Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 20012/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 03/04/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 20012/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Longo,
- attore -
contro
:
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella P.IVA_1
Esposito,
- convenuta -
e nei confronti di:
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_2
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina,
- terza chiamata - avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali.
Longo, nell'interesse di e l'Avv. Lucia Caccamo, in sostituzione Parte_1
dell'Avv. Antonella Esposito, nell'interesse di . Controparte_1
Il Giudice, richiamato il decreto del 19 marzo 2025, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la controversia.
L'Avv. Giovanna Puliafito si riporta in atti, contesta le altrui difese, compresa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla terza chiamata, posto che la prescrizione è maturata successivamente al decreto sanzionatorio impugnato.
Chiede la concessione di un termine per il deposito di note.
Il Giudice rigetta l'istanza, evidenziando che: (a) la causa era già stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione orale già con l'ordinanza del
19 settembre 2024; (b) il rinvio della successiva udienza di discussione è stato disposto al solo scopo di chiamare in causa l'assessorato (come richiesto proprio da parte attrice); (c) l'amministrazione, nel costituirsi, non ha ampliato il thema disputandum, essendosi limitata ad eccepire il difetto di giurisdizione e a contestare il contenuto dell'impugnazione. Evidenzia, inoltre, che nel decreto del 19 marzo
2025 (successivo alla costituzione del terzo, avvenuta il 12 marzo 2025, di cui si è dato atto nel medesimo provvedimento), comunicato il 21, era già stato dato espresso avviso alle parti che nel corso dell'udienza odierna avrebbero dovuto precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, posto che l'art. 281-sexies, comma 1, c.p.c. non contempla la concessione di un termine per note (ulteriori), ma solo il rinvio della discussione ad un'udienza successiva laddove le parti non ne abbiano ricevuto preavviso (ciò che non ricorre nella fattispecie). Rileva, infine, che l'eccezione di difetto di giurisdizione investe una questione di puro diritto, rilevabile anche d'ufficio.
L'Avv. Lucia Caccamo si riporta alla propria posizione processuale e stante la natura documentale della causa chiede che venga decisa. Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – con atto di citazione notificato telematicamente in data 20 Parte_1
aprile 2022, ha opposto la cartella di pagamento n. 295 2020 0009206536000, notificata il 21 marzo 2022, con la quale gli è stato ingiunto di pagare la complessiva somma di € 21.357,33 a titolo di sanzioni amministrative, tributi e accessori, deducendo la prescrizione della pretesa creditoria e l'inapplicabilità della maggiorazione per ritardato pagamento nonché, quanto alla legittimità dell'attività di riscossione, la mancata o tardiva notifica dell'atto presupposto, la tardività e comunque l'inesistenza della notifica della cartella, l'assenza di firma digitale in calce al ruolo, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e della descrizione del credito e, infine, la mancanza di firma della cartella da parte dell'agente della riscossione.
Dichiarato il difetto parziale di giurisdizione relativamente alle pretese tributarie, con ordinanza del 20 aprile 2024, la causa è stata trattata nella resistenza di parte convenuta per essere decisa come segue.
2. – La cartella ovvero l'intimazione di pagamento di cui rispettivamente agli artt. 20 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, notificate all'obbligato, hanno funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando esse l'azione esecutiva. Le relative contestazioni, nei limiti di cui all'art. 57 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, e della sentenza della Corte costituzionale del 31 maggio 2018, n. 114, vanno dunque proposte nelle forme di cui agli artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c. davanti al Giudice ordinario, al quale spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento. Se le contestazioni, tuttavia, attengono al merito della pretesa iscritta a ruolo e per fatti che si assumono essersi verificati o non verificati prima della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, dovrà di volta in volta verificarsi la giurisdizione in base all'oggetto della pretesa portata ad esecuzione dall'agente della riscossione, in quanto le cartelle di pagamento e l'intimazione ex art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non sono atti dell'esecuzione esattoriale, avendo soltanto lo scopo di preannunciarla (Cass.
Civ., Sez. Un., ord. 16 ottobre 2024, n. 26817).
2.1. – Per tali ragioni è già stato dichiarato in corso di causa il difetto di giurisdizione in merito alla pretesa di € 528,84 per tassa automobilistica, in virtù del ruolo n. 2910/2020, dovendo la relativa controversia essere devoluta alla cognizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546.
2.2. – In questa sede, salvo quanto previsto dall'art. 59 della legge 18 giugno
2009, n. 69, va altresì dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla pretesa di € 20.357,33, dato che la stessa è stata richiesta a titolo di sanzioni amministrative per abusivismo edilizio e di maggiorazioni, come si evince dal dettaglio del ruolo n. 1522/2020 e dall'esame del decreto sanzionatorio del 2 febbraio 2017, prodotto dall'Assessorato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, ove si legge che gli importi sono stati irrogati e richiesti ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio).
Leggendo l'atto di citazione emerge infatti che le contestazioni di cui ai punti
2, 3 e 4, attengono al merito della pretesa e al quomodo dell'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'amministrazione. Con le stesse l'opponente non si è limitato a contestare «il semplice diritto a riscuotere a mezzo notifica della cartella esattoriale, preordinata all'espropriazione forzata», ma ha lamentato – a ben guardare –
«il provvedimento irrogativo delle sanzioni», vuoi perché il decreto sanzionatorio sotteso all'iscrizione a ruolo non sarebbe stato notificato tempestivamente (cfr. punto 2), ovvero perché nel 2017 l'illecito sarebbe già stato coperto da prescrizione (cfr. punto 3, a prescindere dal riferimento normativo non pertinente), o ancora per l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle maggiorazioni parimenti iscritte a ruolo dell'ente che lo ha formato e non anche richieste dall'ente della riscossione in virtù di un'autonoma determinazione.
Ne consegue che, in relazione alle predette contestazioni, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, posto che i provvedimenti con i quali vengono irrogate sia sanzioni a carattere ripristinatorio, sia sanzioni a carattere pecuniario. Anche queste ultime – come sottolineato dal Consiglio di
Stato, in stretta coerenza con le direttrici generali dettate dalle Sezioni Unite (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., ord. 29 marzo 2017, n. 8116) – risultano strumentali al governo del territorio e costituiscono esercizio della relativa potestà autoritativa, rientrando nell'alveo dell'art. 133, lett. f, del codice del processo amministrativo
(si veda, da ultimo, sez. VI, sent. 3 aprile 2023, n. 3408). CP_3
4. – I motivi con i quali sono stati denunciati vizi formali o procedurali dell'intimazione di pagamento, propri o derivati (quali l'omessa notifica degli atti presupposti), sono sussumibili sotto l'art. 617 c.p.c., attenendo alla legittimità del procedimento di riscossione a mezzo ruolo.
Come noto, l'opposizione agli atti esecutivi, prima che sia iniziata l'esecuzione, si propone con atto di citazione da notificare nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'atto da impugnare. L'opponente ha allegato di aver ricevuto la cartella di pagamento in data 21 marzo 2022, mentre l'opposizione è stata notificata in data 20 aprile 2024, dunque oltre il termine di decadenza.
Ne segue, ai fini dell'accertamento della legittimità degli atti dell'esecuzione esattoriale, la declaratoria di inammissibilità dei motivi indicati al n. 2 e dal n. III al X.
4. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., deve essere condannato al CP_4
pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori medi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
26.000,00 (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 20012/2022 R.G.A.C., dichiara, in relazione ai motivi di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'atto di citazione, il difetto parziale di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
dichiara l'inammissibilità degli altri motivi di opposizione;
condanna al pagamento, in favore di ciascuna delle Parte_1
controparti, delle spese processuali che liquida in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti