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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/04/2024, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1540/2015 avente ad oggetto: “appello sentenza
G.d.P.”, vertente
TRA
(p. i. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Amerigo Parte_1 P.IVA_1
Bascetta e Giovanni Santucci De Magistris, ed elettivamente domiciliato in , Pt_1
alla Piazza del Popolo, presso l'Ufficio Avvocatura, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello
appellante
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
Manuela Izzo e Renato Criscitelli, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Mercogliano, alla via Sibilia n. 3, in virtù di procura in calce alla comparsa in sostituzione
appellato
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Avellino il Controparte_1
chiedendone la condanna, previo accertamento di Parte_1
responsabilità, al risarcimento dei danni materiali riportati dalla vettura di sua proprietà, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che: il giorno 10.11.2009, alle ore 22:20, stava percorrendo la via F. Tedesco di allorquando, nei pressi di Pt_1
una stazione di rifornimento Q8, colpiva alcune transenne;
-tali transenne, poste a delimitazione di un tombino sprofondato, non erano segnalate, né visibili;
-in conseguenza dell'impatto, il veicolo riportava danni;
-sul luogo intervenivano gli agenti della Questura di;
-l'ente non riscontrava la lettera di costituzione Pt_1
in mora.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Parte_1
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito,
l'infondatezza della domanda. Deduceva, in particolare, che il sinistro era da imputare a colpa dello stesso attore.
A tale giudizio -recante n. R.G. 3975/2010- veniva riunito il giudizio n. R.G.
1108/2011, pendente tra le stesse parti e dinnanzi al medesimo ufficio giudiziario,
pag. 2/10 avente ad oggetto la richiesta di risarcimento delle lesioni patite in conseguenza del medesimo sinistro.
La causa veniva istruita mediante deposito di documentazione, prova per testi, c.t.u. tecnico ricostruttiva e c.t.u. medico legale.
Con sentenza n. 1584/2014, depositata in data 31.08.2014, il Giudice di
Pace di , con riferimento alla domanda di risarcimento delle lesioni, Pt_1
dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Avellino,
concedendo alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Accoglieva, invece, la domanda di risarcimento dei danni materiali, condannando il al pagamento, in favore dell'attore, di € 2.740,83 oltre interessi, Pt_1
rivalutazione monetaria, e spese di lite.
Avverso tale sentenza il ha proposto appello, Parte_1
chiedendone la declaratoria di nullità o, in subordine, l'integrale riforma, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
A sostegno dell'appello, ha addotto i seguenti motivi: “improponibilità delle
domande”; “violazione artt. 7, 10 e 40 c.p.c.”; “violazione artt. 99, 112 e 7 c.p.c.”;
“violazione art. 2697 c.c. e art. 1227 c.c. – motivazione erronea e viziata sulla
responsabilità”; “erronea e viziata motivazione riguardo all'accertamento e
quantificazione dei danni”.
Si duole l'appellante che il Giudice di prime cure abbia omesso di dichiarare la improponibilità delle domande, inizialmente proposte in violazione del divieto di frazionamento del credito. Si duole, inoltre, che il Giudice di prime cure non abbia dichiarato il superamento della propria competenza per valore in conseguenza del pag. 3/10 cumulo delle domande proposte. Lamenta, ancora, che il Giudice di primo grado, in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., abbia declinato la propria competenza,
erroneamente ritenendo che la domanda concernente i danni alla persona fosse stata formulata per un valore superiore al limite di € 5.000,00. Lamenta, infine, che il
Giudice abbia riconosciuto la esclusiva responsabilità dell'ente, omettendo qualsiasi indagine sulla condotta del danneggiato.
Si è costituito deducendo l'inammissibilità ed infondatezza Controparte_1
dell'appello, con vittoria di spese “di entrambi i gradi”. Ha rilevato di aver provveduto alla tempestiva riassunzione del giudizio dinnanzi al Giudice dichiarato competente.
L'appello è fondato nei limiti che si passano ad illustrare.
Privo di pregio è il primo motivo di appello.
Deve, infatti, osservarsi in punto di diritto che: «ferma restando la natura
abusiva della parcellizzazione giudiziale del credito, la "sanzione" di tale
comportamento non può consistere nella inammissibilità delle domande giudiziali,
essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua
utilizzazione. Conseguentemente il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della
fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve individuarsi - in
applicazione di istituti processuali ordinari - vuoi nella riunione delle medesime,
vuoi sul piano della liquidazione delle spese di lite;
da riguardarsi "come se il
procedimento fosse stato unico fin dall'origine" (cfr. per tutte Cass. ord. n.
pag. 4/10 10634/10; Cass. n. 10488/11; Cass. 9488/14)” (Corte d'Appello di Napoli, sez. III,
n. 1134/2019).
Nel caso in esame, la riunione dei due procedimenti ha fatto venir meno la situazione di abuso, cosicché la pronuncia di improponibilità e/o improcedibilità
delle domande -richiesta dall'appellante- non è conforme al principio del giusto processo, poiché si tradurrebbe nella mera sanzione dell'iniziale abuso. Né tale pronuncia sarebbe funzionale allo scopo di buona amministrazione, celerità ed efficienza della giustizia.
E', poi, inammissibile il secondo motivo di appello, per carenza di interesse in capo all'appellante che, nel primo grado, non ha sollevato l'eccezione di incompetenza nei termini di legge. Deve, peraltro, rilevarsi che la riunione dei due giudizi non incide sulla individuazione del giudice competente, poiché il principio del cumulo delle domande non opera “quando differenti risultino i vari atti
introduttivi, anche ove riuniti perché in tale caso ogni procedimento conserva la
propria individualità nonostante l'operata riunione e la competenza per valore va
valutata in relazione al valore di ciascuna domanda” (Tr. Napoli, sentenza 5
dicembre 2019 nonché Cass. 4960/2003).
E', invece, fondato il terzo motivo di appello.
Non vi è dubbio che il Giudice di Pace, nel dichiarare la propria incompetenza per valore relativamente ai danni alla persona, ha pronunciato su una eccezione né sollevata dall'odierno appellante, né rilevata d'ufficio entro i termini preclusivi previsti dal codice di rito (art. 38 c.p.c.). Tale vizio comporta la nullità
della sentenza impugnata, con conseguente obbligo del giudice del gravame di pag. 5/10 esaminare il merito della controversia, non rientrando tale ipotesi di nullità tra quelle per le quali è prevista la rimessione al giudice di primo grado (Cass. civ.,
sez. III, n. 34777/2023).
Passando, dunque, all'esame del merito, si premette in diritto che “il criterio
di imputazione della responsabilità di cui all'articolo 2051 del codice civile ha
carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione
da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso
come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta
incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai
sensi dell'articolo 1227, comma 1, del codice civile e deve essere graduata sulla
base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento
dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. civ., sez. VI, n. 10188/2022). In
sostanza, la condotta del danneggiato che entra in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1127 c.c., comma 1.
In punto di fatto, le risultanze dell'istruttoria svolta consentono di ritenere che: la strada ove si verificava il sinistro, in prossimità dell'area industriale di
Pianodardine, è interessata da un intenso traffico veicolare;
-la segnaletica verticale esistente (limite di 50 Km/h e segnali di pericoli) è ubicata all'inizio del lungo tratto stradale (cfr. c.t.u.); -gli agenti intervenuti nell'immediatezza richiedevano un sollecito intervento all'Ufficio Tecnico del Comune (cfr. “constatazione di
pag. 6/10 danneggiamento”). E', poi, emerso che il sinistro si verificava di sera (ore 22:30
circa), in condizioni di scarsa visibilità per la pioggia intensa;
-l'appellato, pur frenando, colpiva una transenna posta a delimitazione del tombino sprofondato,
“posta al centro della carreggiata” (cfr. verbale cit.); -in conseguenza dell'urto, la vettura VW Golf riportava danni e l'appellato pativa lesioni personali (cfr. cartella clinica P.S. . Org_1
Ebbene, in applicazione dei su richiamati principi, le risultanze processuali consentono di ritenere certamente raggiunta la prova del fatto storico, nonché del nesso di causalità tra la violazione del dovere di custodia da parte del ed i Pt_1
danni di cui si chiede il ristoro (cfr. verbale di intervento degli agenti ed orario di ingresso al P.S.).
E' rilevante a tal fine la circostanza che la transenna, posta a delimitazione del tombino sprofondato, non era adeguatamente segnalata (cfr. verbale cit.). Ed
invero, risulta che la stessa non era dotata né di nastro bicolore, né di segnalazione luminosa, né di dispositivi catarifrangenti, che ne assicurassero la visibilità anche in orario notturno, ovvero in condizioni meteorologiche avverse. E', perciò, evidente che l'ostacolo -non visibile- ha rappresentato esso stesso una turbativa all'incedere dell'autovettura.
Va, a questo punto, valutato il comportamento del danneggiato.
Tale valutazione deve tener conto del dovere di ragionevole cautela,
espressione del generale principio di autoresponsabilità, e dell'obbligo dell'utente della strada di improntare la propria condotta di guida a particolare prudenza,
soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli.
pag. 7/10 Orbene, dall'attento esame della documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, dalle fotografie ritraenti i gravissimi danni all'autovettura, si desume che l'appellato stava procedendo ad una velocità certamente superiore al limite consentito (50 km/h) e in ogni caso inadeguata. Infatti, l'appellato non è stato in grado -nonostante il tentativo di frenata- di arrestare tempestivamente il veicolo.
Deve, al riguardo, osservarsi che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità
in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione.
Deve, perciò, concludersi attribuendo all'appellato una quota di responsabilità pari al 50%, provvedendosi ad una corrispondente riduzione proporzionale del quantum.
Poi, l'esame delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del primo grado di giudizio consente di fondare un diverso convincimento. Tali deposizioni sono,
infatti, estremamente generiche e non superano il vaglio di attendibilità, atteso il legame forte di parentela ed affinità con il danneggiato.
I testimoni (aventi la qualità di padre e moglie dell'appellato) non hanno riferito alcun dettaglio utile alla ricostruzione degli eventi ovvero idoneo a spiegare come mai si trovassero sul posto, a quell'ora e in una diversa autovettura.
Passando alla quantificazione dei danni, si ritiene di dover aderire alle conclusioni dei consulenti nominati nel corso del giudizio di primo grado,
logicamente e coerentemente argomentate e, perciò, immuni da vizi logici.
pag. 8/10 Pertanto, all'appellato va riconosciuto -a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati in conseguenza del sinistro- l'importo di € 1.370,41 già ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Per quanto riguarda, invece, il risarcimento delle lesioni, la c.t.u. ha riscontrato in danno dell'appellato postumi permanenti in misura del 3%, una ITT
di gg. 7, una ITP di gg. 10 al 75% ed una ITP di gg. 10 al 50%.
Orbene, in applicazione delle tabelle milanesi (Cass. civ., sez. III, n.
32373/2023), tenuto conto dell'età al momento del sinistro e previa riduzione alla metà visto il concorso di responsabilità, l'appellato ha diritto alle seguenti somme:
1) € 3.127,25 a titolo di danno non patrimoniale;
-2) € 120,00 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute e documentate.
Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta, non essendo state allegate circostanze specifiche tali da giustificare la personalizzazione.
Su tali somme vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolare sull'importo previamente devalutato alla data del sinistro ed annualmente rivalutato.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio -ad eccezione di quelle delle cc.tt.uu. che vanno poste a carico del soccombente- vanno compensate per Pt_1
metà, attesa la complessità delle questioni trattate e la riforma della sentenza di I
grado in senso sfavorevole ad entrambe le parti, e liquidate, per la restante metà,
sull'accolto, secondo le tariffe di cui al D.M. 147/22, valori medi, come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 9/10 Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia di incompetenza per valore;
2) in parziale riforma della sentenza impugnata in parziale accoglimento delle domande proposte da , condanna il al Controparte_1 Parte_1
pagamento, in suo favore e per le causali indicate, della complessiva somma di €
4.617,66 oltre interessi e rivalutazione, da calcolarsi come in parte motiva;
3) condanna il al pagamento in favore di , di Parte_1 Controparte_1
metà delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per la restante metà, con riferimento al primo grado, in complessivi € 726,79 (di cui €
94,29 per spese), e per il secondo grado in complessivi € 1.276,00, oltre accessori come per legge;
4) pone definitivamente a carico del le spese di entrambe le Parte_1
cc.tt.uu..
Così deciso in Avellino, il 19.4.24
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 10/10
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1540/2015 avente ad oggetto: “appello sentenza
G.d.P.”, vertente
TRA
(p. i. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Amerigo Parte_1 P.IVA_1
Bascetta e Giovanni Santucci De Magistris, ed elettivamente domiciliato in , Pt_1
alla Piazza del Popolo, presso l'Ufficio Avvocatura, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello
appellante
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
Manuela Izzo e Renato Criscitelli, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Mercogliano, alla via Sibilia n. 3, in virtù di procura in calce alla comparsa in sostituzione
appellato
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Avellino il Controparte_1
chiedendone la condanna, previo accertamento di Parte_1
responsabilità, al risarcimento dei danni materiali riportati dalla vettura di sua proprietà, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che: il giorno 10.11.2009, alle ore 22:20, stava percorrendo la via F. Tedesco di allorquando, nei pressi di Pt_1
una stazione di rifornimento Q8, colpiva alcune transenne;
-tali transenne, poste a delimitazione di un tombino sprofondato, non erano segnalate, né visibili;
-in conseguenza dell'impatto, il veicolo riportava danni;
-sul luogo intervenivano gli agenti della Questura di;
-l'ente non riscontrava la lettera di costituzione Pt_1
in mora.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Parte_1
eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito,
l'infondatezza della domanda. Deduceva, in particolare, che il sinistro era da imputare a colpa dello stesso attore.
A tale giudizio -recante n. R.G. 3975/2010- veniva riunito il giudizio n. R.G.
1108/2011, pendente tra le stesse parti e dinnanzi al medesimo ufficio giudiziario,
pag. 2/10 avente ad oggetto la richiesta di risarcimento delle lesioni patite in conseguenza del medesimo sinistro.
La causa veniva istruita mediante deposito di documentazione, prova per testi, c.t.u. tecnico ricostruttiva e c.t.u. medico legale.
Con sentenza n. 1584/2014, depositata in data 31.08.2014, il Giudice di
Pace di , con riferimento alla domanda di risarcimento delle lesioni, Pt_1
dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Avellino,
concedendo alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Accoglieva, invece, la domanda di risarcimento dei danni materiali, condannando il al pagamento, in favore dell'attore, di € 2.740,83 oltre interessi, Pt_1
rivalutazione monetaria, e spese di lite.
Avverso tale sentenza il ha proposto appello, Parte_1
chiedendone la declaratoria di nullità o, in subordine, l'integrale riforma, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
A sostegno dell'appello, ha addotto i seguenti motivi: “improponibilità delle
domande”; “violazione artt. 7, 10 e 40 c.p.c.”; “violazione artt. 99, 112 e 7 c.p.c.”;
“violazione art. 2697 c.c. e art. 1227 c.c. – motivazione erronea e viziata sulla
responsabilità”; “erronea e viziata motivazione riguardo all'accertamento e
quantificazione dei danni”.
Si duole l'appellante che il Giudice di prime cure abbia omesso di dichiarare la improponibilità delle domande, inizialmente proposte in violazione del divieto di frazionamento del credito. Si duole, inoltre, che il Giudice di prime cure non abbia dichiarato il superamento della propria competenza per valore in conseguenza del pag. 3/10 cumulo delle domande proposte. Lamenta, ancora, che il Giudice di primo grado, in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., abbia declinato la propria competenza,
erroneamente ritenendo che la domanda concernente i danni alla persona fosse stata formulata per un valore superiore al limite di € 5.000,00. Lamenta, infine, che il
Giudice abbia riconosciuto la esclusiva responsabilità dell'ente, omettendo qualsiasi indagine sulla condotta del danneggiato.
Si è costituito deducendo l'inammissibilità ed infondatezza Controparte_1
dell'appello, con vittoria di spese “di entrambi i gradi”. Ha rilevato di aver provveduto alla tempestiva riassunzione del giudizio dinnanzi al Giudice dichiarato competente.
L'appello è fondato nei limiti che si passano ad illustrare.
Privo di pregio è il primo motivo di appello.
Deve, infatti, osservarsi in punto di diritto che: «ferma restando la natura
abusiva della parcellizzazione giudiziale del credito, la "sanzione" di tale
comportamento non può consistere nella inammissibilità delle domande giudiziali,
essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua
utilizzazione. Conseguentemente il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della
fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve individuarsi - in
applicazione di istituti processuali ordinari - vuoi nella riunione delle medesime,
vuoi sul piano della liquidazione delle spese di lite;
da riguardarsi "come se il
procedimento fosse stato unico fin dall'origine" (cfr. per tutte Cass. ord. n.
pag. 4/10 10634/10; Cass. n. 10488/11; Cass. 9488/14)” (Corte d'Appello di Napoli, sez. III,
n. 1134/2019).
Nel caso in esame, la riunione dei due procedimenti ha fatto venir meno la situazione di abuso, cosicché la pronuncia di improponibilità e/o improcedibilità
delle domande -richiesta dall'appellante- non è conforme al principio del giusto processo, poiché si tradurrebbe nella mera sanzione dell'iniziale abuso. Né tale pronuncia sarebbe funzionale allo scopo di buona amministrazione, celerità ed efficienza della giustizia.
E', poi, inammissibile il secondo motivo di appello, per carenza di interesse in capo all'appellante che, nel primo grado, non ha sollevato l'eccezione di incompetenza nei termini di legge. Deve, peraltro, rilevarsi che la riunione dei due giudizi non incide sulla individuazione del giudice competente, poiché il principio del cumulo delle domande non opera “quando differenti risultino i vari atti
introduttivi, anche ove riuniti perché in tale caso ogni procedimento conserva la
propria individualità nonostante l'operata riunione e la competenza per valore va
valutata in relazione al valore di ciascuna domanda” (Tr. Napoli, sentenza 5
dicembre 2019 nonché Cass. 4960/2003).
E', invece, fondato il terzo motivo di appello.
Non vi è dubbio che il Giudice di Pace, nel dichiarare la propria incompetenza per valore relativamente ai danni alla persona, ha pronunciato su una eccezione né sollevata dall'odierno appellante, né rilevata d'ufficio entro i termini preclusivi previsti dal codice di rito (art. 38 c.p.c.). Tale vizio comporta la nullità
della sentenza impugnata, con conseguente obbligo del giudice del gravame di pag. 5/10 esaminare il merito della controversia, non rientrando tale ipotesi di nullità tra quelle per le quali è prevista la rimessione al giudice di primo grado (Cass. civ.,
sez. III, n. 34777/2023).
Passando, dunque, all'esame del merito, si premette in diritto che “il criterio
di imputazione della responsabilità di cui all'articolo 2051 del codice civile ha
carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione
da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso
come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta
incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai
sensi dell'articolo 1227, comma 1, del codice civile e deve essere graduata sulla
base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento
dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. civ., sez. VI, n. 10188/2022). In
sostanza, la condotta del danneggiato che entra in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1127 c.c., comma 1.
In punto di fatto, le risultanze dell'istruttoria svolta consentono di ritenere che: la strada ove si verificava il sinistro, in prossimità dell'area industriale di
Pianodardine, è interessata da un intenso traffico veicolare;
-la segnaletica verticale esistente (limite di 50 Km/h e segnali di pericoli) è ubicata all'inizio del lungo tratto stradale (cfr. c.t.u.); -gli agenti intervenuti nell'immediatezza richiedevano un sollecito intervento all'Ufficio Tecnico del Comune (cfr. “constatazione di
pag. 6/10 danneggiamento”). E', poi, emerso che il sinistro si verificava di sera (ore 22:30
circa), in condizioni di scarsa visibilità per la pioggia intensa;
-l'appellato, pur frenando, colpiva una transenna posta a delimitazione del tombino sprofondato,
“posta al centro della carreggiata” (cfr. verbale cit.); -in conseguenza dell'urto, la vettura VW Golf riportava danni e l'appellato pativa lesioni personali (cfr. cartella clinica P.S. . Org_1
Ebbene, in applicazione dei su richiamati principi, le risultanze processuali consentono di ritenere certamente raggiunta la prova del fatto storico, nonché del nesso di causalità tra la violazione del dovere di custodia da parte del ed i Pt_1
danni di cui si chiede il ristoro (cfr. verbale di intervento degli agenti ed orario di ingresso al P.S.).
E' rilevante a tal fine la circostanza che la transenna, posta a delimitazione del tombino sprofondato, non era adeguatamente segnalata (cfr. verbale cit.). Ed
invero, risulta che la stessa non era dotata né di nastro bicolore, né di segnalazione luminosa, né di dispositivi catarifrangenti, che ne assicurassero la visibilità anche in orario notturno, ovvero in condizioni meteorologiche avverse. E', perciò, evidente che l'ostacolo -non visibile- ha rappresentato esso stesso una turbativa all'incedere dell'autovettura.
Va, a questo punto, valutato il comportamento del danneggiato.
Tale valutazione deve tener conto del dovere di ragionevole cautela,
espressione del generale principio di autoresponsabilità, e dell'obbligo dell'utente della strada di improntare la propria condotta di guida a particolare prudenza,
soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli.
pag. 7/10 Orbene, dall'attento esame della documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, dalle fotografie ritraenti i gravissimi danni all'autovettura, si desume che l'appellato stava procedendo ad una velocità certamente superiore al limite consentito (50 km/h) e in ogni caso inadeguata. Infatti, l'appellato non è stato in grado -nonostante il tentativo di frenata- di arrestare tempestivamente il veicolo.
Deve, al riguardo, osservarsi che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità
in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione.
Deve, perciò, concludersi attribuendo all'appellato una quota di responsabilità pari al 50%, provvedendosi ad una corrispondente riduzione proporzionale del quantum.
Poi, l'esame delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del primo grado di giudizio consente di fondare un diverso convincimento. Tali deposizioni sono,
infatti, estremamente generiche e non superano il vaglio di attendibilità, atteso il legame forte di parentela ed affinità con il danneggiato.
I testimoni (aventi la qualità di padre e moglie dell'appellato) non hanno riferito alcun dettaglio utile alla ricostruzione degli eventi ovvero idoneo a spiegare come mai si trovassero sul posto, a quell'ora e in una diversa autovettura.
Passando alla quantificazione dei danni, si ritiene di dover aderire alle conclusioni dei consulenti nominati nel corso del giudizio di primo grado,
logicamente e coerentemente argomentate e, perciò, immuni da vizi logici.
pag. 8/10 Pertanto, all'appellato va riconosciuto -a titolo di risarcimento dei danni materiali riportati in conseguenza del sinistro- l'importo di € 1.370,41 già ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Per quanto riguarda, invece, il risarcimento delle lesioni, la c.t.u. ha riscontrato in danno dell'appellato postumi permanenti in misura del 3%, una ITT
di gg. 7, una ITP di gg. 10 al 75% ed una ITP di gg. 10 al 50%.
Orbene, in applicazione delle tabelle milanesi (Cass. civ., sez. III, n.
32373/2023), tenuto conto dell'età al momento del sinistro e previa riduzione alla metà visto il concorso di responsabilità, l'appellato ha diritto alle seguenti somme:
1) € 3.127,25 a titolo di danno non patrimoniale;
-2) € 120,00 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute e documentate.
Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta, non essendo state allegate circostanze specifiche tali da giustificare la personalizzazione.
Su tali somme vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolare sull'importo previamente devalutato alla data del sinistro ed annualmente rivalutato.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio -ad eccezione di quelle delle cc.tt.uu. che vanno poste a carico del soccombente- vanno compensate per Pt_1
metà, attesa la complessità delle questioni trattate e la riforma della sentenza di I
grado in senso sfavorevole ad entrambe le parti, e liquidate, per la restante metà,
sull'accolto, secondo le tariffe di cui al D.M. 147/22, valori medi, come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 9/10 Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia di incompetenza per valore;
2) in parziale riforma della sentenza impugnata in parziale accoglimento delle domande proposte da , condanna il al Controparte_1 Parte_1
pagamento, in suo favore e per le causali indicate, della complessiva somma di €
4.617,66 oltre interessi e rivalutazione, da calcolarsi come in parte motiva;
3) condanna il al pagamento in favore di , di Parte_1 Controparte_1
metà delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per la restante metà, con riferimento al primo grado, in complessivi € 726,79 (di cui €
94,29 per spese), e per il secondo grado in complessivi € 1.276,00, oltre accessori come per legge;
4) pone definitivamente a carico del le spese di entrambe le Parte_1
cc.tt.uu..
Così deciso in Avellino, il 19.4.24
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
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