Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
1709/2024 N.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1709/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto divorzio congiunto
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in VI EN (NA) alla via Fornacella n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Venanzio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sorrento (NA) alla via degli Aranci n. 59, come da procura in atti, e (c.f.: , nata a Controparte_1 C.F._2
Sant'Agnello (NA) il 13.11.1956, ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Agnello Di Capua e PI Marone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale sito in Piano di Sorrento (NA) alla via Corso Italia n. 371, come da procura in atti
RICORRENTI
NONCHE' resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025 le parti, riportandosi al ricorso introduttivo, ne hanno chiesto l'integrale accoglimento e hanno chiesto la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni ed accordi già indicati nel ricorso introduttivo.
Il P.M., in data 31.03.2025, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1
Con ricorso congiunto depositato il 28.08.2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Sant'Agnello (NA) in data 24.03.1994 e che dalla predetta unione coniugale è nata una figlia, , nata a [...] il [...], deducevano Persona_1
che, dopo un periodo di serenità, insorgevano contrasti e dissapori tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e che, pertanto, a seguito di ricorso depositato presso questo
Tribunale, si separavano consensualmente alle condizioni da essi pattuite e recepite con decreto di omologa n. 4415/2009 del 14.07.2009 (in cui oltre a disciplinare l'affido, la collocazione e le visite per a figlia all'epoca minorenne, le parti prevedevano un assegno di mantenimento per la sig.ra pari a euro 500,00 durante i periodi di imbarco del Sig. e pari a euro 300,00 nei CP_1 Pt_1
periodi in cui lo stesso non era imbarcato, nonché un assegno quale contributo al mantenimento della figlia PI pari euro 700,00 per i periodi di imbarco del padre, e di euro 500,00 per i periodi in cui non era imbarcato); non essendosi i coniugi da quel momento riconciliati, chiedevano, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale, che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con riferimento alla situazione economico patrimoniale, deducevano che il Sig. per l'anno Pt_1
2022 aveva riportato un reddito pari ad € 29.315,00, e che dall'anno 2023 era pensionato con un reddito da pensione pari a circa € 1.600,00/1.900,00; che la loro figlia, invece, aveva raggiunto l'autosufficienza economica svolgendo attività lavorativa stagionale presso la struttura di ristorazione “La Conca” in Meta (NA).
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
25.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 26.03.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente delegato del Tribunale di Torre Annunziata, nel procedimento di separazione consensuale (11.06.2009), terminato con decreto di omologa n.
4415/2009 del 14.07.2009, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione.
2 Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 28.08.2024, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Agnello in data
24.03.1994 tra le parti in causa;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
- il Sig. , in ragione dello squilibrio reddituale tra lui e la Sig.ra Parte_1 Controparte_1
ed alle scelte di vita adottate di comune intesa tra i coniugi durante il rapporto coniugale che hanno comportato rinunce reddituali e professionali della si obbliga a versare CP_1 mensilmente, alla Sig.ra l'assegno divorzile pari ad € 380,00 Controparte_1
(trecentottanta,00) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico. L'assegno divorzile così determinato sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dalla data di deposito del presente ricorso.
- alcunché, invece, sarà corrisposto dal sig. alla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno di mantenimento per la figlia allo stato economicamente Persona_1
autosufficiente;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Sant'Agnello per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge
1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 19, parte 2, serie A, anno 1994 del ) Controparte_3
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 7.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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