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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte di Appello di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
- Alberto BINETTI presidente rel.
- Paolo RIZZI consigliere
- Maristella SARDONE consigliere ha emesso il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al n. 1204 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., assistita e difesa Parte_1 dall'avv. Lorenzo Iacobone, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Modugno alla via delle Ortensie, 1, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
RECLAMANTE
E
Controparte_1
in persona del Presidente p.t., assistita e difesa
[...] dall'avv. Celestina Barile, giusta procura e determinazione del Segretario
Generale n. 71 del 10 settembre 2018, in atti, domiciliata presso l'Ufficio
Legale dell'Ente medesimo, nonché al domicilio digitale cciaa@ba. camcom.it; Email_2
RECLAMATA Con atto del 29 luglio 2024 il Conservatore del Registro delle Imprese di egnalava ex art. 2477 co. 5 c.c. al Tribunale civile di Bari il mancato CP_1 adempimento dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo / revisore da parte della società Parte_1
Con decreto depositato il 23 settembre 2024, notificato il 27 settembre
2024, il Tribunale di Bari in composizione collegiale, verificato che la
“risulta aver superato i limiti di cui all'art. 2477 co. 2 lett. C), n. Parte_1
1) e/o n. 2) c.c. relativo/i agli esercizi 2021 e 2022” procedeva alla nomina d'ufficio dei sindaci della predetta società, assegnando ai professionisti nominati un termine di 7 giorni per l'accettazione dell'incarico, disponendo che “l'organo di controllo nominato è tenuto alla vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. (e non anche di revisore legale dei conti) e segnala che si applicano le norme sul collegio sindacale previste per le società per azioni
(art. 2477 co. 4 c.c.)”.
Avverso detto decreto, con ricorso tempestivamente depositato, la Pt_1 ha proposto reclamo, ex art. 739 c.p.c., chiedendone la revoca, ovvero,
[...] in subordine, chiedendone la parziale riforma, con riduzione dei componenti dell'organo di controllo da tre membri ad uno, in conformità
a quanto previsto dall'art. 2477 cod. civ.
A fondamento del reclamo ha dedotto a) di aver, seppure tardivamente rispetto ai limiti temporali imposti dall'art. 2477 c.c., cercato di sopperire alla nomina dell'organo di controllo, avendo nominato, in data 27 luglio 2023, il dott. Per_1 quale revisione dei conti;
pag. 2 di 10 b) di avere omesso il deposito del detto verbale di nomina presso il registro delle imprese, in assenza di un termine di legge per tale adempimento, e di avervi provveduto soltanto in data 27 settembre
2024, una volta conosciuta la nomina del collegio sindacale da parte del Tribunale, su segnalazione della Controparte_1
c) che la segnalazione era illegittima, in quanto non era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;
d) che la nomina giudiziale del collegio sindacale era superflua, ed andava revocata, avendo la società reclamante proveduto, prima della segnalazione, alla nomina del revisore dei conti che è alternativo, ai sensi dell'art. 2477 cod. civ. all'organo di controllo:
e) che, in ogni caso, l'organo di controllo previsto dalla norma era monocratico sicché il numero dei sindaci nominati andava, in subordine, ridotto da tre ad uno:
La di costituitasi in giudizio, ha contestato sia la pretesa Pt_2 CP_1 illegittimità della segnalazione, allegando di avere comunicato a mezzo pec l'avvio del procedimento in data 30 gennaio 2024, notevolmente anteriore alla segnalazione al Tribunale, sia la fondatezza del reclamo, sottolineando la possibilità che i due organi – revisore dei conti e collegio sindacale – possano coesistere, avendo funzioni non perfettamente sovrapponibili, sia che la nomina di un sindaco monocratico è una facoltà ed non obbligo di legge.
Ha concluso la reclamata, pertanto, chiedendo il rigetto del reclamo, con vittoria di spese e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
***
pag. 3 di 10 Il presente procedimento prende le mosse dal mancato adempimento, da parte dell'odierna reclamante, dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le S.r.l. che, per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno uno dei parametri dettati dall'art. 2477 c.c.
Il comma 5 dell'art. 2477 c.c., come modificato dall'art.379 CCI (d. lgs n.14/2019), dispone infatti che nel caso di inerzia dell'assemblea di srl obbligata, in sede di approvazione del bilancio, alla nomina di organo di controllo o di revisore, ai sensi del II comma dello stesso art.2477, alla nomina provvede il tribunale “su richiesta di qualsiasi soggetto interessato
o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati dalla norma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.
L'intervento esterno del Tribunale è consentito in caso di obbligo di nomina per il superamento dei limiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 2477 c.c., ricorrente nel caso di specie, che impone la nomina quando la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
Il Tribunale, in caso di intervento, provvede direttamente ed autonomamente alla nomina dell'organo di controllo o del revisore;
viene di fatto sottratto tale potere all'assemblea.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione prodotta risulta che:
pag. 4 di 10 - in data 30 gennaio 2024, l'Ufficio del Registro delle Imprese presso la di ai sensi dell'art. 2477 comma 5 c.c., segnalava alla Parte_2 CP_1 società che, a fronte di una verifica automatica dei dati presenti Parte_1 all'interno dei bilanci depositati in relazione agli esercizi 2021 - 2022, nonché delle informazioni acquisite da parte di altre Pubbliche
Amministrazioni, era stato rilevato il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione della nomina dell'organo di controllo/revisore ed assegnava alla stessa società termine fino al 31.03.2024 per l'inoltro della relativa pratica al Registro delle Imprese di precisando che, in caso CP_1 di mancato adempimento, il Conservatore avrebbe provveduto alla segnalazione al Tribunale competente per la nomina d'ufficio;
- in data 29 luglio 2024, non avendo la ottemperato Parte_1 all'adempimento di cui alla comunicazione del 30 gennaio 2024, il
Conservatore del Registro delle Imprese di presentava al Tribunale CP_1 di Bari la segnalazione prevista dall'art. 2477, co. 5, c.c. per ottenere la nomina d'ufficio dell'organo;
- in data 23 – 27 settembre 2024 veniva emesso dal Tribunale di Bari il provvedimento di nomina del collegio sindacale oggi oggetto di reclamo;
- in data 27 settembre 2024, la presentava la pratica telematica, Parte_1 con la quale chiedeva l'iscrizione del revisore legale, allegando il verbale di assemblea del 27 luglio 2023, con il quale era stato nominato revisore dei conti il dr. ; Persona_2
- la pratica veniva sospesa in sede di istruttoria, in attesa delle determinazioni del Tribunale in ordine alla nomina dell'organo di controllo;
- In data 21.10.2024, quindi, la pratica veniva evasa e il sig. Persona_2 veniva iscritto quale revisore legale della società.
Tanto premesso in punto di fatto, il reclamo è infondato e va rigettato.
pag. 5 di 10 Nonostante sia pacifico che la abbia provveduto alla nomina del Parte_1 revisore legale, nella persona del dott. , deve prendersi atto Persona_2 che, con il decreto oggetto di reclamo, il Tribunale ha provveduto alla nomina di un collegio sindacale, disponendo espressamente che “l'organo di controllo nominato è tenuto alla vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. (e non anche di revisore legale dei conti) e segnala che si applicano le norme sul collegio sindacale previste per le società per azioni (art. 2477 co. 4 c.c.)”.
La segnalazione da parte della Camera di Commercio era perfettamente legittima, dal momento che la stessa aveva comunicato, in data 30 gennaio 2024, alla la sussistenza dei presupposti per la nomina Parte_1 dell'organo di controllo/revisore ex art. 2477 co. 5 cod. civ., con termine per l'adempimento entro il 31 marzo 2024, termine che, pacificamente, non è stato rispettato dall'odierna reclamante.
Sul punto la Camera di Commercio ha dimostrato, depositando le pec in formato .eml (che consentono di verificare il contenuto della comunicazione) senza possibilità di dubbio alcuno, di avere effettuato la comunicazione – sempre che, nella presente procedura, possa riternersi applicato l'obbligo dell'amministrazione di comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90, non trattandosi di procedimento amministrativo, bensì di una segnalazione imposta dalla legge -.
Né può ritenersi che il deposito delle pec in formato .eml sia stato tardivo, giacché esso è avvenuto in risposta a specifica contestazione di controparte ed il procedimento camerale non prevede preclusioni istruttorie.
L'eccezione di illegittimità è, dunque, destituita di fondamento.
Analogamente va rigettata l'eccezione di carenza di ius postulandi del difensore della Camera di Commercio, alla luce della procura specificamente riferita all'odierno procedimento, depositata in atti.
pag. 6 di 10 Nel merito, va ricordato che l'art. 2403 c.c., che descrive i doveri del
Collegio Sindacale, ai commi 1 e 2 prevede che: “Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia”.
E' escluso che l'incarico conferito al dott. limitato alla sola Per_1 revisione legale dei conti possa comprendere tutti i compiti di cui all'art. 2403 cod. civ., come ad esempio quelli di controllo gestionale.
Come correttamente evidenziato dalla reclamata, dunque, gli organi di controllo nominati rispettivamente dalla società, con la delibera assembleare del 27 luglio 2023, e dal Tribunale di Bari, con il decreto del
23.09.2024, possono coesistere all'interno della società stessa, in quanto hanno finalità diverse.
Infatti, nel primo caso si tratta di un revisione legale ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 che ha la funzione di verificare la regolare tenuta della contabilità e della gestione (“[…] l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico [...]”); nel secondo caso, come espressamente indicato nel decreto di nomina, si tratta dell'“organo di controllo tenuto alla vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. (e non anche di revisione legale dei conti)”.
pag. 7 di 10 Al revisore contabile non può essere affidato, e non compete, il controllo di gestione, che il Tribunale, nel decreto reclamato, ha invece espressamente affidato al nominato collegio sindacale.
Pertanto, tenuto conto della diversità di compiti e di funzioni riservati all'uno e all'altro soggetto, il reclamo è infondato e va rigettato.
Quanto alla richiesta subordinata di ridurre il numero dei sindaci da tre ad uno, è sufficiente rilevare come la norma prevede testualmente che
“nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”, il che significa che la nomina di un organo di controllo monocratico non è l'unica possibile, affiancandosi come posssibilità alternativa a quella di un organo di tre membri.
Segue che non vi è per il Tribunale alcun obbligo di nomina di un solo sindaco, sicché anche la richiesta subordinata di rduzione del numero dei sindaci nominati da tre ad uno va rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, per le quali la ha Controparte_1 formulato specifica domanda, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
pag. 8 di 10 Infine, la Corte ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 96 co. 3
c.p.c., che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, qualora nel comportamento della ricorrente si ravvisi certamente la colpa grave, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, anche in sede di gravame” (cfr. Cassazione civile sez.
I, 2 settembre 2024, n. 23488). Tale forma di responsabilità, nella specie,
è agevolmente ravvisabile nell'avere la reclamante contestato la legittimità e correttezza della segnalazione da parte della CP_1
dopo essere rimasta inadempiente rispetto ad un espresso
[...] invito della stessa (invito che la reclamante ha infondatamente dedotto di non avere mai ricevuto) e nell'avere sollevato eccezioni concernenti lo ius postulandi o la dedotta monocraticità dell'organo di controllo, palesemente infondate;
precisa la Suprema Corte, che in casi del genere,
“la condotta in parola si traduce innegabilmente in uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed in un ingiustificato aumento del contenzioso, in ostacolo alla ragionevole durata dei processi pendenti e al corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, pronunciando sul reclamo proposto dalla con ricorso del 10 Parte_1 ottobre 2024, avverso il decreto del 23 settembre 2024 emesso dal
Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna il reclamante alla rifusione delle spese sostenute dalla reclamata, che liquida in complessivi €. 1.418,00, per compensi, oltre rimborso forfetario (15%) iva e cap come per legge.
pag. 9 di 10 3. condanna la reclamante al risarcimento del danno ex art. 96 co. 3
c.p.c. in favore della reclamata, che quantifica equitativamente in €.
800,00.
Così deciso, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il presidente rel.
Alberto Binetti
pag. 10 di 10
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
La Corte di Appello di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
- Alberto BINETTI presidente rel.
- Paolo RIZZI consigliere
- Maristella SARDONE consigliere ha emesso il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al n. 1204 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., assistita e difesa Parte_1 dall'avv. Lorenzo Iacobone, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Modugno alla via delle Ortensie, 1, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
RECLAMANTE
E
Controparte_1
in persona del Presidente p.t., assistita e difesa
[...] dall'avv. Celestina Barile, giusta procura e determinazione del Segretario
Generale n. 71 del 10 settembre 2018, in atti, domiciliata presso l'Ufficio
Legale dell'Ente medesimo, nonché al domicilio digitale cciaa@ba. camcom.it; Email_2
RECLAMATA Con atto del 29 luglio 2024 il Conservatore del Registro delle Imprese di egnalava ex art. 2477 co. 5 c.c. al Tribunale civile di Bari il mancato CP_1 adempimento dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo / revisore da parte della società Parte_1
Con decreto depositato il 23 settembre 2024, notificato il 27 settembre
2024, il Tribunale di Bari in composizione collegiale, verificato che la
“risulta aver superato i limiti di cui all'art. 2477 co. 2 lett. C), n. Parte_1
1) e/o n. 2) c.c. relativo/i agli esercizi 2021 e 2022” procedeva alla nomina d'ufficio dei sindaci della predetta società, assegnando ai professionisti nominati un termine di 7 giorni per l'accettazione dell'incarico, disponendo che “l'organo di controllo nominato è tenuto alla vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. (e non anche di revisore legale dei conti) e segnala che si applicano le norme sul collegio sindacale previste per le società per azioni
(art. 2477 co. 4 c.c.)”.
Avverso detto decreto, con ricorso tempestivamente depositato, la Pt_1 ha proposto reclamo, ex art. 739 c.p.c., chiedendone la revoca, ovvero,
[...] in subordine, chiedendone la parziale riforma, con riduzione dei componenti dell'organo di controllo da tre membri ad uno, in conformità
a quanto previsto dall'art. 2477 cod. civ.
A fondamento del reclamo ha dedotto a) di aver, seppure tardivamente rispetto ai limiti temporali imposti dall'art. 2477 c.c., cercato di sopperire alla nomina dell'organo di controllo, avendo nominato, in data 27 luglio 2023, il dott. Per_1 quale revisione dei conti;
pag. 2 di 10 b) di avere omesso il deposito del detto verbale di nomina presso il registro delle imprese, in assenza di un termine di legge per tale adempimento, e di avervi provveduto soltanto in data 27 settembre
2024, una volta conosciuta la nomina del collegio sindacale da parte del Tribunale, su segnalazione della Controparte_1
c) che la segnalazione era illegittima, in quanto non era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;
d) che la nomina giudiziale del collegio sindacale era superflua, ed andava revocata, avendo la società reclamante proveduto, prima della segnalazione, alla nomina del revisore dei conti che è alternativo, ai sensi dell'art. 2477 cod. civ. all'organo di controllo:
e) che, in ogni caso, l'organo di controllo previsto dalla norma era monocratico sicché il numero dei sindaci nominati andava, in subordine, ridotto da tre ad uno:
La di costituitasi in giudizio, ha contestato sia la pretesa Pt_2 CP_1 illegittimità della segnalazione, allegando di avere comunicato a mezzo pec l'avvio del procedimento in data 30 gennaio 2024, notevolmente anteriore alla segnalazione al Tribunale, sia la fondatezza del reclamo, sottolineando la possibilità che i due organi – revisore dei conti e collegio sindacale – possano coesistere, avendo funzioni non perfettamente sovrapponibili, sia che la nomina di un sindaco monocratico è una facoltà ed non obbligo di legge.
Ha concluso la reclamata, pertanto, chiedendo il rigetto del reclamo, con vittoria di spese e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
***
pag. 3 di 10 Il presente procedimento prende le mosse dal mancato adempimento, da parte dell'odierna reclamante, dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le S.r.l. che, per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno uno dei parametri dettati dall'art. 2477 c.c.
Il comma 5 dell'art. 2477 c.c., come modificato dall'art.379 CCI (d. lgs n.14/2019), dispone infatti che nel caso di inerzia dell'assemblea di srl obbligata, in sede di approvazione del bilancio, alla nomina di organo di controllo o di revisore, ai sensi del II comma dello stesso art.2477, alla nomina provvede il tribunale “su richiesta di qualsiasi soggetto interessato
o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati dalla norma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.
L'intervento esterno del Tribunale è consentito in caso di obbligo di nomina per il superamento dei limiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 2477 c.c., ricorrente nel caso di specie, che impone la nomina quando la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
Il Tribunale, in caso di intervento, provvede direttamente ed autonomamente alla nomina dell'organo di controllo o del revisore;
viene di fatto sottratto tale potere all'assemblea.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione prodotta risulta che:
pag. 4 di 10 - in data 30 gennaio 2024, l'Ufficio del Registro delle Imprese presso la di ai sensi dell'art. 2477 comma 5 c.c., segnalava alla Parte_2 CP_1 società che, a fronte di una verifica automatica dei dati presenti Parte_1 all'interno dei bilanci depositati in relazione agli esercizi 2021 - 2022, nonché delle informazioni acquisite da parte di altre Pubbliche
Amministrazioni, era stato rilevato il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione della nomina dell'organo di controllo/revisore ed assegnava alla stessa società termine fino al 31.03.2024 per l'inoltro della relativa pratica al Registro delle Imprese di precisando che, in caso CP_1 di mancato adempimento, il Conservatore avrebbe provveduto alla segnalazione al Tribunale competente per la nomina d'ufficio;
- in data 29 luglio 2024, non avendo la ottemperato Parte_1 all'adempimento di cui alla comunicazione del 30 gennaio 2024, il
Conservatore del Registro delle Imprese di presentava al Tribunale CP_1 di Bari la segnalazione prevista dall'art. 2477, co. 5, c.c. per ottenere la nomina d'ufficio dell'organo;
- in data 23 – 27 settembre 2024 veniva emesso dal Tribunale di Bari il provvedimento di nomina del collegio sindacale oggi oggetto di reclamo;
- in data 27 settembre 2024, la presentava la pratica telematica, Parte_1 con la quale chiedeva l'iscrizione del revisore legale, allegando il verbale di assemblea del 27 luglio 2023, con il quale era stato nominato revisore dei conti il dr. ; Persona_2
- la pratica veniva sospesa in sede di istruttoria, in attesa delle determinazioni del Tribunale in ordine alla nomina dell'organo di controllo;
- In data 21.10.2024, quindi, la pratica veniva evasa e il sig. Persona_2 veniva iscritto quale revisore legale della società.
Tanto premesso in punto di fatto, il reclamo è infondato e va rigettato.
pag. 5 di 10 Nonostante sia pacifico che la abbia provveduto alla nomina del Parte_1 revisore legale, nella persona del dott. , deve prendersi atto Persona_2 che, con il decreto oggetto di reclamo, il Tribunale ha provveduto alla nomina di un collegio sindacale, disponendo espressamente che “l'organo di controllo nominato è tenuto alla vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. (e non anche di revisore legale dei conti) e segnala che si applicano le norme sul collegio sindacale previste per le società per azioni (art. 2477 co. 4 c.c.)”.
La segnalazione da parte della Camera di Commercio era perfettamente legittima, dal momento che la stessa aveva comunicato, in data 30 gennaio 2024, alla la sussistenza dei presupposti per la nomina Parte_1 dell'organo di controllo/revisore ex art. 2477 co. 5 cod. civ., con termine per l'adempimento entro il 31 marzo 2024, termine che, pacificamente, non è stato rispettato dall'odierna reclamante.
Sul punto la Camera di Commercio ha dimostrato, depositando le pec in formato .eml (che consentono di verificare il contenuto della comunicazione) senza possibilità di dubbio alcuno, di avere effettuato la comunicazione – sempre che, nella presente procedura, possa riternersi applicato l'obbligo dell'amministrazione di comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90, non trattandosi di procedimento amministrativo, bensì di una segnalazione imposta dalla legge -.
Né può ritenersi che il deposito delle pec in formato .eml sia stato tardivo, giacché esso è avvenuto in risposta a specifica contestazione di controparte ed il procedimento camerale non prevede preclusioni istruttorie.
L'eccezione di illegittimità è, dunque, destituita di fondamento.
Analogamente va rigettata l'eccezione di carenza di ius postulandi del difensore della Camera di Commercio, alla luce della procura specificamente riferita all'odierno procedimento, depositata in atti.
pag. 6 di 10 Nel merito, va ricordato che l'art. 2403 c.c., che descrive i doveri del
Collegio Sindacale, ai commi 1 e 2 prevede che: “Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia”.
E' escluso che l'incarico conferito al dott. limitato alla sola Per_1 revisione legale dei conti possa comprendere tutti i compiti di cui all'art. 2403 cod. civ., come ad esempio quelli di controllo gestionale.
Come correttamente evidenziato dalla reclamata, dunque, gli organi di controllo nominati rispettivamente dalla società, con la delibera assembleare del 27 luglio 2023, e dal Tribunale di Bari, con il decreto del
23.09.2024, possono coesistere all'interno della società stessa, in quanto hanno finalità diverse.
Infatti, nel primo caso si tratta di un revisione legale ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 che ha la funzione di verificare la regolare tenuta della contabilità e della gestione (“[…] l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico [...]”); nel secondo caso, come espressamente indicato nel decreto di nomina, si tratta dell'“organo di controllo tenuto alla vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. (e non anche di revisione legale dei conti)”.
pag. 7 di 10 Al revisore contabile non può essere affidato, e non compete, il controllo di gestione, che il Tribunale, nel decreto reclamato, ha invece espressamente affidato al nominato collegio sindacale.
Pertanto, tenuto conto della diversità di compiti e di funzioni riservati all'uno e all'altro soggetto, il reclamo è infondato e va rigettato.
Quanto alla richiesta subordinata di ridurre il numero dei sindaci da tre ad uno, è sufficiente rilevare come la norma prevede testualmente che
“nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”, il che significa che la nomina di un organo di controllo monocratico non è l'unica possibile, affiancandosi come posssibilità alternativa a quella di un organo di tre membri.
Segue che non vi è per il Tribunale alcun obbligo di nomina di un solo sindaco, sicché anche la richiesta subordinata di rduzione del numero dei sindaci nominati da tre ad uno va rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, per le quali la ha Controparte_1 formulato specifica domanda, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
pag. 8 di 10 Infine, la Corte ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 96 co. 3
c.p.c., che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, qualora nel comportamento della ricorrente si ravvisi certamente la colpa grave, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, anche in sede di gravame” (cfr. Cassazione civile sez.
I, 2 settembre 2024, n. 23488). Tale forma di responsabilità, nella specie,
è agevolmente ravvisabile nell'avere la reclamante contestato la legittimità e correttezza della segnalazione da parte della CP_1
dopo essere rimasta inadempiente rispetto ad un espresso
[...] invito della stessa (invito che la reclamante ha infondatamente dedotto di non avere mai ricevuto) e nell'avere sollevato eccezioni concernenti lo ius postulandi o la dedotta monocraticità dell'organo di controllo, palesemente infondate;
precisa la Suprema Corte, che in casi del genere,
“la condotta in parola si traduce innegabilmente in uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed in un ingiustificato aumento del contenzioso, in ostacolo alla ragionevole durata dei processi pendenti e al corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, pronunciando sul reclamo proposto dalla con ricorso del 10 Parte_1 ottobre 2024, avverso il decreto del 23 settembre 2024 emesso dal
Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna il reclamante alla rifusione delle spese sostenute dalla reclamata, che liquida in complessivi €. 1.418,00, per compensi, oltre rimborso forfetario (15%) iva e cap come per legge.
pag. 9 di 10 3. condanna la reclamante al risarcimento del danno ex art. 96 co. 3
c.p.c. in favore della reclamata, che quantifica equitativamente in €.
800,00.
Così deciso, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il presidente rel.
Alberto Binetti
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