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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg. Giudici:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. R.G. 803/2024 pendente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv.DE CESARE ANNA)
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con
L'INTERVENTO EX LEGE DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
NECESSARIO Avente a oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Sulla base delle conclusioni rassegnate in ricorso da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2024 e regolarmente notificato, - premesso di aver Parte_1
contratto in data 10 luglio 1999, in Lucca, matrimonio civile con dalla cui unione era nata Controparte_1
la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che con decreto del 19.03.2012 il Persona_1
Tribunale di Lucca omologava la separazione consensuale introdotta dalle odierne parti e che erano decorsi i termini di legge senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione - chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni di cui alla separazione consensuale ad eccezione di quella concernente l'obbligo di mantenimento della figlia, stante il raggiungimento da parte di quest'ultima dell'indipendenza economica, con vittoria di spese e competenze di causa.
sebbene regolarmente citata, non si costituiva rimanendo contumace. Controparte_1
All'udienza del 21.11.2024 comparivano personalmente sia il ricorrente che la resistente, la quale manifestava la propria volontà di addivenire allo scioglimento del matrimonio civile contratto con l'odierno ricorrente,
nulla osservando in ordine alle condizioni di cui al ricorso e confermando il raggiungimento da parte della figlia dell'indipendenza economica;
parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e Per_1
chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione senza concessione di termini per memorie;
il G.I.
tratteneva la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere accolta la domanda proposta dal ricorrente di scioglimento del matrimonio civile, sussistendo nel caso di specie i presupposti richiesti dalla legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificata dalla legge n.
74 del 1987, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il termine prescritto dalla legge ed
è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Invero, lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito dalla legge e la volontà espressa dei coniugi di voler porre fine al vincolo matrimoniale, dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i gli stessi non può essere ricostituita.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Quanto alle condizioni di divorzio concernenti la figlia, il Tribunale ritiene di poter revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del padre, avendo ambedue i genitori confermato l'indipendenza economica della figlia e non essendo quest'ultima comparsa in giudizio per opporsi alla suddetta revoca. Per_1
In considerazione dell'esito della lite e della circostanza che la resistente, pur non costituendosi, e comparsa personalmente ed ha aderito alle richieste di parte ricorrente si ravvisano apprezzabili motivi per compensare le spese di lite tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e C.F. C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...], celebrato nel Comune di LUCCA il C.F._2
10.07.1999 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LUCCA - all'Anno 1999 – Atto n.
115 – Parte 2 – Serie A alle condizioni meglio precisate in parte motiva;
2) COMPENSA le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lucca nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg. Giudici:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. R.G. 803/2024 pendente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv.DE CESARE ANNA)
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con
L'INTERVENTO EX LEGE DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
NECESSARIO Avente a oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Sulla base delle conclusioni rassegnate in ricorso da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2024 e regolarmente notificato, - premesso di aver Parte_1
contratto in data 10 luglio 1999, in Lucca, matrimonio civile con dalla cui unione era nata Controparte_1
la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che con decreto del 19.03.2012 il Persona_1
Tribunale di Lucca omologava la separazione consensuale introdotta dalle odierne parti e che erano decorsi i termini di legge senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione - chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni di cui alla separazione consensuale ad eccezione di quella concernente l'obbligo di mantenimento della figlia, stante il raggiungimento da parte di quest'ultima dell'indipendenza economica, con vittoria di spese e competenze di causa.
sebbene regolarmente citata, non si costituiva rimanendo contumace. Controparte_1
All'udienza del 21.11.2024 comparivano personalmente sia il ricorrente che la resistente, la quale manifestava la propria volontà di addivenire allo scioglimento del matrimonio civile contratto con l'odierno ricorrente,
nulla osservando in ordine alle condizioni di cui al ricorso e confermando il raggiungimento da parte della figlia dell'indipendenza economica;
parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e Per_1
chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione senza concessione di termini per memorie;
il G.I.
tratteneva la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere accolta la domanda proposta dal ricorrente di scioglimento del matrimonio civile, sussistendo nel caso di specie i presupposti richiesti dalla legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificata dalla legge n.
74 del 1987, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il termine prescritto dalla legge ed
è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Invero, lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito dalla legge e la volontà espressa dei coniugi di voler porre fine al vincolo matrimoniale, dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i gli stessi non può essere ricostituita.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Quanto alle condizioni di divorzio concernenti la figlia, il Tribunale ritiene di poter revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del padre, avendo ambedue i genitori confermato l'indipendenza economica della figlia e non essendo quest'ultima comparsa in giudizio per opporsi alla suddetta revoca. Per_1
In considerazione dell'esito della lite e della circostanza che la resistente, pur non costituendosi, e comparsa personalmente ed ha aderito alle richieste di parte ricorrente si ravvisano apprezzabili motivi per compensare le spese di lite tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e C.F. C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...], celebrato nel Comune di LUCCA il C.F._2
10.07.1999 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LUCCA - all'Anno 1999 – Atto n.
115 – Parte 2 – Serie A alle condizioni meglio precisate in parte motiva;
2) COMPENSA le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lucca nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli