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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3873/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 20/02/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 6:25
Compaiono:
Per l'avv. ORLANDINI, il quale fa Parte_1 presente che è stato definito il giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione che costituisce titolo della cartella in questa sede impugnata, e che lo stesso ha accolto parzialmente l'opposizione limitatamente alla persona del funzionario.
Si riporta per il resto all'opposizione evidenziando che la cartella è stata emessa nonostante la sospensione del titolo e che controparte ammette che per errore di comunicazione ha visionato in ritardo il provvedimento del G.I. e la richiesta di discarico della ricorrente.
Insiste per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese.
Per , nessuno. Controparte_1
Per , l'avv. SALVINI SILVIA, che contesta le odierne avversarie Parte_2 deduzioni, si riporta alla comparsa e che poi la cartella è stata sospesa nel 30.1.2023.
Evidenzia che l'opposizione alla cartella è stata effettuata dalla sola Parte_3 nei confronti della quale l'ordinanza ingiunzione è stata confermata come da sentenza n.
743/2023 Tribunale di Pisa, che esibisce e che riserva di depositate in pct.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
I procuratori richiamano le deduzioni sopra esposte e concludono ciascuno come da rispettivi atti introduttivi.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. con motivazione contestuale. N. R.G. 3873/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3873/2022 degli Affari Contenziosi Civili, in materia di:
“Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981”
Vertente tra
(C.F. ), Parte_4 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Luca Cei, Matteo Orlandini e Silvia Carli, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente, in Via Cocchi, n. 7/9, come da procura generale alle liti allegata al ricorso in opposizione all'ingiunzione di pagamento
OPPONENTE
e
(C.F. , in persona del Dirigente del Settore Parte_2 P.IVA_2
Programmazione e Risorse pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Salvini e Pt_ Maria Antonietta Antoniani, elettivamente domiciliata presso il loro studio in , Via Pietro
Nenni, n. 30, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione
OPPOSTA
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore,
OPPOSTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da suestesto verbale.
Premesso
Con ricorso del 03.11.2022, l' ha proposto Parte_4 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 08720210007194383000, emessa dall'
[...]
, ruolo n. 2021/002737, notificata rispettivamente Controparte_2 in data 07.10.2022 e 13.10.2022, per la riscossione coattiva delle somme indicate nell'Ordinanza-Ingiunzione n. 30/2020, proposta n. 1925/2020, adozione n. 136 del 21.07.2020, Pt_ adottata dal Dirigente del Settore Programmazione e Risorse della di sulla base Parte_2 del verbale di accertamento e contestazione del 25.02.2016, redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Nucleo Ecologico di Firenze, con il quale è stato contestato a quale trasgressore, e all'odierna ricorrente, quale obbligato in solido, di aver “tenuto in CP_3 maniera incompleta il registro di scarico e carico dei rifiuti..., nello specifico nel non aver mai registrato i rifiuti sanitari pericolosi e pericolosi a rischio infettivo, già presenti nell'area interna al presidio ospedaliero adibita a deposito temporaneo, nonostante fossero trascorsi i limiti temporali di presa in carico degli stessi” in violazione dell'art. 190, comma 1, lett. a), del
D. Lgs. n. 152/2006, sanzionato dall'art. 258, comma 2, del medesimo decreto.
A sostegno dell'opposizione, ha allegato:
- che l'ordinanza-ingiunzione n. 30/2020 è stata impugnata rispettivamente dall' Parte_1 con ricorso rubricato R.G. n. 2916/2020 e dal trasgressore con ricorso R.G. n. 2944/2020;
- che sono stati contestati l'errata individuazione del trasgressore per non riferibilità allo stesso della condotta contestata e l'inesistenza della norma applicata al momento dell'irrogazione della sanzione, in quanto non applicabile all' , inquadrata Parte_1 come organizzazione di ente o di impresa;
- che con decreto del 01.09.2020 il Giudice assegnatario dei suddetti procedimenti ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato;
- che i due procedimenti sono stati successivamente riuniti;
- che, medio tempore, la ha proceduto nell'esecuzione del provvedimento Parte_2 impugnato emettendo il ruolo n. 2021/002737, cui ha fatto seguito l'emissione della cartella n. 087 2021 0007194383000 da parte dell' competente per Controparte_4 territorio, notificata in data 07.10.2022 e 13.10.2022;
- che, con comunicazioni a mezzo PEC del 14.10.2022 e 19.10.2022, è stato chiesto alla e all' il discarico della cartella emessa, stante Parte_2 Controparte_1
l'intervenuta sospensione dell'efficacia della sottesa ordinanza-ingiunzione;
- che né la né l hanno interrotto gli atti esecutivi posti in Parte_2 Controparte_1 essere, nonostante l'evidente inefficacia e illegittimità;
Ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia della cartella esattoriale e la riunione del procedimento con il R.G. n. 2916/2020 (già riunito con R.G. n.
2944/2020) e, nel merito, l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 08720210007194383000 emessa dall' Controparte_2 Pt_
in base al Ruolo emesso dall'Amm.ne provinciale di n. 2021/002737.
[...] Con decreto del 08.11.2022, il Giudice, ritenuto sussistenti il fumus boni iuris e il pericolo imminente di danno grave e irreparabile, ha sospeso inaudita altera parte l'esecutività della cartella di pagamento impugnata.
All'udienza del 19.01.2023, rilevata la regolarità della notifica del ricorso ad Controparte_1
, ne è stata dichiarata la contumacia e, non risultando in atti la notifica alla
[...] Parte_2
, è stata disposta la notificazione a cura della Cancelleria.
[...]
In data 20.04.2023, si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto Parte_2 dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e del ricorso, in quanto infondati sia in fatto sia in diritto. In particolare, ha sostenuto:
- che l'ordinanza-ingiunzione emessa con determinazione n. 136 del 21.07.2020 è stata notificata in data 03.08.2020 al trasgressore tramite servizio postale e in Persona_1 data 08.09.2020 al coobbligato in solido tramite PEC;
- che con minuta prot. n. 4519 del 04.06.2021, la ha emesso il ruolo n. Parte_2
2737/2021 per il recupero coattivo delle sanzioni di cui alla determinazione 21.07.2020 n.
136;
[...
- che solo con PEC del Tribunale di Pisa del 15.02.2022 è stato trasmesso alla Provincia Pt_
il ricorso R.G. n. 2916/2020, unitamente agli atti emessi con riferimento allo stesso, tra cui decreto del 01.09.2020 di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e di fissazione della prima udienza;
- che dalla suddetta comunicazione è stata appresa tardivamente l'esistenza del procedimento
R.G. 2944/2020, nel quale la Provincia si è costituita in giudizio, contestando le pretese avversarie;
- che, nel frattempo, rispetto al ruolo n. 2737/2021 è stata emessa cartella esattoriale n. 087
2021 0007194383000 da parte dell' a carico dell' Controparte_5 [...]
notificata in data 07.10.2022; Parte_1
- che con nota del 17.10.2022, l' ha chiesto alla Provincia l'immediato discarico Parte_1 della cartella di pagamento emessa e con PEC del 11.11.2022 sono stati trasmessi il decreto di fissazione udienza e di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella emessi dal
Tribunale di Pisa nell'odierno giudizio;
- che con determinazione del 30.01.2023, a seguito di nota ricevuta dall' CP_1 [...] Pt_
di , è stata accolta l'istanza di sospensione della cartella di pagamento n. CP_1
08720210007194383001 emessa nei confronti di;
Persona_1
- che sussistono i presupposti per la riunione del presente giudizio a quelli già pendenti di fronte al Tribunale di Pisa, sussistendo connessione soggettiva e oggettiva;
- che, stante la legittimità della determinazione 21.07.2020 n. 136, ordinanza-ingiunzione n.
30/2020, è senz'altro legittima anche la relativa cartella di pagamento n.
08720210007194383000 emessa per la riscossione coattiva della sanzione disposta;
- che il ruolo n. 2737/2021, relativo all'ordinanza-ingiunzione n. 30/2020, è stato emesso Pt_ dalla Provincia di con minuta prot. n. 4519 del 04.06.2021, mentre il ricorso R.G.
2916/2020 è stato trasmesso solo con PEC del 15.02.2022;
- che, pertanto, al momento dell'emissione del ruolo n. 2737/2021, la non Parte_2 era a conoscenza del fatto che la determinazione 21.07.2020 n. 136 – ordinanza-ingiunzione n. 30/2020 era stata sospesa;
- che la nota dell' acquista con prot. n. 49192/2022 del Parte_1
17.10.2022 di richiesta discarico cartella di pagamento non è pervenuta all'Ufficio Pt_ competente della Provincia di per un errore materiale nello smistamento della posta tra gli uffici dell'Amministrazione;
- che, tuttavia, in data 23.01.2023 è pervenuta alla , da parte dell' Parte_2 Controparte_1
, la richiesta di sospensione dell'attività di riscossione della cartella proveniente
[...] da;
Persona_1
- che, in ogni caso, allo stato, visto l'intervento dei provvedimenti emessi in più occasioni dal
Tribunale di Pisa, la pretesa creditoria della , pur legittima, non può essere Parte_2 eseguita.
All'udienza del 04.05.2023, ritenuti insussistenti i presupposti per la riunione richiesta, la causa
è stata rinviata per la discussione all'udienza del 21.12.2023, poi differita per esigenze di carico del ruolo.
All'udienza del 20.02.2025, le parti hanno concluso come da suesteso verbale.
***
L'opposizione è meritevole di accoglimento.
La cartella di pagamento oggetto di impugnazione è stata emessa per il recupero coattivo della sanzione di cui alla determinazione della del 21.07.2020 n. 136 – ordinanza- Parte_2 ingiunzione n. 30/2020, a seguito dell'emissione del ruolo n. 2737/2021 e notificata al destinatario in data 07.10.2022 e 13.10.2022.
È documentato che, a seguito di ricorso in opposizione da parte dell'
[...] del 24.08.2020, il Giudice ha provveduto a sospendere inaudita Parte_4 altera parte l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione in data 02.09.2020 (cfr. docc.
3-4 ricorrente).
Ne consegue che la Provincia ha provveduto ad emettere e comunicare all' Controparte_1
il ruolo n. 2737/2021, da cui è scaturita la cartella di pagamento opposta, quando
[...]
l'efficacia dell'ordinanza-ingiunzione era già stata sospesa.
La circostanza è ex se sufficiente per dichiarare illegittima l'emissione della cartella di pagamento, per l'assenza di valido titolo esecutivo, indipendentemente dalla conoscenza o meno del provvedimento di sospensione da parte dell'ente creditore. In ogni caso, anche a voler seguire la linea difensiva della resistente, avendo la avuto Parte_2 conoscenza legale del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione in data 15.02.2022, come documentato ed ammesso, la stessa avrebbe dovuto attivarsi presso l'ente di riscossione affinché provvedesse alla sospensione del procedimento esecutivo in corso, tenuto conto che la cartella di pagamento è stata notificata ai destinatari solo in data 07.10.2022, ossia 8 mesi dopo.
Ancora ed infine, e sono stati resi destinatari a mezzo pec della CP_6 Parte_2 richiesta di discarico (docc. 6 e 7) della motivata sulla base Parte_5 dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo quando il ruolo e la susseguente cartella dovevano ancora venire ad esistenza, ma non hanno fatto seguito alla stessa.
Al riguardo, la deve imputare a sé stessa il deficit organizzativo che avrebbe impedito Parte_2 all'ufficio deputato di avere contezza della comunicazione.
In definitiva la cartella di pagamento n. 08720210007194383000 deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento, parametri minimi in relazione alle fasi effettivamente trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata;
- condanna la e al pagamento in favore Parte_2 Controparte_1 dell' delle spese di lite, liquidate in € 2.900,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, e oltre al rimborso delle anticipazioni.
Pisa, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30
giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.