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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 552/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ON GIUSEPPE, Presidente
MI FA, RE
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18471/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025200047000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025200047000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente alle ore 11.18
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso e successiva costituzione in giudizio con il deposito degli atti il sig. Sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna l'intimazione di pagamento n. n° 07120259025200047/000 e per il tramite di essa la cartella esattoriale n. 07120090219679121000.
Il ricorrente eccepisce la nullità degli atti per:
- Assenza e nullità del procedimento di notifica;
inesistenza giuridica del titolo esecutivo;
prescrizione del diritto di credito.
- Difetto di motivazione.
Deduce l'infondatezza dell'atto impugnato e chiede l'annullamento dello stesso.
Si costituiscono sia ADER che Agenzia delle Entrate DPI che resistono alle doglianze per quanto di propria competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della parte risulta infondato e quindi va rigettato.
In primo luogo, si rileva che – a differenza di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate DPI - il provvedimento impugnato, anche se non rientra fra quelli previsti ex art. 19 d.lgs. 546/92 e sebbene l'ingiunzione di pagamento consista in un atto che l'agente della riscossione invia al contribuente al fine di invitarlo al pagamento, la giurisprudenza ha ritenuto che “ (…) devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili” ( cfr.
Cass. Sentenza 26 settembre - 30 ottobre 2012, n. 18642).
Nel merito, in relazione alla prescrizione eccepita dal ricorrente si rileva che la stessa non si ritiene compiuta. Infatti, dalla copia di notifica esibita da Agenzia delle Entrate –riscossione risulta che la cartella presupposta all'avviso di intimazione è stata notificata entro il termine prescrizionale. In particolare, la notifica risulta effettuata in data 10.03.2010 e firmata per esteso dal familiare convivente.
Pertanto, è possibile evincere che si sia perfezionata la procedura notificatoria così come richiesto dagli artt. 139 ss. c.p.c.
Il contribuente avrebbe dovuto impugnare nei termini la cartella che gli è stata notificata personalmente.
Inoltre, successivamente a tale notifica, l'Agente della SI ha provato la notifica di un ulteriore atto impositivo in data 12/02/2015 e cioè l'avviso di intimazione n. 071/2014/91/19299670/000, perfezionatasi anche in questo caso, mediante consegna a mani di familiare convivente.
Per quanto concerne la motivazione si rileva che il provvedimento in esame rientra nella categoria degli atti vincolati, ove la pa non ha discrezionalità né sull'an dell'emissione né sul quando né infine sul quantum. Pertanto, il Collegio ritiene che la doglianza non sia fondata. Il provvedimento impugnato, adeguatamente motivato e completo, risponde al modello legale, nei suoi requisiti essenziali indicando il tributo dovuto e l'importo ingiunto, i riferimenti normativi di legge in base ai quali l'atto è stato emesso, le categorie individuate, il nominativo del responsabile, il termine entro cui effettuare il pagamento, le indicazioni necessarie per l'autotutela e le modalità e tempi di presentazione del reclamo/mediazione e del ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
Alla luce di ciò il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
Infine, nel caso di specie questa CTP ritiene di dover condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto ha proposto un ricorso del tutto ingiustificato rispetto ad un atto che, nel caso in esame, comporta solo il sollecito al pagamento e pur essendo a conoscenza del credito vantato dall'amministrazione finanziaria essendogli stata notificata in precedenza la relativa cartella esattoriale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite, che liquida in euro 1000,00 in favore di ciascun resistente costituito, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ON GIUSEPPE, Presidente
MI FA, RE
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18471/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025200047000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025200047000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente alle ore 11.18
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso e successiva costituzione in giudizio con il deposito degli atti il sig. Sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna l'intimazione di pagamento n. n° 07120259025200047/000 e per il tramite di essa la cartella esattoriale n. 07120090219679121000.
Il ricorrente eccepisce la nullità degli atti per:
- Assenza e nullità del procedimento di notifica;
inesistenza giuridica del titolo esecutivo;
prescrizione del diritto di credito.
- Difetto di motivazione.
Deduce l'infondatezza dell'atto impugnato e chiede l'annullamento dello stesso.
Si costituiscono sia ADER che Agenzia delle Entrate DPI che resistono alle doglianze per quanto di propria competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della parte risulta infondato e quindi va rigettato.
In primo luogo, si rileva che – a differenza di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate DPI - il provvedimento impugnato, anche se non rientra fra quelli previsti ex art. 19 d.lgs. 546/92 e sebbene l'ingiunzione di pagamento consista in un atto che l'agente della riscossione invia al contribuente al fine di invitarlo al pagamento, la giurisprudenza ha ritenuto che “ (…) devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili” ( cfr.
Cass. Sentenza 26 settembre - 30 ottobre 2012, n. 18642).
Nel merito, in relazione alla prescrizione eccepita dal ricorrente si rileva che la stessa non si ritiene compiuta. Infatti, dalla copia di notifica esibita da Agenzia delle Entrate –riscossione risulta che la cartella presupposta all'avviso di intimazione è stata notificata entro il termine prescrizionale. In particolare, la notifica risulta effettuata in data 10.03.2010 e firmata per esteso dal familiare convivente.
Pertanto, è possibile evincere che si sia perfezionata la procedura notificatoria così come richiesto dagli artt. 139 ss. c.p.c.
Il contribuente avrebbe dovuto impugnare nei termini la cartella che gli è stata notificata personalmente.
Inoltre, successivamente a tale notifica, l'Agente della SI ha provato la notifica di un ulteriore atto impositivo in data 12/02/2015 e cioè l'avviso di intimazione n. 071/2014/91/19299670/000, perfezionatasi anche in questo caso, mediante consegna a mani di familiare convivente.
Per quanto concerne la motivazione si rileva che il provvedimento in esame rientra nella categoria degli atti vincolati, ove la pa non ha discrezionalità né sull'an dell'emissione né sul quando né infine sul quantum. Pertanto, il Collegio ritiene che la doglianza non sia fondata. Il provvedimento impugnato, adeguatamente motivato e completo, risponde al modello legale, nei suoi requisiti essenziali indicando il tributo dovuto e l'importo ingiunto, i riferimenti normativi di legge in base ai quali l'atto è stato emesso, le categorie individuate, il nominativo del responsabile, il termine entro cui effettuare il pagamento, le indicazioni necessarie per l'autotutela e le modalità e tempi di presentazione del reclamo/mediazione e del ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
Alla luce di ciò il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
Infine, nel caso di specie questa CTP ritiene di dover condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto ha proposto un ricorso del tutto ingiustificato rispetto ad un atto che, nel caso in esame, comporta solo il sollecito al pagamento e pur essendo a conoscenza del credito vantato dall'amministrazione finanziaria essendogli stata notificata in precedenza la relativa cartella esattoriale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite, che liquida in euro 1000,00 in favore di ciascun resistente costituito, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.