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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2024, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 92/2010 Reg. Gen.
Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro e della
Previdenza designato Susanna Cirianni, ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 92 del Reg. Gen. dell'anno 2010, riservato in decisione
– previa trattazione scritta – nella data del 27 novembre 2024, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso, per procura
[...] CodiceFiscale_1
rilasciata acclusa al ricorso introduttivo dall'avvocato Giuseppe Rombolà), e
[...]
in persona del rappresentante Parte_2
legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e difesa, anche disgiuntamente P.IVA_1
e per procura posta a margine della memoria di costituzione, dagli avvocati Pasquale
Andrizzi e Francesco Maccarone).
1. Il ricorso è infondato.
2. Loiacono adisce questo Ufficio affinché I) venga accertata l'esistenza del rapporto CP_ di lavoro subordinato full time – alle dipendenze della resistente – da gennaio
2002 a settembre 2007, con mansioni operaio di VI livello, poi (nel maggio 2007) passato a IV livello del CCNL Metalmeccanici;
II) venga accertato il suo diritto
1 all'ottenimento dei contributi previdenziali, alcune spettanze retributive, compreso il
TFR.
3. La resiste al ricorso, chiedendone il rigetto. Parte_2
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Le censure sollevate dalla società resistente meritano di essere valorizzate, perché dirimenti.
6. Appurata la sussistenza – confermata, anche in sede istruttoria esplicata nel corso del presente procedimento, mediante l'escussione testimoniale – del rapporto di lavoro subordinato, intercorso fra le parti oggi in causa, occorre escludere la sussistenza – in capo a – delle pretese creditorie agognate. Pt_1
7. Come fa emergere la società resistente – anche in occasione della documentazione versata in atti – il ricorrente, alla cessazione del rapporto di lavoro, ha sottoscritto “di
Parte non accreditare dalla alcuna somma a Parte_3
qualsiasi titolo (TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute, festività soppresse, retribuzione, straordinario…) avendone ricevuto puntualmente ogni spettanza”.
7.1. Sebbene la quietanza liberatoria suindicata sia stata espressamente disconosciuta dal ricorrente, occorre dare rilevo alle risultanze emerse a seguito delle operazioni consulenziali – esplicate dall'ausiliario di questa Autorità – secondo cui: «al termine dell'indagine svolta, visti gli elementi emersi, sono giunta alla seguenti conclusioni: la firma, a nome apparente , apposta in calce alla scrittura privata Parte_1
datata 06.09.07, in verifica è da considerarsi autografa».
8. Pertanto, per le ragioni sopra esplicate, null'altro la società resistente deve a
, il quale si è visto – nel corso dell'esplicazione della sua attività Parte_1
lavorativa – soddisfare ogni pretesa creditoria.
9. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico di
2 commisurate all'effettivo grado di complessità della Controparte_2
disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 800,00
Fase introduttiva del giudizio: € 600,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 350,00
Fase decisionale: € 920,00
Compenso tabellare: € 2.670,00
8. Le spese della consulenza tecnica sono poste a carico di entrambe le parti in solido.
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_2
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
in persona del rappresentante legale Parte_2
pro tempore, e liquidate complessivamente in 2.670,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge;
- le spese della consulenza tecnica sono poste a carico di entrambe le parti in solido.
Lì, 03.12.2024.
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Il g.o.p. Susanna Cirianni
3
Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro e della
Previdenza designato Susanna Cirianni, ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 92 del Reg. Gen. dell'anno 2010, riservato in decisione
– previa trattazione scritta – nella data del 27 novembre 2024, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso, per procura
[...] CodiceFiscale_1
rilasciata acclusa al ricorso introduttivo dall'avvocato Giuseppe Rombolà), e
[...]
in persona del rappresentante Parte_2
legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e difesa, anche disgiuntamente P.IVA_1
e per procura posta a margine della memoria di costituzione, dagli avvocati Pasquale
Andrizzi e Francesco Maccarone).
1. Il ricorso è infondato.
2. Loiacono adisce questo Ufficio affinché I) venga accertata l'esistenza del rapporto CP_ di lavoro subordinato full time – alle dipendenze della resistente – da gennaio
2002 a settembre 2007, con mansioni operaio di VI livello, poi (nel maggio 2007) passato a IV livello del CCNL Metalmeccanici;
II) venga accertato il suo diritto
1 all'ottenimento dei contributi previdenziali, alcune spettanze retributive, compreso il
TFR.
3. La resiste al ricorso, chiedendone il rigetto. Parte_2
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Le censure sollevate dalla società resistente meritano di essere valorizzate, perché dirimenti.
6. Appurata la sussistenza – confermata, anche in sede istruttoria esplicata nel corso del presente procedimento, mediante l'escussione testimoniale – del rapporto di lavoro subordinato, intercorso fra le parti oggi in causa, occorre escludere la sussistenza – in capo a – delle pretese creditorie agognate. Pt_1
7. Come fa emergere la società resistente – anche in occasione della documentazione versata in atti – il ricorrente, alla cessazione del rapporto di lavoro, ha sottoscritto “di
Parte non accreditare dalla alcuna somma a Parte_3
qualsiasi titolo (TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute, festività soppresse, retribuzione, straordinario…) avendone ricevuto puntualmente ogni spettanza”.
7.1. Sebbene la quietanza liberatoria suindicata sia stata espressamente disconosciuta dal ricorrente, occorre dare rilevo alle risultanze emerse a seguito delle operazioni consulenziali – esplicate dall'ausiliario di questa Autorità – secondo cui: «al termine dell'indagine svolta, visti gli elementi emersi, sono giunta alla seguenti conclusioni: la firma, a nome apparente , apposta in calce alla scrittura privata Parte_1
datata 06.09.07, in verifica è da considerarsi autografa».
8. Pertanto, per le ragioni sopra esplicate, null'altro la società resistente deve a
, il quale si è visto – nel corso dell'esplicazione della sua attività Parte_1
lavorativa – soddisfare ogni pretesa creditoria.
9. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico di
2 commisurate all'effettivo grado di complessità della Controparte_2
disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 800,00
Fase introduttiva del giudizio: € 600,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 350,00
Fase decisionale: € 920,00
Compenso tabellare: € 2.670,00
8. Le spese della consulenza tecnica sono poste a carico di entrambe le parti in solido.
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_2
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
in persona del rappresentante legale Parte_2
pro tempore, e liquidate complessivamente in 2.670,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge;
- le spese della consulenza tecnica sono poste a carico di entrambe le parti in solido.
Lì, 03.12.2024.
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Il g.o.p. Susanna Cirianni
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