TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1181 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi ex articolo 473 bis
51 c.p.c. da e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario a Fano in data 06/05/2001, optando per il regime della comunione dei beni;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso come integrato in data 14/05/2025, da intendersi qui integralmente richiamate. Nel corso dell'udienza del 20/05/2025, svoltasi in presenza, le parti si sono riportate alle condizioni di cui al ricorso come integrato in data 14/05/2025 confermando integralmente le condizioni di cui al trasferimento immobiliare.
Pertanto, con riferimento al pattuito trasferimento del diritto immobiliare, si rinvia a quanto specificato nel verbale di udienza del 20/05/2025 redatto in conformità al principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 21716/2021 e a quanto disposto dal protocollo redatto dal Presidente della Corte D'Appello di
Ancona e sottoscritto anche dal Presidente del Tribunale di Pesaro in data 10/07/2024.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articolo 70 e 71 c.p.c .
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151 1° comma c.c..
Dal matrimonio sono nate due figlie: nata a [...] il [...] e nata a Per_1 Per_2
Pesaro il 31.03.2006, entrambe maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative alle figlie non siano in contrasto con i loro interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
P.Q.M.
Il Tribunale, Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
ata il 08/12/1979 a FANO (PU) Parte_1
E
ato il 18/12/1969 a PESARO (PU) Parte_2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo come integrato in data 14/05/2025 e al verbale di udienza del 20/05/2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
Visti gli artt.191 e 453 cod. civ. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
ORDINA
che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Deciso in data 27/05/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi ex articolo 473 bis
51 c.p.c. da e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario a Fano in data 06/05/2001, optando per il regime della comunione dei beni;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso come integrato in data 14/05/2025, da intendersi qui integralmente richiamate. Nel corso dell'udienza del 20/05/2025, svoltasi in presenza, le parti si sono riportate alle condizioni di cui al ricorso come integrato in data 14/05/2025 confermando integralmente le condizioni di cui al trasferimento immobiliare.
Pertanto, con riferimento al pattuito trasferimento del diritto immobiliare, si rinvia a quanto specificato nel verbale di udienza del 20/05/2025 redatto in conformità al principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 21716/2021 e a quanto disposto dal protocollo redatto dal Presidente della Corte D'Appello di
Ancona e sottoscritto anche dal Presidente del Tribunale di Pesaro in data 10/07/2024.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articolo 70 e 71 c.p.c .
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151 1° comma c.c..
Dal matrimonio sono nate due figlie: nata a [...] il [...] e nata a Per_1 Per_2
Pesaro il 31.03.2006, entrambe maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative alle figlie non siano in contrasto con i loro interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
P.Q.M.
Il Tribunale, Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
ata il 08/12/1979 a FANO (PU) Parte_1
E
ato il 18/12/1969 a PESARO (PU) Parte_2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo come integrato in data 14/05/2025 e al verbale di udienza del 20/05/2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
Visti gli artt.191 e 453 cod. civ. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
ORDINA
che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Deciso in data 27/05/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni