Ordinanza collegiale 15 luglio 2022
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 22411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22411 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22411/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06283/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6283 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Dino Caudullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Commissione Nazionale di Cui All'Articolo 7 del Dm Istruzione 9.11.2021, n. 326, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Commissione Esaminatrice del Concorso Ordinario Ab24, non costituiti in giudizio.
per l'annullamento
1) dell''esito della prova scritta del ricorrente svolta nell''ambito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Emilia Romagna di cui al Decreto dipart.le del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell''Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., laddove al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 64/100 e della conseguente non ammissione alla prova orale;
2) dell''elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria per la classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Emilia Romagna di cui al Decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell''Istruzione n.499 del 21.04.2020 e succ. mod., nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso tra i candidati ammessi alla prova orale;
3) dei verbali di correzione della prova scritta svolta dal ricorrente, di cui si sconoscono gli estremi;
4) dell''archivio nazionale dei quesiti di cui all''art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese), come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;
5) della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese) per la regione Emilia Romagna, nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l''annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell''ammissione alla prova orale.
6) del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta per la classe di concorso AB24.
7) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell''Istruzione n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal Decreto n.23 del 5.01.2022, nonché di ogni altro atto comunque pregiudizievole per il ricorrente.
Per l'accertamento e la declaratoria:
del diritto del ricorrente all''assegnazione del punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa, con la consequenziale declaratoria della idoneità ai fini dell''ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l''annullamento e conseguente invalidazione delle domande ritenute errate con il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio prevista per l''ammissione alla prova orale.
E per la condanna
in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il punteggio di punti 2.00 per la/le risposta/e rese ai quesiti di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale ai fini della sua ammissione alla prova orale ovvero, in subordine, per l''annullamento delle domande di cui in narrativa con la conseguente loro invalidazione ed il derivante proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell''ammissione alla prova orale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 il dott. CO De FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna.
Con ordinanza n. 7793/2022 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
Con atto depositato in data 14 ottobre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 24 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tenuto conto della dichiarazione appena menzionata con cui parte ricorrente ha manifestato il proprio sopravvenuto difetto di interesse al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett.c), del c.p.a.
Le spese del giudizio in considerazione dell’esito della controversia e della rilevanza degli interessi fatti valere, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AS, Presidente
CO De FA, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO De FA | AN AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.