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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Avv. Daniela Macaluso Consigliere aus. all'udienza del 18/2/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Angelo Davide Parte_1 C.F._1 IE SE e LA Priore e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Pacini, 76,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Laura Papa e domicilio eletto presso il CP_1 P.IVA_1 suo studio di Milano, Corso Magenta, 63,
-appellata- CONCLUSIONI per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Milano respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 2761/24 del 16.7.2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa Martini, così pronunciarsi:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. in quanto nullo Parte_1
e/o illegittimo e comunque inefficace e per l'effetto;
2. condannare a reintegrare il sig. nel posto di lavoro con le mansioni da CP_1 Parte_1 ultimo esercitate o altre equivalenti nonché a pagargli l'indennità risarcitoria sino all'effettiva reintegra al tallone mensile di euro 2.264,29lordi, in misura comunque non inferiore a 5 mensilità.
3. In via subordinata al punto 2, condannare risolto il rapporto di lavoro, a CP_1 corrispondere al sig. il risarcimento del danno compreso tra 24 e a 12 mensilità al tallone Parte_1 mensile di euro 2.264,29 lordi;
4. In via ulteriormente subordinata ai punti 2 e 3, condannare risolto il rapporto di CP_1 lavoro, a corrispondere al sig. il risarcimento del danno compreso tra 12 e a 6 mensilità al Parte_1 tallone mensile di euro 2.264,29 lordi” Con vittoria, di spese, diritti e onorari della presente procedura. Sentenza esecutiva.”; per parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di giudice del lavoro, contrariis rejectis, così giudicare: pagina 1 di 12 A. In via preliminare, piaccia all'Ecc.ma Corte adita dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello promosso dal signor per tutto quanto indicato nel presente atto;
Parte_1 B. In via principale, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, rigettare il ricorso avversario proposto dal signor e le domande con esso proposte e confermare in ogni sua parte la Parte_1 sentenza n. 2761/2024, emessa nella causa R.g. 10288/2023 dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Martini, in data 29 maggio 2024, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione;
C. con rifusione delle spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e c.p.a.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 2761 del 2024, pubblicata in data 16.7.2024, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso con cui dipendente di dal 29.3.2024 con Parte_1 CP_1 mansioni, da ultimo, di operatore addetto alla conduzione e inquadramento nel livello 2° del CCNL Utilitalia/Federambiente presso la sede di Milano Zama, ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla datrice di lavoro n data 26.6.2023, compensando le spese. CP_1 Il provvedimento espulsivo è stato intimato all'esito del procedimento disciplinare promosso con lettera del 26.5.2023, con la quale la datrice di lavoro ha contestato al i seguenti fatti: “In data 14 Parte_1 maggio 2023, Lei era in servizio con turno previsto dalle ore 19:00 alle ore 02:36 e Le era stato assegnato il mezzo n. 5320, per lo svolgimento del servizio vuotatura cestini e cestoni. Ebbene dalle informazioni in nostro possesso, risulta che Lei, nella predetta data 14 maggio 2023, durante il Suo orario di lavoro era alla guida del citato automezzo aziendale n. 5320, assegnatoLe unicamente per lo svolgimento del predetto servizio di vuotatura cestini e cestoni, anziché eseguire il citato servizio - senza alcuna autorizzazione e/o ragione di servizio e senza aver preventivamente avvisato alcuno dei Suoi superiori - abbia caricato, trasportato e successivamente conferito illegittimamente all'interno del citato dipartimento Zama una ingente quantità di rifiuti riconducibili a scarti edili, tra cui addirittura rifiuti pericolosi e/o inerti. Come a Lei noto, trattasi di rifiuti che vanno smaltiti secondo particolari e definite procedure e che, in ragione delle mansioni a Lei assegnate, Lei non era in alcun modo autorizzato e legittimato a prelevare e caricare sul mezzo aziendale. In particolare, il predetto giorno 14 maggio 2023, dopo essere uscito dal dipartimento a bordo del citato mezzo aziendale n. 5320 alle ore 18.40 circa, Lei telefonava al Suo responsabile sig. Pt_2
, dicendo che sarebbe rientrato presso il dipartimento adducendo la motivazione per cui il mezzo
[...] n. 5320 avrebbe avuto un problema. Sennonché, alle ore 19,30 circa Lei faceva rientro presso il dipartimento alla guida del citato mezzo aziendale, all'interno del quale Lei trasportava una ingente quantità di rifiuti non differenziati, principalmente riconducibili a scarti edili, tra cui addirittura rifiuti pericolosi e/o inerti tra cui cartongesso, latte di vernice e mobili. Dopodiché, Lei procedeva al conferimento dei predetti rifiuti scaricando il contenuto del cassone del mezzo da Lei condotto all'interno di un compattatore aziendale posteggiato all'interno del dipartimento. A quel punto il suo predetto responsabile sig. , avendo assistito a quanto sopra, La raggiungeva per chiederLe Pt_2 spiegazioni sull'accaduto e Lei, di tutta risposta, si limitava a replicare "non mi chiedere niente, so quello che devo fare". Peraltro risulta che il predetto giorno 14 maggio 2023, Lei ometteva di eseguire il servizio assegnatoLe nella maggior parte della zona di Sua competenza. Nonostante ciò, oltretutto. al termine del Suo turno di lavoro Lei dichiarava nel "rapporto consuntivazione servizio" di aver terminato e completato regolarmente l'intero itinerario assegnatoLe”. non accogliendo le giustificazioni offerte dal lavoratore, ha disposto il licenziamento CP_1 dello stesso per giusta causa senza preavviso con comunicazione del 26.6.2023, in applicazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 68 del CCNL Utilitalia.
con il ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 3.11.2023, ha lamentato la Parte_1 nullità/illegittimità ed inefficacia del licenziamento irrogatogli dalla società per violazione della pagina 2 di 12 procedura prevista dall'art. 7 st. lav. in quanto “nella lettera di licenziamento contestava per la CP_1 prima volta al ricorrente di essersi recato durante l'orario di lavoro, senza autorizzazione, e con il mezzo aziendale fuori dalla zona di competenza”, per insussistenza del fatto contestato con lettera del 26.5.2023 e, in ogni caso, per la sproporzione della sanzione inflitta a fronte della condotta contestatagli. ritualmente costituitasi, ha contestato la fondatezza del ricorso avversario. CP_1 Il Tribunale, in primo luogo, ha respinto la doglianza attorea secondo cui nella lettera di licenziamento sarebbe stato contestato per la prima volta al lavoratore di essersi recato durante l'orario di lavoro, senza autorizzazione e con il mezzo aziendale, fuori dalla zona di competenza. Sul punto, il primo giudice ha osservato come: “dalla mera lettura della lettera di licenziamento è evidente che lo stesso si fondi sui medesimi fatti contestati con la lettera del 26.5.2023, la quale viene integralmente richiamata, e come pure in quest'ultima fosse già stato contestato al dipendente di aver omesso “di eseguire il servizio assegnatoLe nella maggior parte della zona di Sua competenza”. Quanta alla sussistenza dei fatti contestati, il primo giudice, all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale, ha rilevato come il teste comune ( ), unico presente ai fatti del 14.5.2023 e della cui Pt_2 attendibilità non vi era ragione di dubitare, avrebbe confermato quanto contestato al ricorrente dalla società in merito allo smaltimento di scarti edili, rifiuti pericolosi e/o inerti come cartongesso, latte di vernice e mobili, che venivano riversati dal lavoratore dal cassone del mezzo dal medesimo condotto all'interno del compattatore aziendale presente presso il dipartimento di Milano – Zama.
aveva assistito alla scena e confermato “che all'uscita con il mezzo, il motocarro condotto dal Pt_2 non presentava anomalie, mentre, al suo rientro, dopo aver segnalato un asserito ed Parte_1 indimostrato mal funzionamento del mezzo, lo stesso “motocarro era strapieno di roba che usciva dai bordi, e che prima quando era uscito non c'era e lo posso dire con certezza. Vedevo bidoni di vernice da 10 lt circa, lastre di cartongesso e altro materiale edile, che non può essere smaltito da noi CP_1 avvisiamo ditta terza che passa poi a ritirarlo…”. Le dichiarazioni rese dal teste avevano, quindi, smentito la deduzione del lavoratore ricorrente di non essersi avveduto di essere partito a inizio turno con il furgone già carico di rifiuti e di essersi accorto di ciò solo a lavoro iniziato. In ogni caso, ad avviso del primo giudice, anche ammesso che il lavoratore non si fosse accorto che il furgone era carico, non sarebbe stata giustificata la scelta di smaltire detti rifiuti o scarti nel compattatore, al cui interno tale tipologia di merce non poteva essere versata. Irrilevante sarebbe, inoltre, la circostanza che non avesse immediatamente impedito le operazioni Pt_2 di scarico: questi, infatti, aveva dichiarato di aver chiesto delucidazioni al ricorrente nell'immediatezza dei fatti e aveva, quindi, prontamente segnalato l'accaduto all'ufficio competente. Quanto alla contestazione relativa al non aver eseguito il servizio in data 14.5.2023 nella maggior parte della zona di propria competenza, il Tribunale ha rilevato come “su tale circostanza i testi non hanno saputo riferire in modo puntuale, tuttavia, è lo stesso ricorrente nelle sue giustificazioni del 5.6.2023 ad ammettere di aver deviato per motivi personali e per qualche minuto dall'itinerario assegnatogli. Circostanza poi anche confermata dalla teste che ha riferito “Il Testimone_1 Parte_1 risultava fuori zona, perché all'operatore prima dell'inizio del turno viene consegnata la zona di competenza proprio come itinerario e quel giorno risultava ancora non essersi recato presso la zona di competenza secondo il giro indicato, a me è stato segnalato, credo che l'abbia verificato un capo turno.””. Ciò premesso, il giudice di prime cure ha ritenuto le violazioni commesse da gravi e tali da Parte_1 pregiudicare il rapporto fiduciario che deve permanere tra le parti, risultando il licenziamento sanzione proporzionata e riconducibile all'art. 68 del CCNL applicato al rapporto, laddove la lettera c) sanziona con il licenziamento senza preavviso chi commette una “violazione deliberata di leggi, di regolamenti
o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all'impresa o a terzi”. pagina 3 di 12 Il Tribunale, pertanto, ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese processuali in ragione della posizione delle parti e della peculiarità del caso. Con ricorso depositato in data 21.11.2024 ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 sentenza. 1) Sull'errata valutazione della deposizione del teste anche in relazione al complesso Pt_2 probatorio e alle dichiarazioni successive. Con un primo motivo di gravame, l'odierno appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha ritenuto accertata, sulla base della dichiarazione del teste , la contestazione Pt_2 disciplinare relativa allo smaltimento (carico, trasporto e scarico nel compattatore aziendale) di rifiuti (scarti edili) non autorizzati. In primo luogo, sottolinea come la società non abbia prodotto documento/video che confermasse tale condotta. In particolare, non vi sarebbe alcuna traccia dei rifiuti non autorizzati smaltiti. Sostiene, inoltre, che il teste sarebbe inattendibile, in quanto, in data 2.10.2024, successivamente al Pt_2 deposito della sentenza, vi sarebbe stato uno scambio a mezzo WhatsApp tra l'odierno appellante e detto teste (prodotti sub doc. 5), in cui quest'ultimo di avrebbe scritto: “Purtroppo io devo stare al gioco se no ti vengo a fare compagnia…ripeto mi dispiace” ed ancora "tutti hanno contribuito”. L'odierno appellante chiede, pertanto, che sia rinnovata l'escussione testimoniale del , in modo Pt_2 da poter chiedere allo stesso chiarimenti in merito a tale circostanza. In ogni caso, ad avviso del lavoratore, “contrariamente a quanto riferito dal Giudice di primo grado, la testimonianza del sig. ha degli aspetti poco chiari se si valuta che nel corso dell'istruttoria, Pt_2 ricordando minuziosamente la vicenda dichiarava che il mezzo guidato dal sig. fosse Parte_1
“strapieno di roba”, ma dall'altro lato riconosceva che non aveva fermato il mezzo in ingresso, e non si comprende per quale ragione e non lo chiariva in udienza, non aveva bloccato l'attività di smaltimento, e anche in questo caso non chiariva le ragioni e non aveva neanche scattato una foto del presunto scarico abusivo ("non ho fotografato quello che ho visto perché non ho fatto in tempo”), seppur dotato di telefono.” Di contro, il teste avrebbe confermato che è possibile non Tes_2 accorgersi del carico e che, in presenza di materiale edile, il camion andrebbe “nastrato”.
2) Sulla mancata valutazione delle risultanze istruttorie relative alla seconda condotta contestata al sig. Errore del Giudicante nella valutazione delle risultanze Parte_1 istruttorie. Con un secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha ritenuto provata la condotta contestata al ricorrente relativa all'aver omesso di eseguire il servizio allo stesso assegnato nella maggior parte della zona di propria competenza. Sostiene, infatti, che all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale sarebbe emerso, contrariamente a quanto contestato da , non solo che egli aveva terminato regolarmente il turno, come confermato proprio dal CP_1 capoturno, ma che aveva svolto addirittura un servizio aggiuntivo (testimonianza ). Tes_2
3) Sull'errata interpretazione del CCNL e sulla mancata valutazione del Codice Disciplinare Aziendale da parte del Giudice di primo grado. Con un terzo motivo di gravame, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1 primo giudice ha ricondotto la condotta contestata all'art. 68 CCNL e ritenuto quindi proporzionata la sanzione del licenziamento. In primo luogo, evidenzia che il giudicante avrebbe dovuto tener conto del fatto che l'odierno appellante, pur avendo ben 20 anni di anzianità aziendale, non era mai stato sottoposto prima ad alcun procedimento disciplinare. Sotto altro profilo, contesta il fatto che il primo giudice abbia ricondotto la fattispecie di cui è causa all'art. 68 CCNL, quando lo stesso CCNL prevede la sanzione conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 3 a 5 giorni in caso di “inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza del pagina 4 di 12 servizio o danno all'impresa o alle persone, ove l'evento non si sia verificato” e ancora la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni in caso di “negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ove l'evento voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia il carattere di particolare gravità, altrimenti perseguibile”. In ogni caso, all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale non risulterebbe provata la deliberata volontà del di violazione del regolamento aziendale. Oltretutto, la condotta posta in essere Parte_1 dall'odierno appellante avrebbe procurato alcun danno: “ed infatti è pacifico che l'attività di smaltimento non è stata interrotta, che nessun danno (nemmeno potenziale!) si è avverato, nessuna richiesta risarcitoria è stata esperita.”. Oltretutto, l'art. 10 del Codice disciplinare (documento 15 prodotto da in primo grado) CP_1 CP_1 espressamente prevede: “il lavoratore adibito ad una mansione connessa direttamente o indirettamente con l'attività di smaltimento dei rifiuti è tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge e a quelle stabilite dall'Azienda per il corretto conferimento e smaltimento. Chiunque, non rispetti scrupolosamente tutte le disposizioni connesse con il processo di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti, incorrerà nella sanzione disciplinare dalla multa alla sospensione;
qualora vi sia reiterazione della condotta inadempiente o questa comporti danni anche d'immagine all'Azienda, ovvero la condotta sia posta in essere per scopi personali o per ottenere benefici di qualsiasi natura il provvedimento sarà il licenziamento”. In sostanza, la sanzione disciplinare del licenziamento sarebbe prevista solo nei casi di reiterazione della condotta o se la condotta di violazione di leggi o regolamenti attinenti allo smaltimento dei rifiuti sia stata posta in essere per scopi personali o per ottenere benefici di qualsiasi natura e quando dalla stessa condotta sia derivato anche un danno effettivo per l'azienda, elementi questi non sussistenti nel caso di specie. Ciò premesso, conclude nel senso che la reazione di on può considerarsi proporzionata, CP_1 alla luce anche di quanto previsto dal codice disciplinare. Con memoria difensiva depositata in data 7/2/2024, i è costituita chiedendo la conferma CP_1 integrale della sentenza di primo grado. Eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso avversario per violazione dell'art. 434 c.p.c. Con riguardo al primo motivo di appello, contesta l'ammissibilità dei messaggi WhatsApp (screenshoot) prodotti e la relativa attendibilità. In ogni caso, tali messaggi sarebbero irrilevanti, dal momento che il teste si sarebbe limitato “a dichiararsi dispiaciuto per il licenziamento del Pt_2 collega, circostanza ben diversa dallo smentire le dichiarazioni rese, di cui si ribadisce la genuinità” e ad evidenziare che “rientrava nei suoi doveri segnalare la condotta illecita del sig. e che Parte_1 una sua omissione avrebbe comportato anche il suo di licenziamento.” Insiste, quindi, sull'attendibilità del teste . Pt_2
Con riguardo al secondo motivo di appello, evidenzia come risulti provata la seconda condotta contestata all'odierno appellante. Quanto al terzo motivo di appello ribadisce la gravità della condotta tenuta da e la Parte_1 correttezza della riconduzione della stessa all'art 68 CCNL. Eccepisce l'irrilevanza, nel caso di specie, dell'assenza di precedenti disciplinari, alla luce del fatto che l'art. 68 CCNL non fa riferimento alla recidiva. Priva di pregio sarebbe altresì la doglianza relativa al fatto che l'art. 10 del Codice Disciplinare punirebbe la violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti con la sospensione, dal momento che la condotta posta in essere dal signor integra Parte_1 l'ipotesi più grave punibile con il licenziamento, essendo idonea a comportare “danni anche d'immagine” per l'azienda ed essendo stata “posta in essere per scopi personali” (fermo che, risalendo il codice disciplinare aziendale al 1.10.2014 ed essendo, quindi, antecedente al vigente CCNL Igiene ambientale – Aziende municipalizzate (del 18.5.2022), il codice disciplinare da quest'ultimo introdotto pagina 5 di 12 dovrebbe, in ogni caso, prevalere in caso di contrasto tra le due fonti in forza di quanto previsto dall'art. 59 del CCNL, a mente del quale “i codici disciplinari aziendali già esistenti alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l. saranno oggetto di armonizzazione con la normativa di cui al presente articolo, sub 1-3, entro la vigenza del presente contratto”). All'udienza del 18.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame, pur ammissibile, presentando tutti i requisiti richiesti dall'art. 434 c.p.c., per le ragioni di seguito, nel merito, è infondato. Tale è, innanzi tutto, il primo motivo d'appello, concernente il primo dei comportamenti contestati all'odierno appellante ossia lo smaltimento di rifiuti (materiali edili di scarto) non autorizzati. Si riporta di seguito, per stralcio, la parte d'interesse della contestazione disciplinare:
Come compiutamente argomentato dal primo giudice nell'appellata sentenza, i fatti oggetto d'addebito hanno trovato pieno riscontro nelle circostanziate dichiarazioni rese dall'unico testimone oculare,
, il quale, al riguardo, ha riferito: “Io lavoro in dal 2005 e sono aiuto capo turno Tes_3 CP_1 dal 1.4.2022 e come capo turno organizzo il lavoro e gestisco il personale e risolvere i problemi su Milano, ed io sono sempre fisso là presso l'ufficio movimento, Viale Zama n. 33. era mio Parte_1 collega. Il 14 maggio 2023 io mi ricordo che eravamo in turno di lavoro io e lui, il mio turno era 14/20.30 e quello del 19/2.36, ed io ho visto uscire verso le 19 e qualcosa, massimo 19.20 Parte_1 Parte_1 il tempo di preparare il mezzo, non l'ho visto preparare il mezzo ma l'ho visto uscire ed ho visto il mezzo uscire che era normale, nulla di anomalo, dopo circa 20 minuiti ricevo una chiamata da parte sua in cui mi diceva che doveva rientrare perché il mezzo non rendeva, il motore non camminava e doveva tornare per cambiare il mezzo. A volte capita che i mezzi non funzionino, non saprei dire la frequenza dipende dal mezzo se è mezzo o meno. Il mezzo che guidava non è nuovissimo ma nella norma. Gli dico di rientrare e intanto ho guardato la lista dei mezzi da dargli in cambio. Da lì a poco lui è tornato passando davanti all'ufficio movimento e il motocarro era strapieno di roba che usciva dai bordi, e che prima quando era uscito non c'era e lo posso dire con certezza. Vedevo pagina 6 di 12 bidoni di vernice da 10 lt circa, lastre di cartongesso e altro materiale edile, che non può essere smaltito da noi avvisiamo ditta terza che passa poi a ritirarlo. CP_1 La cosa l'ho trovata anomala e sono uscito fuori per chiedere spiegazioni a L'ho Parte_1 trovato in fase di scarico in questo compattatore che è aperto solo di domenica pomeriggio, ed il 14 maggio 2023 era domenica, perché la nostra pesa è chiusa per organizzazione aziendale. Lo trovavo con il motocarro alzato che aveva scaricato la roba dentro il compattatore, come fanno tutti i mezzi la domenica, e la pala meccanica che gira a ciclo continuo mangiava il materiale che lui aveva buttato, ed era il materiale che ho detto prima. Allora io gli ho chiesto come mai aveva caricato quel materiale che non andava bene e poi, visto che il mezzo non andava, gli ho chiesto quando aveva caricato il materiale, lui non mi ha dato una risposta è stato molto vago, lui mi ha risposto una cosa tipo “ti fai gli affari tuoi” e non ha saputo dare una risposta alla mia domanda. Poi gli ho cambiato il mezzo con un altro, ed ho verificato che il mezzo che il ha lasciato Parte_1 risultava idoneo da attestazione dell'officina anche se può capitare che non funzionino e gliene ho dato un altro. Non ho verificato se funzionasse perché non rientra nelle mie mansioni è l'autista che ha la responsabilità del mezzo e non mi ricordo se ha compilato la check list che non andava il mezzo. Gliene ho dato un altro e lui ha ripreso il servizio è andato avanti, io sono poi andato a casa perché il mio turno terminava alle 20.30 e poi è rientrato il responsabile del quarto turno che era , con CP_2 e Io non so dire se ha completato il giro né quando è tornato perché io CP_3 Parte_3 Parte_1 non ero di turno. ADR avv. SE: ho un cellulare e non ho fotografato quello che ho visto perché non ho fatto in tempo perché la roba era già dentro. Viene mostrato al teste il doc. 7 di parte resistente il teste riferisce: sì la riconosco è la mail che ho inviato al mio responsabile lo stesso giorno del 14 maggio e quasi nello stesso momento”. L'adito Collegio ritiene che la valutazione del primo giudice in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni sopra trascritte, rese da testimone comune alle due parti processuali, non sia in alcun modo scalfita dai rilievi formulati dall'appellante. Infatti, se, da un lato, l'assenza di ulteriori elementi di riscontro oggettivo in ordine ai comportamenti contestati e ai materiali oggetto d'illecito smaltimento (quali riprese video o fotografiche, che il teste ha riferito di non aver fatto in tempo ad attuare, in quanto, al suo arrivo, il materiale era già stato introdotto dal nel compattatore) non vale ad inficiare la pienezza della prova, comunque Parte_1 raggiunta sulla base di tale puntuale e completa deposizione testimoniale, dall'altro la credibilità del testimone risulta avvalorata proprio dall'immediata segnalazione, da parte dello stesso, quale aiuto capo-turno, del comportamento anomalo riscontrato al suo responsabile e agli altri riporti interni interessati (incluso il Responsabile Igiene del Suolo, , segnalazione avvenuta con Persona_1 la seguente comunicazione e-mail trasmessa alle ore 19:39 del 14.5.2023, documento visionato dal testimone, il quale conferma di averlo spedito “quasi nello stesso momento” ossia non appena avvedutosi dell'indebito smaltimento di rifiuti (doc. 7 fascicolo primo grado appellata):
pagina 7 di 12 Quanto dichiarato dal in ordine all'effettuata segnalazione ha trovato poi riscontro nella Pt_2 deposizione del teste , preposto alla gestione del personale del dipartimento Testimone_1 CP_1 di via Zama, il quale ha riferito che, dalle ulteriori verifiche effettuate, era emerso che Parte_1 rientrato presso il dipartimento per il cambio del mezzo, non si era neppure premurato d'indicare anomalie mediante la compilazione dell'apposita scheda, circostanza che corrobora il convincimento in ordine al fatto che il vero motivo del suo subitaneo rientro presso la sede aziendale non fosse stato tanto e solo il malfunzionamento del mezzo, quanto piuttosto quello di smaltire gli scarti edili nel frattempo caricati sullo stesso:
“Io dei fatti del 14 maggio 2023 ne sono a conoscenza perché la contestazione è partita dal mio ufficio in seguito alla segnalazione che è stata fatta, nel caso del con mail da al Parte_1 Per_1 quale era stata fatta altra segnalazione da . Non ero presente al momento del fatto. Pt_2 Quello che so è che sul rapportino l'operatore dichiara se ha completato o meno la zona, e nel caso del non ricordo se risultasse o meno che avesse completato il giro, quello che ricordo è Parte_1 che era arrivata la segnalazione che aveva scaricato del materiale edile, latte di vernice e cartongesso, che non possono essere raccolti da noi perché non li gestiamo noi, e se per errore li raccogliamo, va chiamata una ditta terza per lo smaltimento per il cartongesso mentre per le altre cose lo stoccaggio è comunque differente e va chiamato il responsabile che dà indicazioni in merito. Il risultava fuori zona, perché all'operatore prima dell'inizio del turno viene consegnata Parte_1 la zona di competenza proprio come itinerario e quel giorno risultava ancora non essersi recato presso la zona di competenza secondo il giro indicato, a me è stato segnalato, credo che l'abbia verificato un capo turno, condotta che era stata ritenuta grave, preciso che per condata grave intendo dire lo scarico del materiale non consentito. E poi ricordo anche che c'era stato un cambio mezzo da parte del perché l'aiuto capo Parte_1 turno sapeva che stava tornando per un cambio mezzo ed era sembrato anomalo Pt_2 Parte_1 che per un cambio mezzo fosse anche passato a scaricare. Poi avevamo anche controllato la check list inerente al mezzo che non funzionava e non era stata compilata con segnata l'anomalia, perché l'operatore nel momento in cui gli viene assegnato il mezzo deve verificare condizioni del mezzo, perché ad ogni turno l'operatore deve compilare check list e poi, se presenti anomalie o mal funzionamenti, vengono segnalati all'officina. Nel caso del 14.5.2023 di non abbiamo riscontrato nella check list di questa anomalia Parte_1 segnalata da al . Poi so che il ha usato anche un altro mezzo ma sul Parte_1 Pt_2 Parte_1 documento ha segnalato solo l'uso del secondo mezzo o comunque di altro mezzo, l'uso e l'anomalia del primo mezzo non risultavano.”.
pagina 8 di 12 A fronte degli acquisiti riscontri istruttori, come evidenziato dal Tribunale, è risultata, invero, del tutto inattendibile la versione dei fatti prospettata dall'appellante nelle giustificazioni rese, in data 5.6.2023, nell'ambito del procedimento disciplinare, avendo egli in quella sede dichiarato (sub doc. 4 fascicolo primo grado appellante e 12 fascicolo primo grado appellata):
“Sono uscito dal dipartimento ed ero fuori zona perché era successo un problema a mio nipote che mi ha chiesto di portagli le chiavi di casa perché era rimasto fuori, mi sono fermato al massimo 10 minuti. Quando mi sono fermato mi sono accorto che nel mezzo era già presente del materiale a quel punto ho avvisato in dipartimento che sarei rientrato anche perché avevo già verificato che il mezzo aveva qualche problema, sono arrivato in dipartimento e sono andato a scaricare il materiale come abitualmente faccio. Appena scendo dal mezzo arriva il mio responsabile Sig. e faccio fatica a Pt_2 ricordare esattamente quanto io gli abbia detto perché è passato del tempo ma il senso voleva essere so cosa devo fare nel senso che devo scaricare il mezzo come faccio abitualmente, poi ho cambiato il mezzo e sono uscito per finire la zona. Nella stessa giornata mi sono poi reso disponibile a fare dei recuperi come capita spesso.”. A tacere della complessiva inverosimiglianza di quanto riportato dal lavoratore (in termini, peraltro, generici) nel tentativo di giustificare il comportamento anomalo contestatogli, essendo davvero poco credibile l'addotto imprevisto (e, soprattutto, che, a pochi minuti dall'inizio del turno, il si Parte_1 sia prestato a portare soccorso al nipote, rimasto fuori di casa, con il mezzo aziendale), in ogni caso la circostanza dallo stesso riferita, quale cardine della sua linea difensiva, ossia che i materiali dal medesimo scaricati al suo rientro in dipartimento per il cambio del mezzo fossero già presenti all'inizio del turno, senza che egli se ne fosse avveduto, è stata categoricamente smentita dalla testimonianza del
, il quale, al riguardo, ha riferito che il mezzo, in uscita, non presentava alcuna anomalia (“l'ho Pt_2 visto uscire ed ho visto il mezzo uscire che era normale, nulla di anomalo”), mentre, al contrario, al rientro, allo stesso giustificato dall'odierno appellante con il solo malfunzionamento del mezzo senza alcuna menzione della necessità di scaricare i rifiuti nello stesso in assunto presenti (“dopo circa 20 minuiti ricevo una chiamata da parte sua in cui mi diceva che doveva rientrare perché il mezzo non rendeva, il motore non camminava e doveva tornare per cambiare il mezzo.”), “il motocarro era strapieno di roba che usciva dai bordi, e che prima quando era uscito non c'era e lo posso dire con certezza. Vedevo bidoni di vernice da 10 lt circa, lastre di cartongesso e altro materiale edile.”. Né d'altronde è possibile che il in uscita, non si fosse accorto della presenza sul mezzo Parte_1 aziendale di un simile carico, essendo lo stesso tanto visibile, per come descritto dal teste, da non poter certo passare inosservato. Non coglie, inoltre, nel segno neppure il tentativo della difesa di parte appellante di sminuire l'attendibilità del in ragione del mancato impedimento, da parte dello stesso, delle operazioni di Pt_2 scarico mediante la nastratura del mezzo. Al riguardo va, infatti, osservato che il teste, al momento del rientro del presso il Parte_1 dipartimento di via Zama, si trovata all'interno dell'ufficio movimento e che, avvedutosi del carico anomalo presente sul mezzo dallo stesso condotto, pur avendolo prontamente raggiunto, non era, comunque, arrivato in tempo utile per fermarlo, in quanto, nel frattempo, il materiale era già stato scaricato dentro il compattatore (“La cosa l'ho trovata anomala e sono uscito fuori per chiedere spiegazioni a L'ho trovato in fase di scarico in questo compattatore … Lo trovavo con il Parte_1 motocarro alzato che aveva scaricato la roba dentro il compattatore, come fanno tutti i mezzi la domenica, e la pala meccanica che gira a ciclo continuo mangiava il materiale che lui aveva buttato, ed era il materiale che ho detto prima.”); inoltre, alla sua richiesta di spiegazioni in ordine alle ragioni del carico non autorizzato, ne ricevette risposte vaghe ed evasive, essendo stato invitato a disinteressarsi della questione (“Allora io gli ho chiesto come mai aveva caricato quel materiale che non andava bene e poi, visto che il mezzo non andava, gli ho chiesto quando aveva caricato il pagina 9 di 12 materiale, lui non mi ha dato una risposta è stato molto vago, lui mi ha risposto una cosa tipo “ti fai gli affari tuoi” e non ha saputo dare una risposta alla mia domanda.”). Lo stesso appellante, in sede di giustificazioni, non è stato in grado di riferire le risposte fornite, sostenendo di non averne ricordo (nonostante fossero trascorsi solo una ventina di giorni dal fatto), ma che il senso era che sapeva ciò che doveva fare. Resta in ogni caso ferma, come evidenziato nella sentenza appellata, la piena responsabilità del conduttore del carico, per la scelta, dal medesimo deliberatamente assunta, di smaltirlo nel Parte_1 compattatore, nonostante lo stesso fosse composto da “rifiuti e scarti edili che non potevano essere riversati, come confermato dagli altri testimoni escussi, e ” (vd. pag. 7 sentenza Tes_1 Tes_2 appellata). Quanto allo scambio di messaggi WhatsApp intercorso, in data 2.10.2024, tra l'appellante e il teste
(sub doc. 5 fascicolo secondo grado appellante), trattasi di dialogo del tutto informale, Pt_2 successivo al deposito della sentenza di primo grado, nel quale il , a fronte delle incalzanti accuse Pt_2 mossegli dal di aver dichiarato il falso per fare carriera, lungi dall'ammettere tale Parte_1 circostanza, manifesta allo stesso il suo dispiacere per l'esito espulsivo della vicenda (“Te lo dico per l'ultima volta: io non ti ho licenziato perché non ho questo potere e mi dispiace tantissimo perché è successo. Io non c'elo con te e mai avuto”) e gli fa presente di essersi limitato a trasmettere la segnalazione al Responsabile igiene del suolo (“Io ho mandato un email a e poi da Per_1 CP_4 lui è partito tutto. Ci incontriamo quando vuoi con chi vuoi”) e che, se non lo avesse fatto, sarebbe stato a sua volta passibile di licenziamento (“Lo so che vuole dare tutta la colpa a me perché dice che è colpa di tuo fratello ma non è giusto. Se era amico non mandava niente, non lo faceva neanche partire la cosa. Purtroppo io devo stare al gioco perché se no ti vengo a fare compagnia … ripeto mi dispiace”). La produzione documentale, pertanto, non giustifica il richiesto supplemento istruttorio, non essendo in essa riscontrabili elementi che inducano a dubitare dell'attendibilità della testimonianza resa dal . Pt_2
Superate le censure contenute nel primo motivo d'appello, la Corte ritiene che l'addebito relativo al deliberato smaltimento di rifiuti non autorizzati sia connotata da particolare gravità, esponendo a potenziale rischio interessi giuridici di rilievo primario, quale quello alla salubrità dell'ambiente e, con esso, anche la salute pubblica e sia tale, da solo e, quindi, anche a prescindere dall'ulteriore rilievo mosso al nella medesima contestazione disciplinare (di aver omesso di eseguire il servizio Parte_1 assegnato nella maggior parte della zona di competenza) e oggetto del secondo motivo d'appello, da integrare giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 68, comma 3, lett. G-c, del CCNL Ambiente. Le censure al riguardo sollevate dalla difesa del nel terzo motivo d'appello sono, invero, Parte_1 infondate, là dove, se da un lato tutti i testimoni (incluso il teste hanno confermato Testimone_4 che non è autorizzata a smaltire il genere di rifiuti (bidoni di vernice, lastre di cartongesso e CP_1 altri scarti edili) che, nella specie, il teste ha riferito essere stati scientemente introdotti nel Pt_2 compattatore dal dall'altro tale condotta, integrando un trattamento non consentito di Parte_1 rifiuti ricade, senza alcun dubbio, nell'illecito disciplinare contemplato dalla disposizione contrattuale 1 Il teste, a questo proposito, ha riferito: “Noi non possiamo smaltire cartongesso, materiale edile, latte di vernice o di olio, si tratta di materiale pericoloso, lo nastriamo quando lo troviamo per strada o anche se si carica per errore nastriamo il mezzo, e poi va chiamata una ditta terza se è esterno se è nel mezzo va nastrato e il responsabile decide cosa fare e va smaltito chiamando le ditte specializzate, che esce sul territorio su nostra segnalazione per ritirare materiale. A me è capitato di caricare per errore materiale edile magari con un sacco e poi ce ne siamo accorti dopo. ADR Avv. SE: viene nastrato proprio il camion quando ci accorgiamo che contiene materiale edile.”. pagina 10 di 12 sopra richiamata, che, come già evidenziato in primo grado, prevede l'applicazione del licenziamento senza preavviso nel caso di “violazione deliberata di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all'impresa o a terzi”, risultando sufficiente ad integrare la fattispecie anche la mera potenzialità dannosa dell'infrazione, senza necessità che il nocumento si sia in concreto verificato e richiedendosi quanto all'elemento soggettivo la piena intenzionalità della condotta, in tal senso dovendosi intendere il riferimento al carattere “deliberato” della violazione (mentre la mancanza prevista e sanzionata con la sospensione da 3 a 5 giorni dall'art. 68, comma 2, lett. D-b del medesimo CCNL, consistente nella “inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza del servizio o danno all'impresa o alle persone, ove l'evento non si sia verificato”, si distingue per la sua natura meramente colposa, desumibile dall'utilizzo del sostantivo “inosservanza” senza aggettivazioni, in luogo del termine
“violazione deliberata”, presente nella previsione di cui all'art. 68, comma 3, lett. G-c). Non v'è dubbio che l'attività di trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti non autorizzati, nella specie posta in essere con piena consapevolezza e intenzionalità, rientri in tale ipotesi d'illecito disciplinare, in quanto comportamento astrattamente sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 256 Codice Ambiente, con conseguente esposizione della società al rischio di un danno non solo d'immagine, ma anche di ordine patrimoniale in conseguenza del trattamento di rifiuti esorbitanti dai limiti della propria autorizzazione. E', nel contempo, da escludere che il caso esaminato integri la meno grave mancanza contemplata dall'art. 68 comma 2, lett. E-e del CCNL come sanzionabile con la sospensione da 6 a 10 giorni, consistente nella “negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ove l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti perseguibile”. Tale ipotesi, punita con sanzione sospensiva, richiede, infatti, che l'effetto voluto non si sia verificato, mentre, nel caso esaminato, lo stesso si è concretizzato, in quanto i rifiuti non autorizzati sono stati immessi nel compattatore e sono stati, pertanto, smaltiti in modo irregolare, dopo essere stati raccolti al di fuori del giro e delle mansioni assegnate (dal cui percorso lo stesso ha ammesso, nelle Parte_1 proprie giustificazioni, di aver deviato). Inoltre, l'illecito disciplinare commesso dall'appellante si connota per la particolare gravità e ciò sia dal punto di vista oggettivo, in considerazione della tipologia e della quantità di rifiuti scaricati (desumibile dalla dichiarazione del , il quale ha riferito che il mezzo era stracolmo di materiali di scarto edili, Pt_2 tra cui anche bidoni di vernice), che dal punto di vista soggettivo, considerata la pluriennale anzianità di servizio del lavoratore e il suo rifiuto di fornire al suo superiore gerarchico (tale essendo nella specie il nella sua veste di aiuto capo turno) le richieste spiegazioni, nonché la già rimarcata Pt_2 intenzionalità del comportamento, posto in essere con solo per scopi estranei a quelli aziendali e, quindi, da qualificarsi, comunque, come personali, finalità dimostrata dalla deliberata deviazione dal percorso assegnato per raccogliere rifiuti non autorizzati (tali rifiuti, infatti, all'uscita del mezzo, non erano presenti); la condotta risulta, pertanto, sanzionabile con il licenziamento anche ai sensi dell'art. 10 del Codice Disciplinare aziendale, che, con specifico riferimento ai lavoratori adibiti a mansioni connesse, direttamente o indirettamente, con l'attività di smaltimento dei rifiuti, dopo aver previsto che
“Chiunque, non rispetti scrupolosamente tutte le disposizioni connesse con il processo di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti, incorrerà nella sanzione disciplinare dalla multa alla sospensione”, aggiunge che “qualora vi sia reiterazione della condotta inadempiente o questa comporti danni anche d'immagine all'Azienda, ovvero la condotta sia posta in essere per scopi personali o per ottenere benefici di qualsiasi natura, il provvedimento sarà il licenziamento”, riservando, quindi, il provvedimento espulsivo ai casi più gravi di reiterazione della condotta o, in alternativa, come pagina 11 di 12 desumibile dall'uso delle congiunzioni disgiuntive “o” e “ovvero”, a quelli, valutati dalle parti sociali altrettanto gravi, in cui la condotta inadempiente abbia prodotto danni anche d'immagine o, ancora, nei casi in cui (a prescindere dalla reiterazione o dalla produzione di danni), l'illecito disciplinare sia stato posto in essere per scopi personali o per ottenere benefici di qualsiasi natura (finalità evidentemente sottesa all'attività d'illecito smaltimento contestata al il quale, per raccogliere e smaltire i Parte_1 rifiuti non autorizzati in commento, si è discostato dal giro prestabilito per svolgere attività diversa da quella di svuotatura di cestini e cestoni allo stesso demandata). Assorbito il secondo motivo d'appello, in quanto la giusta causa risulta, in ogni caso, integrata dall'accertato illecito disciplinare relativo allo smaltimento di rifiuti non autorizzato, di per sé decisivo ai fini dell'adozione del provvedimento di recesso, essendo idoneo, anche per come in concreto posto in essere, a ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario (anche in assenza di precedenti disciplinari), là dove l'ulteriore mancanza contestata, integrando un inesatto adempimento, per quanto noto isolato, avrebbe potuto giustificare l'irrogazione di una mera sanzione conservativa, sicché la carenza di univoci riscontri istruttori riguardo alla stessa2 non inficia il giudizio finale in ordine alla legittimità del licenziamento), alla luce di tutte le considerazioni esposte e assorbito ogni altro rilievo, la sentenza impugnata merita, pertanto, integrale conferma, con conseguente rigetto del gravame. Tenuto conto della delicatezza dei temi dibattuti e delle valutazioni ad essi sottese, la Corte ritiene giustificata, alla luce di tutte le specificità del caso, l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali anche del presente grado ex art. 92, comma 2, c.p.c..
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2761/2024 del Tribunale di Milano;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado. Milano, 18/2/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo 2 In effetti, se da un lato risulta certo, come evidenziato dal primo giudice, che il all'inizio del turno di servizio, Parte_1 si è recato in una zona diversa da quella dell'itinerario assegnato (circostanza dal medesimo ammessa nelle giustificazioni del 5.6.2023 e confermata anche dal teste , dall'altro i testi nulla di puntuale hanno riferito in ordine Testimone_1 all'omissione del servizio nella maggior parte della zona di competenza, avendo anzi il , subentrato quale capo- Tes_2 turno alle 21,00, riferito che il su richiesta dello stesso e di un altro collega, aveva eseguito anche recuperi Parte_1 ulteriori rispetto a quelli assegnati, per poi tornare sul suo itinerario, facendo rientro, come previsto, un quarto d'ora prima della fine del turno. pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Avv. Daniela Macaluso Consigliere aus. all'udienza del 18/2/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Angelo Davide Parte_1 C.F._1 IE SE e LA Priore e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Pacini, 76,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Laura Papa e domicilio eletto presso il CP_1 P.IVA_1 suo studio di Milano, Corso Magenta, 63,
-appellata- CONCLUSIONI per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Milano respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 2761/24 del 16.7.2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa Martini, così pronunciarsi:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. in quanto nullo Parte_1
e/o illegittimo e comunque inefficace e per l'effetto;
2. condannare a reintegrare il sig. nel posto di lavoro con le mansioni da CP_1 Parte_1 ultimo esercitate o altre equivalenti nonché a pagargli l'indennità risarcitoria sino all'effettiva reintegra al tallone mensile di euro 2.264,29lordi, in misura comunque non inferiore a 5 mensilità.
3. In via subordinata al punto 2, condannare risolto il rapporto di lavoro, a CP_1 corrispondere al sig. il risarcimento del danno compreso tra 24 e a 12 mensilità al tallone Parte_1 mensile di euro 2.264,29 lordi;
4. In via ulteriormente subordinata ai punti 2 e 3, condannare risolto il rapporto di CP_1 lavoro, a corrispondere al sig. il risarcimento del danno compreso tra 12 e a 6 mensilità al Parte_1 tallone mensile di euro 2.264,29 lordi” Con vittoria, di spese, diritti e onorari della presente procedura. Sentenza esecutiva.”; per parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di giudice del lavoro, contrariis rejectis, così giudicare: pagina 1 di 12 A. In via preliminare, piaccia all'Ecc.ma Corte adita dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello promosso dal signor per tutto quanto indicato nel presente atto;
Parte_1 B. In via principale, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, rigettare il ricorso avversario proposto dal signor e le domande con esso proposte e confermare in ogni sua parte la Parte_1 sentenza n. 2761/2024, emessa nella causa R.g. 10288/2023 dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Martini, in data 29 maggio 2024, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione;
C. con rifusione delle spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e c.p.a.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 2761 del 2024, pubblicata in data 16.7.2024, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso con cui dipendente di dal 29.3.2024 con Parte_1 CP_1 mansioni, da ultimo, di operatore addetto alla conduzione e inquadramento nel livello 2° del CCNL Utilitalia/Federambiente presso la sede di Milano Zama, ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla datrice di lavoro n data 26.6.2023, compensando le spese. CP_1 Il provvedimento espulsivo è stato intimato all'esito del procedimento disciplinare promosso con lettera del 26.5.2023, con la quale la datrice di lavoro ha contestato al i seguenti fatti: “In data 14 Parte_1 maggio 2023, Lei era in servizio con turno previsto dalle ore 19:00 alle ore 02:36 e Le era stato assegnato il mezzo n. 5320, per lo svolgimento del servizio vuotatura cestini e cestoni. Ebbene dalle informazioni in nostro possesso, risulta che Lei, nella predetta data 14 maggio 2023, durante il Suo orario di lavoro era alla guida del citato automezzo aziendale n. 5320, assegnatoLe unicamente per lo svolgimento del predetto servizio di vuotatura cestini e cestoni, anziché eseguire il citato servizio - senza alcuna autorizzazione e/o ragione di servizio e senza aver preventivamente avvisato alcuno dei Suoi superiori - abbia caricato, trasportato e successivamente conferito illegittimamente all'interno del citato dipartimento Zama una ingente quantità di rifiuti riconducibili a scarti edili, tra cui addirittura rifiuti pericolosi e/o inerti. Come a Lei noto, trattasi di rifiuti che vanno smaltiti secondo particolari e definite procedure e che, in ragione delle mansioni a Lei assegnate, Lei non era in alcun modo autorizzato e legittimato a prelevare e caricare sul mezzo aziendale. In particolare, il predetto giorno 14 maggio 2023, dopo essere uscito dal dipartimento a bordo del citato mezzo aziendale n. 5320 alle ore 18.40 circa, Lei telefonava al Suo responsabile sig. Pt_2
, dicendo che sarebbe rientrato presso il dipartimento adducendo la motivazione per cui il mezzo
[...] n. 5320 avrebbe avuto un problema. Sennonché, alle ore 19,30 circa Lei faceva rientro presso il dipartimento alla guida del citato mezzo aziendale, all'interno del quale Lei trasportava una ingente quantità di rifiuti non differenziati, principalmente riconducibili a scarti edili, tra cui addirittura rifiuti pericolosi e/o inerti tra cui cartongesso, latte di vernice e mobili. Dopodiché, Lei procedeva al conferimento dei predetti rifiuti scaricando il contenuto del cassone del mezzo da Lei condotto all'interno di un compattatore aziendale posteggiato all'interno del dipartimento. A quel punto il suo predetto responsabile sig. , avendo assistito a quanto sopra, La raggiungeva per chiederLe Pt_2 spiegazioni sull'accaduto e Lei, di tutta risposta, si limitava a replicare "non mi chiedere niente, so quello che devo fare". Peraltro risulta che il predetto giorno 14 maggio 2023, Lei ometteva di eseguire il servizio assegnatoLe nella maggior parte della zona di Sua competenza. Nonostante ciò, oltretutto. al termine del Suo turno di lavoro Lei dichiarava nel "rapporto consuntivazione servizio" di aver terminato e completato regolarmente l'intero itinerario assegnatoLe”. non accogliendo le giustificazioni offerte dal lavoratore, ha disposto il licenziamento CP_1 dello stesso per giusta causa senza preavviso con comunicazione del 26.6.2023, in applicazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 68 del CCNL Utilitalia.
con il ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 3.11.2023, ha lamentato la Parte_1 nullità/illegittimità ed inefficacia del licenziamento irrogatogli dalla società per violazione della pagina 2 di 12 procedura prevista dall'art. 7 st. lav. in quanto “nella lettera di licenziamento contestava per la CP_1 prima volta al ricorrente di essersi recato durante l'orario di lavoro, senza autorizzazione, e con il mezzo aziendale fuori dalla zona di competenza”, per insussistenza del fatto contestato con lettera del 26.5.2023 e, in ogni caso, per la sproporzione della sanzione inflitta a fronte della condotta contestatagli. ritualmente costituitasi, ha contestato la fondatezza del ricorso avversario. CP_1 Il Tribunale, in primo luogo, ha respinto la doglianza attorea secondo cui nella lettera di licenziamento sarebbe stato contestato per la prima volta al lavoratore di essersi recato durante l'orario di lavoro, senza autorizzazione e con il mezzo aziendale, fuori dalla zona di competenza. Sul punto, il primo giudice ha osservato come: “dalla mera lettura della lettera di licenziamento è evidente che lo stesso si fondi sui medesimi fatti contestati con la lettera del 26.5.2023, la quale viene integralmente richiamata, e come pure in quest'ultima fosse già stato contestato al dipendente di aver omesso “di eseguire il servizio assegnatoLe nella maggior parte della zona di Sua competenza”. Quanta alla sussistenza dei fatti contestati, il primo giudice, all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale, ha rilevato come il teste comune ( ), unico presente ai fatti del 14.5.2023 e della cui Pt_2 attendibilità non vi era ragione di dubitare, avrebbe confermato quanto contestato al ricorrente dalla società in merito allo smaltimento di scarti edili, rifiuti pericolosi e/o inerti come cartongesso, latte di vernice e mobili, che venivano riversati dal lavoratore dal cassone del mezzo dal medesimo condotto all'interno del compattatore aziendale presente presso il dipartimento di Milano – Zama.
aveva assistito alla scena e confermato “che all'uscita con il mezzo, il motocarro condotto dal Pt_2 non presentava anomalie, mentre, al suo rientro, dopo aver segnalato un asserito ed Parte_1 indimostrato mal funzionamento del mezzo, lo stesso “motocarro era strapieno di roba che usciva dai bordi, e che prima quando era uscito non c'era e lo posso dire con certezza. Vedevo bidoni di vernice da 10 lt circa, lastre di cartongesso e altro materiale edile, che non può essere smaltito da noi CP_1 avvisiamo ditta terza che passa poi a ritirarlo…”. Le dichiarazioni rese dal teste avevano, quindi, smentito la deduzione del lavoratore ricorrente di non essersi avveduto di essere partito a inizio turno con il furgone già carico di rifiuti e di essersi accorto di ciò solo a lavoro iniziato. In ogni caso, ad avviso del primo giudice, anche ammesso che il lavoratore non si fosse accorto che il furgone era carico, non sarebbe stata giustificata la scelta di smaltire detti rifiuti o scarti nel compattatore, al cui interno tale tipologia di merce non poteva essere versata. Irrilevante sarebbe, inoltre, la circostanza che non avesse immediatamente impedito le operazioni Pt_2 di scarico: questi, infatti, aveva dichiarato di aver chiesto delucidazioni al ricorrente nell'immediatezza dei fatti e aveva, quindi, prontamente segnalato l'accaduto all'ufficio competente. Quanto alla contestazione relativa al non aver eseguito il servizio in data 14.5.2023 nella maggior parte della zona di propria competenza, il Tribunale ha rilevato come “su tale circostanza i testi non hanno saputo riferire in modo puntuale, tuttavia, è lo stesso ricorrente nelle sue giustificazioni del 5.6.2023 ad ammettere di aver deviato per motivi personali e per qualche minuto dall'itinerario assegnatogli. Circostanza poi anche confermata dalla teste che ha riferito “Il Testimone_1 Parte_1 risultava fuori zona, perché all'operatore prima dell'inizio del turno viene consegnata la zona di competenza proprio come itinerario e quel giorno risultava ancora non essersi recato presso la zona di competenza secondo il giro indicato, a me è stato segnalato, credo che l'abbia verificato un capo turno.””. Ciò premesso, il giudice di prime cure ha ritenuto le violazioni commesse da gravi e tali da Parte_1 pregiudicare il rapporto fiduciario che deve permanere tra le parti, risultando il licenziamento sanzione proporzionata e riconducibile all'art. 68 del CCNL applicato al rapporto, laddove la lettera c) sanziona con il licenziamento senza preavviso chi commette una “violazione deliberata di leggi, di regolamenti
o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all'impresa o a terzi”. pagina 3 di 12 Il Tribunale, pertanto, ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese processuali in ragione della posizione delle parti e della peculiarità del caso. Con ricorso depositato in data 21.11.2024 ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 sentenza. 1) Sull'errata valutazione della deposizione del teste anche in relazione al complesso Pt_2 probatorio e alle dichiarazioni successive. Con un primo motivo di gravame, l'odierno appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha ritenuto accertata, sulla base della dichiarazione del teste , la contestazione Pt_2 disciplinare relativa allo smaltimento (carico, trasporto e scarico nel compattatore aziendale) di rifiuti (scarti edili) non autorizzati. In primo luogo, sottolinea come la società non abbia prodotto documento/video che confermasse tale condotta. In particolare, non vi sarebbe alcuna traccia dei rifiuti non autorizzati smaltiti. Sostiene, inoltre, che il teste sarebbe inattendibile, in quanto, in data 2.10.2024, successivamente al Pt_2 deposito della sentenza, vi sarebbe stato uno scambio a mezzo WhatsApp tra l'odierno appellante e detto teste (prodotti sub doc. 5), in cui quest'ultimo di avrebbe scritto: “Purtroppo io devo stare al gioco se no ti vengo a fare compagnia…ripeto mi dispiace” ed ancora "tutti hanno contribuito”. L'odierno appellante chiede, pertanto, che sia rinnovata l'escussione testimoniale del , in modo Pt_2 da poter chiedere allo stesso chiarimenti in merito a tale circostanza. In ogni caso, ad avviso del lavoratore, “contrariamente a quanto riferito dal Giudice di primo grado, la testimonianza del sig. ha degli aspetti poco chiari se si valuta che nel corso dell'istruttoria, Pt_2 ricordando minuziosamente la vicenda dichiarava che il mezzo guidato dal sig. fosse Parte_1
“strapieno di roba”, ma dall'altro lato riconosceva che non aveva fermato il mezzo in ingresso, e non si comprende per quale ragione e non lo chiariva in udienza, non aveva bloccato l'attività di smaltimento, e anche in questo caso non chiariva le ragioni e non aveva neanche scattato una foto del presunto scarico abusivo ("non ho fotografato quello che ho visto perché non ho fatto in tempo”), seppur dotato di telefono.” Di contro, il teste avrebbe confermato che è possibile non Tes_2 accorgersi del carico e che, in presenza di materiale edile, il camion andrebbe “nastrato”.
2) Sulla mancata valutazione delle risultanze istruttorie relative alla seconda condotta contestata al sig. Errore del Giudicante nella valutazione delle risultanze Parte_1 istruttorie. Con un secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha ritenuto provata la condotta contestata al ricorrente relativa all'aver omesso di eseguire il servizio allo stesso assegnato nella maggior parte della zona di propria competenza. Sostiene, infatti, che all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale sarebbe emerso, contrariamente a quanto contestato da , non solo che egli aveva terminato regolarmente il turno, come confermato proprio dal CP_1 capoturno, ma che aveva svolto addirittura un servizio aggiuntivo (testimonianza ). Tes_2
3) Sull'errata interpretazione del CCNL e sulla mancata valutazione del Codice Disciplinare Aziendale da parte del Giudice di primo grado. Con un terzo motivo di gravame, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1 primo giudice ha ricondotto la condotta contestata all'art. 68 CCNL e ritenuto quindi proporzionata la sanzione del licenziamento. In primo luogo, evidenzia che il giudicante avrebbe dovuto tener conto del fatto che l'odierno appellante, pur avendo ben 20 anni di anzianità aziendale, non era mai stato sottoposto prima ad alcun procedimento disciplinare. Sotto altro profilo, contesta il fatto che il primo giudice abbia ricondotto la fattispecie di cui è causa all'art. 68 CCNL, quando lo stesso CCNL prevede la sanzione conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 3 a 5 giorni in caso di “inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza del pagina 4 di 12 servizio o danno all'impresa o alle persone, ove l'evento non si sia verificato” e ancora la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni in caso di “negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ove l'evento voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia il carattere di particolare gravità, altrimenti perseguibile”. In ogni caso, all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale non risulterebbe provata la deliberata volontà del di violazione del regolamento aziendale. Oltretutto, la condotta posta in essere Parte_1 dall'odierno appellante avrebbe procurato alcun danno: “ed infatti è pacifico che l'attività di smaltimento non è stata interrotta, che nessun danno (nemmeno potenziale!) si è avverato, nessuna richiesta risarcitoria è stata esperita.”. Oltretutto, l'art. 10 del Codice disciplinare (documento 15 prodotto da in primo grado) CP_1 CP_1 espressamente prevede: “il lavoratore adibito ad una mansione connessa direttamente o indirettamente con l'attività di smaltimento dei rifiuti è tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge e a quelle stabilite dall'Azienda per il corretto conferimento e smaltimento. Chiunque, non rispetti scrupolosamente tutte le disposizioni connesse con il processo di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti, incorrerà nella sanzione disciplinare dalla multa alla sospensione;
qualora vi sia reiterazione della condotta inadempiente o questa comporti danni anche d'immagine all'Azienda, ovvero la condotta sia posta in essere per scopi personali o per ottenere benefici di qualsiasi natura il provvedimento sarà il licenziamento”. In sostanza, la sanzione disciplinare del licenziamento sarebbe prevista solo nei casi di reiterazione della condotta o se la condotta di violazione di leggi o regolamenti attinenti allo smaltimento dei rifiuti sia stata posta in essere per scopi personali o per ottenere benefici di qualsiasi natura e quando dalla stessa condotta sia derivato anche un danno effettivo per l'azienda, elementi questi non sussistenti nel caso di specie. Ciò premesso, conclude nel senso che la reazione di on può considerarsi proporzionata, CP_1 alla luce anche di quanto previsto dal codice disciplinare. Con memoria difensiva depositata in data 7/2/2024, i è costituita chiedendo la conferma CP_1 integrale della sentenza di primo grado. Eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso avversario per violazione dell'art. 434 c.p.c. Con riguardo al primo motivo di appello, contesta l'ammissibilità dei messaggi WhatsApp (screenshoot) prodotti e la relativa attendibilità. In ogni caso, tali messaggi sarebbero irrilevanti, dal momento che il teste si sarebbe limitato “a dichiararsi dispiaciuto per il licenziamento del Pt_2 collega, circostanza ben diversa dallo smentire le dichiarazioni rese, di cui si ribadisce la genuinità” e ad evidenziare che “rientrava nei suoi doveri segnalare la condotta illecita del sig. e che Parte_1 una sua omissione avrebbe comportato anche il suo di licenziamento.” Insiste, quindi, sull'attendibilità del teste . Pt_2
Con riguardo al secondo motivo di appello, evidenzia come risulti provata la seconda condotta contestata all'odierno appellante. Quanto al terzo motivo di appello ribadisce la gravità della condotta tenuta da e la Parte_1 correttezza della riconduzione della stessa all'art 68 CCNL. Eccepisce l'irrilevanza, nel caso di specie, dell'assenza di precedenti disciplinari, alla luce del fatto che l'art. 68 CCNL non fa riferimento alla recidiva. Priva di pregio sarebbe altresì la doglianza relativa al fatto che l'art. 10 del Codice Disciplinare punirebbe la violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti con la sospensione, dal momento che la condotta posta in essere dal signor integra Parte_1 l'ipotesi più grave punibile con il licenziamento, essendo idonea a comportare “danni anche d'immagine” per l'azienda ed essendo stata “posta in essere per scopi personali” (fermo che, risalendo il codice disciplinare aziendale al 1.10.2014 ed essendo, quindi, antecedente al vigente CCNL Igiene ambientale – Aziende municipalizzate (del 18.5.2022), il codice disciplinare da quest'ultimo introdotto pagina 5 di 12 dovrebbe, in ogni caso, prevalere in caso di contrasto tra le due fonti in forza di quanto previsto dall'art. 59 del CCNL, a mente del quale “i codici disciplinari aziendali già esistenti alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l. saranno oggetto di armonizzazione con la normativa di cui al presente articolo, sub 1-3, entro la vigenza del presente contratto”). All'udienza del 18.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame, pur ammissibile, presentando tutti i requisiti richiesti dall'art. 434 c.p.c., per le ragioni di seguito, nel merito, è infondato. Tale è, innanzi tutto, il primo motivo d'appello, concernente il primo dei comportamenti contestati all'odierno appellante ossia lo smaltimento di rifiuti (materiali edili di scarto) non autorizzati. Si riporta di seguito, per stralcio, la parte d'interesse della contestazione disciplinare:
Come compiutamente argomentato dal primo giudice nell'appellata sentenza, i fatti oggetto d'addebito hanno trovato pieno riscontro nelle circostanziate dichiarazioni rese dall'unico testimone oculare,
, il quale, al riguardo, ha riferito: “Io lavoro in dal 2005 e sono aiuto capo turno Tes_3 CP_1 dal 1.4.2022 e come capo turno organizzo il lavoro e gestisco il personale e risolvere i problemi su Milano, ed io sono sempre fisso là presso l'ufficio movimento, Viale Zama n. 33. era mio Parte_1 collega. Il 14 maggio 2023 io mi ricordo che eravamo in turno di lavoro io e lui, il mio turno era 14/20.30 e quello del 19/2.36, ed io ho visto uscire verso le 19 e qualcosa, massimo 19.20 Parte_1 Parte_1 il tempo di preparare il mezzo, non l'ho visto preparare il mezzo ma l'ho visto uscire ed ho visto il mezzo uscire che era normale, nulla di anomalo, dopo circa 20 minuiti ricevo una chiamata da parte sua in cui mi diceva che doveva rientrare perché il mezzo non rendeva, il motore non camminava e doveva tornare per cambiare il mezzo. A volte capita che i mezzi non funzionino, non saprei dire la frequenza dipende dal mezzo se è mezzo o meno. Il mezzo che guidava non è nuovissimo ma nella norma. Gli dico di rientrare e intanto ho guardato la lista dei mezzi da dargli in cambio. Da lì a poco lui è tornato passando davanti all'ufficio movimento e il motocarro era strapieno di roba che usciva dai bordi, e che prima quando era uscito non c'era e lo posso dire con certezza. Vedevo pagina 6 di 12 bidoni di vernice da 10 lt circa, lastre di cartongesso e altro materiale edile, che non può essere smaltito da noi avvisiamo ditta terza che passa poi a ritirarlo. CP_1 La cosa l'ho trovata anomala e sono uscito fuori per chiedere spiegazioni a L'ho Parte_1 trovato in fase di scarico in questo compattatore che è aperto solo di domenica pomeriggio, ed il 14 maggio 2023 era domenica, perché la nostra pesa è chiusa per organizzazione aziendale. Lo trovavo con il motocarro alzato che aveva scaricato la roba dentro il compattatore, come fanno tutti i mezzi la domenica, e la pala meccanica che gira a ciclo continuo mangiava il materiale che lui aveva buttato, ed era il materiale che ho detto prima. Allora io gli ho chiesto come mai aveva caricato quel materiale che non andava bene e poi, visto che il mezzo non andava, gli ho chiesto quando aveva caricato il materiale, lui non mi ha dato una risposta è stato molto vago, lui mi ha risposto una cosa tipo “ti fai gli affari tuoi” e non ha saputo dare una risposta alla mia domanda. Poi gli ho cambiato il mezzo con un altro, ed ho verificato che il mezzo che il ha lasciato Parte_1 risultava idoneo da attestazione dell'officina anche se può capitare che non funzionino e gliene ho dato un altro. Non ho verificato se funzionasse perché non rientra nelle mie mansioni è l'autista che ha la responsabilità del mezzo e non mi ricordo se ha compilato la check list che non andava il mezzo. Gliene ho dato un altro e lui ha ripreso il servizio è andato avanti, io sono poi andato a casa perché il mio turno terminava alle 20.30 e poi è rientrato il responsabile del quarto turno che era , con CP_2 e Io non so dire se ha completato il giro né quando è tornato perché io CP_3 Parte_3 Parte_1 non ero di turno. ADR avv. SE: ho un cellulare e non ho fotografato quello che ho visto perché non ho fatto in tempo perché la roba era già dentro. Viene mostrato al teste il doc. 7 di parte resistente il teste riferisce: sì la riconosco è la mail che ho inviato al mio responsabile lo stesso giorno del 14 maggio e quasi nello stesso momento”. L'adito Collegio ritiene che la valutazione del primo giudice in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni sopra trascritte, rese da testimone comune alle due parti processuali, non sia in alcun modo scalfita dai rilievi formulati dall'appellante. Infatti, se, da un lato, l'assenza di ulteriori elementi di riscontro oggettivo in ordine ai comportamenti contestati e ai materiali oggetto d'illecito smaltimento (quali riprese video o fotografiche, che il teste ha riferito di non aver fatto in tempo ad attuare, in quanto, al suo arrivo, il materiale era già stato introdotto dal nel compattatore) non vale ad inficiare la pienezza della prova, comunque Parte_1 raggiunta sulla base di tale puntuale e completa deposizione testimoniale, dall'altro la credibilità del testimone risulta avvalorata proprio dall'immediata segnalazione, da parte dello stesso, quale aiuto capo-turno, del comportamento anomalo riscontrato al suo responsabile e agli altri riporti interni interessati (incluso il Responsabile Igiene del Suolo, , segnalazione avvenuta con Persona_1 la seguente comunicazione e-mail trasmessa alle ore 19:39 del 14.5.2023, documento visionato dal testimone, il quale conferma di averlo spedito “quasi nello stesso momento” ossia non appena avvedutosi dell'indebito smaltimento di rifiuti (doc. 7 fascicolo primo grado appellata):
pagina 7 di 12 Quanto dichiarato dal in ordine all'effettuata segnalazione ha trovato poi riscontro nella Pt_2 deposizione del teste , preposto alla gestione del personale del dipartimento Testimone_1 CP_1 di via Zama, il quale ha riferito che, dalle ulteriori verifiche effettuate, era emerso che Parte_1 rientrato presso il dipartimento per il cambio del mezzo, non si era neppure premurato d'indicare anomalie mediante la compilazione dell'apposita scheda, circostanza che corrobora il convincimento in ordine al fatto che il vero motivo del suo subitaneo rientro presso la sede aziendale non fosse stato tanto e solo il malfunzionamento del mezzo, quanto piuttosto quello di smaltire gli scarti edili nel frattempo caricati sullo stesso:
“Io dei fatti del 14 maggio 2023 ne sono a conoscenza perché la contestazione è partita dal mio ufficio in seguito alla segnalazione che è stata fatta, nel caso del con mail da al Parte_1 Per_1 quale era stata fatta altra segnalazione da . Non ero presente al momento del fatto. Pt_2 Quello che so è che sul rapportino l'operatore dichiara se ha completato o meno la zona, e nel caso del non ricordo se risultasse o meno che avesse completato il giro, quello che ricordo è Parte_1 che era arrivata la segnalazione che aveva scaricato del materiale edile, latte di vernice e cartongesso, che non possono essere raccolti da noi perché non li gestiamo noi, e se per errore li raccogliamo, va chiamata una ditta terza per lo smaltimento per il cartongesso mentre per le altre cose lo stoccaggio è comunque differente e va chiamato il responsabile che dà indicazioni in merito. Il risultava fuori zona, perché all'operatore prima dell'inizio del turno viene consegnata Parte_1 la zona di competenza proprio come itinerario e quel giorno risultava ancora non essersi recato presso la zona di competenza secondo il giro indicato, a me è stato segnalato, credo che l'abbia verificato un capo turno, condotta che era stata ritenuta grave, preciso che per condata grave intendo dire lo scarico del materiale non consentito. E poi ricordo anche che c'era stato un cambio mezzo da parte del perché l'aiuto capo Parte_1 turno sapeva che stava tornando per un cambio mezzo ed era sembrato anomalo Pt_2 Parte_1 che per un cambio mezzo fosse anche passato a scaricare. Poi avevamo anche controllato la check list inerente al mezzo che non funzionava e non era stata compilata con segnata l'anomalia, perché l'operatore nel momento in cui gli viene assegnato il mezzo deve verificare condizioni del mezzo, perché ad ogni turno l'operatore deve compilare check list e poi, se presenti anomalie o mal funzionamenti, vengono segnalati all'officina. Nel caso del 14.5.2023 di non abbiamo riscontrato nella check list di questa anomalia Parte_1 segnalata da al . Poi so che il ha usato anche un altro mezzo ma sul Parte_1 Pt_2 Parte_1 documento ha segnalato solo l'uso del secondo mezzo o comunque di altro mezzo, l'uso e l'anomalia del primo mezzo non risultavano.”.
pagina 8 di 12 A fronte degli acquisiti riscontri istruttori, come evidenziato dal Tribunale, è risultata, invero, del tutto inattendibile la versione dei fatti prospettata dall'appellante nelle giustificazioni rese, in data 5.6.2023, nell'ambito del procedimento disciplinare, avendo egli in quella sede dichiarato (sub doc. 4 fascicolo primo grado appellante e 12 fascicolo primo grado appellata):
“Sono uscito dal dipartimento ed ero fuori zona perché era successo un problema a mio nipote che mi ha chiesto di portagli le chiavi di casa perché era rimasto fuori, mi sono fermato al massimo 10 minuti. Quando mi sono fermato mi sono accorto che nel mezzo era già presente del materiale a quel punto ho avvisato in dipartimento che sarei rientrato anche perché avevo già verificato che il mezzo aveva qualche problema, sono arrivato in dipartimento e sono andato a scaricare il materiale come abitualmente faccio. Appena scendo dal mezzo arriva il mio responsabile Sig. e faccio fatica a Pt_2 ricordare esattamente quanto io gli abbia detto perché è passato del tempo ma il senso voleva essere so cosa devo fare nel senso che devo scaricare il mezzo come faccio abitualmente, poi ho cambiato il mezzo e sono uscito per finire la zona. Nella stessa giornata mi sono poi reso disponibile a fare dei recuperi come capita spesso.”. A tacere della complessiva inverosimiglianza di quanto riportato dal lavoratore (in termini, peraltro, generici) nel tentativo di giustificare il comportamento anomalo contestatogli, essendo davvero poco credibile l'addotto imprevisto (e, soprattutto, che, a pochi minuti dall'inizio del turno, il si Parte_1 sia prestato a portare soccorso al nipote, rimasto fuori di casa, con il mezzo aziendale), in ogni caso la circostanza dallo stesso riferita, quale cardine della sua linea difensiva, ossia che i materiali dal medesimo scaricati al suo rientro in dipartimento per il cambio del mezzo fossero già presenti all'inizio del turno, senza che egli se ne fosse avveduto, è stata categoricamente smentita dalla testimonianza del
, il quale, al riguardo, ha riferito che il mezzo, in uscita, non presentava alcuna anomalia (“l'ho Pt_2 visto uscire ed ho visto il mezzo uscire che era normale, nulla di anomalo”), mentre, al contrario, al rientro, allo stesso giustificato dall'odierno appellante con il solo malfunzionamento del mezzo senza alcuna menzione della necessità di scaricare i rifiuti nello stesso in assunto presenti (“dopo circa 20 minuiti ricevo una chiamata da parte sua in cui mi diceva che doveva rientrare perché il mezzo non rendeva, il motore non camminava e doveva tornare per cambiare il mezzo.”), “il motocarro era strapieno di roba che usciva dai bordi, e che prima quando era uscito non c'era e lo posso dire con certezza. Vedevo bidoni di vernice da 10 lt circa, lastre di cartongesso e altro materiale edile.”. Né d'altronde è possibile che il in uscita, non si fosse accorto della presenza sul mezzo Parte_1 aziendale di un simile carico, essendo lo stesso tanto visibile, per come descritto dal teste, da non poter certo passare inosservato. Non coglie, inoltre, nel segno neppure il tentativo della difesa di parte appellante di sminuire l'attendibilità del in ragione del mancato impedimento, da parte dello stesso, delle operazioni di Pt_2 scarico mediante la nastratura del mezzo. Al riguardo va, infatti, osservato che il teste, al momento del rientro del presso il Parte_1 dipartimento di via Zama, si trovata all'interno dell'ufficio movimento e che, avvedutosi del carico anomalo presente sul mezzo dallo stesso condotto, pur avendolo prontamente raggiunto, non era, comunque, arrivato in tempo utile per fermarlo, in quanto, nel frattempo, il materiale era già stato scaricato dentro il compattatore (“La cosa l'ho trovata anomala e sono uscito fuori per chiedere spiegazioni a L'ho trovato in fase di scarico in questo compattatore … Lo trovavo con il Parte_1 motocarro alzato che aveva scaricato la roba dentro il compattatore, come fanno tutti i mezzi la domenica, e la pala meccanica che gira a ciclo continuo mangiava il materiale che lui aveva buttato, ed era il materiale che ho detto prima.”); inoltre, alla sua richiesta di spiegazioni in ordine alle ragioni del carico non autorizzato, ne ricevette risposte vaghe ed evasive, essendo stato invitato a disinteressarsi della questione (“Allora io gli ho chiesto come mai aveva caricato quel materiale che non andava bene e poi, visto che il mezzo non andava, gli ho chiesto quando aveva caricato il pagina 9 di 12 materiale, lui non mi ha dato una risposta è stato molto vago, lui mi ha risposto una cosa tipo “ti fai gli affari tuoi” e non ha saputo dare una risposta alla mia domanda.”). Lo stesso appellante, in sede di giustificazioni, non è stato in grado di riferire le risposte fornite, sostenendo di non averne ricordo (nonostante fossero trascorsi solo una ventina di giorni dal fatto), ma che il senso era che sapeva ciò che doveva fare. Resta in ogni caso ferma, come evidenziato nella sentenza appellata, la piena responsabilità del conduttore del carico, per la scelta, dal medesimo deliberatamente assunta, di smaltirlo nel Parte_1 compattatore, nonostante lo stesso fosse composto da “rifiuti e scarti edili che non potevano essere riversati, come confermato dagli altri testimoni escussi, e ” (vd. pag. 7 sentenza Tes_1 Tes_2 appellata). Quanto allo scambio di messaggi WhatsApp intercorso, in data 2.10.2024, tra l'appellante e il teste
(sub doc. 5 fascicolo secondo grado appellante), trattasi di dialogo del tutto informale, Pt_2 successivo al deposito della sentenza di primo grado, nel quale il , a fronte delle incalzanti accuse Pt_2 mossegli dal di aver dichiarato il falso per fare carriera, lungi dall'ammettere tale Parte_1 circostanza, manifesta allo stesso il suo dispiacere per l'esito espulsivo della vicenda (“Te lo dico per l'ultima volta: io non ti ho licenziato perché non ho questo potere e mi dispiace tantissimo perché è successo. Io non c'elo con te e mai avuto”) e gli fa presente di essersi limitato a trasmettere la segnalazione al Responsabile igiene del suolo (“Io ho mandato un email a e poi da Per_1 CP_4 lui è partito tutto. Ci incontriamo quando vuoi con chi vuoi”) e che, se non lo avesse fatto, sarebbe stato a sua volta passibile di licenziamento (“Lo so che vuole dare tutta la colpa a me perché dice che è colpa di tuo fratello ma non è giusto. Se era amico non mandava niente, non lo faceva neanche partire la cosa. Purtroppo io devo stare al gioco perché se no ti vengo a fare compagnia … ripeto mi dispiace”). La produzione documentale, pertanto, non giustifica il richiesto supplemento istruttorio, non essendo in essa riscontrabili elementi che inducano a dubitare dell'attendibilità della testimonianza resa dal . Pt_2
Superate le censure contenute nel primo motivo d'appello, la Corte ritiene che l'addebito relativo al deliberato smaltimento di rifiuti non autorizzati sia connotata da particolare gravità, esponendo a potenziale rischio interessi giuridici di rilievo primario, quale quello alla salubrità dell'ambiente e, con esso, anche la salute pubblica e sia tale, da solo e, quindi, anche a prescindere dall'ulteriore rilievo mosso al nella medesima contestazione disciplinare (di aver omesso di eseguire il servizio Parte_1 assegnato nella maggior parte della zona di competenza) e oggetto del secondo motivo d'appello, da integrare giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 68, comma 3, lett. G-c, del CCNL Ambiente. Le censure al riguardo sollevate dalla difesa del nel terzo motivo d'appello sono, invero, Parte_1 infondate, là dove, se da un lato tutti i testimoni (incluso il teste hanno confermato Testimone_4 che non è autorizzata a smaltire il genere di rifiuti (bidoni di vernice, lastre di cartongesso e CP_1 altri scarti edili) che, nella specie, il teste ha riferito essere stati scientemente introdotti nel Pt_2 compattatore dal dall'altro tale condotta, integrando un trattamento non consentito di Parte_1 rifiuti ricade, senza alcun dubbio, nell'illecito disciplinare contemplato dalla disposizione contrattuale 1 Il teste, a questo proposito, ha riferito: “Noi non possiamo smaltire cartongesso, materiale edile, latte di vernice o di olio, si tratta di materiale pericoloso, lo nastriamo quando lo troviamo per strada o anche se si carica per errore nastriamo il mezzo, e poi va chiamata una ditta terza se è esterno se è nel mezzo va nastrato e il responsabile decide cosa fare e va smaltito chiamando le ditte specializzate, che esce sul territorio su nostra segnalazione per ritirare materiale. A me è capitato di caricare per errore materiale edile magari con un sacco e poi ce ne siamo accorti dopo. ADR Avv. SE: viene nastrato proprio il camion quando ci accorgiamo che contiene materiale edile.”. pagina 10 di 12 sopra richiamata, che, come già evidenziato in primo grado, prevede l'applicazione del licenziamento senza preavviso nel caso di “violazione deliberata di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all'impresa o a terzi”, risultando sufficiente ad integrare la fattispecie anche la mera potenzialità dannosa dell'infrazione, senza necessità che il nocumento si sia in concreto verificato e richiedendosi quanto all'elemento soggettivo la piena intenzionalità della condotta, in tal senso dovendosi intendere il riferimento al carattere “deliberato” della violazione (mentre la mancanza prevista e sanzionata con la sospensione da 3 a 5 giorni dall'art. 68, comma 2, lett. D-b del medesimo CCNL, consistente nella “inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza del servizio o danno all'impresa o alle persone, ove l'evento non si sia verificato”, si distingue per la sua natura meramente colposa, desumibile dall'utilizzo del sostantivo “inosservanza” senza aggettivazioni, in luogo del termine
“violazione deliberata”, presente nella previsione di cui all'art. 68, comma 3, lett. G-c). Non v'è dubbio che l'attività di trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti non autorizzati, nella specie posta in essere con piena consapevolezza e intenzionalità, rientri in tale ipotesi d'illecito disciplinare, in quanto comportamento astrattamente sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 256 Codice Ambiente, con conseguente esposizione della società al rischio di un danno non solo d'immagine, ma anche di ordine patrimoniale in conseguenza del trattamento di rifiuti esorbitanti dai limiti della propria autorizzazione. E', nel contempo, da escludere che il caso esaminato integri la meno grave mancanza contemplata dall'art. 68 comma 2, lett. E-e del CCNL come sanzionabile con la sospensione da 6 a 10 giorni, consistente nella “negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ove l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti perseguibile”. Tale ipotesi, punita con sanzione sospensiva, richiede, infatti, che l'effetto voluto non si sia verificato, mentre, nel caso esaminato, lo stesso si è concretizzato, in quanto i rifiuti non autorizzati sono stati immessi nel compattatore e sono stati, pertanto, smaltiti in modo irregolare, dopo essere stati raccolti al di fuori del giro e delle mansioni assegnate (dal cui percorso lo stesso ha ammesso, nelle Parte_1 proprie giustificazioni, di aver deviato). Inoltre, l'illecito disciplinare commesso dall'appellante si connota per la particolare gravità e ciò sia dal punto di vista oggettivo, in considerazione della tipologia e della quantità di rifiuti scaricati (desumibile dalla dichiarazione del , il quale ha riferito che il mezzo era stracolmo di materiali di scarto edili, Pt_2 tra cui anche bidoni di vernice), che dal punto di vista soggettivo, considerata la pluriennale anzianità di servizio del lavoratore e il suo rifiuto di fornire al suo superiore gerarchico (tale essendo nella specie il nella sua veste di aiuto capo turno) le richieste spiegazioni, nonché la già rimarcata Pt_2 intenzionalità del comportamento, posto in essere con solo per scopi estranei a quelli aziendali e, quindi, da qualificarsi, comunque, come personali, finalità dimostrata dalla deliberata deviazione dal percorso assegnato per raccogliere rifiuti non autorizzati (tali rifiuti, infatti, all'uscita del mezzo, non erano presenti); la condotta risulta, pertanto, sanzionabile con il licenziamento anche ai sensi dell'art. 10 del Codice Disciplinare aziendale, che, con specifico riferimento ai lavoratori adibiti a mansioni connesse, direttamente o indirettamente, con l'attività di smaltimento dei rifiuti, dopo aver previsto che
“Chiunque, non rispetti scrupolosamente tutte le disposizioni connesse con il processo di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti, incorrerà nella sanzione disciplinare dalla multa alla sospensione”, aggiunge che “qualora vi sia reiterazione della condotta inadempiente o questa comporti danni anche d'immagine all'Azienda, ovvero la condotta sia posta in essere per scopi personali o per ottenere benefici di qualsiasi natura, il provvedimento sarà il licenziamento”, riservando, quindi, il provvedimento espulsivo ai casi più gravi di reiterazione della condotta o, in alternativa, come pagina 11 di 12 desumibile dall'uso delle congiunzioni disgiuntive “o” e “ovvero”, a quelli, valutati dalle parti sociali altrettanto gravi, in cui la condotta inadempiente abbia prodotto danni anche d'immagine o, ancora, nei casi in cui (a prescindere dalla reiterazione o dalla produzione di danni), l'illecito disciplinare sia stato posto in essere per scopi personali o per ottenere benefici di qualsiasi natura (finalità evidentemente sottesa all'attività d'illecito smaltimento contestata al il quale, per raccogliere e smaltire i Parte_1 rifiuti non autorizzati in commento, si è discostato dal giro prestabilito per svolgere attività diversa da quella di svuotatura di cestini e cestoni allo stesso demandata). Assorbito il secondo motivo d'appello, in quanto la giusta causa risulta, in ogni caso, integrata dall'accertato illecito disciplinare relativo allo smaltimento di rifiuti non autorizzato, di per sé decisivo ai fini dell'adozione del provvedimento di recesso, essendo idoneo, anche per come in concreto posto in essere, a ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario (anche in assenza di precedenti disciplinari), là dove l'ulteriore mancanza contestata, integrando un inesatto adempimento, per quanto noto isolato, avrebbe potuto giustificare l'irrogazione di una mera sanzione conservativa, sicché la carenza di univoci riscontri istruttori riguardo alla stessa2 non inficia il giudizio finale in ordine alla legittimità del licenziamento), alla luce di tutte le considerazioni esposte e assorbito ogni altro rilievo, la sentenza impugnata merita, pertanto, integrale conferma, con conseguente rigetto del gravame. Tenuto conto della delicatezza dei temi dibattuti e delle valutazioni ad essi sottese, la Corte ritiene giustificata, alla luce di tutte le specificità del caso, l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali anche del presente grado ex art. 92, comma 2, c.p.c..
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2761/2024 del Tribunale di Milano;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado. Milano, 18/2/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo 2 In effetti, se da un lato risulta certo, come evidenziato dal primo giudice, che il all'inizio del turno di servizio, Parte_1 si è recato in una zona diversa da quella dell'itinerario assegnato (circostanza dal medesimo ammessa nelle giustificazioni del 5.6.2023 e confermata anche dal teste , dall'altro i testi nulla di puntuale hanno riferito in ordine Testimone_1 all'omissione del servizio nella maggior parte della zona di competenza, avendo anzi il , subentrato quale capo- Tes_2 turno alle 21,00, riferito che il su richiesta dello stesso e di un altro collega, aveva eseguito anche recuperi Parte_1 ulteriori rispetto a quelli assegnati, per poi tornare sul suo itinerario, facendo rientro, come previsto, un quarto d'ora prima della fine del turno. pagina 12 di 12