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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 12 giugno
2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3580/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Ettore Freda ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Avellino (AV), alla via Carlo del Balzo n. 59, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gaetano Amato ed elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma n.17, presso l'Avvocatura dell'Ente, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti, la ricorrente propne opposizione avversi l'avviso di addebito n.
CP_ 31220230000470318000 del 24.10.2023, notificato a mezzo pec il 17.11.2023, da per il pagamento della somma di €#17.212,52# (diciassettemiladuecentododici/52), per il recupero di conguagli ritenuti illegittimi a causa dell'annullamento del rapporto di lavoro intercorso tra la stessa società ricorrente e la Sig.ra oltre Parte_2
sanzioni e interessi, per il periodo dicembre 2017- settembre 2018.
La ricorrente rappresenta che detto avviso è scaturito dal verbale unico di accertamento n. 2019011997/DDL del 17.09.2019, con cui gli ispettori hanno contestato il CP_1
rapporto di lavoro subordinato instaurato tra la società la Sig.ra Parte_2
convivente more uxorio e madre dei figli del socio ed amministratore unico della società medesima, a per il periodo appunto da 09.10.2017 a 31.10.2018, con matricola n.
0805454785, durante lo stato di gravidanza, ritenendo prevalente e determinante il fine di conseguire l'indennità di maternità, obbligatoria e facoltativa, e di disoccupazione. CP_
si è costituito.
2) Le eccezioni riferite ai vizi formali dell'atto sono inammissibili, perché proposte con ricorso depositato il 18 dicembre 2023 a fronte della notifica dell'atto avvenuta il 17 novembre 2023, oltre i venti giorni previsti dall'art. 617 cpc, applicabile per tale aspetto. CP_
3) Nel merito, valorizza il rapporto tra , amministratore e socio Controparte_2
unico della società, titolare del 100% delle quote sociali, e le risultanze dell'istruttoria all'epoca svolta, invocando la presunzione di gratuità della prestazione resa tra familiari, essendo irrilevante il mero assolvimento di obblighi contributivi e fiscali,
A questi dati si aggiungono, ai fini della valutazione del Tribunale, le risultanze dell'istruttoria svolta.
(udienza del 13 dicembre 2024): “Sono ingegnere, e svolgo attività Testimone_1
di consulenza esterna a favore di da diversi anni. Conosco la signora Parte_1
che io chiamo , che stava in ufficio ad Avellino, dove si Parte_2 Tes_2 occupava delle gare di appalto, ufficio amministrativo. Per la era l'unica che si Pt_1
occupava della parte amministrativa;
quando io ho iniziato a frequentare la la Pt_1
signora stava già là, ogni tanto la vedo ancora. Io da circa cinque o Controparte_3 sei anni, da prima del Covid, mi occupo soprattutto dei cantieri, e quindi vado all'ufficio amministrativo di Avellino solo la mattina presto oppure la sera dopo l'attività di cantiere. In questo periodo mi è capitato di vedere la qualche volta. Tra Parte_2 il 2017 ed il 2018 abbiamo fatto delle gare, e c'era la signora che si Parte_2
occupava della parte amministrativa per lo svolgimento di queste gare. Io andavo spesso alla sede di Avellino oppure di Vallata durante la settimana, dalle 08.00 alle 14.00,
15.00, trattenendomi per un'ora, due ore a seconda della necessità. Nell'ufficio di
Avellino c'erano anche altri dipendenti di altre aziende dello stesso gruppo dal quale appartiene la la Costruzioni Lo RU srl, che aveva anche suoi dipendenti, ma Pt_1
le cose della le faceva solo la almeno a quello che io vedevo e capivo e Pt_1 Pt_2
mi riguardava. Io per cose attinenti le cose amministrative delle gare della ho Pt_1
avuto a che fare in questo periodo tra il 2017 ed il 2018 solo con la signora La Pt_2
ha due bimbi, sotto i dieci anni, e ricordo di averla vista lavorare in stato di Pt_2
gravidanza. A Vallata negli uffici amministrativi qualche volta ho trovato la Pt_2 ma io ci andavo raramente. Nel periodo in cui ero a Vallata trovavo la questa Pt_2
era presente anche ad Avellino, per lo più stava ad Avellino. Questo sempre negli anni
2017 e 2018. La è avvocato, e non so se al di fuori della abbia lavorato Pt_2 Pt_1
con qualcuno, credo che in passato abbia lavorato con una grossa azienda, una multinazionale, in alta Italia, lavorando sempre nelle gare, commesse. A Vallata c'era la parte tecnica e quella amministrativa, ciascuna sita in due parti di un unico appartamento ma separate, i tecnici da una parte e gli amministrativi dall'altra. Era
l'Architetto che stava a capo, con il quale tutti gli altri si confrontavano e tra Tes_3 questi anche la Pt_2
(udienza del 13 dicembre 2024): “Ho lavorato per da Testimone_4 Parte_1
marzo 2014, credo di ricordare, a ottobre 2018. Non ho controversie con la Pt_1
Sono ingegnere, all'epoca era geometra e lavoravo come impiegato tecnico nella sede di
Vallata. Qualche volta sono passato nella sede di Avellino ma solo per prendere qualche documento. Comunque io seguivo la parte dei cantieri e per lo più stavo in cantiere.
Conosco che ho conosciuto in ambito lavorativo credo nel 2015; Controparte_3 quando io sono stato assunto la non c'era, la io l'ho vista iniziare a Pt_2 Pt_2
lavorare per la dopo, qualche tempo dopo. La seguiva la parte Pt_1 Pt_2
amministrativa della soprattutto gare. Io facevo orario in ufficio dalle 09.00 alle Pt_1
17.00, cinque giorni a settimana. Quando andavo sui cantieri iniziavo alle 08.00 e finivo alle 16.00, circa. L'ufficio di Vallata apriva materialmente alle 09.00, io alle 17.00 me ne andavo, gli altri non so. A Vallata nella mia stanza c'era altro Persona_1
tecnico, mentre nella parte amministrativa, sita materialmente in una altra stanza,
c'erano , , , che io Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_3
ricordi erano questi. Tutti arrivavano alla ora di apertura, anche la almeno Pt_2 quando io andavo negli uffici;
tutti restavano durante la giornata. C'è stato un periodo in cui e non sono più venute a Vallata;
che io sappia Controparte_6 Controparte_3
la è stata spostata ad Avellino, la non ha più lavorato con la Pt_2 CP_6 Pt_1
lavorava per la le altre tre che stavano nel settore Controparte_3 Pt_1
amministrativo non so se erano o Costruzioni Lo RU. La nella parte Pt_1 Pt_2
amministrativa si occupava di gare;
anche io mi occupavo alcune volte delle gare come anche Io per le gare ho avuto a che fare per la parte amministrativa solo con Per_1 la e ovviamente con l'Architetto che era il mio datore di lavoro. Che io Pt_2 CP_6 ricordi negli anni tra il 2017 ed il 2018 la stava ad Avellino”. Pt_2 (udienza del 13 dicembre 2024): “Ho lavorato per Controparte_7 Pt_1
da 2014 a 2021, se non ricordo male. Io materialmente lavoravo a Vallata Corso
[...]
Kennedy, dove la aveva sede in un appartamento dove la Parte_1 Parte_1
occupava alcune stanze mentre altre erano occupate da Costruzioni lo RU;
gli ambienti erano distinti e separati. Noi tecnici della stavamo in una stanza, Parte_1 il personale amministrativo della stava in un'altra stanza, insieme anche Parte_1
se non ricordo male a personale della Costruzioni lo RU. che noi Parte_2
chiamavamo , è stata per un periodo, poi è rimasta incinta e non veniva più a Tes_2
Vallata ma stava ad Avellino. Ci sentivamo da ufficio ad ufficio, e la stava ad Pt_2
Avellino. Questo prima del Covid, ma non so dire. La partecipava alla gestione Pt_2
delle partecipazioni alle gare. La stava nella stanza occupata dagli Pt_2
amministrativi, aveva una sua postazione, la mattina la a Vallata veniva un Pt_2
poco più tardi rispetto a noi, noi arrivavamo alle 09.00, la verso le 09.30, poi la Pt_2 stava la mattinata per andarsene verso l'ora di pranzo, a volte se ne andava il Pt_2
pomeriggio; noi facevamo dalle 09.00 alle 17.00, se ricordo bene, da lunedì a venerdì.
La una volta che se ne andava poi non tornava. questo ripeto a Vallata. Non so Pt_2
dire ad Avellino. La S.V. mi dà lettura delle dichiarazioni rese al personale ispettivo
CP_ dello 01 agosto 2019. Io ho detto che con me nella stanza dove stavamo io e non c'erano altri dipendenti, che però stavano nelle altre stanze, insieme Testimone_4
come ho detto a dipendenti della Costruzioni Lo RU. Io sapevo che io e Tes_4
eravamo assunta da gli altri non so da chi fossero stati assunti, so
[...] Parte_1
che ci stavano, ad esempio ricordo a parte la , Controparte_3 Controparte_4 [...]
una certa , potrei sbagliarmi sui nomi esatti”. CP_5 CP_6
3) È pacifico che l'assunzione della sig.ra sia avvenuta in costanza di Pt_2
gravidanza, e che il rapporto di lavoro è stato interrotto poco dopo la cessazione del periodo di congedo previsto per legge.
Nel corso della istruttoria amministrativa, si è dichiarato addetto Testimone_4 all'ufficio di Vallata unitamente al solo il quale da parte sua ha Persona_1 individuato nel collega l'unico altro presente in quella sede (verbali del 10 settembre
2019 e dello 01 agosto 2019). Vallata è la sede dove la ha dichiarato di aver Pt_2 svolto “prevalentemente” la sua attività (verbale dello 09 settembre 2019).
Tanto sembra in contraddizione con quanto dichiarato nella presente sede. I testi riferiscono della presenza della anche nella sede di Avellino, ed anche Pt_2
per periodi differenti da quelli per i quali è stato instaurato rapporto di lavoro subornato
(oltre a quello in contestazione, anche il periodo precedente da 01.10.2014 a 11.3.2016).
Tanto fornisce ulteriore elemento a comprova della non genuinità del rapporto di lavoro subordinato instaurato in occasione della maternità, e cessato immediatamente dopo il periodo coperto dalle relative indennità a carico dell' ., CP_1
Amministratore e socio unico della società è , come pacificamente Controparte_2
rilevato compagno della lo è titolare del 100% delle quote sociali e, Pt_2 CP_6 dunque, “proprietario” dell'azienda, sicché la sua posizione, sebbene sia schermata dalla società di capitali, sicuramente rileva ai fini della valutazione del caso concreto.
Dunque, l'assunzione della compagna nell'azienda di sua proprietà è difficilmente conciliabile con la qualità di lavoratore subordinato.
In generale, deve ritenersi, una prestazione può dirsi gratuita quando è resa “per motivo di affetto e benevolenza” con lo scopo di migliorare le condizioni di esistenza, materiali e spirituali, del nucleo familiare, ed in presenza di un rapporto tra coniugi o di un vincolo tra parenti e affini fino al sesto grado o di una convivenza tra datore di lavoro e lavoratore (Cassazione sentenza 4535 del 27 febbraio 2018)
La presunzione può essere superata fornendo prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, ed è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale ed assicurativo, che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. Non è configurabile, in capo all'Istituto di previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa. (Cass. Sez. lav. n. 809/2021; 08/02/2000
n. 1399; Cass. 09/05/2003 n. 7139).
Nel caso di specie, l'assunzione della sarebbe stata motivata dalla sua Pt_2 esperienza in materia di gare d'appalto, ma di fatto non viene allegata alcuna gara alla quale la ricorrente avrebbe partecipato nel periodo in esame. A tutto concedere, si tratta, verosimilmente, della stessa attività che la svolgeva anche prima della Pt_2
assunzione, e che, sulla base di quanto sostenuto dai testi, si può ritenere abbia continuato a svolgere anche dopo la cessazione del rapporto, cessazione intervenuta, lo si ripete, nel momento stesso in cui cessavano le tutele per la maternità. Sembra quindi evidente la stretta correlazione tra assunzione e stato di gravidanze, e quindi la possibilità di accedere alla indennità di maternità, il che comunque determinerebbe la nullità del rapporto di lavoro intercorso per motivo illecito, ex art.1345 c.c.: “Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe”.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza.
CP_ La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, a favore di che liquida nella somma €#5.388# (cinquemilatrecentottantotto), oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa CP_ iscritta al nr. 3580/2023, vertente tra il ricorrente nei confronti dell' ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento delle spese di lite, a favore di che Parte_1 liquida nella somma €#5.388# (cinquemilatrecentottantotto), oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. se applicabili.
Avellino, udienza del 12 giugno 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 12 giugno
2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3580/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Ettore Freda ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Avellino (AV), alla via Carlo del Balzo n. 59, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gaetano Amato ed elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma n.17, presso l'Avvocatura dell'Ente, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti, la ricorrente propne opposizione avversi l'avviso di addebito n.
CP_ 31220230000470318000 del 24.10.2023, notificato a mezzo pec il 17.11.2023, da per il pagamento della somma di €#17.212,52# (diciassettemiladuecentododici/52), per il recupero di conguagli ritenuti illegittimi a causa dell'annullamento del rapporto di lavoro intercorso tra la stessa società ricorrente e la Sig.ra oltre Parte_2
sanzioni e interessi, per il periodo dicembre 2017- settembre 2018.
La ricorrente rappresenta che detto avviso è scaturito dal verbale unico di accertamento n. 2019011997/DDL del 17.09.2019, con cui gli ispettori hanno contestato il CP_1
rapporto di lavoro subordinato instaurato tra la società la Sig.ra Parte_2
convivente more uxorio e madre dei figli del socio ed amministratore unico della società medesima, a per il periodo appunto da 09.10.2017 a 31.10.2018, con matricola n.
0805454785, durante lo stato di gravidanza, ritenendo prevalente e determinante il fine di conseguire l'indennità di maternità, obbligatoria e facoltativa, e di disoccupazione. CP_
si è costituito.
2) Le eccezioni riferite ai vizi formali dell'atto sono inammissibili, perché proposte con ricorso depositato il 18 dicembre 2023 a fronte della notifica dell'atto avvenuta il 17 novembre 2023, oltre i venti giorni previsti dall'art. 617 cpc, applicabile per tale aspetto. CP_
3) Nel merito, valorizza il rapporto tra , amministratore e socio Controparte_2
unico della società, titolare del 100% delle quote sociali, e le risultanze dell'istruttoria all'epoca svolta, invocando la presunzione di gratuità della prestazione resa tra familiari, essendo irrilevante il mero assolvimento di obblighi contributivi e fiscali,
A questi dati si aggiungono, ai fini della valutazione del Tribunale, le risultanze dell'istruttoria svolta.
(udienza del 13 dicembre 2024): “Sono ingegnere, e svolgo attività Testimone_1
di consulenza esterna a favore di da diversi anni. Conosco la signora Parte_1
che io chiamo , che stava in ufficio ad Avellino, dove si Parte_2 Tes_2 occupava delle gare di appalto, ufficio amministrativo. Per la era l'unica che si Pt_1
occupava della parte amministrativa;
quando io ho iniziato a frequentare la la Pt_1
signora stava già là, ogni tanto la vedo ancora. Io da circa cinque o Controparte_3 sei anni, da prima del Covid, mi occupo soprattutto dei cantieri, e quindi vado all'ufficio amministrativo di Avellino solo la mattina presto oppure la sera dopo l'attività di cantiere. In questo periodo mi è capitato di vedere la qualche volta. Tra Parte_2 il 2017 ed il 2018 abbiamo fatto delle gare, e c'era la signora che si Parte_2
occupava della parte amministrativa per lo svolgimento di queste gare. Io andavo spesso alla sede di Avellino oppure di Vallata durante la settimana, dalle 08.00 alle 14.00,
15.00, trattenendomi per un'ora, due ore a seconda della necessità. Nell'ufficio di
Avellino c'erano anche altri dipendenti di altre aziende dello stesso gruppo dal quale appartiene la la Costruzioni Lo RU srl, che aveva anche suoi dipendenti, ma Pt_1
le cose della le faceva solo la almeno a quello che io vedevo e capivo e Pt_1 Pt_2
mi riguardava. Io per cose attinenti le cose amministrative delle gare della ho Pt_1
avuto a che fare in questo periodo tra il 2017 ed il 2018 solo con la signora La Pt_2
ha due bimbi, sotto i dieci anni, e ricordo di averla vista lavorare in stato di Pt_2
gravidanza. A Vallata negli uffici amministrativi qualche volta ho trovato la Pt_2 ma io ci andavo raramente. Nel periodo in cui ero a Vallata trovavo la questa Pt_2
era presente anche ad Avellino, per lo più stava ad Avellino. Questo sempre negli anni
2017 e 2018. La è avvocato, e non so se al di fuori della abbia lavorato Pt_2 Pt_1
con qualcuno, credo che in passato abbia lavorato con una grossa azienda, una multinazionale, in alta Italia, lavorando sempre nelle gare, commesse. A Vallata c'era la parte tecnica e quella amministrativa, ciascuna sita in due parti di un unico appartamento ma separate, i tecnici da una parte e gli amministrativi dall'altra. Era
l'Architetto che stava a capo, con il quale tutti gli altri si confrontavano e tra Tes_3 questi anche la Pt_2
(udienza del 13 dicembre 2024): “Ho lavorato per da Testimone_4 Parte_1
marzo 2014, credo di ricordare, a ottobre 2018. Non ho controversie con la Pt_1
Sono ingegnere, all'epoca era geometra e lavoravo come impiegato tecnico nella sede di
Vallata. Qualche volta sono passato nella sede di Avellino ma solo per prendere qualche documento. Comunque io seguivo la parte dei cantieri e per lo più stavo in cantiere.
Conosco che ho conosciuto in ambito lavorativo credo nel 2015; Controparte_3 quando io sono stato assunto la non c'era, la io l'ho vista iniziare a Pt_2 Pt_2
lavorare per la dopo, qualche tempo dopo. La seguiva la parte Pt_1 Pt_2
amministrativa della soprattutto gare. Io facevo orario in ufficio dalle 09.00 alle Pt_1
17.00, cinque giorni a settimana. Quando andavo sui cantieri iniziavo alle 08.00 e finivo alle 16.00, circa. L'ufficio di Vallata apriva materialmente alle 09.00, io alle 17.00 me ne andavo, gli altri non so. A Vallata nella mia stanza c'era altro Persona_1
tecnico, mentre nella parte amministrativa, sita materialmente in una altra stanza,
c'erano , , , che io Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_3
ricordi erano questi. Tutti arrivavano alla ora di apertura, anche la almeno Pt_2 quando io andavo negli uffici;
tutti restavano durante la giornata. C'è stato un periodo in cui e non sono più venute a Vallata;
che io sappia Controparte_6 Controparte_3
la è stata spostata ad Avellino, la non ha più lavorato con la Pt_2 CP_6 Pt_1
lavorava per la le altre tre che stavano nel settore Controparte_3 Pt_1
amministrativo non so se erano o Costruzioni Lo RU. La nella parte Pt_1 Pt_2
amministrativa si occupava di gare;
anche io mi occupavo alcune volte delle gare come anche Io per le gare ho avuto a che fare per la parte amministrativa solo con Per_1 la e ovviamente con l'Architetto che era il mio datore di lavoro. Che io Pt_2 CP_6 ricordi negli anni tra il 2017 ed il 2018 la stava ad Avellino”. Pt_2 (udienza del 13 dicembre 2024): “Ho lavorato per Controparte_7 Pt_1
da 2014 a 2021, se non ricordo male. Io materialmente lavoravo a Vallata Corso
[...]
Kennedy, dove la aveva sede in un appartamento dove la Parte_1 Parte_1
occupava alcune stanze mentre altre erano occupate da Costruzioni lo RU;
gli ambienti erano distinti e separati. Noi tecnici della stavamo in una stanza, Parte_1 il personale amministrativo della stava in un'altra stanza, insieme anche Parte_1
se non ricordo male a personale della Costruzioni lo RU. che noi Parte_2
chiamavamo , è stata per un periodo, poi è rimasta incinta e non veniva più a Tes_2
Vallata ma stava ad Avellino. Ci sentivamo da ufficio ad ufficio, e la stava ad Pt_2
Avellino. Questo prima del Covid, ma non so dire. La partecipava alla gestione Pt_2
delle partecipazioni alle gare. La stava nella stanza occupata dagli Pt_2
amministrativi, aveva una sua postazione, la mattina la a Vallata veniva un Pt_2
poco più tardi rispetto a noi, noi arrivavamo alle 09.00, la verso le 09.30, poi la Pt_2 stava la mattinata per andarsene verso l'ora di pranzo, a volte se ne andava il Pt_2
pomeriggio; noi facevamo dalle 09.00 alle 17.00, se ricordo bene, da lunedì a venerdì.
La una volta che se ne andava poi non tornava. questo ripeto a Vallata. Non so Pt_2
dire ad Avellino. La S.V. mi dà lettura delle dichiarazioni rese al personale ispettivo
CP_ dello 01 agosto 2019. Io ho detto che con me nella stanza dove stavamo io e non c'erano altri dipendenti, che però stavano nelle altre stanze, insieme Testimone_4
come ho detto a dipendenti della Costruzioni Lo RU. Io sapevo che io e Tes_4
eravamo assunta da gli altri non so da chi fossero stati assunti, so
[...] Parte_1
che ci stavano, ad esempio ricordo a parte la , Controparte_3 Controparte_4 [...]
una certa , potrei sbagliarmi sui nomi esatti”. CP_5 CP_6
3) È pacifico che l'assunzione della sig.ra sia avvenuta in costanza di Pt_2
gravidanza, e che il rapporto di lavoro è stato interrotto poco dopo la cessazione del periodo di congedo previsto per legge.
Nel corso della istruttoria amministrativa, si è dichiarato addetto Testimone_4 all'ufficio di Vallata unitamente al solo il quale da parte sua ha Persona_1 individuato nel collega l'unico altro presente in quella sede (verbali del 10 settembre
2019 e dello 01 agosto 2019). Vallata è la sede dove la ha dichiarato di aver Pt_2 svolto “prevalentemente” la sua attività (verbale dello 09 settembre 2019).
Tanto sembra in contraddizione con quanto dichiarato nella presente sede. I testi riferiscono della presenza della anche nella sede di Avellino, ed anche Pt_2
per periodi differenti da quelli per i quali è stato instaurato rapporto di lavoro subornato
(oltre a quello in contestazione, anche il periodo precedente da 01.10.2014 a 11.3.2016).
Tanto fornisce ulteriore elemento a comprova della non genuinità del rapporto di lavoro subordinato instaurato in occasione della maternità, e cessato immediatamente dopo il periodo coperto dalle relative indennità a carico dell' ., CP_1
Amministratore e socio unico della società è , come pacificamente Controparte_2
rilevato compagno della lo è titolare del 100% delle quote sociali e, Pt_2 CP_6 dunque, “proprietario” dell'azienda, sicché la sua posizione, sebbene sia schermata dalla società di capitali, sicuramente rileva ai fini della valutazione del caso concreto.
Dunque, l'assunzione della compagna nell'azienda di sua proprietà è difficilmente conciliabile con la qualità di lavoratore subordinato.
In generale, deve ritenersi, una prestazione può dirsi gratuita quando è resa “per motivo di affetto e benevolenza” con lo scopo di migliorare le condizioni di esistenza, materiali e spirituali, del nucleo familiare, ed in presenza di un rapporto tra coniugi o di un vincolo tra parenti e affini fino al sesto grado o di una convivenza tra datore di lavoro e lavoratore (Cassazione sentenza 4535 del 27 febbraio 2018)
La presunzione può essere superata fornendo prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, ed è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale ed assicurativo, che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. Non è configurabile, in capo all'Istituto di previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa. (Cass. Sez. lav. n. 809/2021; 08/02/2000
n. 1399; Cass. 09/05/2003 n. 7139).
Nel caso di specie, l'assunzione della sarebbe stata motivata dalla sua Pt_2 esperienza in materia di gare d'appalto, ma di fatto non viene allegata alcuna gara alla quale la ricorrente avrebbe partecipato nel periodo in esame. A tutto concedere, si tratta, verosimilmente, della stessa attività che la svolgeva anche prima della Pt_2
assunzione, e che, sulla base di quanto sostenuto dai testi, si può ritenere abbia continuato a svolgere anche dopo la cessazione del rapporto, cessazione intervenuta, lo si ripete, nel momento stesso in cui cessavano le tutele per la maternità. Sembra quindi evidente la stretta correlazione tra assunzione e stato di gravidanze, e quindi la possibilità di accedere alla indennità di maternità, il che comunque determinerebbe la nullità del rapporto di lavoro intercorso per motivo illecito, ex art.1345 c.c.: “Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe”.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza.
CP_ La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, a favore di che liquida nella somma €#5.388# (cinquemilatrecentottantotto), oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa CP_ iscritta al nr. 3580/2023, vertente tra il ricorrente nei confronti dell' ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna al pagamento delle spese di lite, a favore di che Parte_1 liquida nella somma €#5.388# (cinquemilatrecentottantotto), oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. se applicabili.
Avellino, udienza del 12 giugno 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE