Art. 1.
Ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi costituite ai sensi del regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , compete un gettone giornaliero di presenza nella misura di lire 300 per quei membri che appartengono all'Amministrazione dello Stato o ad enti di diritto pubblico e di lire 500 per gli altri membri.
Ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi costituite ai sensi del regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , compete un gettone giornaliero di presenza nella misura di lire 300 per quei membri che appartengono all'Amministrazione dello Stato o ad enti di diritto pubblico e di lire 500 per gli altri membri.