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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio del 24.09.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3262/2023 r.g. sez. lav., avente ad oggetto: impugnativa provvedimento di sospensione dal servizio e vertente tra
(C.F. e P. IVA ), in persona del suo Presidente del Parte_1 P.IVA_1
Consiglio di amministrazione Dott. (C.F. ), Parte_2 C.F._1 con sede in Reggio Emilia (RE), Via Giulia Maramotti n. 4, elettivamente domiciliata in
Napoli (NA), Via Seggio Del Popolo n. 22, presso la persona e nello Studio dell'Avv.
Francesco Cirillo (C.F. ), che la rappresenta ed assiste, sia C.F._2 congiuntamente che disgiuntamente all'Avv. Giovanni Zacchino (C.F.
) del Foro di Reggio Emilia;
C.F._3 appellante
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._4 residente in [...], elett.te dom.ta in Ercolano (NA) in Via A. Rossi 108
– Parco San Leopoldo – presso e nello studio dell' Avv. Fabrizio Morello (C.F.:
), dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in atti;
C.F._5 appellata
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2023 la ha proposto tempestivo Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 6720/23 emessa in data 14.11.2023 dal Tribunale di Napoli in funzione di GL con la quale, in parziale accoglimento della domanda formulata da , dipendente della predetta società in virtù di contratto a tempo Controparte_1 indeterminato stipulato ai sensi della L. n. 68/99 con mansioni di commessa addetta alla vendita e riordino reparto e magazzino, accertava l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio senza diritto alla retribuzione adottato dalla società datrice nei confronti della ricorrente, notificato in data 23/06/22 e, per l'effetto, ordinava la reintegra in servizio della ricorrente medesima, con la condanna della parte resistente al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari alle retribuzioni che le sarebbero spettate dal 23/06/22 fino alla reintegra, oltre accessori di legge, rigettando nel resto e compensando per la metà le spese di lite.
L'appellante censurava la sentenza sulla scorta di diversi motivi indicati in ricorso e concludeva affinchè, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse accertata la legittimità del provvedimento datoriale di sospensione dal servizio e rigettate le ulteriori domande formulate dalla , in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria CP_1 delle spese di lite.
2. Ricostruito il contraddittorio si è costituita l'appellata riproponendo sostanzialmente le difese svolte in primo grado e deducendo nel merito l'infondatezza dei motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
3. All'udienza del 21.05.2025, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata in prosieguo stante la pendenza di trattative di bonario componimento e, a seguito della istanza formulata congiuntamente dalle parti, la Corte disponeva che l'udienza fissata per il 24.09.2025 fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter cpc.
4. Con note scritte congiunte depositate telematicamente in data 22.09.2025 le parti, dando atto della intervenuta conciliazione della lite, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di entrambi i gradi del processo.
5. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5.1 Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass.
SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato) e, al contempo, di consentire all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
6. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, avendo entrambe le parti dato atto della intervenuta conciliazione della lite rassegnando conformi conclusioni, non residua alcun interesse alla pronunzia nel merito della controversia, sicchè deve ritenersi venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
7. Il provvedimento processuale che definisce la controversia non può essere, tuttavia, una semplice declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello ma deve consistere in una pronuncia sull'impugnazione che, pur senza decidere nel merito atteso il venir meno dell'interesse delle parti, rimuova la sentenza pronunciata nel precedente grado di giudizio, eliminando ogni decisione sulla fondatezza della domanda.
8. In considerazione dell'avvenuta conciliazione e come richiesto dalle parti, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vengono interamente compensate.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Napoli, il 24.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio del 24.09.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3262/2023 r.g. sez. lav., avente ad oggetto: impugnativa provvedimento di sospensione dal servizio e vertente tra
(C.F. e P. IVA ), in persona del suo Presidente del Parte_1 P.IVA_1
Consiglio di amministrazione Dott. (C.F. ), Parte_2 C.F._1 con sede in Reggio Emilia (RE), Via Giulia Maramotti n. 4, elettivamente domiciliata in
Napoli (NA), Via Seggio Del Popolo n. 22, presso la persona e nello Studio dell'Avv.
Francesco Cirillo (C.F. ), che la rappresenta ed assiste, sia C.F._2 congiuntamente che disgiuntamente all'Avv. Giovanni Zacchino (C.F.
) del Foro di Reggio Emilia;
C.F._3 appellante
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._4 residente in [...], elett.te dom.ta in Ercolano (NA) in Via A. Rossi 108
– Parco San Leopoldo – presso e nello studio dell' Avv. Fabrizio Morello (C.F.:
), dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in atti;
C.F._5 appellata
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2023 la ha proposto tempestivo Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 6720/23 emessa in data 14.11.2023 dal Tribunale di Napoli in funzione di GL con la quale, in parziale accoglimento della domanda formulata da , dipendente della predetta società in virtù di contratto a tempo Controparte_1 indeterminato stipulato ai sensi della L. n. 68/99 con mansioni di commessa addetta alla vendita e riordino reparto e magazzino, accertava l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio senza diritto alla retribuzione adottato dalla società datrice nei confronti della ricorrente, notificato in data 23/06/22 e, per l'effetto, ordinava la reintegra in servizio della ricorrente medesima, con la condanna della parte resistente al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari alle retribuzioni che le sarebbero spettate dal 23/06/22 fino alla reintegra, oltre accessori di legge, rigettando nel resto e compensando per la metà le spese di lite.
L'appellante censurava la sentenza sulla scorta di diversi motivi indicati in ricorso e concludeva affinchè, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse accertata la legittimità del provvedimento datoriale di sospensione dal servizio e rigettate le ulteriori domande formulate dalla , in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria CP_1 delle spese di lite.
2. Ricostruito il contraddittorio si è costituita l'appellata riproponendo sostanzialmente le difese svolte in primo grado e deducendo nel merito l'infondatezza dei motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
3. All'udienza del 21.05.2025, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata in prosieguo stante la pendenza di trattative di bonario componimento e, a seguito della istanza formulata congiuntamente dalle parti, la Corte disponeva che l'udienza fissata per il 24.09.2025 fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter cpc.
4. Con note scritte congiunte depositate telematicamente in data 22.09.2025 le parti, dando atto della intervenuta conciliazione della lite, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di entrambi i gradi del processo.
5. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5.1 Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass.
SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato) e, al contempo, di consentire all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
6. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, avendo entrambe le parti dato atto della intervenuta conciliazione della lite rassegnando conformi conclusioni, non residua alcun interesse alla pronunzia nel merito della controversia, sicchè deve ritenersi venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
7. Il provvedimento processuale che definisce la controversia non può essere, tuttavia, una semplice declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello ma deve consistere in una pronuncia sull'impugnazione che, pur senza decidere nel merito atteso il venir meno dell'interesse delle parti, rimuova la sentenza pronunciata nel precedente grado di giudizio, eliminando ogni decisione sulla fondatezza della domanda.
8. In considerazione dell'avvenuta conciliazione e come richiesto dalle parti, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vengono interamente compensate.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Napoli, il 24.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa