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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni ConIGliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca ConIGliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2033 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TIROZZI DAVIDE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SALGARELLO ALESSIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2503/2024 del Tribunale di Verona pubblicata in data
04/11/2024 e notificata in data 6/11/2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente
appello, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato stante l'esistenza del fumus boni
iuris e del periculum in mora.
IN VIA PRINCIPALE:
In parziale riforma della sentenza n. 2503/2024, accertare e dichiarare che le domande a
carattere patrimoniale avanzate dalla IG.ra non sono state accolte e/o non sono Pt_2
state oggetto di statuizione dal Collegio e, per l'effetto, revocare la condanna alle spese di lite a
danno del IG. , disponendo la compensazione integrale delle stesse. Pt_1
IN VIA PRINCIPALE GRADATA:
In parziale riforma della sentenza n. 2503/2024, accertare e dichiarare che la domanda di
condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, richiesta dalla IG.ra , non CP_1
ha natura meramente accessoria e, fermo il rigetto della stessa, revocare la condanna alle spese
di lite a danno del IG. , disponendo la compensazione integrale delle stesse. Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA: Si producono (….omissis….)
IN OGNI CASO:
Condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi.”
2 Per parte appellata
“- rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado
per le motivazione già esposte nel ricorso;
- rigettare il gravame in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e confermarsi l'appellata
sentenza in ogni sua parte;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per
legge.”
Per il P.G.
“Confermarsi il provvedimento di primo grado”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso adiva il Tribunale di Verona al fine di sentire dichiarata la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , dando atto della Parte_1
separazione consensuale definita con negoziazione assistita e formulando le seguenti conclusioni: “ NEL MERITO: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Verona in
data 27/02/2010 tra i IGg.ri e ordinando agli Ufficiali di Stato Controparte_1 Parte_1
civile del Comune competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
-
dichiarare, altresì, che ciascun coniuge è economicamente autosufficiente e, per l'effetto, nessun
contributo economico è dovuto da parte dell'uno nei confronti dell'altro; - darsi atto che i
IGg.ri e hanno definito ogni questione patrimoniale ed Controparte_1 Parte_1
economica già in sede di separazione con l'Accordo datato 30 marzo 2021 munito del nulla osta
del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Verona in data 02 aprile 2021; - con vittoria
3 di spese ed onorari.”
2. Si costituiva in giudizio , manifestando la propria volontà di addivenire ad Parte_1
una pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio, contestando che fosse stata definita ogni questione patrimoniale e formulando le seguenti conclusioni: “Che questo Ill.mo Tribunale
di Verona, sez. famiglia, voglia accogliere le seguenti CONDIZIONI
1. La IG.ra avrà la piena e libera proprietà dell'immobile sito in CP_1
COMMEZZADURA (TN) alle seguenti condizioni: (a) immediata corresponsione della somma di
euro 180.000,00.= in favore del IG. ; (b) corresponsione del 60 % del prezzo Parte_1
ricavato dalla futura vendita dell'immobile di Commezzadura (Tn); (c) restituzione di euro
9.728,00.= anzi tempo corrisposta dal IG. a titolo di I.M.U. per gli immobili di Pt_1
Commezzadura (TN) e di Verona, via Negrelli n. 55;
2. In via di subordine: il IG. rinuncia al proprio diritto di utilizzo dell'immobile di Pt_1
Commezzadura (TN) e al proprio credito di Euro 180.000,00.=, a fronte del diritto di usufrutto
vita natural durante sull'immobile sito in Verona, via Negrelli n. 55 e in proprietà della IG.ra
, della corresponsione del 60 % del prezzo ricavato dalla futura vendita CP_1
dell'immobile di Commezzadura (Tn) e della restituzione di euro 9.728,00.= anzi tempo
corrisposta dal IG. a titolo di I.M.U. per gli immobili di Commezzadura (TN) e di Pt_1
Verona, via Negrelli n. 55.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si producono i seguenti documenti: (…omissis..)
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA, CPA e Rimborso
forfettario.”
3. Con la prima memoria la ricorrente eccepiva l'inammissibilità delle domande formulate
4 dal e chiedeva la condanna del predetto al risarcimento dei danni e/o al pagamento di una Pt_1
somma di denaro equitativamente determinata a favore della ricorrente ai sensi del primo e/o del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., essendo pacifica la giurisprudenza sull'inammissibilità delle domande come quelle formulate dal in giudizio. Pt_1
4. All'udienza del 17.09.2024, le parti confermavano la volontà di addivenire al divorzio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
5. Con la sentenza impugnata n. 2503/2024 il Tribunale così decideva: “1) Dichiara lo
scioglimento del matrimonio contratto in VERONA da e Controparte_1 Pt_1
in data 27/02/2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...]
VERONA al n. 34 parte I anno 2010; 2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune
di annotare la sentenza nei registri;
3) Dichiara inammissibili le domande di contenuto
patrimoniale proposte in via riconvenzionale dal resistente;
4) Dispone la compensazione delle
spese di lite nella misura della metà e pone la restante metà a carico del resistente, che
condanna alla rifusione in favore del ricorrente dell'importo – già liquidato per la quota della
metà – in € 3526 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali;
5) Respinge la domanda di
condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte ricorrente.”.
Il giudizio di appello
6. Con atto di appello tempestivamente depositato impugnava la predetta Parte_1
sentenza formulando un unico motivo di appello inerente alle spese di lite.
7. Con il predetto motivo l'appellante censurava l'erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c. da parte del Tribunale, sostenendo di non aver formulato domanda riconvenzionale e comunque di aver rassegnato le predette conclusioni solo perché la ricorrente aveva chiesto di accertarsi che le
5 parti nulla avevano più a pretendere a titolo patrimoniale l'una dall'altra. Evidenziava,
comunque, che la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente era stata rigettata e che, anche se usualmente la giurisprudenza non riconduceva al mancato accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. una valutazione di soccombenza, cionondimeno nel caso in esame, al fine di una corretta decisione in concreto, non si sarebbe potuto prescindere da una valutazione di reciproca soccombenza, non avendo avuto la domanda ex art. 96 c.p.c. contenuto accessorio.
8. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale chiedeva il rigetto del gravame in quanto non aveva formulato nessuna domanda di contenuto economico, essendosi limitata a chiedere di dare atto di quanto già costituente oggetto degli accordi di negoziazione assistita e specificando che la propria domanda ex art. 96 c.p.c., avente contenuto accessorio, era stata proposta in relazione alla pacifica inammissibilità delle domande formulate relativamente all'immobile, che avevano comunque determinato la necessità di difese nel merito da parte sua.
9. All'esito dell'udienza del 24 marzo 2025, nella quale le parti hanno confermato le proprie conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Esame dei motivi di impugnazione
10. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dell'unico motivo di impugnazione inerente alle spese di lite del primo grado, che il Tribunale ha compensato per metà ponendo la restante metà a carico del motivo che è da ritenersi Pt_1
infondato. Sicuramente dominante è la giurisprudenza secondo cui le domande di restituzione,
divisione ed economiche diverse dal riconoscimento dell'assegno per coniuge e figli sono inammissibili per difetto di connessione forte e tale statuizione non è stata neppure impugnata,
6 sicché risulta passata in giudicato. Ai fini della statuizione delle spese di lite il Tribunale non poteva valutare una reciproca soccombenza con compensazione totale delle spese di lite per due ordini di ragioni. In primo luogo, in relazione alla richiesta della ricorrente di darsi atto delle condizioni di negoziazione assistita, si osserva che nessuna pronuncia poteva essere emessa sul punto, se non in sede di accordo, fermo restando che il “dare atto” o il “prendere atto” nulla aggiunge a quello che è già il contenuto degli accordi delle parti, la cui efficacia non deriva dalla presa d'atto ma dalla sottoscrizione dell'accordo delle parti. Se, dunque, il resistente avesse aderito semplicemente alla domanda di divorzio, nessuna ulteriore statuizione sarebbe stata pronunciata dal Tribunale, il quale può accogliere o rigettare delle domande effettive e solo su ciò che è oggetto di accoglimento o di rigetto si forma il giudicato, per quanto in materia di famiglia si tratti di un giudicato allo stato degli atti. In secondo luogo, deve ritenersi che la richiesta di accoglimento delle domande inerenti all'immobile di Commezzadura non potesse che ritenersi una domanda riconvenzionale, domanda di cui la declaratoria di inammissibilità non preclude la riproposizione in altro e distinto giudizio ordinario, ma che ha comunque obbligato la parte ricorrente ad un aggravio di difesa in rito e nel merito. Infine, deve osservarsi che è pacifica la giurisprudenza che attribuisce alla domanda ex art. 96 c.p.c. natura accessoria, senza incidenza sulla valutazione della soccombenza e senza che la stessa influisca sulla possibilità di compensazione delle spese di lite (Cass. Civ. n. 18036/2022; Cass. Civ. n. 14813/2020). L'unica ipotesi in cui risulta possibile la valutazione di compensazione è relativa all'ipotesi in cui,
riconosciuta la sussistenza dei presupposti della malafede o colpa grave o abuso del processo in primo grado, venga emessa una condanna ex art. 96 c.p.c. e questa venga impugnata in appello,
perché in tale ipotesi costituisce motivo di impugnazione a tutti gli effetti e l'accoglimento del
7 gravame in parte qua determina che l'appellante sia almeno parzialmente vincitore (cfr Cass.
Civ. n. 15102/2021) e può conseguentemente determinare, a seguito comunque dell'esame dell'esito sia di eventuali motivi di appello incidentale sia dei motivi di impugnazione principale,
una valutazione di soccombenza reciproca e, dunque, una compensazione delle spese di lite,
anche integrale. Diverso, tuttavia, è il caso in esame, nel quale la valutazione di soccombenza è
stata fatta sulle domande principali ed ha correttamente indotto il Tribunale alla compensazione per metà delle spese di lite ed alla condanna a carico del resistente, che aveva visto una domanda di merito dichiarata inammissibile, al pagamento della restante metà delle stesse.
Conclusioni e spese di lite
11. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
12. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai minimi previsti per le controversie del valore del disputatum, in ragione della limitatezza delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
8 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che Controparte_1
liquida in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
4) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di conIGlio del 24 marzo 2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni ConIGliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca ConIGliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2033 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TIROZZI DAVIDE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SALGARELLO ALESSIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2503/2024 del Tribunale di Verona pubblicata in data
04/11/2024 e notificata in data 6/11/2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente
appello, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato stante l'esistenza del fumus boni
iuris e del periculum in mora.
IN VIA PRINCIPALE:
In parziale riforma della sentenza n. 2503/2024, accertare e dichiarare che le domande a
carattere patrimoniale avanzate dalla IG.ra non sono state accolte e/o non sono Pt_2
state oggetto di statuizione dal Collegio e, per l'effetto, revocare la condanna alle spese di lite a
danno del IG. , disponendo la compensazione integrale delle stesse. Pt_1
IN VIA PRINCIPALE GRADATA:
In parziale riforma della sentenza n. 2503/2024, accertare e dichiarare che la domanda di
condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, richiesta dalla IG.ra , non CP_1
ha natura meramente accessoria e, fermo il rigetto della stessa, revocare la condanna alle spese
di lite a danno del IG. , disponendo la compensazione integrale delle stesse. Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA: Si producono (….omissis….)
IN OGNI CASO:
Condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi.”
2 Per parte appellata
“- rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado
per le motivazione già esposte nel ricorso;
- rigettare il gravame in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e confermarsi l'appellata
sentenza in ogni sua parte;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per
legge.”
Per il P.G.
“Confermarsi il provvedimento di primo grado”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso adiva il Tribunale di Verona al fine di sentire dichiarata la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , dando atto della Parte_1
separazione consensuale definita con negoziazione assistita e formulando le seguenti conclusioni: “ NEL MERITO: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Verona in
data 27/02/2010 tra i IGg.ri e ordinando agli Ufficiali di Stato Controparte_1 Parte_1
civile del Comune competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
-
dichiarare, altresì, che ciascun coniuge è economicamente autosufficiente e, per l'effetto, nessun
contributo economico è dovuto da parte dell'uno nei confronti dell'altro; - darsi atto che i
IGg.ri e hanno definito ogni questione patrimoniale ed Controparte_1 Parte_1
economica già in sede di separazione con l'Accordo datato 30 marzo 2021 munito del nulla osta
del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Verona in data 02 aprile 2021; - con vittoria
3 di spese ed onorari.”
2. Si costituiva in giudizio , manifestando la propria volontà di addivenire ad Parte_1
una pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio, contestando che fosse stata definita ogni questione patrimoniale e formulando le seguenti conclusioni: “Che questo Ill.mo Tribunale
di Verona, sez. famiglia, voglia accogliere le seguenti CONDIZIONI
1. La IG.ra avrà la piena e libera proprietà dell'immobile sito in CP_1
COMMEZZADURA (TN) alle seguenti condizioni: (a) immediata corresponsione della somma di
euro 180.000,00.= in favore del IG. ; (b) corresponsione del 60 % del prezzo Parte_1
ricavato dalla futura vendita dell'immobile di Commezzadura (Tn); (c) restituzione di euro
9.728,00.= anzi tempo corrisposta dal IG. a titolo di I.M.U. per gli immobili di Pt_1
Commezzadura (TN) e di Verona, via Negrelli n. 55;
2. In via di subordine: il IG. rinuncia al proprio diritto di utilizzo dell'immobile di Pt_1
Commezzadura (TN) e al proprio credito di Euro 180.000,00.=, a fronte del diritto di usufrutto
vita natural durante sull'immobile sito in Verona, via Negrelli n. 55 e in proprietà della IG.ra
, della corresponsione del 60 % del prezzo ricavato dalla futura vendita CP_1
dell'immobile di Commezzadura (Tn) e della restituzione di euro 9.728,00.= anzi tempo
corrisposta dal IG. a titolo di I.M.U. per gli immobili di Commezzadura (TN) e di Pt_1
Verona, via Negrelli n. 55.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si producono i seguenti documenti: (…omissis..)
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA, CPA e Rimborso
forfettario.”
3. Con la prima memoria la ricorrente eccepiva l'inammissibilità delle domande formulate
4 dal e chiedeva la condanna del predetto al risarcimento dei danni e/o al pagamento di una Pt_1
somma di denaro equitativamente determinata a favore della ricorrente ai sensi del primo e/o del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., essendo pacifica la giurisprudenza sull'inammissibilità delle domande come quelle formulate dal in giudizio. Pt_1
4. All'udienza del 17.09.2024, le parti confermavano la volontà di addivenire al divorzio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
5. Con la sentenza impugnata n. 2503/2024 il Tribunale così decideva: “1) Dichiara lo
scioglimento del matrimonio contratto in VERONA da e Controparte_1 Pt_1
in data 27/02/2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...]
VERONA al n. 34 parte I anno 2010; 2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune
di annotare la sentenza nei registri;
3) Dichiara inammissibili le domande di contenuto
patrimoniale proposte in via riconvenzionale dal resistente;
4) Dispone la compensazione delle
spese di lite nella misura della metà e pone la restante metà a carico del resistente, che
condanna alla rifusione in favore del ricorrente dell'importo – già liquidato per la quota della
metà – in € 3526 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali;
5) Respinge la domanda di
condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte ricorrente.”.
Il giudizio di appello
6. Con atto di appello tempestivamente depositato impugnava la predetta Parte_1
sentenza formulando un unico motivo di appello inerente alle spese di lite.
7. Con il predetto motivo l'appellante censurava l'erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c. da parte del Tribunale, sostenendo di non aver formulato domanda riconvenzionale e comunque di aver rassegnato le predette conclusioni solo perché la ricorrente aveva chiesto di accertarsi che le
5 parti nulla avevano più a pretendere a titolo patrimoniale l'una dall'altra. Evidenziava,
comunque, che la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente era stata rigettata e che, anche se usualmente la giurisprudenza non riconduceva al mancato accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. una valutazione di soccombenza, cionondimeno nel caso in esame, al fine di una corretta decisione in concreto, non si sarebbe potuto prescindere da una valutazione di reciproca soccombenza, non avendo avuto la domanda ex art. 96 c.p.c. contenuto accessorio.
8. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale chiedeva il rigetto del gravame in quanto non aveva formulato nessuna domanda di contenuto economico, essendosi limitata a chiedere di dare atto di quanto già costituente oggetto degli accordi di negoziazione assistita e specificando che la propria domanda ex art. 96 c.p.c., avente contenuto accessorio, era stata proposta in relazione alla pacifica inammissibilità delle domande formulate relativamente all'immobile, che avevano comunque determinato la necessità di difese nel merito da parte sua.
9. All'esito dell'udienza del 24 marzo 2025, nella quale le parti hanno confermato le proprie conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Esame dei motivi di impugnazione
10. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dell'unico motivo di impugnazione inerente alle spese di lite del primo grado, che il Tribunale ha compensato per metà ponendo la restante metà a carico del motivo che è da ritenersi Pt_1
infondato. Sicuramente dominante è la giurisprudenza secondo cui le domande di restituzione,
divisione ed economiche diverse dal riconoscimento dell'assegno per coniuge e figli sono inammissibili per difetto di connessione forte e tale statuizione non è stata neppure impugnata,
6 sicché risulta passata in giudicato. Ai fini della statuizione delle spese di lite il Tribunale non poteva valutare una reciproca soccombenza con compensazione totale delle spese di lite per due ordini di ragioni. In primo luogo, in relazione alla richiesta della ricorrente di darsi atto delle condizioni di negoziazione assistita, si osserva che nessuna pronuncia poteva essere emessa sul punto, se non in sede di accordo, fermo restando che il “dare atto” o il “prendere atto” nulla aggiunge a quello che è già il contenuto degli accordi delle parti, la cui efficacia non deriva dalla presa d'atto ma dalla sottoscrizione dell'accordo delle parti. Se, dunque, il resistente avesse aderito semplicemente alla domanda di divorzio, nessuna ulteriore statuizione sarebbe stata pronunciata dal Tribunale, il quale può accogliere o rigettare delle domande effettive e solo su ciò che è oggetto di accoglimento o di rigetto si forma il giudicato, per quanto in materia di famiglia si tratti di un giudicato allo stato degli atti. In secondo luogo, deve ritenersi che la richiesta di accoglimento delle domande inerenti all'immobile di Commezzadura non potesse che ritenersi una domanda riconvenzionale, domanda di cui la declaratoria di inammissibilità non preclude la riproposizione in altro e distinto giudizio ordinario, ma che ha comunque obbligato la parte ricorrente ad un aggravio di difesa in rito e nel merito. Infine, deve osservarsi che è pacifica la giurisprudenza che attribuisce alla domanda ex art. 96 c.p.c. natura accessoria, senza incidenza sulla valutazione della soccombenza e senza che la stessa influisca sulla possibilità di compensazione delle spese di lite (Cass. Civ. n. 18036/2022; Cass. Civ. n. 14813/2020). L'unica ipotesi in cui risulta possibile la valutazione di compensazione è relativa all'ipotesi in cui,
riconosciuta la sussistenza dei presupposti della malafede o colpa grave o abuso del processo in primo grado, venga emessa una condanna ex art. 96 c.p.c. e questa venga impugnata in appello,
perché in tale ipotesi costituisce motivo di impugnazione a tutti gli effetti e l'accoglimento del
7 gravame in parte qua determina che l'appellante sia almeno parzialmente vincitore (cfr Cass.
Civ. n. 15102/2021) e può conseguentemente determinare, a seguito comunque dell'esame dell'esito sia di eventuali motivi di appello incidentale sia dei motivi di impugnazione principale,
una valutazione di soccombenza reciproca e, dunque, una compensazione delle spese di lite,
anche integrale. Diverso, tuttavia, è il caso in esame, nel quale la valutazione di soccombenza è
stata fatta sulle domande principali ed ha correttamente indotto il Tribunale alla compensazione per metà delle spese di lite ed alla condanna a carico del resistente, che aveva visto una domanda di merito dichiarata inammissibile, al pagamento della restante metà delle stesse.
Conclusioni e spese di lite
11. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
12. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai minimi previsti per le controversie del valore del disputatum, in ragione della limitatezza delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
8 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che Controparte_1
liquida in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
4) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di conIGlio del 24 marzo 2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
9