Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 552
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità degli atti per assenza e nullità del procedimento di notifica, inesistenza giuridica del titolo esecutivo e prescrizione del diritto di credito

    La Corte ritiene che l'avviso di intimazione sia impugnabile. Inoltre, la prescrizione non è ritenuta compiuta poiché la cartella presupposta all'avviso di intimazione è stata notificata entro il termine prescrizionale in data 10.03.2010, e successivamente è stato notificato un ulteriore atto impositivo in data 12/02/2015. Il contribuente avrebbe dovuto impugnare la cartella notificata personalmente.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ritiene che il provvedimento rientri nella categoria degli atti vincolati, per i quali la pubblica amministrazione non ha discrezionalità. L'atto impugnato è considerato adeguatamente motivato e completo, rispondendo al modello legale con indicazione del tributo dovuto, importo, riferimenti normativi, categorie, responsabile, termine di pagamento e modalità di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 552
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 552
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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