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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/05/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Patrizia Carota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3150/2017 promossa da:
AVV. TA MARIA elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via G. De Parte_1
Benedictis, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Puca che la rappresenta e difende giusta mandato in atti,
Attrice Opponente - contro elettivamente domiciliato in Teramo, frz. San Nicolò a Controparte_1
Tordino, alla via Palombieri n. 32, presso lo studio dell'Avv. ta Monia Terzilli che lo rappresenta e difende insieme all'avv. ta Gabriella Di Cesare , giusta mandato in atti;
Convenuto Opposto -
OGGETTO: Contratto e obbligazioni varie (contr. d'opera) CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente, “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Teramo, disattesa ogni contraria avversaria deduzione, eccezione, richiesta e conclusione, in accoglimento della presente opposizione così decidere: 1) Dichiarare nullo, invalido ed inefficace decreto ingiuntivo n. 767/17 del 8.6.2017,
RG n. 1434/2017, concesso dal Tribunale di Teramo, nella persona del Dott. , CP_2
notificato in data 27.6.2017, con il quale è stato ingiunto all'Avv. Maria Assunta Chiodi il pagina 1 di 6 pagamento, a favore della parte ricorrente Rag. dell'importo complessivo di Controparte_1
euro 17.718,17, oltre interessi legali e spese della procedura di ingiunzione;
2) Revocare quindi il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
3) Accertarsi, per le ragioni sopra esposte, gli inadempimenti del rag. e, conseguentemente, condannarsi Controparte_1 lo stesso a risarcire all'Avv. Maria Assunta Chiodi i danni subiti nella misura di € 20.000,00, o nella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, ponendo, in via subordinata e nella denegata ipotesi di riconoscimento parziale delle richieste avversarie, in compensazione il credito per i danni subiti dalla parte attrice con l'eventuale credito risultante a favore del convenuto. Con rifusione di spese e competenze professionali di avvocato”.
Opposto, “affinchè l'On.le Giudice adito, non risultando l'opposizione fondata su prova scritta
e certa voglia, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e Voglia contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: - rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 767/2017 dell'8.06.2017 (143482017 RG) emesso dal
Tribunale di Teramo;
- in ogni caso accertare e dichiarare che il ragioniere Controparte_1 ha svolto tutte le attività professionali richieste e per l'effetto condannare l'Avv. Maria Assunta
Chiodi al pagamento delle competenze professionali del rag ammontanti ad Controparte_1
euro 13.885,69, oltre Iva, Cap come per legge nonché interessi sino al saldo;
- in ogni caso accertare e dichiarare che il ragionier ha svolto le attività professionali Controparte_1
richieste e per l'effetto condannate l'Avv. Maria Assunta Chiodi al pagamento della ulteriore somma di euro 6.100,42 per le competenze maturate dall'anno d'imposta 2012 sino all'anno
d'imposta 2015. - Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato l'avv. ta
Maria Assunta Chiodi adiva il Tribunale di Teramo formulando formale opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 767/2017, emesso da detto Tribunale l' 8.6.2017 (R.G. 1434/2017) e notificato il 27.6.2017, con il quale le veniva ingiunto, in favore del Rag il Controparte_1
pagamento della somma di € 17.718,17, oltre interessi e spese, a titolo di prestazioni professionali maturate dall'anno 2003 sino all'anno 2015 in materia di assistenza tecnico pagina 2 di 6 contabile, e formulando, altresì, domanda riconvenzionale per la somma di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento danni patiti in ordine agli inadempimenti dell'odierno opposto.
Parte attrice opponente deduceva , in sintesi e per quanto di interesse, che l'attività svolta dal
Rag. avente ad oggetto la consulenza, assistenza ed elaborazione dati, invii CP_1
telematici della dichiarazione dei redditi, Iva, e , era stata svolta con CP_3 CP_4
negligenza, imprudenza ed inosservanza di regole tecniche e giuridiche tanto da causarle un danno grave e, per questo, di aver ricevuto innumerevoli sanzioni per omesse, inesatte ed errate dichiarazioni trasmesse dal commercialista.
Costituitosi in giudizio l'opposto ha eccepito e dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, in via preliminare, la prescrizione della domanda di risarcimento e, nel merito, che la formulata opposizione risulta essere contraddittoria oltre che infondata ed inammissibile, per i motivi in atti.
La causa, istruita a mezzo di prove precostituite e prove orali, perveniva per la definizione, ai sensi dell'art. 127 ter cpc all'udienza del 26.3.2024 e, a parziale modifica del provvedimento precedentemente adottato, trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., spirati quelli già concessi alle parti per il deposito di note conclusionali.
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L'opposizione è fondata solo parzialmente, nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
Giova premettere che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tantissime: Cass. 27/1/2010, n. 1741).
Per cui va fatta applicazione del criterio di giudizio costantemente applicato in giurisprudenza, anche da questo ufficio, per il quale il creditore che agisca per l'adempimento - come per la risoluzione o per il risarcimento del danno - deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad pagina 3 di 6 allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex multis : Trib.
Modena, 17/10/17, n. 1826; Trib. Modena, 22/11/17, n. 2054; Trib. Modena.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione che segue le regole del giudizio ordinario, secondo il principio della domanda ad iniziativa di parte ed i principi che governano l'onere probatorio delle parti, nel quale giudizio la posizione processuale delle parti è invertita per effetto della posticipazione del contraddittorio conseguente all'emanazione del decreto ingiuntivo ma nel quale si seguono comunque le ordinarie regole sull'onere della prova, per cui è il creditore (nella specie il professionista) a dover provare il fondamento della propria pretesa creditoria.
Nel caso concreto, omettendo di far rilevare quanto di storico poiché non contestato - come l'intercorso rapporto professionale tra le parti - va accolta l'opposizione, per come di seguito si dirà.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività (come, nella specie, di inesistenza del mandato), è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il “quantum debeatur”, senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 230/2016), essendo, altresì, specificato che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste (Cass.
n.10150/2003).
Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere – dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (così Cass. n. 14556/2004), ma sempre con la pagina 4 di 6 necessità di specificamente contestare, in presenza di una parcella, quali voci della stessa si assumano, però, non svolte.
Ciò posto va detto che la parte opposta ha soltanto asserito, ma non dimostrato, il proprio esatto adempimento.
Va, infatti, considerato che nel caso di specie risulta che testi della parte convenuta opposta non hanno fornito , in sede di escussione , elementi provanti l'esatto adempimento, fornendo dichiarazioni generiche, come generiche le deduzioni in atti di parte attrice in ordine alla non titolarità a compiere determinati adempimenti, e riferendo di circostanze delle quali non a conoscenza o di non ricordo, pertanto, dall'istruttoria orale non è emerso nulla in ordine alla prova positiva dell'esatto adempimento. E, con ciò, l'inadempimento è già provato, spettando la prova dell'esatto adempimento a parte opposta.
In ordine alla formulata domanda riconvenzionale, va rigettata atteso che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale iniziava a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determinava l'evento dannoso bensì da quello in cui la produzione del danno si manifestava all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi aveva interesse a farlo valere, e cioè il cliente,
a far data dalle paventate e genericamente dedotte sanzioni ricevute per omesse, inesatte ed errate dichiarazioni trasmesse dal commercialista - per il mancato invio del modello 5, a prescindere dall'effettiva titolarità e della mancata prova che tale adempimento fosse oggetto di accordo tra le parti - per il mancato e/o inesatto pagamento IVA e per omesso CP_3
e/o inesatto adempimento degli oneri fiscali tributari nonché per la mancata compilazione di quadri dei Modelli Unici - a nulla rilevando il perdurare del rapporto di consulenza.
Per tali ragioni, va accolta l'opposizione e, pertanto, revocato il decreto opposto, e, viceversa, rigettata la spiegata domanda riconvenzionale.
È opportuno, infine, dar conto della correttezza dell'instaurazione del giudizio di opposizione innanzi all'intestato Tribunale, atteso che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vige il criterio della competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
L'accoglimento della domanda attorea soltanto parzialmente e la fondatezza nel merito della sostanziale domanda giudiziale di parte convenuta/opposta, integrano una forma di pagina 5 di 6 soccombenza reciproca, ciò che giustifica la integrale compensazione delle spese di lite (cfr.
Cass. n. 21569/2017, Cass. n. 16270/2017, Cass. n. 3438/2016, Cass. n. 22871/2015, Cass. n.
281/2015, Cass. n. 21684/2013, Cass. n. 134/2013, Cass. n. 22388/2012 e Cass. n. 22381/2009 in ordine alla configurabilità della soccombenza reciproca, non solo nel caso di accoglimento di una sola delle plurime domande azionate, ma anche di accoglimento di soli alcuni capi di un'unica domanda, ovvero di accoglimento dell'unica domanda per un importo inferiore sotto il profilo quantitativo da quello domandato.)
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda avanzata dall'avv. ta Maria Assunta Chiodi contro il Rag. disattesa e respinta ogni Controparte_1
contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto n. 767/2017;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così è deciso in Teramo, il 29.5.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott. ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
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