Ordinanza cautelare 11 maggio 2018
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/06/2023, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 00553/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2018, proposto dalla Farmacia Centrale delle dottoresse Alvaro TA e EA NA RI S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Menotti Ferrari e Pino Vumbaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Siderno, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
RInna ED, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Caracciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione n. 1263 del 28 dicembre 2017, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha preso atto del parere positivo reso dalla Commissione Farmaceutica di cui all’art. 14 della legge regionale n. 18/1990 al trasferimento della Farmacia della dottoressa RInna ED nei locali siti in Siderno, via Dei Colli n. 139/141;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RInna ED;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 maggio 2023 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato l’8 marzo 2018 e depositato il 29 marzo successivo, la società in nome collettivo “Farmacia Centrale delle dott.sse Alvaro TA e EA NA RI” agisce per l’annullamento della determinazione n. 1263 del 28 dicembre 2017, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha preso atto del parere positivo reso dalla Commissione Farmaceutica di cui all’art. 14 della legge regionale n. 18/1990 al trasferimento della Farmacia della dottoressa RInna ED nei locali siti in Siderno, via Dei Colli n. 139/141.
2. Premette la ricorrente di gestire la Farmacia “Centrale” sita in Siderno Marina e che, nelle immediate vicinanze alla sede di titolarità, nel corso del mese di gennaio 2018 è stata aperta la sede della Farmacia di proprietà della controinteressata. Il procedimento di trasferimento di tale attività era stato sospeso dal Sindaco di Siderno con ordinanza n. 6 del 31.01.2018, dalla lettura della quale parte ricorrente apprendeva dell’adozione della determinazione in questa sede impugnata, che sarebbe stata adottata dall’Azienda Sanitaria Provinciale nell’intento di definire l’ iter del trasferimento della ridetta farmacia di proprietà della controinteressata.
3. Tanto premesso, l’impugnazione è affidata ad articolate doglianze con cui ci si duole dell’asserita incompetenza dell’A.S.P. ad adottare il provvedimento che autorizza il trasferimento, in considerazione delle innovazioni apportate alla disciplina di settore dall’art. 11 del D.L. n. 1/2012. Sotto diverso profilo è contestato l’eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria da cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato.
4. Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
Per resistere al ricorso, in data 14 aprile 2018, si è invece costituita la controinteressata ED RInna, che ne ha chiesto il rigetto eccependone preliminarmente l’inammissibilità sotto diversi profili.
Con ordinanza n. 78 dell’11 maggio 2018, la Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.
In vista della discussione parte ricorrente, con memoria versata in atti il 3 aprile 2023, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa stante che, con nota prot. 013588 del 14 maggio 2019, la dottoressa RInna ED aveva comunicato al Comune di rinunziare alla titolarità della sede farmaceutica di Siderno essendo risultata assegnataria di una nuova sede farmaceutica nel Comune di Tradate (cfr. allegato 002 del deposito documentale del 03.04.2023).
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza di smaltimento del 25 maggio 2023, svolta ai sensi del comma 4 bis dell’art. 87 del codice del processo amministrativo.
5. Tanto premesso, il Collegio non può che prendere atto di quanto dichiarato e documentato dalla parte ricorrente e dichiarare conseguentemente improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera c) del codice del processo amministrativo.
6. Quanto al regolamento delle spese di lite reputa il Collegio che sussistano le condizioni per disporne l’integrale compensazione tra tutte le parti, avuto riguardo alla definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Mazzulla, Presidente FF
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Roberta Mazzulla |
IL SEGRETARIO