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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Firenze
III Sezione Civile
Innanzi al giudice Dott. Carlo Carvisiglia, oggi 12 marzo 2025 è chiamata la causa N.R.G. 3488-2023, promossa da già in qualità di Parte_1
titolare del Forno Alimentare Rabatti di HE ZO nei confronti di
Controparte_1
L'udienza viene tenuta dal Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa
Francesca Ingold
E' comparsa l'avv. CASTELLUZZO in sostituzione dell'Avv. IRENEI, per parte attrice
E' comparso l'avv. MARIOTTI, per parte convenuta.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'avv. CASTELLUZZO conclude come da atto di citazione e reitera le istanze istruttorie come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc
L'avv. MARIOTTI conclude in via preliminare e nel merito come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc e in via istruttoria come da memoria ex art. 183 co.
6 n. 2 c.p.c
I difensori si riportano ai propri atti difensivi.
I procuratori, all'esito della discussione, dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio il giudice dà lettura della seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
III Sezione Civile
Nella persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, dott. Carlo
Carvisiglia ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. in Parte_1
qualità di titolare del Forno Alimentare Rabatti di ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, il sig. Controparte_1
richiedendol'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via principale, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 2028
c.c., condannare il Sig. alla restituzione in favore del Sig. Controparte_1
di Euro 76.211,43, o della maggior o minor somma ritenuta Parte_1
di giustizia da individuarsi in via equitativa, nonché al risarcimento dei danni determinato dall'inadempimento degli obblighi gestori nella somma che sarà provata a fronte dell'istruttoria, o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia da individuarsi in via equitativa;
- sempre in via principale, condannare il Sig. alla restituzione Controparte_1
in favore del Sig. di Euro 19.000,00 o della maggior o minor Parte_1
somma ritenuta di giustizia da individuarsi in via equitativa,
- in via subordinata, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 2041
c.c., condannare il Sig. alla restituzione di Euro 76.211,43, a Controparte_1
2 titolo di indennizzo, o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia da individuarsi in via equitativa;
- in ogni caso, alle spese e i compensi del presente giudizio.”
Ha a tal fine allegato che:
- nell'aprile 2018 il sig. si è offerto di gestire l'attività del sig. CP_1 Pt_1
impossibilitato per motivi di salute, ed in particolare di mantenere le relazioni con i fornitori, effettuare ordini e provvedere ai pagamenti degli stessi, effettuare i versamenti giornalieri degli incassi;
- per tale ragione, il sig. lo ha delegato all'accesso e alla gestione del Pt_1
suo conto corrente;
- tra l'agosto e l'ottobre 2019, all'esito di un confronto tra risultanze del conto corrente e delle entrate/uscite dell'esercizio commerciale, l'attore è venuto a conoscenza del fatto che il convenuto ha omesso di versare sul conto la somma di euro 76.211,43, oltre a diffondere notizie false sui motivi dell'assenza del titolare del Forno e omettere di pagare alcuni fornitori;
- la vicenda è qualificabile in termini di gestione d'affari di cui all'art. 2028 c.c., stante la spontanea assunzione della gestione da parte del convenuto in assenza di vincolo contrattuale con l'attore impossibilitato a provvedere, nell'interesse di quest'ultimo e nella consapevolezza dell'altruità dell'affare;
- attesa la violazione dell'obbligo di diligenza insorto dalla suddetta fattispecie, il sig. è tenuto a restituire la somma sottratta, non ricorrendo CP_1
giustificato motivo per trattenerla, nonché a risarcire i danni e le spese sostenuti per il saldo delle fatture nei confronti dei fornitori e il pagamento del dovuto a terzi creditori;
- in subordine, la restituzione della somma di cui il convenuto si è ingiustificatamente arricchito, con contestuale impoverimento patrimoniale dell'attore, dovrà essere disposta, in via sussidiaria, a titolo di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
3 - l'attore ha altresì corrisposto al convenuto a mezzo di tre assegni non trasferibili la somma di euro 19.000,00, a titolo di mutuo, non restituita, per cui dovrà essere disposta la condanna del sig. alla restituzione di tale CP_1
importo.
1.2 Si è costituito il convenuto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale adito, in favore del Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze, ex artt. 409, n.1, e
413, comma 1, c.p.c.,
NEL MERITO
- accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, che nulla è dovuto,
a nessun titolo, da a e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
respingere le domande attrici in quanto infondate.
In ogni caso, con refusione di spese e compensi di causa.”
A tal fine ha dedotto che:
- il convenuto è stato dipendente del Forno Alimentari Rabatti di HE
ZO con contratto a tempo parziale di 36 ore settimanali dal 28.12.2015 al 14.03.2020, con qualifica di operaio banconiere e inquadramento dapprima al IV livello del CCNL Commercio Confesercenti e, a partire dal 1.6.2018, al
III livello;
- su incarico dell'attore, durante il rapporto di lavoro, sin dall'assunzione, il convenuto ha gestito i rapporti economici aziendali, occupandosi delle relazioni coi fornitori, dell'effettuazione degli ordini, dei pagamenti e dei versamenti in conto corrente degli incassi del negozio, anche operando nel conto corrente dell'impresa;
- le domande avversarie attengono pertanto a questioni inerenti un rapporto di lavoro subordinato, per cui deve essere dichiarata l'incompetenza del Giudice
4 adito in favore della competenza funzionale del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 n.1 e 413 co. 1 c.p.c.;
- sono contestate le allegazioni circa l'indebita appropriazione di somme di denaro ad opera del convenuto, avendo questi lavorato con la massima diligenza, versando regolarmente sul conto tutti gli incassi dell'attività, pagando tempestivamente e regolarmente fornitori ed altri debiti aziendali;
- è altresì contestata la rivelazione di informazioni circa la causa dell'assenza prolungata del titolare del negozio;
- la somma vantata a titolo di mutuo dall'attore non è dovuta, in quanto gli assegni oggetto di causa sono stati corrisposti in pagamento di emolumenti retributivi per ore di lavoro straordinario effettuate dal 28.12.2015 al
14.3.2020;
- anche in relazione a tali somme deve dunque essere rilevata l'incompetenza del Giudice adito in favore della competenza funzionale del giudice del lavoro.
1.3 La causa, istruita unicamente attraverso produzioni documentali, è stata discussa ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza.
2.1. Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per i motivi di seguito esposti.
2.2 Quanto alle istanze istruttorie reiterate dalle parti, è necessario e sufficiente richiamare l'ordinanza di rigetto adottata all'udienza del 30 ottobre
2024.
In punto di rito, deve preliminarmente essere riconfermato il rigetto, di cui all'ordinanza resa all'udienza del 20.12.2023, dell'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito ex art. 409 n. 1 e 413 co. 1 c.p.c. riproposta dal convenuto anche in sede di precisazione delle conclusioni.
E' necessario che l'assegnazione di una controversia al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, anziché al Tribunale secondo il rito ordinario, non costituisce questione di competenza, bensì questione inerente
5 esclusivamente il rito e la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio (v. Cass. 8905/2015).
Tenuto conto che l'individuazione del rito interviene fisiologicamente nella fase iniziale del processo, il giudice deve valutare la sussistenza degli elementi cui consegue la soggezione della causa al rito giuslavoristico, non in base ad un esame del merito, bensì alla luce delle domande e allegazioni effettuate dalle parti;
deve dunque verificare se, dal thema decidendum posto dalle parti, il rapporto di lavoro subordinato (o altra figura di cui all'art. 409
c.p.c.) emerga quale elemento costitutivo, o, quantomeno, come presupposto necessario delle domande avanzate (v. ex multis Cass. sez. lav., 7736/2000;
Cass. 16865/2002).
L'ipotesi suddetta non ricorre nel presente giudizio, in quanto l'oggetto della decisione, così come definito dalle parti, non risulta neppure latamente riconducibile ad una fattispecie inerente il rapporto di lavoro subordinato:
l'attore ha, infatti, domandato la condanna al pagamento di somme di denaro, rispettivamente, a titolo di 1. gestione d'affari altrui ex art. 2028 e ss. c.c., 2. consequenziale risarcimento del danno, 3. mutuo, 4. in via subordinata, ingiustificato arricchimento;
mentre il convenuto si è limitato a chiedere il rigetto delle avverse domande, senza proporre domande riconvenzionali, anche solo di accertamento.
Le domande attengono, pertanto, a ipotesi fondate sull'assenza di un accordo contrattuale, oltre che ad un contratto di mutuo e dunque ad una causa del tutto diversa da quella del rapporto lavorativo.
2.3. Nel merito, non può essere accolta la domanda di condanna del convenuto alla restituzione della somma di euro 76.211,43, a titolo di obbligazione insorta in virtù della spontanea assunzione della gestione degli affari del sig. ad opera del convenuto, poiché non sussistono gli Pt_1
elementi costitutivi della domanda proposta.
6 Come è noto, la fattispecie della cd. negotiorum gestio di cui all'art. 2028 e ss. c.c. costituisce fonte dell'obbligazione diversa dal contratto e dal fatto illecito, riconducibile all'ultima parte dell'1173 c.c., e si caratterizza per l'assunzione di una gestione utile secondo una valutazione ex ante (utiliter coeptum) in assenza di vincoli obbligatori tra il gestore e il gerito
(spontaneità), relativa ad un affare scientemente altrui (altruità dell'affare – sotto il profilo soggettivo e oggettivo) rispetto alla quale il titolare sia impossibilitato, anche in termini non assoluti, (absentia domini) e comunque non abbia opposto espresso divieto (prohibitio domini).
Nel caso di specie, la fattispecie non può considerarsi integrata, in quanto manca l'elemento della spontaneità dell'assunzione dell'affare.
Dalle allegazioni delle parti si evince, d'altra parte, che l'attività del convenuto, non contestata sotto il profilo dell'oggetto relativo alla gestione economica del Forno, è stata svolta all'esito di un accordo intercorso tra le parti.
Risulta, invero, che il sig. abbia incaricato il sig. di svolgere Pt_1 CP_1
l'attività di gestione, attivandosi anche per conferirgli una delega finalizzata a effettuare operazioni sul proprio conto, senza limitarsi, dunque, ad una tollerante inerzia a fronte del comportamento del convenuto. L'accertata circostanza del conferimento di una delega al convenuto integra, peraltro, una condotta attiva dell'attore, del tutto incompatibile con una mera assenza di divieto (prohibitio domini).
Ciò si evince dai seguenti elementi:
- il convenuto ha allegato la sussistenza di un accordo volto all'espletamento dell'attività, con conferimento di delega al fine di operare sul conto;
tale circostanza deve ritenersi non contestata (v. atto di citazione, p. 1);
- la sussistenza di un incontro di volontà, pur non ulteriormente qualificato sotto il profilo giuridico, emerge altresì dal verbale di ricezione della querela orale del 29.12.2019 sottoscritta dall'attore (“[…] Per problemi di salute nell'aprile
7 del 2018 ho delegato un mio dipendente, tale in quanto si Controparte_1
era offerto per aiutarmi, come mio sostituto del mio esercizio commerciale dando la possibilità a quest'ultimo di avere piena possibilità con la gestione del negozio e con gli afflussi di entrata e uscita di denaro delegandolo anche presso la Banca Intesa San Paolo, prima Banca CR Firenze […]” v. doc. 2 f. attore); pur non sussistendo valore di prova legale con riferimento alla veridicità delle citate affermazioni, vertendosi in ambito del contenuto intrinseco di quanto recepito dal pubblico ufficiale (cfr. Cass. 20214/2019), alla dichiarazione deve riconoscersi nella presente sede carattere di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, attesa la natura sfavorevole al dichiarante, il cui valore probatorio è dunque liberamente apprezzabile dal giudice e deve essere nel caso di specie riconosciuto, attesa la chiarezza e linearità dell'esposizione, nonché il carattere pubblico del destinatario.
Tanto premesso, non può, quindi, essere riconosciuto alcun diritto di credito fondato su una vicenda di gestione di affari altrui ex art. 2028 e ss. c.c.
2.4 Deve precisarsi che non rileva, nella presente sede, la riconducibilità o meno dell'accordo al rapporto lavorativo subordinato, atteso il thema decidendum specificamente delineato dall'attore, il quale preclude che la domanda proposta possa essere interpretata o riqualificata in termini di azione contrattuale.
Invero, pur sussistendo il potere-dovere del giudice di individuare il diritto applicabile alla fattispecie dedotta, ex art. 113 c.p.c., e conseguentemente di interpretare la domanda attorea secondo la posizione sostanziale fatta valere, nel caso di specie, non è possibile ricostruire il petitum e la causa petendi in termini di azione contrattuale. Tanto è stato, infatti, più volte decisamente escluso dall'attore, anche successivamente alle deduzioni svolte dal convenuto con riferimento alla sussistenza di un accordo.
Non può, inoltre, ritenersi che il richiamo svolto nell'atto di citazione nei confronti del contratto di mandato valga a modificare la natura della
8 domanda, in quanto il riferimento è stato esplicitamente effettuato con funzione esplicativa degli effetti della diversa figura della negotiorum gestio, che è sempre stata indicata in atti come fondamento della domanda formulata.
L'interpretazione della domanda deve del resto essere effettuata a garanzia del diritto di difesa della controparte di cui all'art. 24 Cost., nonché del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost. e 101 c.p.c.
Non può, neanche, procedersi ad una riqualificazione della domanda, pur potendo il giudice individuare sotto il profilo giuridico la disciplina applicabile anche in difformità rispetto a quanto dedotto dalle parti (v. Cass.
15190/2017), in quanto tale potere trova un limite nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e, in particolare, nell'immodificabilità ad opera del giudice della causa petendi allegata e fatta valere dalla parte istante (“Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso).” v. Cass. ord. n. 10402/2024).
La natura cd. eterodeterminata del diritto qui fatto valere, per cui gli elementi costitutivi dedotti assumono valenza identificativa rispetto al credito vantato, è
9 qui dato pregnante sotto il profilo del diritto di difesa e dell'estensione del giudicato, nonché vincolante a garanzia del divieto di extrapetizione di cui all'art. 112 c.p.c.
In particolare, deve evidenziarsi la peculiarità degli elementi costitutivi della negotiorum gestio, la quale costituisce fonte del tutto diversa rispetto al contratto;
non può ritenersi, pertanto, consentita una riqualificazione che comporti la modifica della natura ontologica dell'obbligazione fatta valere, e vada inoltre ad introdurre nella causa petendi allegata un elemento fattuale estraneo, quale è l'accordo tra le parti, peraltro incompatibile sia con l'elemento della spontaneità della gestione, sia con quello dell'inerzia del gerito (v. motivazione Tribunale Oristano, sez. I, 06/07/2023, n. 379).
2.5 Stante il rigetto della domanda avanzata in via principale, deve essere esaminata la domanda, proposta dall'attore in via subordinata, di condanna al pagamento dell'importo di euro 76.211,43, o altra somma ritenuta di giustizia,
a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
La motivazione dell'atto di citazione, nonché l'importo indicato nella domanda, evidenziano che essa è avanzata con riferimento alla somma oggetto della domanda avanzata in via principale a titolo di gestione di affari altrui.
In ragione dell'accertata sussistenza di un accordo tra le parti circa lo svolgimento dell'attività di gestione effettuata dal convenuto, la domanda non può essere accolta con riferimento alla somma originariamente richiesta a titolo di negotiorum gestio.
L'azione in esame ha, invero, natura esclusivamente sussidiaria, come esplicitato all'art. 2042 c.c., e può essere vittoriosamente esercitata solo laddove manchi, già sotto il profilo astratto ed originario, una diversa azione esperibile (v. Cass. SS.UU. n. 33954/2023): nella vicenda per cui è causa,
l'attore avrebbe, invece, a disposizione un'azione di carattere negoziale.
10 2.7 La domanda di risarcimento del danno, espressamente ricollegata dall'attore all'inadempimento degli obblighi gestori, deve essere parimenti rigettata.
Deve a tal fine richiamarsi quanto già sopra osservato al punto 2.5 circa l'esclusione dell'elemento costitutivo della spontaneità nell'assunzione dell'affare, evidenziandosi che la fattispecie della negotiorum gestio è stata posta a fondamento anche del diritto al risarcimento, per cui valgono le valutazioni svolte nel paragrafo antecedente, sulla natura eterodeterminata del diritto fatto valere, nonché vincolata alla causa petendi dedotta dall'attore.
2.8 Parte attrice ha domandato, inoltre, la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 19.000,00 in restituzione di una somma corrisposta a mezzo di assegni non trasferibili, in virtù di un contratto di mutuo.
La domanda non può essere accolta.
Il convenuto ha contestato la riconducibilità dei pagamenti al rapporto allegato da parte attrice, imputando tali somme alla retribuzione di ore di lavoro straordinario effettuate dal 28.12.2015 al 14.03.2020.
In proposito, mette conto ricordare che, nell'ipotesi di versamenti di somme di denaro, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale la parte che chiede la restituzione delle somme consegnate è tenuta, a norma dell'art. 2697, co. 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda (di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa) volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta (cfr.
Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27372).
11 A fronte delle contestazioni del convenuto, l'attore aveva, quindi, l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della propria domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Tuttavia, non è stata fornita dimostrazione del titolo allegato dall'attore: non sono stati prodotti in giudizio documenti idonei a dimostrare l'insorgenza del rapporto negoziale, tenuto altresì conto dell'astrattezza del titolo dell'assegno bancario, idoneo ad essere utilizzato con riferimento a una pluralità di cause sottese;
né la mera circostanza del versamento dell'importo di denaro integra elemento presuntivo di per sé sufficientemente grave e preciso da soddisfare la soglia di prova richiesta, tenuto conto peraltro che la corresponsione è avvenuta in più tranches dilazionate nel tempo e per un ammontare complessivamente diverso e superiore a quello indicato (emissioni in data
6.5.2018, 30.5.2018, 15.7.2019 - assegni con beneficiario sig. CP_1
escluso quello in favore del sig. - cfr doc. 7 all. mem. ex art. Parte_2
183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
3. Vanno poste a carico dell'attore, in considerazione della soccombenza dello stesso, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di incombenti istruttori e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale (euro
9.142,00 di cui, per fase di studio, euro 2.552,00; per fase introduttiva, euro
1.628,00; per fase istruttoria, euro 2.835,00; per fase decisionale, euro
2.127,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta tutte le domande proposte dall'attore;
12 2. condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e
CPA, come per legge.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Ingold,
M.O.T.
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