Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01021/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2021, proposto da
Comune di Saluggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Cavallo Perin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Giambra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Livorno Ferraris, Regione Piemonte, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1. della Deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese n. 30 del 21 maggio 2021, pubblicata sull'Albo pretorio dell'Ente in data 31 maggio 2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 dell'Ente, contenente anche la proiezione di bilancio per il biennio 2022-2023, nonché il Programma Operativo per l'esercizio 2021;
2. del Bilancio di Previsione 2021 dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po nonché del Programma Operativo per l'esercizio 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese n. 30 del 21 maggio 2021 ed anche dell'eventuale approvazione da parte della Regione Piemonte;
3. del parere favorevole della Comunità delle Aree Protette del Po Piemontese reso nella riunione del 6 maggio 2021 espresso ai sensi dell'art. 18, comma 4, lett. G), della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. sul Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023;
4. delle note preliminari al Bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 allegata sub doc. 3 alla Deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po Piemontese n. 30 del 21 maggio 2021;
5. del parere favorevole reso dal revisore dei conti Dott. Maurizio Pavignano sulla proposta di bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 richiamato nella Deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po Piemontese n. 30 del 21 maggio 2021 e non allegato;
6. nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quelli impugnati.
nonché occorrendo per la declaratoria di nullità
1. della deliberazione dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino n. 39 del 30 novembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021 dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e proiezione sul biennio 2022-2023 e del parere favorevole del Revisore dei Conti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese;
Vista la memoria dell’11.6.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in vista della discussione del ricorso alla odierna Udienza Pubblica, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato, con nota dell’11.6.2025, il venir meno dell’interesse alla decisione del proposto gravame avverso gli atti di cui in epigrafe;
Rilevato che, con il successivo verificarsi delle circostanze rappresentate dal procuratore della parte ricorrente, si è realizzata l’elisione dell’interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, cosicché al Collegio non resta che darne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, come integrato da motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di dover compensare le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO