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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/04/2024, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 678 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2021, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 20 ottobre 2023 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( , elett.te domiciliata in Trani, alla via De Parte_1 P.IVA_1
Robertis n. 68, presso lo studio dell'avv. Graziano Ciccarelli che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
avv. IURILLI ( ), elettivamente CP_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Molfetta, al corso Umberto I n. 46, presso lo studio dell'avv.
Anna Giulia Murolo che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLATO
oggetto: pagamento somme;
appello avverso la sentenza n. 601/2021, pronunciata dal Tribunale di Trani il 20 marzo 2021, pubblicata in pari data.
Conclusioni All'udienza del 20 ottobre 2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 601/2021 del 20 marzo 2021, pubblicata in pari data, il
Tribunale di Trani ha condannato la a pagare in favore Parte_1 dell'avv. la somma di € 15.100,80, oltre accessori, a titolo Controparte_2 di compensi professionali, e a rifondergli le spese di lite, liquidate in €
214,00 per esborsi ed € 4.835,00 per onorario. ha impugnato la sentenza lamentando, nella sostanza, che il Parte_1 primo giudice ha errato nell'avere ritenuto sussistente l'inadempimento dell'appellante all'obbligazione di corrispondere in favore dell'avv. Iurilli il corrispettivo pattuito, operando una non corretta imputazione dei pagamenti documentati in relazione alle prestazioni fatturate.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La questione controversa tra le parti, dedotta in modo specifico dall'appellante, ruota intorno alla imputazione dei pagamenti pacificamente effettuati dalla in favore dell'avv. Iurilli oggetto delle seguenti Pt_1
fatture:
n. 41 del 12 ottobre 2006 di € 12.000,00;
n. 39 del 30 novembre 2007 di € 8.000,00;
n. 23 del 2 luglio 2008 di € 8.000,00;
n. 19 del 12 ottobre 2009 di € 8.000,00;
n. 9 del 1° luglio 2010 di € 8.000,00;
n. 12 del 18 maggio 2011 di € 8.000,00;
n. 9 del 7 marzo 2012 di € 8.000,00. Tutte al netto degli accessori.
Secondo la prospettazione del professionista, condivisa dal Tribunale, la fatturazione si riferiva alla prestazione resa nell'anno precedente, tenuto conto del fatto che il documento fiscale veniva emesso dopo il marzo dell'anno successivo -quindi dopo l'emissione del documento pag. 2/6 programmatico sulla sicurezza, prodotto dall'istante- e che le contestazioni sollevate dalla società convenuta erano generiche.
Va premesso che, in realtà, dall'esame della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, il cui contenuto è in sostanza riportato nell'atto di appello, la non contestando la stipula del contratto e l'esecuzione Pt_1 delle prestazioni professionali da parte dell'avv. Iurilli, ha resistito alla domanda ritenendo erroneamente imputati i pagamenti ricevuti e pretesi dall'attore, difesa che non può ritenersi generica perché incentrata specificamente sul motivo per cui la somma richiesta si assume non dovuta.
Può tranquillamente ammettersi che il contratto tra le parti è stato stipulato nel 2004, benchè non datato, atteso che risulta essere allegato ad una e-mail inviata dall'appellato il 7 luglio 2004.
Può, altrettanto tranquillamente, ritenersi che la prima prestazione sia stata svolta nel 2006.
Rileva, in merito, il fatto che la prima fattura agli atti è, come si è visto innanzi, la n. 41 del 12 ottobre 2006, che reca la causale “servizi di consulenza legale in materia di normativa privacy (d. lgs. 196/03) ANNO
2006” ed è stata emessa per l'importo di € 12.000,00, oltre accessori di legge.
Che si tratti del compenso per il primo anno di consulenza lo si ricava dall'art. 7 del contratto che stabilisce, per l'appunto, che per la prima frazione del rapporto al professionista spetta la somma netta di € 12.000,00, che per gli anni successiva scende ad € 8.000,00.
E, dunque, seguendo la linea cronologica dei pagamenti in relazione al sorgere del rapporto ed all'esecuzione della prima prestazione documentata, che si colloca nel 2006, nonché l'imputazione effettuata dal creditore con la prima fattura, in difetto di elementi di segno contrario deve ritenersi che la prima parte del rapporto professionale si è svolta, in effetti, con la produzione del documento in cui si è sostanziata l'attività del professionista nel 2006 e, quindi, il versamento di € 12.000,00 va a remunerare proprio questa.
pag. 3/6 Una conferma si ricava dalla successiva fattura, n. 39/2007, che reca l'annotazione, operata pacificamente dall'appellato, “servizi di consulenza legale in materia di normativa privacy (d. lgs. 196/03) ANNO 2007”.
Alla luce di tali elementi oggettivi, deve credersi errato il riferimento all'anno 2007 contenuto nella fattura n. 23/2008 atteso che nessuna delle parti ha dedotto che per quell'anno il pagamento del compenso stabilito in €
8.000,00 sia intervenuto due volte o fosse dovuto due volte.
Secondo tale impostazione, la fattura 19/2009 si riferisce alla prestazione del 2009, la 9/2010 al 2010, la 12/2011 al 2011 e, infine, la 9/2012 al 2012, anno di (pacifica e documenta) scadenza del contratto per iniziativa della società.
A conferma di tanto soccorre la deposizione del teste Testimone_1 assunta all'udienza del 22 gennaio 2016, all'epoca dipendente della
[...]
, controllante del gruppo cui apparteneva la che ha Pt_2 Parte_1
dichiarato che, quale direttore amministrativo, incaricò un impiegato di invitare l'avv. Iurilli a modificare l'imputazione della fattura n. 23/2008, riferendo la prestazione anno in corso e non a quello precedente e che altrettanto avvenne per i successivi anni 2009, 2010 e 2011.
In senso contrario non militano argomenti, insuscettibili di essere tratti dalla circostanza per cui, normativamente, il documento sulla sicurezza doveva essere prodotto entro la fine di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, atteso che tale termine è evidentemente un termine finale e nulla impedisce che possa essere approntato prima. È significativo, per altro, che le date delle fatture allegate non si collocano tutte in prossimità di aprile ma sono state emesse anche ad una certa distanza, indizio del fatto che la prestazione veniva eseguita in diversi momenti dell'anno posto che è ragionevole presumere che la fatturazione abbia seguito di poco il completamento dell'attività per ciascun periodo di riferimento.
D'altra parte, l'appellato, a corredo della domanda, non ha prodotto alcuno dei documenti in discussione al fine di consentire la verificazione della data della prestazione.
pag. 4/6 In definitiva, il credito per le prestazioni professionali è stato integralmente corrisposto, alla luce del fatto che per l'anno 2012 l'avv.
Iurilli, con nota del 2 maggio 2012, in risposta alla richiesta della società del precedente 19 aprile 2012 (in cui si deduceva che per il 2012 alcuna attività era stata resa), aveva accettato la riduzione del compenso, sollecitata nella misura del 50%, proprio alla luce del fatto che il rapporto sarebbe cessato prima della scadenza dell'anno.
Perciò, correttamente, la aveva corrisposto la minor somma di € Pt_1
4.000,00, oltre accessori.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori medi per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 di cui al d.m. 55/2014, aggiornato dal d.m. 147/2022, esclusa, per l'appello, la fase istruttoria/trattazione, che non vi è stata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
601/2021, pronunciata dal Tribunale di Trani il 20 marzo 2021, pubblicata in pari data, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata rigetta la domanda proposta dall'avv. che condanna Controparte_2
alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della decisione riformata, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
• Condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio Controparte_2
grado di giudizio in favore della che liquida, per il primo Parte_1
grado, in € 5.077,00 per compenso di avvocato e, quanto al presente grado di giudizio, in € 382,00 per spese ed € 3.966,00 per compenso di avvocato;
tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge;
pag. 5/6 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di Appello, addì 26 aprile 2024
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 678 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2021, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 20 ottobre 2023 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( , elett.te domiciliata in Trani, alla via De Parte_1 P.IVA_1
Robertis n. 68, presso lo studio dell'avv. Graziano Ciccarelli che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
avv. IURILLI ( ), elettivamente CP_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Molfetta, al corso Umberto I n. 46, presso lo studio dell'avv.
Anna Giulia Murolo che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLATO
oggetto: pagamento somme;
appello avverso la sentenza n. 601/2021, pronunciata dal Tribunale di Trani il 20 marzo 2021, pubblicata in pari data.
Conclusioni All'udienza del 20 ottobre 2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 601/2021 del 20 marzo 2021, pubblicata in pari data, il
Tribunale di Trani ha condannato la a pagare in favore Parte_1 dell'avv. la somma di € 15.100,80, oltre accessori, a titolo Controparte_2 di compensi professionali, e a rifondergli le spese di lite, liquidate in €
214,00 per esborsi ed € 4.835,00 per onorario. ha impugnato la sentenza lamentando, nella sostanza, che il Parte_1 primo giudice ha errato nell'avere ritenuto sussistente l'inadempimento dell'appellante all'obbligazione di corrispondere in favore dell'avv. Iurilli il corrispettivo pattuito, operando una non corretta imputazione dei pagamenti documentati in relazione alle prestazioni fatturate.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La questione controversa tra le parti, dedotta in modo specifico dall'appellante, ruota intorno alla imputazione dei pagamenti pacificamente effettuati dalla in favore dell'avv. Iurilli oggetto delle seguenti Pt_1
fatture:
n. 41 del 12 ottobre 2006 di € 12.000,00;
n. 39 del 30 novembre 2007 di € 8.000,00;
n. 23 del 2 luglio 2008 di € 8.000,00;
n. 19 del 12 ottobre 2009 di € 8.000,00;
n. 9 del 1° luglio 2010 di € 8.000,00;
n. 12 del 18 maggio 2011 di € 8.000,00;
n. 9 del 7 marzo 2012 di € 8.000,00. Tutte al netto degli accessori.
Secondo la prospettazione del professionista, condivisa dal Tribunale, la fatturazione si riferiva alla prestazione resa nell'anno precedente, tenuto conto del fatto che il documento fiscale veniva emesso dopo il marzo dell'anno successivo -quindi dopo l'emissione del documento pag. 2/6 programmatico sulla sicurezza, prodotto dall'istante- e che le contestazioni sollevate dalla società convenuta erano generiche.
Va premesso che, in realtà, dall'esame della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, il cui contenuto è in sostanza riportato nell'atto di appello, la non contestando la stipula del contratto e l'esecuzione Pt_1 delle prestazioni professionali da parte dell'avv. Iurilli, ha resistito alla domanda ritenendo erroneamente imputati i pagamenti ricevuti e pretesi dall'attore, difesa che non può ritenersi generica perché incentrata specificamente sul motivo per cui la somma richiesta si assume non dovuta.
Può tranquillamente ammettersi che il contratto tra le parti è stato stipulato nel 2004, benchè non datato, atteso che risulta essere allegato ad una e-mail inviata dall'appellato il 7 luglio 2004.
Può, altrettanto tranquillamente, ritenersi che la prima prestazione sia stata svolta nel 2006.
Rileva, in merito, il fatto che la prima fattura agli atti è, come si è visto innanzi, la n. 41 del 12 ottobre 2006, che reca la causale “servizi di consulenza legale in materia di normativa privacy (d. lgs. 196/03) ANNO
2006” ed è stata emessa per l'importo di € 12.000,00, oltre accessori di legge.
Che si tratti del compenso per il primo anno di consulenza lo si ricava dall'art. 7 del contratto che stabilisce, per l'appunto, che per la prima frazione del rapporto al professionista spetta la somma netta di € 12.000,00, che per gli anni successiva scende ad € 8.000,00.
E, dunque, seguendo la linea cronologica dei pagamenti in relazione al sorgere del rapporto ed all'esecuzione della prima prestazione documentata, che si colloca nel 2006, nonché l'imputazione effettuata dal creditore con la prima fattura, in difetto di elementi di segno contrario deve ritenersi che la prima parte del rapporto professionale si è svolta, in effetti, con la produzione del documento in cui si è sostanziata l'attività del professionista nel 2006 e, quindi, il versamento di € 12.000,00 va a remunerare proprio questa.
pag. 3/6 Una conferma si ricava dalla successiva fattura, n. 39/2007, che reca l'annotazione, operata pacificamente dall'appellato, “servizi di consulenza legale in materia di normativa privacy (d. lgs. 196/03) ANNO 2007”.
Alla luce di tali elementi oggettivi, deve credersi errato il riferimento all'anno 2007 contenuto nella fattura n. 23/2008 atteso che nessuna delle parti ha dedotto che per quell'anno il pagamento del compenso stabilito in €
8.000,00 sia intervenuto due volte o fosse dovuto due volte.
Secondo tale impostazione, la fattura 19/2009 si riferisce alla prestazione del 2009, la 9/2010 al 2010, la 12/2011 al 2011 e, infine, la 9/2012 al 2012, anno di (pacifica e documenta) scadenza del contratto per iniziativa della società.
A conferma di tanto soccorre la deposizione del teste Testimone_1 assunta all'udienza del 22 gennaio 2016, all'epoca dipendente della
[...]
, controllante del gruppo cui apparteneva la che ha Pt_2 Parte_1
dichiarato che, quale direttore amministrativo, incaricò un impiegato di invitare l'avv. Iurilli a modificare l'imputazione della fattura n. 23/2008, riferendo la prestazione anno in corso e non a quello precedente e che altrettanto avvenne per i successivi anni 2009, 2010 e 2011.
In senso contrario non militano argomenti, insuscettibili di essere tratti dalla circostanza per cui, normativamente, il documento sulla sicurezza doveva essere prodotto entro la fine di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, atteso che tale termine è evidentemente un termine finale e nulla impedisce che possa essere approntato prima. È significativo, per altro, che le date delle fatture allegate non si collocano tutte in prossimità di aprile ma sono state emesse anche ad una certa distanza, indizio del fatto che la prestazione veniva eseguita in diversi momenti dell'anno posto che è ragionevole presumere che la fatturazione abbia seguito di poco il completamento dell'attività per ciascun periodo di riferimento.
D'altra parte, l'appellato, a corredo della domanda, non ha prodotto alcuno dei documenti in discussione al fine di consentire la verificazione della data della prestazione.
pag. 4/6 In definitiva, il credito per le prestazioni professionali è stato integralmente corrisposto, alla luce del fatto che per l'anno 2012 l'avv.
Iurilli, con nota del 2 maggio 2012, in risposta alla richiesta della società del precedente 19 aprile 2012 (in cui si deduceva che per il 2012 alcuna attività era stata resa), aveva accettato la riduzione del compenso, sollecitata nella misura del 50%, proprio alla luce del fatto che il rapporto sarebbe cessato prima della scadenza dell'anno.
Perciò, correttamente, la aveva corrisposto la minor somma di € Pt_1
4.000,00, oltre accessori.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori medi per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 di cui al d.m. 55/2014, aggiornato dal d.m. 147/2022, esclusa, per l'appello, la fase istruttoria/trattazione, che non vi è stata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
601/2021, pronunciata dal Tribunale di Trani il 20 marzo 2021, pubblicata in pari data, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata rigetta la domanda proposta dall'avv. che condanna Controparte_2
alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della decisione riformata, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
• Condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio Controparte_2
grado di giudizio in favore della che liquida, per il primo Parte_1
grado, in € 5.077,00 per compenso di avvocato e, quanto al presente grado di giudizio, in € 382,00 per spese ed € 3.966,00 per compenso di avvocato;
tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge;
pag. 5/6 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di Appello, addì 26 aprile 2024
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
pag. 6/6