TAR Salerno, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 754
TAR
Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
>
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Illegittimità dell'articolo 5 comma 3 per violazione diritto di accesso

    Il Collegio ritiene fondato il motivo, affermando che l'art. 43 del D.lgs. 267/2000 riconosce un ampio diritto di accesso agli atti per i consiglieri, senza oneri di motivazione o limitazioni basate sulla natura 'informale' degli atti. Le esigenze di razionalizzazione amministrativa o di riservatezza non giustificano tale limitazione.

  • Improcedibile
    Modifica della disposizione impugnata

    Entrambe le parti concordano sulla improcedibilità del motivo a causa della modifica della disposizione impugnata in senso satisfattivo per il ricorrente.

  • Accolto
    Illegittimità dell'articolo 7 comma 2 per mancata esclusione del Presidente dal quorum

    Il Collegio ritiene fondato il motivo, affermando che l'esclusione del Presidente dal computo del quorum per la validità delle sedute, prevista dall'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e dall'art. 9, comma 17, della L.R. 12/2008, avrebbe dovuto essere confermata dal regolamento. La mancata precisazione costituisce un'omissione illegittima.

  • Rigettato
    Illegittimità del termine di 30 giorni per interrogazioni e interpellanze

    Il Collegio ritiene le censure infondate, affermando che le disposizioni sono conformi all'art. 43 del D.lgs. 267/2000, che prevede la risposta entro 30 giorni. I termini distinti per la convocazione e la presentazione delle istanze rispondono a esigenze diverse e non determinano illegittimità.

  • Improcedibile
    Modifica della disposizione impugnata

    L'impugnazione è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la disposizione impugnata stata modificata in senso satisfattivo per il ricorrente e la nuova disposizione non essendo stata impugnata con motivi aggiunti.

  • Improcedibile
    Modifica della disposizione impugnata

    L'impugnazione è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la disposizione impugnata non più in vigore e sostituita da altra non impugnata con motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Potere del Presidente di annullare votazioni

    La censura è infondata perché il potere di intervenire in caso di irregolarità rientra nelle competenze presidenziali e l'art. 29, comma 3, consente agli interessati di chiedere la pronuncia definitiva dell'assemblea, garantendo la dialettica democratica.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 754
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 754
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo