Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
Qualora il procedimento disciplinare (nella specie, di cui all'art. 60 del c.c.n.l. delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003) si concluda in senso sfavorevole al dipendente con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto poiché meramente cautelare in attesa del secondo - si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e legittimando la perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni, a far data dal momento della sospensione medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2015, n. 9618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9618 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18493/2012 proposto da:
PE RI C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato LUBERTO Enrico, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO PREVE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TRENITALIA S.P.A. P.I. 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA CARINO, rappresentata e difesa dagli avvocati UBERTI Andrea, PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 119/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/02/2012 R.G.N. 941/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato LUBERTO ENRICO;
udito l'Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale TOSI PAOLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torino rigettava la domanda di ET UR, proposta nei confronti della società Trenitalia, ed accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata da quest'ultima avente ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento in suo favore della somma di Euro 5729,79 quale residuo della compensazione atecnica operata dalla predetta società in relazione, a quanto doveva ancora restituire il ET a seguito delle retribuzioni corrisposte nel corso della sospensione cautelare culminata nel licenziamento dello stesso ritenuto legittimo dal Tribunale che così rigettava la domanda d'impugnativa del licenziamento.
La sentenza del Tribunale veniva confermata, quanto alla compensazione, dalla Corte di Appello di Torino che non si pronunciava sull'impugnativa del licenziamento non avendo con l'appello il lavoratore devoluto la relativa questione. A base del decisum la Corte del merito, dopo aver rilevato che oggetto della decisione era, appunto, la sola questione della ripetibilità delle retribuzioni corrisposte nel periodo di sospensione cautelare, poneva il fondante rilevo secondo il quale l'art. 60 del CCNL attività ferroviarie del 16 aprile 2003 andava interpretato nel senso che se a conclusione della sospensione interveniva il licenziamento gli effetti del recesso retroagivano all'inizio del periodo di sospensione con conseguente perdita del diritto alla retribuzione ed obbligo di restituzione. Nè vi era ostacolo, secondo la Corte del merito, all'operatività della così detta compensazione atecnica tra il TFR dovuto al lavoratore e le somme al medesimo corrisposte nel periodo di sospensione cautelare. Avverso questa sentenza il ET ricorre in cassazione sulla base di due censure.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la parte intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ET, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del CCNL settore attività Ferroviarie,sostiene che la Corte del merito non si è attenuta, nell'esegesi della norma contrattuale denunciata, al criterio letterale "posto che in materia di diritto del lavoro è opportuno fare affidamento ad una interpretazione favorevole al lavoratore, quale parte debole del rapporto di lavoro".
La censura è infondata.
Dispone il richiamato art. 60 del ccnl attività ferroviarie del 16 aprile 2003 che: "1. L'azienda può disporre, nei casi riconducibili alle ipotesi di licenziamento di cui al precedente art. 59, la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato e per un periodo massimo di 60 giorni al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione (omissis).
3. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.
4. Al termine della sospensione cautelare di cui al precedente punto 1 ovvero in relazione all'esito del giudizio la retribuzione di cui allo stesso punto 1 verrà integrata o recuperata dai trattamenti spettanti al lavoratore".
La Corte del merito ha interpretato siffatta previsione contrattuale nel senso che il richiamato art. 60 del CCNL in esame, nel disciplinare la sospensione cautelare, funzionalmente diretta a consentire l'esercizio del potere disciplinare, prevede "unicamente che, nei limiti dei citati 60 giorni, la corresponsione della retribuzione,poi ripetibile nel caso di adozione del provvedimento espulsivo ai sensi del comma 4".
L'erogazione della retribuzione oltre il termine di 60 giorni, ha precisato la predetta Corte territoriale, periodo in cui per definizione non vi è stata resa prestazione di attività lavorativa e che non trova nessun corrispettivo nel sinallagma contrattuale, costituisce trattamento di maggior favore, e non può ritenersi preclusiva del diritto da parte del datore di lavoro al recupero delle indicate somme.
Ritiene questo giudice di legittimità che l'esegesi fornita dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata della norma contrattuale è conforme al denunciato criterio letterale d'interpretazione di cui all'art. 1362 c.c.. Invero il testo della clausola in parola per le espressioni usate dalle parti non lascia spazio a dubbi circa la volontà espressa dai contraenti nel prevedere, qualora la sospensione cautelare si concluda con un provvedimento di licenziamento, che il datore di lavoro può ripetere le retribuzioni corrisposte in costanza di sospensione cautelare retroagendo gli effetti del recesso datoriale all'inizio della sospensione cautelare.
Nè il riferimento al periodo di 60 giorni, quale arco temporale in cui durante la sospensione è corrisposta la retribuzione, può indurre a diverse conclusioni, considerato proprio che se tale termine non è stato rispettato ciò di per sè non esclude la ripetizione o la limita a quanto corrisposto oltre detto termine. Neppure a fronte di una chiara ed in equivoca pattuizione collettiva può invocarsi per una diversa interpretazione il criterio del favor per il lavoratore che, certamente, non può essere utilizzato per pervenire ad una esegesi contraria alla volontà delle parti fatta palese in modo chiaro delle espressioni utilizzate dalle parti. Per di più una siffatta opzione ermeneutica trova la sua ragione nell'intento delle parti contrattuali di escludere un trattamento economico vantaggioso per chi è fuoriuscito dall'area occupazionale non certo per volontà o colpa del datore di lavoro.
Del resto questo giudice di legittimità, come rimarcato nella sentenza impugnata, in una fattispecie simile ha ritenuto che, ove il procedimento disciplinare si concluda in senso sfavorevole al dipendente con l'adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto, giacché adottata in via meramente cautelare in attesa del secondo - si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto legittimando il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni a far data dal momento della sospensione medesima (Cass. 9 settembre 2008 n. 22863).
Con il secondo motivo il ricorrente, nel contestare il diritto dell'azienda di procedere alla compensazione atecnica, denuncia che la Corte del merito non ha motivato la propria scelta di aderire all'orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile la detta procedura di compensazione.
La censura è infondata.
Invero oltre alla considerazione della mancata indicazione del tipo di vizio denunciato ed al rilievo che il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche, vi è da sottolineare che secondo giurisprudenza di questa Corte, in questa sede ribadita, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è peraltro esclusa dal fatto che uno dei crediti abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento -, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta un accertamento che ha la funzione di individuare il reciproco dare ed avere senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione (Cass. 5 dicembre 2008 n. 28855 e Cass. 29 settembre 2012 n. 14688). Il ricorso sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese giudiziali liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2015