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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/07/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.1008/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in VIA SAN DAMIANO snc 95046 PALAGONIA ITALIA presso lo studio dell'avv.
GIGLIO NICOLO' che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All' udienza del 30.6.2025 la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzata le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.11.2024 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 della sentenza di divorzio resa tra la stessa e in data 1.6.2018 . Controparte_1
Esponeva al riguardo che al rapporto matrimoniale erano nate due figlie Persona_1
(01.09.2002), oggi maggiorenne, e (06.10.2008) e che sia con la sentenza di Persona_2 separazione che con quella di divorzio resa a seguito di ricorso congiunto veniva previsto l'affido esclusivo delle due figlie alla madre, tuttavia prevedendosi che la potestà genitoriale sulle stesse venisse esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
Deduceva che dalla data di separazione e fino all'epoca attuale non vi era stato più nessun rapporto personale con il che si era completamente disinteressato delle due figlie sia dal punto di CP_1 vista morale sia dal punto di vista economico, omettendo ogni forma di contribuzione per il mantenimento, la crescita e la cura delle medesime, non avendo mai neanche esercitato il diritto di visita delle due figlie.
Rilevava che la mancanza della figura paterna aveva inciso molto sulla sana crescita della figlia Per_2
che manifestava problematiche di natura psicologica che richiedevano che la stessa venisse
[...] sottoposta a sostegni di natura sanitaria, di fatto resi impossibili dalla necssità del consenso di entrambi i genitori.
Concludeva chiedendo l'emissione dei provvedimenti ritenuti necessari e urgenti al fine di autorizzare la sig.ra a consentire che la figlia venisse sottoposta a colloqui Parte_1 Per_2 psicologici/psichiatrici, a sedute psicoterapeutiche e quant'altro necessario presso i Servizi territoriali competenti, e nel merito, previa valutazione delle circostanze sopravvenute rispetto alla sentenza di divorzio n.2408/18 del Tribunale di Catania, di disporre capo alla sig.ra la esclusiva Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore . Persona_2
Con provvedimento inaudita altera parte il Presidente concedeva i chiesti provvedimenti urgenti
Disposta la comparizione delle parti il resistente non compariva all'udienza né si costituiva in giudizio.
Disposta ed espletata l'audizione della figlia minore, la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di parte ricorrente è fondata e va pertanto accolta .
Va al riguardo rilevato che sia con il decreto di omologa della separazione che con la sentenza di divorzio separazione, è stato previsto, su accordo delle parti, l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, inserendo, tuttavia la contraddittoria previsione relativa all'esercizio in comune della potestà genitoriale il che ha comportato la necessità di adottare decisioni congiunte relative alle figlie, di fatto resa impraticabile dalla assenza del resistente che già a far data dalla separazione non ha avuto più alcun rapporto né con l'ex moglie né con le figlie.
Tale ultima circostanza è stata confermata dalla figlia minore della coppia che sentita dal Presidente istruttore ha confermato di non avere di fatto alcun rapporto con il padre da tenera età, di non averlo mai visto né sentito confermando, in definitiva, la totale assenza nella sua vita della figura paterna.
Si impone pertanto l'adozione del provvedimento richiesto dalla parte ricorrente, atteso che il mantenimento del regime di esercizio in comune della potestà genitoriale, in palese contrasto con la volontà comunque manifesta dalle parti di dare corso al regime di affidamento esclusivo in favore della madre, si pone in palese contrasto con e esigenze della figlia minore , e ciò con particolare riguardo alla necessità di intervenire tempestivamente per adottare le scelte relative alla salute della stessa, alla luce della documentazione medica in atti.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe accoglie il ricorso e a modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 2408/18 del Tribunale di Catania dispone che la potestà genitoriale sulla figlia minore delle parti venga Persona_2 esercitata unicamente dalla madre a cui affida in via esclusiva la minore .
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone il 16/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.1008/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in VIA SAN DAMIANO snc 95046 PALAGONIA ITALIA presso lo studio dell'avv.
GIGLIO NICOLO' che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All' udienza del 30.6.2025 la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzata le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.11.2024 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 della sentenza di divorzio resa tra la stessa e in data 1.6.2018 . Controparte_1
Esponeva al riguardo che al rapporto matrimoniale erano nate due figlie Persona_1
(01.09.2002), oggi maggiorenne, e (06.10.2008) e che sia con la sentenza di Persona_2 separazione che con quella di divorzio resa a seguito di ricorso congiunto veniva previsto l'affido esclusivo delle due figlie alla madre, tuttavia prevedendosi che la potestà genitoriale sulle stesse venisse esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
Deduceva che dalla data di separazione e fino all'epoca attuale non vi era stato più nessun rapporto personale con il che si era completamente disinteressato delle due figlie sia dal punto di CP_1 vista morale sia dal punto di vista economico, omettendo ogni forma di contribuzione per il mantenimento, la crescita e la cura delle medesime, non avendo mai neanche esercitato il diritto di visita delle due figlie.
Rilevava che la mancanza della figura paterna aveva inciso molto sulla sana crescita della figlia Per_2
che manifestava problematiche di natura psicologica che richiedevano che la stessa venisse
[...] sottoposta a sostegni di natura sanitaria, di fatto resi impossibili dalla necssità del consenso di entrambi i genitori.
Concludeva chiedendo l'emissione dei provvedimenti ritenuti necessari e urgenti al fine di autorizzare la sig.ra a consentire che la figlia venisse sottoposta a colloqui Parte_1 Per_2 psicologici/psichiatrici, a sedute psicoterapeutiche e quant'altro necessario presso i Servizi territoriali competenti, e nel merito, previa valutazione delle circostanze sopravvenute rispetto alla sentenza di divorzio n.2408/18 del Tribunale di Catania, di disporre capo alla sig.ra la esclusiva Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore . Persona_2
Con provvedimento inaudita altera parte il Presidente concedeva i chiesti provvedimenti urgenti
Disposta la comparizione delle parti il resistente non compariva all'udienza né si costituiva in giudizio.
Disposta ed espletata l'audizione della figlia minore, la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di parte ricorrente è fondata e va pertanto accolta .
Va al riguardo rilevato che sia con il decreto di omologa della separazione che con la sentenza di divorzio separazione, è stato previsto, su accordo delle parti, l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, inserendo, tuttavia la contraddittoria previsione relativa all'esercizio in comune della potestà genitoriale il che ha comportato la necessità di adottare decisioni congiunte relative alle figlie, di fatto resa impraticabile dalla assenza del resistente che già a far data dalla separazione non ha avuto più alcun rapporto né con l'ex moglie né con le figlie.
Tale ultima circostanza è stata confermata dalla figlia minore della coppia che sentita dal Presidente istruttore ha confermato di non avere di fatto alcun rapporto con il padre da tenera età, di non averlo mai visto né sentito confermando, in definitiva, la totale assenza nella sua vita della figura paterna.
Si impone pertanto l'adozione del provvedimento richiesto dalla parte ricorrente, atteso che il mantenimento del regime di esercizio in comune della potestà genitoriale, in palese contrasto con la volontà comunque manifesta dalle parti di dare corso al regime di affidamento esclusivo in favore della madre, si pone in palese contrasto con e esigenze della figlia minore , e ciò con particolare riguardo alla necessità di intervenire tempestivamente per adottare le scelte relative alla salute della stessa, alla luce della documentazione medica in atti.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe accoglie il ricorso e a modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 2408/18 del Tribunale di Catania dispone che la potestà genitoriale sulla figlia minore delle parti venga Persona_2 esercitata unicamente dalla madre a cui affida in via esclusiva la minore .
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone il 16/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo