Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00754/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01481/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2025, proposto da
GI OT, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Lenza, Ferdinando Belmonte, con domicilio eletto presso lo studio Guido Lenza in Salerno, viale degli Eucalipti 16;
contro
UN AN Alento Monte Stella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione delle idonee misure cautelari
della deliberazione del Consiglio generale della UN AN Alento Monte Stella n. 3 del 12 giugno 2025 – pubblicata in Albo pretorio in data 26 giugno 2025 con numero 295 – avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio Generale” nella parte in cui sono stati approvati gli articoli 5 comma 3, 4 comma 10, 7, 12, 29, 32, 33 e 35.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della UN AN Alento Monte Stella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. TO LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TT
Il ricorrente, consigliere generale della UN AN Alento Monte Stella, si costituisce innanzi a questo Tribunale amministrativo con atto depositato il 23 settembre 2025 e notificato in pari data alla UN AN, per la trasposizione del ricorso straordinario al presidente della Repubblica proposto per l’annullamento parziale della deliberazione del consiglio generale della comunità montana numero 3 del 12 giugno 2025 di approvazione del regolamento per il funzionamento del consiglio generale.
In seguito alla proposizione del ricorso straordinario, infatti, la UN AN, con atto notificato il 22 settembre 2025, si era opposta alla trattazione del ricorso, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale.
La UN AN si costituisce in giudizio per resistere al ricorso il 5 ottobre 2025.
Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025, con ordinanza numero 438 del 2025, il Tribunale amministrativo regionale accoglie l’istanza cautelare al fine dell’immediata fissazione dell’udienza di merito.
Nel contraddittorio scritto per la trattazione di merito la UN AN eccepisce l’inammissibilità parziale del ricorso, la improcedibilità parziale dello stesso e l’infondatezza delle restanti impugnazioni.
Parte ricorrente replica alle eccezioni della controparte ed insiste per l’accoglimento del ricorso, riconoscendo la improcedibilità di un unico motivo di impugnazione.
Il ricorso è trattato, nel merito, all’udienza pubblica del 15 aprile 2026, venendo in decisione.
TT
Il ricorso è stato proposto per l’annullamento parziale del regolamento per il funzionamento del consiglio generale della UN AN Alento Monte Stella, approvato il 12 giugno 2025 e pubblicato il 26 giugno 2025.
Nello specifico, è stato chiesto l’annullamento dell’articolo 5, comma 3, dell’articolo 4, comma 10, dell’articolo 7, dell’articolo 12, dell’articolo 29, dell’articolo 32, dell’articolo 33 e dell’articolo 35 del regolamento.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente chiede l’annullamento dell’articolo 5, comma 3, del regolamento che, nel disciplinare la consultazione degli atti e dopo aver previsto, al comma 2, che i consiglieri hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall’ente e degli atti preparatori in essi richiamati e di quelli richiamati nei documenti di cui al paragrafo precedente, così dispone: “I consiglieri hanno diritto, altresì, su apposita richiesta, di ottenere copia degli atti citati nelle proposte di deliberazioni. Non possono chiedere e, pertanto, ottenere invece copia delle proposte di deliberazioni, trattandosi di atti informali.”
Ad avviso del ricorrente, la norma regolamentare sarebbe illegittima per violazione dell’articolo 43 del testo unico degli enti locali e per lesione del diritto di accesso dei consiglieri. Infatti, sebbene la norma di legge richiamata riconosca il diritto dei consiglieri ad ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, la norma regolamentare impugnata escluderebbe dal diritto di accesso le proposte di deliberazione, introducendo illegittimamente la categoria giuridica degli atti informali e impedendo l’estrazione di copia di tali documenti, consentendone la sola visione.
La UN AN resistente eccepisce l’infondatezza del primo motivo in quanto sarebbe inibita la sola estrazione di copia, ma non la visione delle proposte di deliberazioni e tale previsione risponderebbe ad esigenze di razionalizzazione amministrativa e di garanzia della riservatezza delle valutazioni preliminari.
A giudizio del Collegio, il primo motivo è fondato.
Per costante e condivisibile giurisprudenza, ai sensi dell'art. 43, c. 2, del D.lgs. n. 267 del 2000, i consiglieri comunali e provinciali (così come i consiglieri delle comunità montane) "hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". Alla norma è costantemente attribuito un ampio significato, muovendo dalla premessa che l'accesso agli atti esercitato dal consigliere comunale ha natura e caratteri diversi rispetto alle altre forme di accesso, esprimendosi in un non condizionato diritto alla conoscenza di tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento delle sue funzioni; ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Pertanto, da un lato, sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, in quanto, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle sue funzioni; d'altra parte, dal termine "utili", contenuto nell'art. 43 D.lgs. n. 267 del 2000, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l'estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio delle funzioni (Cons. Stato, Sez. V, 28/06/2024, n. 5750).
Di conseguenza la disposizione impugnata, che erode illegittimamente le prerogative informative dei consiglieri della UN AN, non può essere giustificata né da esigenze di razionalizzazione amministrativa, essendo estremamente semplice, in regime di amministrazione digitale, rilasciare una copia di qualsiasi documento amministrativo, né da esigenze di riservatezza, essendo salvaguardate le ragioni di segretezza dall’articolo 43, comma 2, del testo unico enti locali, innanzi richiamato.
In accoglimento del primo motivo, dunque, deve essere annullato l’articolo 5, comma 3, del regolamento impugnato, nella parte in cui non consente ai consiglieri di ottenere copia delle proposte di deliberazioni.
Con il secondo motivo il ricorrente impugna l’articolo 4, comma 10, del regolamento che, al momento della proposizione del ricorso, così disponeva: “La convocazione del Consiglio generale per la convalida della maggioranza dei suoi componenti e per l'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva è disposta dal consigliere più anziano di età entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco dei comuni facenti parte della UN AN” per violazione dello statuto e dell’articolo 50 del testo unico degli enti locali che attribuiscono al presidente uscente le funzioni di convocazione del consiglio per la convalida dei componenti.
Nelle more della trattazione del ricorso, la disposizione impugnata è stata così modificata: “La convocazione del Consiglio generale per la convalida della maggioranza dei suoi componenti e per l'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva è disposta dal Presidente entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco dei comuni facenti parte della UN AN.”
Entrambe le parti concordano sulla improcedibilità del motivo di impugnazione, essendo stata modificata la disposizione impugnata in senso satisfattivo per il ricorrente.
Di conseguenza, il secondo motivo deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Con il terzo motivo, il ricorrente impugna l’articolo 7, comma 1 e comma 2, del regolamento.
L’articolo 7 del regolamento così dispone:
“l. Il Consiglio Generale, in prima convocazione, è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. 2. Per la validità della seduta in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo quella di prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati arrotondati all'unità superiore.”
Ad avviso del ricorrente, la previsione di validità della seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri sarebbe illegittima per violazione dell’articolo 9, comma 17, della legge regionale campana n. 12 del 2008 che attribuisce al regolamento il compito di indicare il numero dei componenti necessari per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di 1/3 dei componenti, senza computare a tal fine il presidente della UN AN.
La mancata esclusione dal computo dei presenti, al fine della determinazione del quorum, del presidente della UN AN, si porrebbe dunque in contrasto con la legge regionale richiamata.
La UN AN eccepisce l’infondatezza del motivo perché l’esclusione dal quorum del presidente della UN sarebbe chiaramente stabilita già dall’articolo 38, comma 2, del testo unico degli enti locali, per cui si renderebbe superflua ogni specificazione ulteriore nel testo regolamentare.
A giudizio del Collegio, il terzo motivo è fondato.
L’esclusione del presidente dal quorum per la validità delle sedute prevista, in linea generale, per tutti gli enti locali dall’articolo 38, comma 2, del testo unico degli enti locali e, con specifico riferimento alle comunità montane campane, dall’articolo 9, comma 17, della legge regionale 12 del 2008, avrebbe dovuto essere confermata dal regolamento impugnato. La mancata precisazione che il presidente non deve essere conteggiato nel quorum richiesto per la validità delle sedute costituisce una omissione illegittima nella disciplina delle adunanze recata dall’articolo 7 del regolamento impugnato.
Di conseguenza, in accoglimento del terzo motivo, deve essere annullato l’articolo 7, comma 2, del regolamento, nella parte in cui non prevede, per la validità della seduta, la necessità della presenza di almeno 1/3 dei consiglieri, escluso il presidente della UN.
Con il quarto motivo, il ricorrente impugna l’articolo 32 e l’articolo 33 del regolamento, rispettivamente disciplinanti le interrogazioni e le interpellanze rivolte al presidente della UN AN. Entrambe le disposizioni impugnate prevedono che debba essere data risposta alle interrogazioni o alle interpellanze purché pervenute al protocollo dell’ente 30 giorni prima della riunione dell’assemblea.
Ad avviso del ricorrente, la disciplina delle interlocuzioni in forma orale sarebbe illegittima perché l’onere di presentazione della relativa istanza almeno 30 giorni prima della riunione dell’assemblea sarebbe incompatibile con i termini minimi di convocazione dell’assemblea stessa, essendo previste le convocazioni di assemblee ordinarie due volte all’anno, entro il 30 aprile ed entro il 31 dicembre, senza la previsione di un termine minimo di convocazione ed essendo previste convocazioni straordinarie entro 20 giorni dalla richiesta oppure entro 3 giorni in caso di urgenza. Di conseguenza non sarebbe possibile presentare interrogazioni o interpellanze in forma orale in occasione delle convocazioni straordinarie, scadendo il termine per formulazione delle interlocuzioni prima della convocazione dell’assemblea.
Il ricorrente, inoltre, impugna anche l’articolo 35 del regolamento, recante il divieto di discussione. La disposizione impugnata, nella formulazione vigente al momento della proposizione del ricorso, stabiliva che “Nello svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze possono interloquire soltanto i consiglieri che le hanno presentate e il Presidente della UN AN. Sulle stesse non può mai essere aperta la discussione Assembleare.”
Ad avviso del ricorrente, il divieto di discussione impedirebbe illegittimamente il confronto democratico assembleare instaurato con la presentazione delle interpellanze e delle interrogazioni in forma orale.
La UN AN resistente eccepisce la inammissibilità e la improcedibilità del quarto motivo.
Il motivo sarebbe inammissibile nella parte in cui si contesta la legittimità del termine di 30 giorni per la formulazione delle interrogazioni e delle interpellanze. La censura sarebbe inammissibile perché introdotta dopo la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. Nel ricorso straordinario, infatti, il ricorrente si sarebbe limitato genericamente a impugnare gli articoli 32 e 33 del regolamento, senza dedurre censure specifiche. Il motivo sarebbe invece improcedibile nella parte in cui si chiede l’annullamento dell’articolo 35 del regolamento, essendo stata modificata la disposizione impugnata in senso satisfattivo per il ricorrente.
Ad avviso della UN AN, comunque, il motivo sarebbe infondato in quanto il termine per la presentazione di interrogazioni e interpellanze sarebbe conforme all’articolo 43, comma 3, del testo unico enti locali e comunque non sarebbe impedita la presentazione tempestiva di interrogazioni e interpellanze né nelle sedute ordinarie, né in quelle straordinarie, qualora possibile.
Il ricorrente replica all’eccezione di inammissibilità sostenendo di non aver introdotto motivi nuovi ma di aver sviluppato le censure già formulate nel ricorso straordinario e replica all’eccezione di improcedibilità affermando che la modifica dell’articolo 35 non sarebbe sufficiente per garantire il diritto alla discussione assembleare.
A giudizio del Collegio, l’eccezione di inammissibilità del motivo è infondata.
Nel ricorso straordinario al presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale, il ricorrente, con il quarto motivo, aveva espressamente impugnato gli articoli 32 e 33 del regolamento per violazione dei principi di democraticità e trasparenza e limitazioni alle interrogazioni e interpellanze, richiedendosi la presentazione delle interrogazioni entro 30 giorni.
Nella memoria difensiva depositata dopo la trasposizione del ricorso straordinario, il ricorrente non ha introdotto alcun nuovo motivo di impugnazione, ma si è limitato a specificare le ragioni della asserita illegittimità delle disposizioni regolamentari contestate. Ne deriva la ammissibilità delle censure dedotte nei confronti degli articoli 32 e 33 del regolamento.
Deve invece ritenersi improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione dell’articolo 35 del regolamento, proposta con il medesimo quarto motivo di ricorso.
L’articolo 35 del regolamento, che nella formulazione vigente al momento della proposizione del ricorso sanciva il divieto di discussione, stabilendo che nello svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze possono interloquire soltanto i consiglieri che l’hanno presentate ed il presidente della UN AN e che sulle stesse non può mai essere aperta la discussione assembleare, è stato modificato nel senso che: “Nello svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze interloquiscono i consiglieri che le hanno presentate e il Presidente della UN AN. Sulle stesse può essere aperta la discussione Assembleare.”
La norma regolamentare impugnata, quindi, non è più in vigore, essendo stata sostituita dalla nuova disposizione che, per quanto reputata non satisfattiva dal ricorrente, non è stata impugnata con motivi aggiunti.
Ne deriva la improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell’impugnazione dell’articolo 35 del regolamento.
Resta da esaminare, nel merito, la fondatezza delle censure mosse agli articoli 32 e 33 del regolamento.
A giudizio del Collegio, le censure sono infondate.
Le disposizioni censurate sono conformi alla legge, nello specifico all’articolo 43 del testo unico degli enti locali, che sancisce il dovere per i presidenti degli enti locali di rispondere, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La legge rimanda alla disciplina dello statuto e del regolamento consiliare per le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.
Si ritiene, dunque, che l’articolo 32 e l’articolo 33 del regolamento diano legittima attuazione all’articolo 43 del testo unico degli enti locali, stabilendo l’obbligo per il presidente della UN AN di rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze richiedenti risposta verbale nella prima seduta assembleare successiva alla presentazione, purché le richieste di interlocuzione pervengano 30 giorni prima della riunione dell’assemblea. La circostanza, lamentata dal ricorrente, per cui in tal modo non sempre si potrebbero presentare interrogazioni e interpellanze entro i termini, con riferimento alle convocazioni straordinarie, non determina la illegittimità della previsione regolamentare, non essendo tenuto il regolamento a coordinare necessariamente la tempistica di convocazione delle assemblee con quella della presentazione delle richieste di interlocuzione, rispondendo i distinti termini ad esigenze diverse, non sempre compatibili.
Il quarto motivo, in conclusione, deve essere ritenuto parzialmente improcedibile e, per il resto, infondato.
Con il quinto motivo, infine, il ricorrente impugna l’articolo 12, comma 2, e l’articolo 29, comma 1, del regolamento.
L’articolo 12, al comma 2, qualificava come inappellabili le decisioni del presidente dell’organo consiliare in materia di polizia dell’assemblea.
Nelle more della trattazione del ricorso, la disposizione è stata modificata e, allo stato, l’articolo 12, comma 2, non dispone più che le decisioni del presidente in funzione di polizia dell’assemblea sono inappellabili, bensì che sono attuate immediatamente.
Ne deriva la improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della censura dedotta nei confronti di una disposizione non più in vigore e sostituita da altra disposizione non impugnata con motivi aggiunti.
Quanto all’articolo 29, comma 1, del regolamento, esso, con riferimento all’annullamento e alla rinnovazione delle votazioni assembleari, stabilisce che, quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente valuta le circostanze e può procedere all’annullamento della votazione medesima e ripeterla.
Ad avviso del ricorrente, il potere di annullare le votazioni espresse dall’organo assembleare attribuirebbe al presidente del consesso poteri di gestione eccedenti l’ordinaria dinamica democratica.
A giudizio del Collegio, la censura è infondata perché il potere di intervenire nel caso di irregolarità nelle votazioni rientra nelle normali competenze presidenziali e, inoltre, l’articolo 29, al successivo comma 3, pur prevedendo che la decisione spetta al presidente, consente, nei confronti di essa, agli interessati di chiedere la pronuncia definitiva dell’assemblea, in tal modo garantendo pienamente il rispetto della dialettica democratica.
Il quinto motivo, quindi, è parzialmente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse e, per il resto, è infondato.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto parzialmente e, per l’effetto, in accoglimento del primo motivo, deve essere annullato l’articolo 5, comma 3, del regolamento impugnato, nella parte in cui non consente ai consiglieri di ottenere copia delle proposte di deliberazioni e, in accoglimento del terzo motivo, deve essere annullato l’articolo 7, comma 2, del regolamento, nella parte in cui non prevede, per la validità della seduta, la necessità della presenza di almeno 1/3 dei consiglieri, escluso il presidente della UN.
Le spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il regolamento impugnato, nei limiti in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT PO, Presidente
TO LF, Consigliere, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| TO LF | AT PO |
IL SEGRETARIO