Sentenza 19 maggio 1982
Massime • 2
È affetta da nullità assoluta anche la clausola contrattuale che, trasformando l'indennità di rimborso della imposta di ricchezza mobile a favore dei dipendenti soggetti a tale tributo, prevista da precedenti accordi aziendali, prevede la corresponsione di un assegno di pari importo, qualora dall'accertamento di fatto riservato al giudice del merito, e compiuto con riferimento alla disciplina introdotta dai d.P.R. n.N. 600 e 602 del 29 settembre 1973, risulti che tale assegno, ricevuto successivamente al 31 dicembre 1973, costituisca un mezzo per eludere l'Obbligo di rivalsa del sostituto d'imposta e finisca per integrare un'acquisizione di reddito sottratta alla imposizione fiscale. ( Conf 214/82, mass n 417903).*
Deve dichiararsi d'ufficio, anche in Sede di legittimità, ove il motivo di Invalidità sia già acquisito agli Atti del processo, la nullità assoluta della clausola-contenuta negli accordi aziendali 6 dicembre 1962 (art. 27) e 28 ottobre 1938 (art. 15) intervenuti tra l'azienda delle tranvie urbane di Napoli (atan) ed i suoi dipendenti - la quale prevede la corresponsione di una indennità di rimborso dell'imposta di ricchezza mobile a favore dei dipendenti soggetti a tale tributo, in quanto diretta a sottrarre all'imposizione fiscale il dipendente, esentandolo dall'assoggettamento alla rivalsa prevista dall'art. 127 del T.U. Approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645; ne consegue che tale indennità, non dovuta per la sua illiceità, non può essere compresa fra le componenti della retribuzione da assumere a base del calcolo della pensione spettante al lavoratore. ( V 6286/81, mass n 417087; ( V 4570/81, mass n 415281; ( Conf 4974/81, mass n 415751; ( Conf 4409/81, mass n 415099).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/1982, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1982 |
Testo completo
Deve dichiararsi d'ufficio, anche in Sede di legittimità, ove il motivo di Invalidità sia già acquisito agli Atti del processo, la nullità assoluta della clausola-contenuta negli accordi aziendali 6 dicembre 1962 (art. 27) e 28 ottobre 1938 (art. 15) intervenuti tra l'azienda delle tranvie urbane di PO (atan) ed i suoi dipendenti - la quale prevede la corresponsione di una indennità di rimborso dell'imposta di ricchezza mobile a favore dei dipendenti soggetti a tale tributo, in quanto diretta a sottrarre all'imposizione fiscale il dipendente, esentandolo dall'assoggettamento alla rivalsa prevista dall'art. 127 del T.U. Approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645; ne consegue che tale indennità, non dovuta per la sua illiceità, non può essere compresa fra le componenti della retribuzione da assumere a base del calcolo della pensione spettante al lavoratore. ( V 6286/81, mass n 417087; ( V 4570/81, mass n 415281; ( Conf 4974/81, mass n 415751; ( Conf 4409/81, mass n 415099).*