Ordinanza cautelare 29 gennaio 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00491/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ILIAD ITALIA SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Mario Gorlani in Brescia, via Romanino 16;
contro
COMUNE DI MARMIROLO, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Colombo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
nei confronti
REGIONE LOMBARDIA, ARPA LOMBARDIA, non costituitesi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del responsabile del SUAP prot. n. 17554 di data 23 ottobre 2023, con il quale è stata negata l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base relativa a impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W per telefonia mobile (“MN46045_002 Marmirolo Tagliamento”);
- del provvedimento del responsabile del SUAP prot. n. 16666 di data 9 ottobre 2023, con il quale sono stati comunicati i motivi ostativi;
- del provvedimento del responsabile del SUAP prot. n. 14563 di data 1 settembre 2023, con il quale è stata chiesta una nuova progettazione dell’intervento;
- del parere della Commissione per il Paesaggio di data 18 agosto 2023, con il quale è stato chiesto di valutare un abbassamento della struttura da 36 a 18 metri;
- della DGR 22 dicembre 2011 n. 9/2727 ( Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 );
- degli art. 35 e 39 del PTPR, integrato nel PTR con DCR 19 gennaio 2010 n. 8/951;
- della DGR 8 novembre 2002 n. 7/11045 ( Linee guida per l'esame paesistico dei progetti );
- della DGR 11 dicembre 2001 n. 7/7351 ( Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni ).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marmirolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. IA LI S.p.A., operatore di rete mobile attivo nel mercato italiano dal 29 maggio 2018 - chiede l’annullamento dei provvedimenti con cui il Comune di Marmirolo ha disposto il diniego all’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile nel medesimo Comune, in via Tagliamento, 25, (Foglio n. 32, Mapp. n. 983).
In particolare, il Comune di Marmirolo, con provvedimento del responsabile del SUAP di data 23 ottobre 2023, emesso ai sensi dell’art. 44 del Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259, ha negato alla società ricorrente l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base relativa a impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W per telefonia mobile.
Il diniego si basa sul parere negativo della Commissione per il Paesaggio di data 18 agosto 2023, che, prendendo come riferimento non il sito di realizzazione dell’impianto (classe di sensibilità paesistica 2, bassa) ma l’area immediatamente a confine (classe di sensibilità paesistica 3, media), considera il traliccio eccessivamente alto e impattante, perché visibile da via Tagliamento, dalla SP 236 (nel tratto in cui la stessa fiancheggia la Riserva Naturale di Bosco Fontana), e anche da Bosco Fontana. Secondo la Commissione per il Paesaggio, l’altezza del traliccio dovrebbe essere ridotta ( “Essendo, comunque, l’intervento proposto sotto la soglia di tolleranza, se pur al limite della stessa, non essendo quindi possibile rigettare l’intervento, si propone di valutare un deciso abbassamento della struttura fino al limite di ml. 18,00” ).
2. Con ricorso ritualmente proposto, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego, e gli atti ad esso presupposti, e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi.
In particolare, ha dedotto l’illegittimità del diniego di permesso di costruire sul rilievo che:
(i) al di fuori delle aree paesisticamente vincolate, l’esame di impatto paesistico previsto dagli art. 35 e 39 del PTPR (parte del PTR in seguito alla DCR 19 gennaio 2010 n. 8/951), da condurre secondo quanto stabilito dalla DGR 8 novembre 2002 n. 7/11045, non sarebbe applicabile agli impianti di trasmissione radiomobile, trattandosi di infrastrutture sottoposte alla speciale disciplina autorizzatoria di cui agli art. 43 e 44 del D.lgs. 259/2003;
(ii) anche volendo svolgere un esame di impatto paesistico, vi sarebbe stato in ogni caso un travisamento e difetto di istruttoria, in quanto la Commissione per il Paesaggio ha effettuato la valutazione del traliccio aggravando i parametri regionali. Inoltre, la richiesta di ridurre l’altezza sarebbe arbitraria, e imporrebbe la presentazione di un progetto del tutto nuovo.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Marmirolo insistendo per l’infondatezza del ricorso.
4. Con ordinanza n. 27 del 29 gennaio 2024 il Collegio accoglieva la domanda cautelare formulata dalla ricorrente.
5. In prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno depositato una breve memoria conclusiva richiamando le difese già svolte.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ciò posto, rilevato che nella fase di merito non sono state addotte argomentazioni ulteriori rispetto a quelle già proposte nella fase cautelare, il Collegio ritiene di poter confermare integralmente le articolate considerazioni già sviluppate nel provvedimento cautelare.
6.1. Premesso che la domanda di autorizzazione riguarda l’installazione di un traliccio metallico alto 30 metri con sovrastante pennone sommitale di 6 metri, per un’altezza complessiva di 36 metri in un sito individuato in area non sottoposta a vincolo paesistico, sulla vicenda si possono formulare le seguenti considerazioni all’esito dell’esame congiunto dei due motivi di ricorso.
6.2. L’art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione, e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico. È però esclusa la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. Inoltre, non è consentito ai Comuni di incidere, anche in via indiretta o mediante ordinanze contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sui valori di attenzione, e sugli obiettivi di qualità, tutte materie che rimangono riservate allo Stato
6.3. Nel confronto con i principi della normativa nazionale, improntata a un chiaro favore per gli impianti di telecomunicazione, risulta compatibile anche la disciplina degli art. 35 e 39 del PTPR, che prevede un esame di impatto paesistico sull’intero territorio comunale, e quindi anche al di fuori delle aree sottoposte a vincolo paesistico.
Tuttavia, la normativa nazionale implica un limite agli effetti dell’esame di impatto paesistico, nel senso che questo strumento, pur essendo utilizzabile per valutare l’idoneità dei siti degli impianti di telecomunicazione, non può trasformarsi in una tipologia alternativa di divieto generalizzato.
L’applicazione dei parametri della DGR 8 novembre 2002 n. 7/11045 deve quindi rimanere uno dei contributi istruttori all’interno di una valutazione sitospecifica, senza poter assumere una funzione automaticamente ostativa;
A maggior ragione, non è corretto forzare i parametri della DGR 8 novembre 2002 n. 7/11045 assegnando all’area scelta per la localizzazione dell’impianto una classe di sensibilità paesistica diversa da quella indicata nel PGT (che nello specifico è 2, bassa, e non 3, media);
6.4. La circostanza che il traliccio sia visibile, a causa della sua altezza, anche da luoghi con sensibilità paesistica più elevata è irrilevante. La visibilità a distanza è una caratteristica ineliminabile di queste infrastrutture, e se intesa come elemento ostativo escluderebbe intere zone del territorio, operando sostanzialmente come un divieto generalizzato.
Il problema della visibilità non può essere affrontato neppure con la fissazione di limiti di altezza. Da un lato, infatti, non è chiaro quale potrebbe essere in un territorio pianeggiante il livello accettabile di sviluppo verticale di queste infrastrutture, comunque percepibili, e dunque vi è il rischio di sottoporre ad un giudizio meramente soggettivo la definizione dell’ingombro ammissibile.
Dall’altro, vi sono le esigenze tecniche dei gestori, i quali devono assicurare una copertura di rete omogenea e rispettosa dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Un’eventuale regolamentazione inserita negli strumenti urbanistici che rendesse impossibili o più gravosi questi obiettivi sarebbe illegittima, e dovrebbe essere disapplicata. Lo stesso vale quando i medesimi ostacoli siano posti dagli uffici comunali in relazione a singole domande di installazione;
La mera visibilità del traliccio all’interno di un’area vasta deve quindi essere considerata una componente normale del paesaggio secondo una fruizione moderna, che al profilo estetico abbina necessariamente quello funzionale, ossia la presenza di servizi indispensabili alla generalità delle persone per le attività quotidiane;
6.5. Un sintomo di sproporzione nell’altezza potrebbe emergere solo se si potesse dimostrare che la progettazione dell’impianto si discosta dalle soluzioni tecniche normalmente praticate dagli operatori del settore.
Nel caso in esame, tuttavia, il Comune non ha fornito la prova dell’esistenza di opzioni tecnicamente ed economicamente equivalenti con altezze inferiori.
7. Ne consegue l’illegittimità della determinazione negativa impugnata e l’accoglimento del ricorso.
8. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO