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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3612 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Messina, Via Cavalieri della Stella, n.
33, presso lo studio degli avvocati RIZZO ROSSANA e GIACOBBE
ANGELO, che li rappresentano e difendono per procura in atti.
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 31/10/2024 i coniugi Pt_1
, nata a [...] il [...], e nato a
[...] Parte_2
Messina il 03/01/1969, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di VILLAFRANCA
TIRRENA (ME) il 05/06/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli, il 02/07/2005, il Per_1 Per_2
08/04/2010 e l 31/01/2019; Per_3
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“1. I coniugi, vivranno separatamente con obbligo del reciproco rispetto e senza interferire l'uno nella vita dell'altro.
2. La casa coniugale sita in Saponara M.ma (ME), via Galatea n.28, acquistata in costanza di matrimonio e intestata alla IG viene assegnata alla stessa, con Pt_1
quanto in essa contenuto a corredo, che vi abiterà con i figli;
entrambi i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver già definito la ripartizione dei beni mobili e degli effetti personali di rispettiva esclusiva proprietà.
3. I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale saranno sostenuti dalla IG , mentre le spese per le utenze domestiche di Pt_1
fornitura luce e gas, wifi, Tari (tassa di nettezza urbana) dell'abitazione de quo saranno affrontate dal sig. , il quale pertanto provvederà ai relativi Pt_2
2 periodici pagamenti. Il sig. provvederà, altresì, a sostenere i costi Pt_2
dell'assicurazione e bollo auto della vettura di proprietà della moglie (Nissan
Micra tg. EB780DA), necessaria per la gestione delle esigenze dei minori. 4.
I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3
collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, mentre le scelte e le decisioni di maggiore interesse dovranno essere concordate tra entrambi i genitori che devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli e sin da ora si impegnano a mantenere un rapporto sereno e collaborativo nel supremo interesse di e 5. Il sig. si obbliga a Per_2 Per_3 Pt_2
corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento ordinario dei figli e del coniuge, la somma complessiva di € 1.300,00 (euro milletrecento/00), così ripartita: € 400,00 vengono versati per il mantenimento del coniuge, fintanto che non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, ed € 300,00 per ciascun figlio, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
L'assegno di mantenimento per ciascun figlio sarà ridotto, in proporzione, al momento del venir meno dell'erogazione dell'assegno unico da parte dell' . Detta somma, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat CP_1
come per legge, dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sulla carta Postepay Evolution intestata alla SI.ra , entro e non oltre il Pt_1
giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale.
6. Il padre potrà esercitare il diritto di visita con le seguenti cadenze, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori: fine settimana alternati dal sabato all'uscita della scuola alla domenica
3 pomeriggio prima di cena;
nel corso della settimana due pomeriggi dalle
16,30 alle 20,00; festività comandate (Natale, Pasqua Epifania, Ponti primaverili, compleanni, onomastici e altre festività), secondo il criterio dell'alternanza; una settimana consecutiva durante le vacanze estive, da comunicarsi almeno trenta giorni prima. Il padre avrà cura di prendere e riaccompagnare i figli presso il domicilio della madre.
7. I coniugi, titolari di un conto corrente cointestato presso la BCC La Riscossa di Regalbuto, filiale di Messina, convengono che la somma di € 20.000 verrà prelevata e assegnata alla IG e il resto rimane nella disponibilità del sig. Pt_1
.
8. Per tutto quanto altro non previsto dalle presenti condizioni, i Pt_2
coniugi si danno reciprocamente atto di avere già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 07/01/2025.
Con sentenza n. 60/2025 pubbl. il 23/01/2025 nel presente giudizio, il
Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 02/07//2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
4 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 60/2025 pubbl. il 23/01/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 31/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di VILLAFRANCA TIRRENA (ME) il 05/06/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte 2, serie A, tra
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA
TIRRENA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e
5 dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3612 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Messina, Via Cavalieri della Stella, n.
33, presso lo studio degli avvocati RIZZO ROSSANA e GIACOBBE
ANGELO, che li rappresentano e difendono per procura in atti.
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 31/10/2024 i coniugi Pt_1
, nata a [...] il [...], e nato a
[...] Parte_2
Messina il 03/01/1969, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di VILLAFRANCA
TIRRENA (ME) il 05/06/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli, il 02/07/2005, il Per_1 Per_2
08/04/2010 e l 31/01/2019; Per_3
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“1. I coniugi, vivranno separatamente con obbligo del reciproco rispetto e senza interferire l'uno nella vita dell'altro.
2. La casa coniugale sita in Saponara M.ma (ME), via Galatea n.28, acquistata in costanza di matrimonio e intestata alla IG viene assegnata alla stessa, con Pt_1
quanto in essa contenuto a corredo, che vi abiterà con i figli;
entrambi i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver già definito la ripartizione dei beni mobili e degli effetti personali di rispettiva esclusiva proprietà.
3. I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale saranno sostenuti dalla IG , mentre le spese per le utenze domestiche di Pt_1
fornitura luce e gas, wifi, Tari (tassa di nettezza urbana) dell'abitazione de quo saranno affrontate dal sig. , il quale pertanto provvederà ai relativi Pt_2
2 periodici pagamenti. Il sig. provvederà, altresì, a sostenere i costi Pt_2
dell'assicurazione e bollo auto della vettura di proprietà della moglie (Nissan
Micra tg. EB780DA), necessaria per la gestione delle esigenze dei minori. 4.
I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3
collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, mentre le scelte e le decisioni di maggiore interesse dovranno essere concordate tra entrambi i genitori che devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli e sin da ora si impegnano a mantenere un rapporto sereno e collaborativo nel supremo interesse di e 5. Il sig. si obbliga a Per_2 Per_3 Pt_2
corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento ordinario dei figli e del coniuge, la somma complessiva di € 1.300,00 (euro milletrecento/00), così ripartita: € 400,00 vengono versati per il mantenimento del coniuge, fintanto che non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, ed € 300,00 per ciascun figlio, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
L'assegno di mantenimento per ciascun figlio sarà ridotto, in proporzione, al momento del venir meno dell'erogazione dell'assegno unico da parte dell' . Detta somma, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat CP_1
come per legge, dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sulla carta Postepay Evolution intestata alla SI.ra , entro e non oltre il Pt_1
giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale.
6. Il padre potrà esercitare il diritto di visita con le seguenti cadenze, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori: fine settimana alternati dal sabato all'uscita della scuola alla domenica
3 pomeriggio prima di cena;
nel corso della settimana due pomeriggi dalle
16,30 alle 20,00; festività comandate (Natale, Pasqua Epifania, Ponti primaverili, compleanni, onomastici e altre festività), secondo il criterio dell'alternanza; una settimana consecutiva durante le vacanze estive, da comunicarsi almeno trenta giorni prima. Il padre avrà cura di prendere e riaccompagnare i figli presso il domicilio della madre.
7. I coniugi, titolari di un conto corrente cointestato presso la BCC La Riscossa di Regalbuto, filiale di Messina, convengono che la somma di € 20.000 verrà prelevata e assegnata alla IG e il resto rimane nella disponibilità del sig. Pt_1
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8. Per tutto quanto altro non previsto dalle presenti condizioni, i Pt_2
coniugi si danno reciprocamente atto di avere già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 07/01/2025.
Con sentenza n. 60/2025 pubbl. il 23/01/2025 nel presente giudizio, il
Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 02/07//2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
4 È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 60/2025 pubbl. il 23/01/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 31/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di VILLAFRANCA TIRRENA (ME) il 05/06/2004, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte 2, serie A, tra
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA
TIRRENA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e
5 dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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