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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 155 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Daniela Marrabello (PEC: che lo rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo Corridoni, n. 19, presso lo studio dell'Avv.
Ines Carpino (PEC: ) che la rappresenta e difende giusta procura Email_2 in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E.P. Murmura, snc, presso l'Avv. Ettore Triolo (PEC: t) che lo rappresenta e Email_3 difende giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
E
Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore.
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 31/01/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229001951715000, notificata il 24.01.2023, cui sono sottesi l'avviso di addebito n. 43920120000484316000, pretese a titolo di differenza contributiva per l'anno 2009 e la cartella di pagamento n. 13920110011719449000, pretesa a titolo di premio per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il ricorrente deduceva l'omessa ricezione degli CP_3
1 atti di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento e, a ogni modo, l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, nei limiti di competenza, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- condannare le parti resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando le CP_4 CP_2 avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. Relativamente, invece, all' , nonostante il CP_3 ricorrente l'abbia ritualmente e tempestivamente intimato, l' non ha presentato difese. CP_2
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e di parziale accoglimento, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto la non debenza delle pretese contributive riportate dall'intimazione di pagamento, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che, l'Ente previdenziale – dopo aver provato la validità della notifica dell'avviso di addebito n. 43920120000484316000, avvenuta il 17.08.2012 – ha documentato l'avvenuto ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022) delle poste contributive ivi richiamate, per cui si dichiara la cessata materia del contendere.
4. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo
3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
5. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto
2 del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
6. Si dichiara, pertanto, la cessata materia del contendere relativamente all'avviso di addebito n. 43920120000484316000.
7. Per quanto concerne, invece, la cartella di pagamento n. 13920110011719449000, il CP_5 ha documentato di averla validamente notificata il 16.12.2011.
8. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
8.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
9. Ebbene, occorre dichiarare la prescrizione del credito riportato dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata perché nessun resistente ha dato prova dell'inoltro (al ricorrente) di atti di pagamento, richiamanti la cartella medesima, nell'arco temporale di cinque anni.
10. Infatti, sebbene il abbia documentato di aver notificato: CP_5
- la comunicazione preventiva di ipoteca n. 13976201500000769000, il 7.05.2015;
- l'intimazione di pagamento n. 13920169002070806000 (contenente la cartella suddetta) il 1.12.2016, dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 13920169002070806000 (1.12.2016) e la data di notifica dell'odierna intimazione di pagamento 13920229001951715000 (24.01.2023) è abbondantemente trascorso il termine quinquennale di prescrizione.
11. Occorre segnalare che il Concessionario dichiara di aver anche notificato un pignoramento presso terzi avente n. 13984201700000092001, senza, tuttavia, documentarne l'avvenuta notifica, impedendo di conoscere l'effettiva data di inoltro.
12. Pertanto, relativamente alla cartella di pagamento n. 13920110011719449000, richiamata dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, il ricorso va accolto.
13. stante la reciproca soccombenza le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere limitatamente all'avviso di addebito n. 43920120000484316000, richiamato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- accoglie nel resto il ricorso, e dichiara l'estinzione del credito riportato della cartella di pagamento n. 13920110011719449000, richiamata dall'intimazione impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Daniela Marrabello (PEC: che lo rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo Corridoni, n. 19, presso lo studio dell'Avv.
Ines Carpino (PEC: ) che la rappresenta e difende giusta procura Email_2 in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E.P. Murmura, snc, presso l'Avv. Ettore Triolo (PEC: t) che lo rappresenta e Email_3 difende giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
E
Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore.
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 31/01/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229001951715000, notificata il 24.01.2023, cui sono sottesi l'avviso di addebito n. 43920120000484316000, pretese a titolo di differenza contributiva per l'anno 2009 e la cartella di pagamento n. 13920110011719449000, pretesa a titolo di premio per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il ricorrente deduceva l'omessa ricezione degli CP_3
1 atti di pagamento sottesi all'intimazione di pagamento e, a ogni modo, l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, nei limiti di competenza, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- condannare le parti resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando le CP_4 CP_2 avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. Relativamente, invece, all' , nonostante il CP_3 ricorrente l'abbia ritualmente e tempestivamente intimato, l' non ha presentato difese. CP_2
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e di parziale accoglimento, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto la non debenza delle pretese contributive riportate dall'intimazione di pagamento, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che, l'Ente previdenziale – dopo aver provato la validità della notifica dell'avviso di addebito n. 43920120000484316000, avvenuta il 17.08.2012 – ha documentato l'avvenuto ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022) delle poste contributive ivi richiamate, per cui si dichiara la cessata materia del contendere.
4. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo
3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
5. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto
2 del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
6. Si dichiara, pertanto, la cessata materia del contendere relativamente all'avviso di addebito n. 43920120000484316000.
7. Per quanto concerne, invece, la cartella di pagamento n. 13920110011719449000, il CP_5 ha documentato di averla validamente notificata il 16.12.2011.
8. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
8.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
9. Ebbene, occorre dichiarare la prescrizione del credito riportato dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata perché nessun resistente ha dato prova dell'inoltro (al ricorrente) di atti di pagamento, richiamanti la cartella medesima, nell'arco temporale di cinque anni.
10. Infatti, sebbene il abbia documentato di aver notificato: CP_5
- la comunicazione preventiva di ipoteca n. 13976201500000769000, il 7.05.2015;
- l'intimazione di pagamento n. 13920169002070806000 (contenente la cartella suddetta) il 1.12.2016, dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 13920169002070806000 (1.12.2016) e la data di notifica dell'odierna intimazione di pagamento 13920229001951715000 (24.01.2023) è abbondantemente trascorso il termine quinquennale di prescrizione.
11. Occorre segnalare che il Concessionario dichiara di aver anche notificato un pignoramento presso terzi avente n. 13984201700000092001, senza, tuttavia, documentarne l'avvenuta notifica, impedendo di conoscere l'effettiva data di inoltro.
12. Pertanto, relativamente alla cartella di pagamento n. 13920110011719449000, richiamata dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, il ricorso va accolto.
13. stante la reciproca soccombenza le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere limitatamente all'avviso di addebito n. 43920120000484316000, richiamato dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- accoglie nel resto il ricorso, e dichiara l'estinzione del credito riportato della cartella di pagamento n. 13920110011719449000, richiamata dall'intimazione impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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