'attrice.
In sintesi, il giudice di primo grado, pur ritenendo ammissibili le eccezioni preliminari, le rigettava, perché le convenute non avevano prodotto, come era loro onere, alcun documento a sostegno dei propri assunti, neppure lo statuto in forza del quale il consigliere delegato della società attrice non avrebbe avuto il potere di rappresentanza processuale della società medesima e, ad ogni modo, avendo la Controparte_3
prodotto procura notarile del 28.11.2018, con cui il competente organo di
[...]
aveva conferito a (oggi i poteri di Controparte_2 CP_11 CP_3
rappresentanza sostanziale e processuale.
Nel merito, il giudice di prime cure accoglieva l'esperita azione revocatoria, rilevando che: a) con riguardo al presupposto oggettivo dell'eventus damni¸ la banca attrice aveva provato, mediante deposito di una apposita relazione di un'agenzia di servizi e di visure catastali, che il bene venduto da alla figlia era l'unico di cui era Parte_2
proprietaria, mentre le convenute non avevano allegato di avere un patrimonio residuo sufficiente a garantire il credito e, quindi, la mancanza di pregiudizio in danno della creditrice;
b) circa l'elemento soggettivo della scientia damni - non essendo necessaria la collusione fra il terzo e il debitore - esso era desumibile dallo stretto rapporto di parentela fra le due convenute ed il legale rappresentante delle società garantite (essendo, rispettivamente, la moglie e la figlia), tenuto, anche conto, del fatto che l'atto dispositivo veniva posto in essere a distanza di soli due mesi dall'instaurazione dei due giudizi in cui
6 in via riconvenzionale, aveva domandato la loro condanna al Controparte_2
pagamento del consistente passivo.
Infine, il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990 dei contratti di fideiussione, sulla base dei quali era stata esperita l'azione revocatoria, perché le clausole contrattuali in deroga alle disposizioni del codice civile erano, in sé, del tutto lecite, difettando, per altro verso, la prova di applicazione uniforme da parte di altri istituti bancari, in violazione della concorrenza, fermo restando, comunque, che, trattandosi di nullità parziale (ex art. 1419
c.c.), per invalidare l'intero contratto, si sarebbe dovuto provare che, in mancanza delle clausole illecite, il contratto non sarebbe stato concluso (cfr. la sentenza del Tribunale).
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il 14.7.2021, proponevano appello avverso la suddetta sentenza e Parte_1 [...]
, contestando, in particolare, i presupposti dell'azione revocatoria promossa Parte_2
dalla banca ed affidandosi a due motivi che di seguito saranno analiticamente trattati. non si costituiva nel giudizio di appello. Controparte_4
Si costituiva in giudizio, invece, con comparsa di risposta presentata il 21.12.2021, la società “veicolo” (SPV, ossia;
specializzate operazioni c.d. di Parte_3
securitization, rendendosi cessionarie di gruppi di crediti omogenei) e, Controparte_1 per la stessa, la chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma Controparte_3 della sentenza impugnata, nonché facendo presente che, con un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi della legge n. 130/1999, conclusa il 10.12.2020 e con efficacia giuridica dal 10.12.2020, la le aveva ceduto pro soluto una serie di Controparte_2
crediti, tra i quali quello vantato nei confronti delle appellanti.
Aggiornata l'udienza del 22.12.2021, che era stata sostituita da note scritte, ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020, le parti precisavano le conclusioni, con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.9.2023, cosicché la causa veniva assegnata in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Le parti depositavano soltanto comparsa conclusionale.
7 3.1. I motivi di appello nel dettaglio
Con un primo motivo (rubricato “Carenza dei presupposti legittimanti l'azione pauliana”) le appellanti - richiamati i presupposti di legge per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria - lamentavano l'accoglimento della domanda da parte del
Tribunale, sebbene, da un lato, la banca creditrice non avesse provato l'insufficienza del loro patrimonio residuo a soddisfare il credito e, dall'altro lato, non avesse dimostrato la consapevolezza della debitrice-disponente e della terza-beneficiaria di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.
Precisamente - con riguardo al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria - secondo le appellanti, il Tribunale aveva errato nel ritenere l'atto dispositivo come successivo al sorgere del credito e nel presumere, quindi, la consapevolezza della e della Parte_2
terza acquirente ( ) di ledere le ragioni della banca creditrice, poiché Parte_1 la compravendita era anteriore alla comunicazione, con cui era stato segnalato l'anomalo andamento dei conti e il loro successivo passaggio a sofferenza.
Sotto altro profilo, ossia con riguardo al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, rappresentato dalla diminuzione della garanzia del credito, secondo le appellanti, la banca creditrice non aveva provato, come era suo onere, che il patrimonio residuo del debitore principale e dei garanti fosse insufficiente a garantire il credito, visto che la banca creditrice avrebbe potuto soddisfarsi sul patrimonio dell'altro fideiussore ( ), CP_8 oltre che della lamentando, quindi, l'omessa valutazione da Controparte_9
parte del Tribunale di tale aspetto.
Con un secondo motivo (rubricato “Onere della prova”), le appellanti, premessa l'anteriorità della compravendita rispetto all'insorgenza del credito, lamentavano che il
Tribunale aveva errato nel ritenere che il soggetto creditore non avrebbe dovuto provare la dolosa preordinazione dell'atto di disposizione patrimoniale, ossia che il terzo acquirente fosse a conoscenza del pregiudizio, arrecato con il proprio acquisto, alle ragioni dei creditori dell'alienante.
Peraltro, secondo le appellanti, tale presupposto era del tutto assente nel caso di specie, posto che aveva acquistato l'immobile oggetto di causa in assoluta Parte_1
buona fede, per far fronte ad esigenze di natura familiare, essendo in procinto di contrarre matrimonio, per come risultava dalla documentazione allegata. Concludevano come sopra trascritto.
8 3.2 Le difese di e, per la stessa, di Controparte_1 Controparte_3
Con la comparsa di costituzione e risposta presentata il 21.12.2021, e, Controparte_1
per la stessa, da - dopo avere chiarito di essere cessionaria, a seguito di Controparte_3 un'operazione di c.d. cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria per cui è causa e dopo avere rilevato la tardiva costituzione delle convenute nel giudizio di primo grado, con conseguente preclusione della facoltà di proporre tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio
- contestava il fondamento dell'impugnazione, affermando che, contrariamente all'assunto delle appellanti e come, invece, precisato dalla giurisprudenza, ai fini del presupposto dell'eventus damni, era sufficiente un'alterazione negativa della situazione patrimoniale del debitore, idonea a rendere più difficoltosa la realizzazione del credito;
mentre il presupposto soggettivo della scientia damni emergeva da una serie di fattori, quali: a) la successione cronologica degli eventi (poiché l'atto di compravendita era posto in essere il 21.5.2014, in un periodo in cui le società e Controparte_5 [...]
erano fortemente indebitate ed in coincidenza con i giudizi in cui la Controparte_12
banca, con domanda riconvenzionale, chiedeva la loro condanna al pagamento dei debiti); b) il rapporto di stretta parentela fra (legale rappresentante della CP_8
debitrice principale , (garante) e Controparte_5 Parte_2 [...]
(terza acquirente); c) l'irrisorietà del prezzo di vendita (€ 80.000,00) di Parte_1 un'immobile di 400 m2, sito nella zona residenziale di Rende (CS), peraltro, corrisposto soltanto nella misura di € 30.000,00 e con assegni del cui incasso mancava la prova.
Concludeva come sopra riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni preliminari: la contumacia di e la Controparte_2
correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata
Preliminarmente, occorre rilevare la contumacia di originaria Controparte_2
titolare del credito posto a fondamento della domanda di revocatoria, rappresentata nel
9 giudizio di primo grado dalla giacché non costituitasi nel giudizio di Controparte_3
appello, sebbene risulti regolare la notificazione nei suoi confronti.
Sempre in via preliminare, deve disporsi la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di Cosenza, giacché, alla prima pagina, nella parte dell'intestazione dedicata alle generalità delle parti convenute, è stato indicato, per evidente svista, il nome errato di ”, anziché quello esatto di Parte_4
. Parte_1
D'altra parte, si tratta di correzione che può essere disposta anche d'ufficio dal giudice di appello, essendo presupposto dell'apposito ricorso di cui all'art. 287 c.p.c. la mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza contenente errori materiali (cfr., sul punto
Cass., sez. lavoro, n. 8094/2002).
2. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento, con riguardo alla compravendita intervenuta il 21.5.2014 tra la
(quale parte venditrice) e la (quale acquirente), della sussistenza o Parte_2 Pt_1 meno dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., oggettivo (segnatamente, il pregiudizio delle ragioni creditorie) e soggettivo (la consapevolezza di tale pregiudizio o, a seconda dei casi, la partecipazione ad una operazione negoziale preordinata in danno del soggetto creditore), ritenuti dal Tribunale con decisione censurata dalle appellanti, in relazione alla apposita domanda revocatoria proposta dalla banca, attrice in primo grado di giudizio, a tutela del proprio credito nei confronti della , fondato su due contratti di Parte_2
fideiussione.
Al contrario, in difetto di impugnazione, devono ritenersi passate in giudicato: a) la parte di sentenza in cui, rigettando le eccezioni delle odierne appellanti (convenute nel giudizio di primo grado), il Tribunale ha accertato la legittimazione attiva, la legittimazione processuale e sostanziale e la validità della procura notarile della nel Controparte_3 giudizio di primo grado;
b) la pronuncia di rigetto dell'eccezione, sollevata dalle odierne appellanti, di nullità dei contratti di fideiussione, intercorsi fra la banca creditrice e
, per la supposta violazione della normativa antitrust di cui alla legge Parte_2
n. 287/1990.
10
3. Il merito del giudizio di appello
L'appello è infondato e la sentenza del Tribunale, da intendersi richiamata, deve essere confermata, salve le precisazioni seguenti.
I due motivi di appello, vista la connessione logica che li avvince, possono essere trattati congiuntamente.
Pregiudiziale, con particolare riferimento alla verifica del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria esercitata, è la risoluzione della questione circa l'anteriorità o meno del credito vantato dalla banca nei confronti di rispetto alla Parte_2 stipulazione del contratto di compravendita del 21.5.2014, intercorso tra quest'ultima e la oggetto dell'azione revocatoria di cui si tratta. Pt_1
Contrariamente all'assunto delle appellanti, il credito in questione è sicuramente sorto anteriormente alla stipula del contratto del 21.5.2014 e, segnatamente, con la sottoscrizione da parte della di due contratti di fideiussione, a garanzia di Parte_2
crediti vanati dal (poi nei confronti di Controparte_6 Controparte_2
e della risalenti rispettivamente, Controparte_5 Controparte_9
del 2004 ed al 2005.
Segnatamente, con un primo contratto di fideiussione del 24.5.2004, Parte_2 ha prestato garanzia, fino al limite di € 300.000,00, in favore della società
[...]
(v. allegato depositato, nel fascicolo telematico di I grado, “ Controparte_5 [...]
– dall'avv. Mastroianni il 9.6.2019 ore 22:54:07). CP_13 Controparte_14
Con un altro contratto di fideiussione del 28.6.2005, la ha prestato garanzia, Parte_2 fino al limite di € 1.250.000,00, in favore della società (v. Controparte_9
l'allegato depositato, nel fascicolo telematico di I grado, “ – Email_3 [...]
dall'avv. Mastroianni il 9.6.2019 ore 22:54:07). Email_4
Per come, del resto, non è contestato ed è, comunque, comprovato dal tenore delle domande riconvenzionali che la banca ha proposto nei giudizi instaurati nel 2014 (n.
3215/2014 e n. 3218/2014 r.g.a.c.) dalle società suddette, sue debitrici principali, e dai fideiussori, il vantava i seguenti crediti, entrambi garantiti dalla Controparte_6
: I) nei confronti della società il credito di € Parte_2 Controparte_5
156.188,57, per saldo debitore (in relazione al rapporto n. 06959073073630174), oltre interessi contrattuali dal 16.5.2014 (v. il documento “riconvenzionale
[...]
[...]
[...] nel giudizio n. 3215/2014 r.g.a.c. del Tribunale di Cosenza, Organizzazione_2 allegato dall'avv. Mastroianni nel fascicolo telematico di primo grado); II) nei confronti della società il credito di € 429.048,43 per saldo debitore del Controparte_9 rapporto n. 1000/1281 e di € 400.000,00 per saldo debitore del rapporto n. 1000/1282, per un totale di € 829.048,43, oltre interessi contrattuali dal 16.5.2014, data di revoca dei rapporti bancari suddetti (v. il documento “riconvenzionale Organizzazione_3
nel giudizio n. 3218/2014 r.g.a.c. iscritto presso il Tribunale di Cosenza, allegato dall'avv. Mastroianni nel fascicolo telematico di primo grado).
Ora - considerato che: a) i contratti di fideiussione sottoscritti dalla a garanzia Parte_2
dei crediti vantati dalla banca risalivano, rispettivamente, al 2004 ed al 2005; b) la banca medesima aveva indicato la data di revoca o di recesso nel 16.5.2014; c) gli importi dei crediti vantati ammontavano, nel complesso, a circa un milione di euro e, evidentemente, si erano accumulati nel corso del tempo - è indubbio che le ragioni creditorie della banca nei confronti della fossero anteriori alla conclusione del contratto di Parte_2
compravendita del 21.5.2014, oggetto della azione revocatoria di cui si tratta.
Né varrebbe obiettare che i giudizi, sopra citati, intercorsi tra le parti, si sono conclusi con separate transazioni nel 2018, ossia dopo la stipulazione della compravendita, giacché i crediti erano sorti sin dal 2004 e, comunque, la banca, nel transigere, si era espressamente riservata, in caso di mancato pagamento dei debiti (come allegato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), l'esercizio dell'azione revocatoria a tutela delle proprie ragioni creditorie, proprio con riferimento al contratto di compravendita del maggio del 2014, dichiarando, espressamente, che l'accordo transattivo non era novatorio delle obbligazioni e che l'inadempimento degli obblighi derivanti dallo stesso avrebbe legittimato la società bancaria a riscuotere l'intero importo del credito originario vantato (v., in particolare, il documento “TRANSAZIONE – NOTA
DI ACCETTAZIONE FIRMATA RUNCO SOLLEVAMENTI.pdf”, depositato nel fascicolo telematico di primo grado dall'avv. Mastroianni, in cui si legge, tra l'altro, che “… il presente accordo non costituisce novazione dei rapporti e delle obbligazioni originari e, in caso di inadempimento anche solo parziale, le garanzie a suo tempo concesse restano valide ed a presidio delle ragioni di credito della Banca …”).
Premesso questo, deve ritenersi che, contrariamente all'assunto delle appellanti e per come, invece, affermato dal Tribunale, sussistano i presupposti per l'accoglimento della
12 domanda ex art. 2901 c.c., a tutela delle ragioni creditorie sopra indicate, risultando infondate le censure contenute nell'atto di impugnazione.
Le appellanti, in primo luogo, non hanno provato, come era onere delle stesse, che il loro patrimonio e, segnatamente, quello della (quale soggetto debitore e Parte_2
disponente) fosse sufficiente a soddisfare il credito vantato dalla banca e che, quindi, non era ravvisabile alcun pregiudizio in danno della stessa.
In effetti, l'azione revocatoria ordinaria non presuppone la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, gravando l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (cfr., ad esempio,
Cass. civ., sez. II, n. 1902/2015; n. 23907/2019).
Tale prova è stata completamente elusa dalle appellanti.
Anzi, la banca creditrice ha provato, con apposita documentazione, neppure fatta oggetto di specifica contestazione, che la debitrice-disponente era proprietaria Parte_2 soltanto degli immobili venduti alla figlia con l'atto di compravendita oggetto della azione revocatoria di cui si discute (cfr. l'allegato “Consistenza Sigei su Parte_5
e “Visura su ), ponendo in essere, quindi, un atto
[...] Parte_5
che rendeva più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
Parimenti infondato è l'assunto secondo cui l'eventus damni difetterebbe, anche perché la banca avrebbe potuto rivalersi sul patrimonio degli altri coobbligati in solido, giacché esso contrasta con la costante giurisprudenza, secondo cui, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (cfr., ad esempio, Cass., sez. VI-3, n.
33391 dell'11.11.2022; sez. III, n. 8315/2017).
Quanto, poi, ai presupposti soggettivi dell'azione revocatoria, ribadito che l'atto di disposizione del 21.5.2014 è successivo al sorgere del credito, deve evidenziarsi che unica condizione per l'esercizio dell'azione stessa è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la quale, peraltro, può essere comprovata tramite presunzioni (cfr., ad esempio, Cass. Civ., sez. III, n. 27546 del 30.12.2014).
13 Ciò posto, un primo elemento, di per sé sufficiente, che consente di presumere, secondo regole di logica ed esperienza, la consapevolezza, tanto della (soggetto Parte_2
debitore-disponente) che della (soggetto terzo-acquirente), dell'esposizione Pt_1
debitoria, oltre che delle società garantite, della medesima (quale garante del Parte_2
credito) e del conseguente pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con il compimento dell'atto di disposizione patrimoniale è rappresentato dallo strettissimo vincolo di parentela sussistente tra (legale rappresentante della società garantita CP_8 [...]
e altro garante della stessa), la venditrice e la terza acquirente, atteso Controparte_5
che essi sono, rispettivamente, marito e moglie (i primi due) e figlia (la terza).
Si desume, dunque, da tale strettissimo rapporto parentale tra le parti del contratto e tra queste ed il legale rappresentante di una delle società garantite - e, segnatamente, tra la venditrice (madre) e la acquirente (figlia) - che quest'ultima fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sulla e del fatto che la vendita rendesse meno Parte_2
agevole la tutela del credito in capo alla banca creditrice (cfr., sulla rilevanza, ai fini che interessano, di tali rapporti familiari, ad esempio, Cass., sez. III, n. 1286/2019), tanto più in considerazione del fatto che la era pure amministratore unico e legale Pt_1 rappresentante dell'altra società garantita dalla , ossia la Parte_2 CP_9
(così espressamente si qualificava nell'atto di citazione del giudizio r.g.a.c. n.
[...]
3218/2014 del Tribunale di Cosenza: v. il documento “citazione , CP_15 allegato nel fascicolo telematico di primo grado dall'avv. Mastroianni), gravata da un'esposizione debitoria notevole.
Peraltro, altri elementi consentono di presumere, ulteriormente, la consapevolezza, oltre che della , della di nuocere alle ragioni creditorie di cui si tratta e si Parte_2 Pt_1 desumono dallo stesso contenuto dell'atto dispositivo: a) la venditrice ha alienato la sola nuda proprietà degli immobili, conservandone l'usufrutto e, quindi, il diritto di goderne, rendendo inverosimile il fatto, peraltro, rimasto non comprovato, che la avrebbe Pt_1 acquistato, in buona fede, gli immobili per far fronte a suoi bisogni familiari;
b) l'entità del prezzo di vendita risulta alquanto ridotta (pari a soli € 80.000,00) rispetto al presumibile valore degli immobili, trattandosi della nuda proprietà di un villino di 14,5 vani, con superficie catastale di 363 m2 e con rendita di € 1.422,84, nonché di un garage di 55 m2, avente rendita catastale di € 127,82 (v. gli allegati nel fascicolo telematico di appello “Consistenza Sigei su e “Visura su Parte_5 Parte_5
), ubicati nel centro del Comune di Rende (CS); c) le modalità di pagamento
[...]
14 del prezzo concordate (€ 30.000,00 in assegni;
€ 50.000,00 da versare entro il
31.12.2014, senza specifiche indicazioni) appaiono anomale;
manca, del resto, la prova dell'avvenuto incasso degli assegni per la quota di € 30.000,00 e dell'avvenuta corresponsione della restante somma di € 50.000,00; d) la venditrice ha rinunciato all'ipoteca legale sugli immobili venduti (v. art. 3 dell'atto di compravendita, allegato
“Vendita ” al fascicolo telematico di primo grado di giudizio della appellata); Parte_2
e) la stessa successione cronologica degli eventi sembra deporre per un tentativo di sottrarre garanzie patrimoniali al soggetto creditore, in quanto, la compravendita è stata stipulata con atto pubblico del 21.5.2014, poco dopo che erano stati incardinati i giudizi
(r.g.a.c. n. 3215/2014 e n. 3218/2014 presso il Tribunale di Cosenza), in cui, da un lato, la e le società garantite manifestavano la volontà di non pagare i crediti Parte_2 garantiti e, dall'altro, la banca creditrice, con domanda riconvenzionale, chiedeva il pagamento dei crediti maturati fino al 16.5.2014 (cfr. gli atti citati).
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro 520.000,01 a € 1.000.000,00), esclusa la fase di trattazione/istruttoria in appello, perché non tenuta, ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia.
Vale precisare che nei giudizi relativi ad azione revocatoria il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla scorta del valore del credito per il quale si è agito in revocatoria (nel caso di specie pari complessivamente ad €
750.000,00 oltre interessi), anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili al creditore (cfr. in tal senso, fra le altre, Cass., sez. III, n. 3697/2020; sez. VI-III, n.
10089/2014).
Le spese possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 9.256,00 (euro 2.853,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.659,00 per la fase introduttiva del giudizio ed
15 euro 4.744,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo delle appellanti di pagare l'ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Cosenza n. 524/2021, del 2.3.2021, pubblicata in pari data e non notificata, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella suddetta sentenza del
Tribunale di Cosenza n. 524/2021, sostituendo, alla prima pagina, nella parte dell'intestazione dedicata alla parte convenuta, l'indicazione del nome errato
[...]
” con quello esatto ”; Parte_4 Parte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna, in solido tra loro, e al rimborso delle Controparte_16 Parte_2
spese processuali del presente giudizio nei confronti di in persona del Controparte_1
l.r.p.t. e, per essa, di in persona del l.r.p.t., liquidate in complessivi Controparte_3
euro 9.256,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico delle appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 19.1.2024
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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