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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale , in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di
Tribunale, dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1102/2018 , avente ad oggetto: Risarcimento danni
promossa da:
– - , anche quale titolare della Ditta Parte_1 CodiceFiscale_1 individuale “APICOLTURA LA PANTARCA di SANTO DI GRANDE” –
-, rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Pietropaolo ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla via Ruggero Leoncavallo n. 13, presso e nello studio della stesso, per procura in calce all'atto di citazione,
- ATTORE -
Contro : in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 sede in Catanzaro al Viale Europa n. 35,
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: Risarcimento danni
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. - Con atto di citazione del 28 giugno 2018, notificato il 4 luglio 2018, Parte_1
, anche quale titolare della Ditta individuale “Apicoltura La Pantarca di Santo
[...]
Di Grande”, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir CP_1 accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta nella causazione dell'evento dannoso verificatosi in data 20 settembre 2016 a motivo della rottura della condotta idrica di proprietà ed in gestione della in corrispondenza del terreno CP_1 di proprietà dell'attore, con conseguente sua condanna al risarcimento di tutti i danni arrecati al terreno ed alle opere poste a protezione dello stesso, nonché dei danni derivati dalla distruzione di dieci arnie e di dieci famiglie di api, oltre al mancato guadagno derivato all'azienda: danni quantificati in complessivi euro 13.600,00 ovvero in quella maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al soddisfo.
1.1. – Nella contumacia della convenuta, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, e prova per testi (testi escussa all'udienza del 15 gennaio Testimone_1
2021; e , entrambi escussi all'udienza del 15 Controparte_2 Controparte_3 giugno 2021); con ordinanza del 23 luglio 2021 veniva conferito incarico al geometra per la quantificazione dei danni subiti dal terreno e dall'azienda di Persona_1 proprietà dell'attore, e con successiva ordinanza del 17 marzo 2024 veniva incaricato della quantificazione dei danni derivati all'azienda per la mancata produzione di miele, a causa della distruzione di dieci famiglie di api e di molte arnie esistenti, l'agronomo dott. . Persona_2
1.2. - Infine, sulle conclusioni precisate a verbale dal procuratore della parte costituita, la causa veniva discussa all'udienza del 18 febbraio 2025 e trattenuta in decisione.
2. - Nel merito, la domanda attorea e' fondata e merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
3. – In via preliminare l'attore ha fatto valere la responsabilità della società proprietaria e gestore della condotta idrica denominata “adduttrice acquedotto Medma Nicotera per Ricadi – Tropea”, che ha determinato il fatto illecito ai sensi dell'art. 2051 c.c., del quale si chiede il risarcimento, sostenendo che la è responsabile per CP_1 essere venuta meno ai propri obblighi di custodia e manutenzione, con conseguente operatività nei confronti dello stesso proprietario e gestore, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. 3.1. - Trattasi di responsabilità per la configurazione della quale, prescindendosi da profili di colpa imputabili al custode, è sufficiente dimostrare da parte del danneggiato l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa stessa e il danno arrecato, spettando, poi, al custode stesso, al fine dell'esonero dalla responsabilità, la prova del fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Civ. n. 15389/2011), idoneo a recidere il collegamento tra la cosa e il danno: si pensi all'ipotesi di colpa esclusiva del danneggiato (Cass. Civ. n. 8229/2010) ovvero all'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, tale da sfuggire al potere di controllo e di tempestivo intervento del custode (cfr. Cass. Civ. n. 7037/2012, Cass.
Civ. n. 24419/2009).
3.2. - Nel caso di che trattasi, si ritiene che l'attore abbia assolto il proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2051 c.c., dimostrando l'esistenza del danno ed il fatto che il medesimo sia stato causato dalla rottura della condotta idrica che appartiene alla in corrispondenza del terreno di sua proprietà; né la che peraltro non CP_1 CP_1 si è costituita in giudizio, ha fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c. 4. - Non può dirsi, peraltro, che la domanda attorea sia sprovvista di prove, poiché anche i testi escussi sono concordi nell'evidenziare che, in occasione della rottura della condotta gestita dalla la quantità di acqua a forte pressione fuoriuscita dalla CP_1 stessa, ha allagato il terreno attoreo, lesionando il muro di sostegno, determinando il crollo di due muri a secco, e ribaltando un gran numero di arnie, alcune delle quali erano seminterrate (testi e ). Controparte_2 Controparte_3
4.1. - Il teste , in particolare, ha dichiarato che il flusso di acqua Controparte_3
è durato parecchie ore, essendosi verificata la rottura in mattinata, ed anche l'intervento, seppur tardivo, della non è riuscito ad arrestare la fuoriuscita CP_1
d'acqua: circostanze, queste, confermate anche dal teste , intervenuto Controparte_2 sui luoghi oggetto di causa intorno all'ora di pranzo, a seguito della chiamata dell' attore.
5. - Dimostrato l' an della pretesa attorea, in ordine alla determinazione del quantum, sarà sufficiente richiamare le perizie redatte dai nominati Consulenti tecnici d'ufficio, geometra e dott. , agronomo, che hanno depositato le Persona_1 Persona_2 perizie rispettivamente in data 29 giugno 2022 e 22 luglio 2024, ed alle cui conclusioni il sottoscritto giudicante ritiene di poter aderire. 5.1. - In particolare, il geometra dopo aver visionato l'area Persona_1 interessata, ed aver constatato i danni arrecati alla struttura, compiutamente elencati a pagina tre della perizia, sulla base di un computo metrico estimativo dallo stesso redatto, ha individuato le opere strutturali necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, quantificandone in euro 8.700,00 i costi, ed includendo in detto importo anche gli oneri per il compenso professionale del progettista e del direttore dei lavori, oltre agli oneri concessori comunali.
5.2. - Parimenti, il dott. , dopo aver constatato la presenza di danni Persona_2 arrecati anche all'attività apistica svolta dall'attore, sulla base del periodo in cui si è verificata la rottura delle arnie, considerando i dati di produzione rapportati agli anni
2016/2017 ed al tipo di miele prodotto, ha stimato, ricavando tali dati dalle fatture esibite dall'attore e da una verifica sui prezzi di vendita del miele nel periodo considerato, una perdita economica pari ad euro 5.136,75 , includendo in tale importo anche il costo dell'acquisto delle dieci arnie danneggiate e dei dieci sciami di api andati perduti.
6. - Sulle somme così determinate dai Consulenti nominati, e pari complessivamente ad euro 13.836,75 devono calcolarsi anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del verificarsi dell'occorso al soddisfo.
7. - In conclusione, essendo stato dimostrato, e quantificato, nel corso del giudizio,
l'esistenza di un danno arrecato all'attore, a causa dell'omessa vigilanza, manutenzione e controllo sulle cose oggetto di custodia, applicabile anche ai beni destinati all'uso pubblico, ed essendo stato dimostrato l'esistenza del nesso causale intercorrente con il bene di proprietà della non vi è ragione di respingere la CP_1 domanda di risarcimento avanzata dal danneggiato, ed in ragione di ciò, la società convenuta dovrà essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell' attore, in applicazione del D.M. 55/2014 e ss., nel loro valore medio ed in applicazione dello scaglione considerato, come in dispositivo.
8. - Le spese di entrambe le C.T.U. tecniche, redatte dal geometra e Persona_1 dal dott. devono porsi definitivamente a carico della convenuta Persona_2 contumace parte soccombente nel presente giudizio. CP_1
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, sulle conclusioni rassegnate dal parte costituita nel presente giudizio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal signor , anche quale titolare della Ditta individuale “Apicoltura La Parte_1
Pantarca di Santo Di Grande” nei confronti della in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa , cosi' provvede: a) Dichiara che la e' responsabile dei danni arrecati all'attore, CP_1 per quanto esposto in parte motiva;
b) Per l' effetto, condanna la convenuta per le causali indicate CP_1 in parte motiva, al pagamento, in favore dell'attore, dell' importo complessivo di euro 13.836,75 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del verificarsi dell'occorso al soddisfo;
c) Condanna la società convenuto al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive euro 5.272,00 di cui euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00 per competenze, oltre rimborso forfettario come per legge, IVA e CPA.;
d) Pone definitivamente le spese di entrambe le C.T.U. tecniche a carico di parte convenuta, soccombente nel presente giudizio.
Cosi' deciso in Vibo Valentia il 28 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Loredana Surace