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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/08/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4649/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4649 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito dell'udienza telematica del 5.05.2025.
TRA
Parte (già già CP_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del procuratore (giusta Controparte_2 P.IVA_1
procura del 28/3/22 per Notar Dott. Notaio in Persona_1
Milano, Rep. N.26916 Racc. 11416), ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Tr. Pr.
T. de Amicis, 52 presso lo studio dell'avv. Loredana Basile (C.F.
) che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di C.F._1
citazione (indirizzo PEC . Email_1
pagina 1 di 8 ATTRICE
E
, (C.F. ) in persona del sindaco legale rapp. te Controparte_3 P.IVA_2
p.t, rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites rep. n. 1005/2022, sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà di legge dai legali dell'avvocatura comunale Carmine Gruosso (C.F. e Aniello Di Mauro (C.F. C.F._2
) unitamente ai quali elettivamente domicilia in , alla via C.F._3 CP_3
Roma, presso il Palazzo di Città-Settore Avvocatura.
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Cessione di crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 5.5.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la (già Parte_2
sulla implicita premessa di essere cessionaria della RA Controparte_2
OM (fornitrice di energia elettrica) e della KY (fornitrice di macchine fotocopiatrici), ha convenuto in giudizio, dinanzi il Tribunale di Salerno, il CP_3
per sentirlo condannare - assumendo che, a seguito di cessioni pro soluto, tutte
[...]
regolarmente depositate agli atti e, prima, notificate, era divenuta titolare del credito al pagamento dei crediti come individuati nelle rassegnate conclusioni qui trascritte: “… *
€ 512.753,88 per sorta capitale, di cui alle fatture indicate nell'elenco prodotto sub doc.
pagina 2 di 8 3 e su questa somma: - gli interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
e – maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale – scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 – sino al saldo;
* gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.; - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. * € 24.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
* € 640,00,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per le fatture tardivamente pagate di cui alle fatture
N. 90010371 del 27/7/21 di € 40,00 e N. 9001853 del 21/9/21 di euro 600,00 del 5/4/22 di cui all'all. 4.
E su questa somma: - gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.; - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
in via subordinata: condannare il Controparte_3
(….) al pagamento in favore di delle diverse somme – a titolo di sorta Parte_2
capitale, interessi di mora sulla sorta capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte pagina 3 di 8 capitale; ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Il giudizio veniva iscritto a ruolo il 26.05.2022 ed assegnato alla II° Sez. civile del
Tribunale di Salerno con numero RG 4649/2022.
Si costituiva l'Amministrazione comunale di che impugnava ogni avversa CP_3
pretesa e ne contestava la fondatezza.
Eccepiva di non avere alcuna pendenza debitoria in relazione alle fatture di cui alla cessione, rep. n. 38588/21, operata da Kyocera, avendo predisposto ben due mandati di pagamento per le somme ivi indicate;
relativamente, invece, alle fatture di cui alla cessione rep. n.39426/21 operata da RA OM eccepiva il tempestivo rifiuto operato dal competente Ufficio con nota pec prot. n. 39299/22 e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc, il tribunale, rinviava alla udienza cartolare del 5.5.2025 per la precisazione delle conclusioni riservando, all'esito, la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
* * * *
La agisce nei confronti del in qualità di Controparte_2 Controparte_3
attuale titolare dei crediti nei confronti di detto ente, già vantati da RA OM e da
Kyocera, avendo concluso con le originarie assunte creditrici contratti di cessione versati in atti, unitamente alle fatture rappresentanti il credito.
pagina 4 di 8 La società attrice ha, inoltre, dedotto che le forniture erogate dalla Società “RA
OM” S.p.a., erano avvenute nell'ambito del regime di salvaguardia, di cui all'art. 1, quarto comma, d.l. n. 73/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2007, e quindi in virtù di un vincolo negoziale sorto automaticamente e ex lege, in ragione dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla normativa di settore, e dell'omessa scelta da parte dell'amministrazione utente di usufruire di un differente fornitore sul mercato libero.
L'amministrazione Comunale convenuta ne contesta la legittimità depositando documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme relative alla cessione con
Kyocera ed allegando documentazione attestante l'avvenuto rifiuto relativamente alla cessione RA OM.
Il giudizio civile è un giudizio basato sul principio della domanda che trova il riferimento nell'art. 99 cpc, sul principio del contraddittorio regolato dall'art. 101 cpc e sul principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di che all'art. 112 cpc.
La valutazione che viene richiesta al Tribunale nell'ambito della decisione che è chiamato a risolvere è assoggettata alle regole rigide dettate dall'art.2697 c.c. in tema di onere della prova dove viene demandato all'attore la dimostrazione dei fatti costitutivi della propria domanda ed al convenuto la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della fattispecie dedotta dall'attore.
Orbene, occorre ricordare che il contratto di somministrazione, disciplinato dagli art. 1559 e seguenti c.c., è il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corrispettivo di prezzo, ad eseguire, in favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
In virtù dei principi generali in tema di onere della prova di cui al richiamato art. 2697
c.c., nella materia qui in rilievo, spetta al creditore la prova del titolo della pretesa, pagina 5 di 8 costituito dal titolo della somministrazione e dall'adempimento della prestazione di erogazione dell'energia elettrica, mentre incombe sul debitore l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi della pretesa.
La parte attrice, ha, in primo luogo, dato prova della titolarità della posizione giuridica soggettiva nel lato attivo del rapporto dedotto in giudizio, producendo il contratto di cessione, concluso con entrambe le società e notificati alla convenuta amministrazione.
Con specifico riferimento alla prova dell'erogazione, anche sotto il profilo del quantum, deve inoltre evidenziarsi che nel rapporto di somministrazione, in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, tale prova può ritenersi legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore, che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass. 22 novembre 2016, n. 23699; Cass. 19 luglio 2018, n. 19154). Nel caso di specie, la parte attrice ha prodotto le singole fatture azionate, cui occorre fare riferimento quanto ai consumi contabilizzati e alle tariffe applicabili.
L'onere probatorio incombente sulla parte attrice deve, quindi, ritenersi positivamente assolto.
Parte convenuta, regolarmente costituitasi nei termini, ha tuttavia eccepito l'avvenuto pagamento dele fatture di cui alla cessione, rep. n. 38588/21, operata da 'KY', liquidate con determinazioni dirigenziali nn. 5873/21 e 286/22 e rispettivi mandati nn.
199 del 20.01.22 e 619 del 26.01.2022, depositando idonea e congrua documentazione a suffragio delle affermazioni.
pagina 6 di 8 Va dato atto anche che per lo stesso debito sono stati rimessi ulteriori mandati a causa di disservizi non imputabili alla condotta della convenuta amministrazione e che anche tale circostanza risulta documentata.
In relazione all'asserita esposizione debitoria con la HE MM l'amministrazione comunale eccepisce -in relazione alle fatture di cui alla cessione rep. n. 39426/21 operata da 'HE MM' – che detta cessione è stata rifiutata tempestivamente dal competente Ufficio con nota pec prot. n. 39299/22, nel rispetto del termine previsto dalla legge (art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016) e che, detto rifiuto è stato, poi, ribadito anche con le successive note prot. n. 84974/22 e 114111/22.
In tema di cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, atteso il tenore dell'art. 106 del Nuovo Codice degli Appalti rubricato "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia", l'ente ceduto ha l'onere di manifestare espressamente il rifiuto della cessione nel termine perentorio di 45 giorni dalla notifica della cessione stessa. In assenza del detto rifiuto la cessione si ha per accettata con conseguente legittimazione del creditore ceduto ad agire per la riscossione del credito ceduto.
Risulta documentalmente provato che l'atto di cessione fra la parte attrice e la cedente
RA OM sia stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 01.01.2022, mentre il rifiuto della cessione sia avvenuta da parte dell'ente in data 16.02.2022, risulta rispettato, dunque, il termine di giorni 45 come normativamente previsto, considerato che la notifica a mezzo pec in un giorno festivo non può far decorrere il termine, il quale, nel caso di specie, iniziava a decorrere dalla data del 3.01.2022, sicché appare validamente comunicato il rifiuto della cessione.
pagina 7 di 8 Parte convenuta ha dunque provato i fatti estintivi posti a fondamento delle proprie eccezioni relativamente alla sorte capitale come chiesta in citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 4649/2022, così decide:
- Rigetta la domanda di pagamento.
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 13 agosto 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4649 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito dell'udienza telematica del 5.05.2025.
TRA
Parte (già già CP_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del procuratore (giusta Controparte_2 P.IVA_1
procura del 28/3/22 per Notar Dott. Notaio in Persona_1
Milano, Rep. N.26916 Racc. 11416), ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Tr. Pr.
T. de Amicis, 52 presso lo studio dell'avv. Loredana Basile (C.F.
) che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di C.F._1
citazione (indirizzo PEC . Email_1
pagina 1 di 8 ATTRICE
E
, (C.F. ) in persona del sindaco legale rapp. te Controparte_3 P.IVA_2
p.t, rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites rep. n. 1005/2022, sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà di legge dai legali dell'avvocatura comunale Carmine Gruosso (C.F. e Aniello Di Mauro (C.F. C.F._2
) unitamente ai quali elettivamente domicilia in , alla via C.F._3 CP_3
Roma, presso il Palazzo di Città-Settore Avvocatura.
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Cessione di crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 5.5.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la (già Parte_2
sulla implicita premessa di essere cessionaria della RA Controparte_2
OM (fornitrice di energia elettrica) e della KY (fornitrice di macchine fotocopiatrici), ha convenuto in giudizio, dinanzi il Tribunale di Salerno, il CP_3
per sentirlo condannare - assumendo che, a seguito di cessioni pro soluto, tutte
[...]
regolarmente depositate agli atti e, prima, notificate, era divenuta titolare del credito al pagamento dei crediti come individuati nelle rassegnate conclusioni qui trascritte: “… *
€ 512.753,88 per sorta capitale, di cui alle fatture indicate nell'elenco prodotto sub doc.
pagina 2 di 8 3 e su questa somma: - gli interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
e – maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale – scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 – sino al saldo;
* gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.; - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. * € 24.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
* € 640,00,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per le fatture tardivamente pagate di cui alle fatture
N. 90010371 del 27/7/21 di € 40,00 e N. 9001853 del 21/9/21 di euro 600,00 del 5/4/22 di cui all'all. 4.
E su questa somma: - gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.; - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
in via subordinata: condannare il Controparte_3
(….) al pagamento in favore di delle diverse somme – a titolo di sorta Parte_2
capitale, interessi di mora sulla sorta capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte pagina 3 di 8 capitale; ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Il giudizio veniva iscritto a ruolo il 26.05.2022 ed assegnato alla II° Sez. civile del
Tribunale di Salerno con numero RG 4649/2022.
Si costituiva l'Amministrazione comunale di che impugnava ogni avversa CP_3
pretesa e ne contestava la fondatezza.
Eccepiva di non avere alcuna pendenza debitoria in relazione alle fatture di cui alla cessione, rep. n. 38588/21, operata da Kyocera, avendo predisposto ben due mandati di pagamento per le somme ivi indicate;
relativamente, invece, alle fatture di cui alla cessione rep. n.39426/21 operata da RA OM eccepiva il tempestivo rifiuto operato dal competente Ufficio con nota pec prot. n. 39299/22 e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc, il tribunale, rinviava alla udienza cartolare del 5.5.2025 per la precisazione delle conclusioni riservando, all'esito, la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
* * * *
La agisce nei confronti del in qualità di Controparte_2 Controparte_3
attuale titolare dei crediti nei confronti di detto ente, già vantati da RA OM e da
Kyocera, avendo concluso con le originarie assunte creditrici contratti di cessione versati in atti, unitamente alle fatture rappresentanti il credito.
pagina 4 di 8 La società attrice ha, inoltre, dedotto che le forniture erogate dalla Società “RA
OM” S.p.a., erano avvenute nell'ambito del regime di salvaguardia, di cui all'art. 1, quarto comma, d.l. n. 73/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2007, e quindi in virtù di un vincolo negoziale sorto automaticamente e ex lege, in ragione dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla normativa di settore, e dell'omessa scelta da parte dell'amministrazione utente di usufruire di un differente fornitore sul mercato libero.
L'amministrazione Comunale convenuta ne contesta la legittimità depositando documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme relative alla cessione con
Kyocera ed allegando documentazione attestante l'avvenuto rifiuto relativamente alla cessione RA OM.
Il giudizio civile è un giudizio basato sul principio della domanda che trova il riferimento nell'art. 99 cpc, sul principio del contraddittorio regolato dall'art. 101 cpc e sul principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di che all'art. 112 cpc.
La valutazione che viene richiesta al Tribunale nell'ambito della decisione che è chiamato a risolvere è assoggettata alle regole rigide dettate dall'art.2697 c.c. in tema di onere della prova dove viene demandato all'attore la dimostrazione dei fatti costitutivi della propria domanda ed al convenuto la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della fattispecie dedotta dall'attore.
Orbene, occorre ricordare che il contratto di somministrazione, disciplinato dagli art. 1559 e seguenti c.c., è il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corrispettivo di prezzo, ad eseguire, in favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
In virtù dei principi generali in tema di onere della prova di cui al richiamato art. 2697
c.c., nella materia qui in rilievo, spetta al creditore la prova del titolo della pretesa, pagina 5 di 8 costituito dal titolo della somministrazione e dall'adempimento della prestazione di erogazione dell'energia elettrica, mentre incombe sul debitore l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi della pretesa.
La parte attrice, ha, in primo luogo, dato prova della titolarità della posizione giuridica soggettiva nel lato attivo del rapporto dedotto in giudizio, producendo il contratto di cessione, concluso con entrambe le società e notificati alla convenuta amministrazione.
Con specifico riferimento alla prova dell'erogazione, anche sotto il profilo del quantum, deve inoltre evidenziarsi che nel rapporto di somministrazione, in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, tale prova può ritenersi legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore, che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass. 22 novembre 2016, n. 23699; Cass. 19 luglio 2018, n. 19154). Nel caso di specie, la parte attrice ha prodotto le singole fatture azionate, cui occorre fare riferimento quanto ai consumi contabilizzati e alle tariffe applicabili.
L'onere probatorio incombente sulla parte attrice deve, quindi, ritenersi positivamente assolto.
Parte convenuta, regolarmente costituitasi nei termini, ha tuttavia eccepito l'avvenuto pagamento dele fatture di cui alla cessione, rep. n. 38588/21, operata da 'KY', liquidate con determinazioni dirigenziali nn. 5873/21 e 286/22 e rispettivi mandati nn.
199 del 20.01.22 e 619 del 26.01.2022, depositando idonea e congrua documentazione a suffragio delle affermazioni.
pagina 6 di 8 Va dato atto anche che per lo stesso debito sono stati rimessi ulteriori mandati a causa di disservizi non imputabili alla condotta della convenuta amministrazione e che anche tale circostanza risulta documentata.
In relazione all'asserita esposizione debitoria con la HE MM l'amministrazione comunale eccepisce -in relazione alle fatture di cui alla cessione rep. n. 39426/21 operata da 'HE MM' – che detta cessione è stata rifiutata tempestivamente dal competente Ufficio con nota pec prot. n. 39299/22, nel rispetto del termine previsto dalla legge (art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016) e che, detto rifiuto è stato, poi, ribadito anche con le successive note prot. n. 84974/22 e 114111/22.
In tema di cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, atteso il tenore dell'art. 106 del Nuovo Codice degli Appalti rubricato "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia", l'ente ceduto ha l'onere di manifestare espressamente il rifiuto della cessione nel termine perentorio di 45 giorni dalla notifica della cessione stessa. In assenza del detto rifiuto la cessione si ha per accettata con conseguente legittimazione del creditore ceduto ad agire per la riscossione del credito ceduto.
Risulta documentalmente provato che l'atto di cessione fra la parte attrice e la cedente
RA OM sia stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 01.01.2022, mentre il rifiuto della cessione sia avvenuta da parte dell'ente in data 16.02.2022, risulta rispettato, dunque, il termine di giorni 45 come normativamente previsto, considerato che la notifica a mezzo pec in un giorno festivo non può far decorrere il termine, il quale, nel caso di specie, iniziava a decorrere dalla data del 3.01.2022, sicché appare validamente comunicato il rifiuto della cessione.
pagina 7 di 8 Parte convenuta ha dunque provato i fatti estintivi posti a fondamento delle proprie eccezioni relativamente alla sorte capitale come chiesta in citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 4649/2022, così decide:
- Rigetta la domanda di pagamento.
- Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 13 agosto 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 8 di 8