Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Sentenza 8 aprile 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 18/06/2021, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 00486/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN FO, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Corte Coi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Vendemiano, viale Venezia n. 48;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin e Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per Veneto non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Padova Rep. 1568/2021, prot. n. 0069645 del 29 aprile 2021 con oggetto “ dott.ssa AN FO - Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, Scuola secondaria di primo grado a.a. 2018/2019 - Annullamento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguito in data 7 maggio 2020 ”, comunicato tramite raccomandata in data 6 maggio 2021.
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del decreto del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona, Registro Decreti R. 0001305 del 25 maggio 2021, che dispone l'esclusione della sig.ra FO AN dal concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 “Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno e il Decreto Dipartimentale n. 783 dell'8 luglio 2020 «Modifiche ed integrazioni al Decreto 23 aprile 2020, n. 510» relativamente alla procedura per mancanza del seguente requisito: Titolo di accesso per il posto di sostegno previsto dalla lettera d) dell'art. 2, nonché dal comma 6 del citato Decreto Dipartimentale n. 510 del 2020 e Decreto Dipartimentale n. 783 del 2020", comunicato alla ricorrente tramite posta elettronica ordinaria in data 25 maggio 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Padova;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che deve darsi atto che in sede di trattazione orale il difensore della parte ricorrente ha rinunciato al primo motivo di ricorso, con il quale è stata impugnata, quale atto presupposto, la nota 2 della Tabella A del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, facendo in tal modo venir meno possibili profili di incompetenza territoriale del T.A.R. adito;
- che la questione dell’operatività o meno nel caso concreto del limite temporale di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n 241, deve essere oggetto di un approfondimento nella fase di merito;
- che infatti è necessario accertare se sia o meno effettivamente ravvisabile nel caso di specie una consapevole dichiarazione da parte della ricorrente rappresentativa di uno stato preesistente diverso da quello reale;
- che sussiste il requisito del periculum in mora tenuto conto delle conseguenze derivanti per l’attività lavorativa della ricorrente dall’esecuzione del provvedimento impugnato;
- che pertanto sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese della presente fase di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), accoglie la suindicata domanda cautelare e fissa, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 3 novembre 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 16 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO