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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/06/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3721/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BOZZI CHIARA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BETTINI Controparte_1 C.F._2
BARBARA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 24 Maggio 2003 a Pisa, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 35 parte 2 serie A dell'anno 2003, Per_ optando per il regime della separazione dei beni, dalla cui unione nascevano a Pisa le figlie (nata il [...]) maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente e (nata il Per_2
10/12/2008) ancora minorenne. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi (Cod. Fisc. Parte_1
) e (Cod. C.F._1 Controparte_1
Fisc. ), che hanno contratto matrimonio concordatario in data 24 C.F._2
Maggio 2003 a Pisa, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 35 parte 2 serie A dell'anno 2003, optando per il regime della separazione dei beni;
2 , per garantire alla figlia minore il diritto di mantenere un rapporto CP_2 Per_2
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, in modo condiviso la minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata e residenza anagrafica presso l'abitazione assegnata alla madre sita in Vecchiano-
Pisa Via Guglielmo Marconi, 104/A. Il padre ha la facoltà di vederla e tenerla con sé compatibilmente con le eSIenze lavorative di entrambi i genitori, salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati, che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: * due giorni a settimana, e più precisamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alla mattina dopo al rientro a scuola, quindi, con pernotto;
* due fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì all'uscita di scuola, fino alla domenica dopo cena;
* per quanto attiene al periodo delle festività, è seguito il criterio dell'alternanza, pertanto, ciascun genitore può tenere in via esclusiva presso di sé la figlia alternativamente durante le principali festività; nel periodo tra la vigilia di Natale all'Epifania, i genitori concorderanno i giorni in cui il padre tiene con sé la figlia, altrettanto, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi, nel periodo di
Pasqua; * nei periodi di vacanza estiva il padre può tenere con sé la figlia per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 10 Giugno di ogni anno. Le parti si sono rese disponibili a modificare gli orari e i giorni concordati nell'interesse e nel rispetto delle eSIenze della figlia. I genitori si sono impegnati a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni devono essere adottate dai genitori concordemente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. I coniugi hanno dichiarato di prestare il consenso al rilascio del passaporto e hanno prestato, altresì, il reciproco consenso all'espatrio con l'altro genitore della figlia minore ed all'ottenimento di tutta la documentazione a tal fine necessaria, impegnandosi l'un l'altro fin da ora a formalizzare, ove richiesto, davanti alle autorità preposte il suddetto consenso/assenso;
3 ASSEGNA la casa coniugale alla SI.ra , sita in Vecchiano-Pisa Via Guglielmo Parte_1
Marconi, 104/A, ove vive con le figlie;
il SI. trasferisce altrove la propria Controparte_1
residenza, impegnandosi a comunicare alla moglie il nuovo indirizzo, portando via con sé dall'abitazione coniugale i propri effetti personali, i beni di sua esclusiva proprietà e quanto altro eventualmente concordato col coniuge.
4 PONE a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra quale Controparte_1 Pt_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne, ma Per_2
non ancora economicamente autosufficiente, la somma di euro 400,00 mensili (Euro 200,00 per ciascuna figlia) da corrispondere attraverso bonifico bancario sul conto corrente presso
Poste Italiane IBAN: IT64 C3608 1051 3827 1571 371588 intestato alla stessa, ogni 15 di ciascun mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT. La SI.ra percepisce per intero l'assegno unico per entrambe le figlie, avendo rinunciato il SI. Pt_1
alla metà a lui spettante;
CP_1 5 DISPONE che entrambi i genitori provvedono al pagamento nella misura del 50% ciascuno,
delle somme necessarie per le spese straordinarie relative alle figlie. Le spese straordinarie superiori ad € 100,00 di importo unico sono rimborsate a richiesta scritta (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) corredata dal giustificativo della spesa entro 10 giorni;
mentre le spese di valore inferiore e di ordine quotidiano sono raggruppate in unico conteggio e comunicate con unica richiesta scritta (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc). Le voci di spesa vengono qui richiamate a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci (non da banco) prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
e) visite specialistiche presso strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
i) spese per ricevimenti, feste e cerimonie, musicali ed altro, sempre preventivamente da concordarsi tra i genitori.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- i coniugi si sono impegnati e obbligati a pagare le rate del mutuo nella misura del 50% ciascuno della casa familiare;
- i coniugi hanno dichiarato di essere ciascuno per sé autosufficiente economicamente e hanno rinunciato a chiedere alcun contributo per il mantenimento;
- con la sottoscrizione del ricorso i SIg.ri e hanno dichiarato, a definizione dei CP_1 Pt_1 rapporti economici e patrimoniali tra gli stessi, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto stabilito nei presenti accordi;
6. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
7 ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 10/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3721/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BOZZI CHIARA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BETTINI Controparte_1 C.F._2
BARBARA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 24 Maggio 2003 a Pisa, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 35 parte 2 serie A dell'anno 2003, Per_ optando per il regime della separazione dei beni, dalla cui unione nascevano a Pisa le figlie (nata il [...]) maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente e (nata il Per_2
10/12/2008) ancora minorenne. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi (Cod. Fisc. Parte_1
) e (Cod. C.F._1 Controparte_1
Fisc. ), che hanno contratto matrimonio concordatario in data 24 C.F._2
Maggio 2003 a Pisa, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 35 parte 2 serie A dell'anno 2003, optando per il regime della separazione dei beni;
2 , per garantire alla figlia minore il diritto di mantenere un rapporto CP_2 Per_2
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, in modo condiviso la minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata e residenza anagrafica presso l'abitazione assegnata alla madre sita in Vecchiano-
Pisa Via Guglielmo Marconi, 104/A. Il padre ha la facoltà di vederla e tenerla con sé compatibilmente con le eSIenze lavorative di entrambi i genitori, salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati, che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: * due giorni a settimana, e più precisamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alla mattina dopo al rientro a scuola, quindi, con pernotto;
* due fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì all'uscita di scuola, fino alla domenica dopo cena;
* per quanto attiene al periodo delle festività, è seguito il criterio dell'alternanza, pertanto, ciascun genitore può tenere in via esclusiva presso di sé la figlia alternativamente durante le principali festività; nel periodo tra la vigilia di Natale all'Epifania, i genitori concorderanno i giorni in cui il padre tiene con sé la figlia, altrettanto, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi, nel periodo di
Pasqua; * nei periodi di vacanza estiva il padre può tenere con sé la figlia per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 10 Giugno di ogni anno. Le parti si sono rese disponibili a modificare gli orari e i giorni concordati nell'interesse e nel rispetto delle eSIenze della figlia. I genitori si sono impegnati a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni devono essere adottate dai genitori concordemente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. I coniugi hanno dichiarato di prestare il consenso al rilascio del passaporto e hanno prestato, altresì, il reciproco consenso all'espatrio con l'altro genitore della figlia minore ed all'ottenimento di tutta la documentazione a tal fine necessaria, impegnandosi l'un l'altro fin da ora a formalizzare, ove richiesto, davanti alle autorità preposte il suddetto consenso/assenso;
3 ASSEGNA la casa coniugale alla SI.ra , sita in Vecchiano-Pisa Via Guglielmo Parte_1
Marconi, 104/A, ove vive con le figlie;
il SI. trasferisce altrove la propria Controparte_1
residenza, impegnandosi a comunicare alla moglie il nuovo indirizzo, portando via con sé dall'abitazione coniugale i propri effetti personali, i beni di sua esclusiva proprietà e quanto altro eventualmente concordato col coniuge.
4 PONE a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra quale Controparte_1 Pt_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne, ma Per_2
non ancora economicamente autosufficiente, la somma di euro 400,00 mensili (Euro 200,00 per ciascuna figlia) da corrispondere attraverso bonifico bancario sul conto corrente presso
Poste Italiane IBAN: IT64 C3608 1051 3827 1571 371588 intestato alla stessa, ogni 15 di ciascun mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT. La SI.ra percepisce per intero l'assegno unico per entrambe le figlie, avendo rinunciato il SI. Pt_1
alla metà a lui spettante;
CP_1 5 DISPONE che entrambi i genitori provvedono al pagamento nella misura del 50% ciascuno,
delle somme necessarie per le spese straordinarie relative alle figlie. Le spese straordinarie superiori ad € 100,00 di importo unico sono rimborsate a richiesta scritta (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) corredata dal giustificativo della spesa entro 10 giorni;
mentre le spese di valore inferiore e di ordine quotidiano sono raggruppate in unico conteggio e comunicate con unica richiesta scritta (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc). Le voci di spesa vengono qui richiamate a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci (non da banco) prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
e) visite specialistiche presso strutture private;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
i) spese per ricevimenti, feste e cerimonie, musicali ed altro, sempre preventivamente da concordarsi tra i genitori.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- i coniugi si sono impegnati e obbligati a pagare le rate del mutuo nella misura del 50% ciascuno della casa familiare;
- i coniugi hanno dichiarato di essere ciascuno per sé autosufficiente economicamente e hanno rinunciato a chiedere alcun contributo per il mantenimento;
- con la sottoscrizione del ricorso i SIg.ri e hanno dichiarato, a definizione dei CP_1 Pt_1 rapporti economici e patrimoniali tra gli stessi, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto stabilito nei presenti accordi;
6. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
7 ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 10/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori