Articolo 2 della Legge 14 maggio 1981, n. 220
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 giugno 1981
Art. 2.
Gli impianti dei collegamenti telefonici vengono eseguiti nelle localita' che risultino in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia gia' stata presentata regolare domanda da parte dei comuni interessati, a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 marzo 1973, n. 86 .
Gli impianti medesimi vengono, altresi', eseguiti nelle localita' per le quali sia inoltrata analoga domanda entro il periodo di validita' della presente legge, dopo l'attuazione dei collegamenti indicati nel precedente comma.
Entrata in vigore il 3 giugno 1981
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