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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/11/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 734/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 22.9.2021
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Gollin giusta mandato in calce Parte_1 alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monselice, Piazza XX Settembre 7
Appellante Contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiano Berto e Serena Controparte_1 Biancardi, giusta procura allegata al fascicolo telematico, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Este, via Marco Valerio Marziale 29
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Rovigo n. 66/2021 del 23.3.2021
IN PUNTO: differenze retributive
Conclusioni: Per parte appellante: “”in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza n. 66/2021 del 23/03/2021 emessa dal Tribunale di Rovigo, depositata in pari data e resa nella causa n.408/2020 RG, non notificata, ………..NEL MERITO siano rigettate tutte le domande della ricorrente perché infondate in fatto e diritto e non provate ovvero per nullità del ricorso introduttivo del giudizio. IN OGNI CASO Spese, diritti e compenso di entrambi i gradi di giudizio rifusi””.
Per parte appellata: “” 1) in via preliminare:
1 ▪ dichiarare l'appello inammissibile ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. poiché privo della ragionevole possibilità di essere accolto, attesa l'infondatezza delle doglianze formulate;
2) in via principale:
▪ rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della pronuncia impugnata;
▪ previe declaratorie di legge e, in particolare, che tra le parti è intercorso, dal 01.11.2013 al 05.09.2018, un rapporto di lavoro subordinato, svoltosi secondo le modalità descritte in atti, e che la ricorrente ha diritto all'inquadramento come operaia part-time, 5° livello, CCNL Studi Professionali, condannare al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, dell'importo di € 2.884,61#, di cui € 2.234,80# per differenze retributive, € 649,81#
[...] per TFR, oltre interessi al tasso di legge maturati dal 05.09.2018, data della cessazione del rapporto, al saldo effettivo o del diverso importo che dovesse risultare dovuto;
3) in via istruttoria:
▪ si reitera la richiesta di CTU contabile per la determinazione delle somme dovute alla lavoratrice e la verifica della correttezza dei conteggi dalla medesima prodotti;
▪ si reitera la richiesta di essere abilitati a prova diretta per interpello e per testi sul seguente capitolo di prova:
1. vero che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze del dott. Controparte_1 Parte_1 presso il suo studio di Este, con mansioni di addetta alle pulizie, dal novembre del 2013 al 05.09.2018 (testi: , , e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Tes_5 ;
[...] 3) in ogni caso:
▪ spese e compensi del doppio grado di giudizio ex d.m. 55/2014, nonché ex d.m. 147/2022 integralmente rifusi, oltre al rimborso forfetario del 15% ex art. 2 d.m. cit., c.p.a. e IVA come per legge.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta da diretta ad ottenere le differenze retributive maturate Controparte_1 in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze di , in qualità di Parte_1 addetta alle pulizie, ha condannato il convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma di
€ 2.234,80 per differenze retributive ed € 649,81 a titolo di tfr, il tutto maggiorato di accessori di legge oltre alle spese di lite.
2. Il primo giudice, sebbene dall'istruttoria svolta era emerso che i testi non fossero a conoscenza dell'effettivo orario di lavoro, doveva ritenersi, in ragione della documentazione relativa alla regolarizzazione per il periodo successivo, che la ricorrente avesse prestato la propria attività lavorativa per quattro ore ogni sabato mattina. Tale documentazione, proveniente dallo stesso datore di lavoro, doveva ritenersi di valore confessorio anche alla luce delle altre circostanze acquisite dai testimoni escussi avuto riguardo alla continuità della prestazione della . CP_1 La ricorrente, dunque, aveva fornito prova di aver svolto l'attività lavorativi nei termini dedotti percependo la somma mensile indicata in ricorso (€ 130,00), mentre il convenuto non aveva dimostrato di aver corrisposto l'intera retribuzione spettante;
sul punto dovevano utilizzarsi i conteggi prodotti dalla ricorrente, detratta la somma percepita, stante la generica contestazione degli stessi da parte del Pt_1 Ha precisato che non poteva essere disposta la regolarizzazione previdenziale stante la mancata chiamata in causa dell'INPS. Quanto alla eccezione di mancata produzione del CCNL di categoria, tale rilievo era stato sollevato dalla parte resistente solo nelle note finali dovendosi ritenere superato non avendo il convenuto contestato l'esistenza e il contenuto del contratto.
2 3. Avverso la sentenza ha proposto appello con quattro motivi. Parte_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la Controparte_1 conferma della decisione impugnata
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo e per cambio del relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 2 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto Parte_1 dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa anche nel periodo febbraio 2017-aprile 2018, espressamente contestato anche in primo grado, tenuto conto che nel dicembre 2016 la aveva manifestato la volontà di interrompere il rapporto con il sig. il CP_1 Pt_1 quale aveva assunto dapprima una nuova dipendente addetta alla pulizia che aveva lavorato sino al settembre 2017, e poi, dopo altre collaborazioni, aveva trovato una sostituta nella sig.ra nel maggio 2018. CP_1 Peraltro, nel febbraio 2018 l'appellante era stato oggetto di accertamento da parte della Guardia di Finanza la quale aveva rilevato come la aveva lavorato come CP_1 dipendente fino a gennaio 2017 e la regolarizzazione del rapporto era poi avvenuta solo per il periodo novembre 2013-gennaio 2017. Come emerso dal verbale della Guardia di Finanza era prassi del dott. far Pt_1 sottoscrivere alla una ricevuta delle somme percepite mensilmente e le relative CP_1 annotazioni si fermavano a gennaio 2017; non essendo emersi elementi certi rispetto al periodo da febbraio 2017 ad aprile 2018 la sentenza andava riformata dovendosi limitare il periodo di lavoro dal novembre 2013 al gennaio 2017 e dal maggio 2018 al settembre 2018. Con il secondo motivo ha contestato l'orario di lavoro rispettato dalla ricorrente rilevando come le testimonianze assunte non avevano affatto confermato l'orario dedotto dalla essendosi limitate a riferire che la ricorrente faceva le pulizia il sabato mattina.
CP_1 Il primo giudice aveva desunto l'orario di lavoro solo dalla documentazione inerente la assunzione della dipendente tra maggio e settembre 2018 non potendosi da ciò dedurre che lo stesso orario lavorativo fosse stato rispettato anche per il periodo precedente. Con il terzo motivo ha lamentato la quantificazione delle somme spettanti alla
CP_1 tenuto conto che il convenuto, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, aveva specificamente e puntualmente contestato i conteggi prodotti dalla ricorrente evidenziando come negli stessi fosse stato considerato un periodo in cui la non aveva lavorato
CP_1 (cioè da febbraio 2017 ad aprile 2018), e che era stato preso a base di calcolo un orario di lavoro di quattro ore mentre la aveva lavorato solo due ore a settimana.
CP_1 I conteggi, inoltre, non avevano considerato gli importi erogati a titolo di tfr. Con il quarto motivo ha contestato la mancata produzione del CCNL precisando che la ricorrente non aveva nemmeno indicato quale fosse la contrattazione applicabile e l'importo della relativa busta paga.
6. , rispetto al rilievo di nullità del ricorso introduttivo per mancata Controparte_1 allegazione del CCNL, ha precisato come tale eccezione era stata sollevata solo con le note autorizzate per la udienza di discussione e dunque tardivamente. In ogni caso l'eccezione era infondata avendo la ricorrente richiesto con le note conclusive il diritto all'inquadramento come operaia di V livello del CCNL studi professionali;
peraltro lo stesso datore di lavoro, nel regolarizzare la lavoratrice, aveva applicato sia per il periodo antecedente che per quello successivo il CCNL Studi professionali. Quanto ai rilievi di cui al primo, secondo e terzo morivo (errata valutazione delle risultanze istruttorie) l'appellata ha evidenziato come la sussistenza del rapporto di lavoro risultava
3 pacifica (in ragione dell'accertamento della guardia di finanza e della prova testimoniale espletata) mentre rispetto alla durata ed all'orario di lavoro ha richiamato la medesima documentazione e le emergenze istruttorie;
quanto alla censura riguardo alla mancata considerazione della intervenuta assunzione di altra persona che si occupava delle pulizie per il periodo contestato (febbraio 2017-aprile 2018) ha evidenziato che la citata assunzione era avvenuta in capo ad altro soggetto (la Consult Srl) e la assunzione di tale soggetto era avvenuta nel dicembre 2016 quanto la lavorava per il dott. CP_1 Pt_1 Quanto all'orario di lavoro ha rilevato che per il pregresso la lavoratrice era stata regolarizzata al 10%, e dunque per 4 ore (essendo l'orario settimanale ordinario di 40 ore), che la retribuzione percepita era sempre stata la stessa (130 mensili pari ad € 8,00 l'ora per 4 ore ogni sabato e per 4 giorni al mese).
7. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni di seguito rappresentate.
8. Alcun rilievo viene sollevato in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata tra il e la per il periodo da novembre 2013 a gennaio 2017 e per Pt_1 CP_1 quello da maggio 2018 a settembre 2018 e che l'appellante ha provveduto a regolarizzare a seguito del verbale della guardia di finanza.
9. La documentazione prodotta e le emergenze di causa non hanno, invece, confermato lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo dal febbraio 2017 all'aprile 2018 rispetto al quale l'appellante (reiterando le eccezioni svolte in primo grado) ha contestato con il primo motivo la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata essendosi il precedente rapporto di lavoro interrotto a dicembre 2016 (per volontà della lavoratrice) e poi ripristinato a maggio 2018 sino al settembre 2018. Le dichiarazioni testimoniali non hanno confermato che la abbia lavorato in tale CP_1 periodo risultando sul punto del tutto generiche e dalle altre risultanze di causa, così come dallo stesso verbale della guardia di finanza, non emerge prova certa dello svolgimento del rapporto lavorativo in tale periodo. Il teste , impiegata presso lo studio del dottor dal novembre 2018, Tes_5 Pt_1 avendo lavorato in precedenza, dal 2005, per la ditta Consult s.r.l., che svolgeva attività di elaborazione dati nello stesso ufficio in cui operava il convenuto assieme ad un avvocato, ha precisato che la ricorrente faceva le pulizie nello studio per tutti i tre soggetti il sabato mattina. Ha riferito che la ricorrente aveva le chiavi dell'ufficio ed i codici dell'allarme ed entrava da sola ed il teste non era mai andata in ufficio il sabato e non sapeva quante ore lavorasse di solito. Il teste ha riferito di lavorare presso lo studio del dottor dal marzo Testimone_2 Pt_1 2017 mentre in precedenza aveva lavorato per la Consult, che svolgeva elaborazioni contabili nello stesso ufficio del convenuto, dal 2013. Ha precisato di svolgere il proprio lavoro dal lunedì al venerdì, ma non nella giornata di sabato e di aver visto la ricorrente all'interno dello studio in qualche occasione, di mattina. Dal 2017 la ricorrente faceva le pulizia il sabato, ma non ha saputo riferire quante ore impiegasse in quanto entrava da sola ed aveva le chiavi ed il codic e dell'allarme. Ha poi precisato che la ha continuato a fare le pulizie in ufficio anche nel periodo CP_1 da maggio a settembre 2018.
10. Riguardo all'orario di lavoro rispettato nella giornata di sabato, di cui al secondo motivo, nei prospetti paga mensili provenienti dallo stesso datore di lavoro viene fatto riferimento ad un orario part time nella misura del 10% (che rispetto all'orario ordinario di 40 ore settimanali è pari a 4 ore); inoltre nel modello Unilav predisposto dal datore di lavoro all'atto relativo alla denunzia del rapporto di lavoro si fa riferimento ad un orario medio di circa tre ore (e dunque superiore alle due ore dedotte dall'appellante).
4 11. Priva di pregio risulta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo di primo grado per mancata allegazione/produzione del CCNL rientrando nel discrezionale apprezzamento officioso del giudicante, in rapporto a quanto allegato e provato dalle parti, la eventuale l'acquisizione del testo del CCNL al fine della decisione e potendo chiederne, in caso ritenuto indispensabile, l'acquisizione autonomamente (in termini di recente Cass. 20349/2025).
12. Per le ragioni sin qui rappresentate la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata avuto riguardo al periodo da febbraio 2017 al maggio 2018 rispetto al quale non è stata fornita prova dello svolgimento di attività lavorativa in favore del dott. Pt_1 Per l'effetto, sottraendo dagli importi riportati nel conteggio allegato al ricorso di primo grado (e posto a fondamento della statuizione di condanna contenuta nella sentenza impugnata) le somme calcolate anche per il periodo febbraio 2017-maggio 2018 (pari ad € 717,26) l'importo dovuto a viene rideterminato in complessivi € 2.167,35 Controparte_1 oltre accessori di legge (rivalutazione monetaria ed interessi legali) come riconosciuti nella statuizione di prime cure dalla data della domanda al sando.
13 In conseguenza della domanda svolta in tal senso dall'appellante deve essere disposta la restituzione da parte di della somma di € 717,26 ricevuta in esecuzione Controparte_1 della sentenza di primo grado (e relativa al periodo febbraio 2017-maggio 2018) oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo.
14. In ragione del parziale accoglimento dell'appello e della rideterminazione, in diminuzione, degli importi spettanti alla lavoratrice, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti nella misura di un terzo ed i residui due terzi, in ragione della complessiva e sostanziale soccombenza di , vanno posti a carico Parte_1 di quest'ultimo e vengono liquidati come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche sulla base della fascia di valore da € 1.100,00 ad € 5.200,00 e secondo le aliquote medie, tenendo ferma quanto al primo giudizio la liquidazione disposta dal Tribunale sulla quale effettuare la compensazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza, escludendo dal computo delle differenze il periodo febbraio 2017-aprile 2018, ridetermina la somma dovuta da in favore di in € 2.167,35 oltre accessori di legge;
Parte_1 Controparte_1
2) dispone la restituzione da parte di in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 717,26, relativa al periodo febbraio 2017-aprile 2018, ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali dal pagamento sino al saldo;
3) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un terzo e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato della residua quota dei due terzi liquidata quanto al giudizio di primo grado, tenuta ferma la liquidazione disposta dal Tribunale, in € 1.112,00 e quanto al presente giudizio in € 1.282,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva. Venezia, 2 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 22.9.2021
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Gollin giusta mandato in calce Parte_1 alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monselice, Piazza XX Settembre 7
Appellante Contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiano Berto e Serena Controparte_1 Biancardi, giusta procura allegata al fascicolo telematico, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Este, via Marco Valerio Marziale 29
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Rovigo n. 66/2021 del 23.3.2021
IN PUNTO: differenze retributive
Conclusioni: Per parte appellante: “”in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza n. 66/2021 del 23/03/2021 emessa dal Tribunale di Rovigo, depositata in pari data e resa nella causa n.408/2020 RG, non notificata, ………..NEL MERITO siano rigettate tutte le domande della ricorrente perché infondate in fatto e diritto e non provate ovvero per nullità del ricorso introduttivo del giudizio. IN OGNI CASO Spese, diritti e compenso di entrambi i gradi di giudizio rifusi””.
Per parte appellata: “” 1) in via preliminare:
1 ▪ dichiarare l'appello inammissibile ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. poiché privo della ragionevole possibilità di essere accolto, attesa l'infondatezza delle doglianze formulate;
2) in via principale:
▪ rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della pronuncia impugnata;
▪ previe declaratorie di legge e, in particolare, che tra le parti è intercorso, dal 01.11.2013 al 05.09.2018, un rapporto di lavoro subordinato, svoltosi secondo le modalità descritte in atti, e che la ricorrente ha diritto all'inquadramento come operaia part-time, 5° livello, CCNL Studi Professionali, condannare al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, dell'importo di € 2.884,61#, di cui € 2.234,80# per differenze retributive, € 649,81#
[...] per TFR, oltre interessi al tasso di legge maturati dal 05.09.2018, data della cessazione del rapporto, al saldo effettivo o del diverso importo che dovesse risultare dovuto;
3) in via istruttoria:
▪ si reitera la richiesta di CTU contabile per la determinazione delle somme dovute alla lavoratrice e la verifica della correttezza dei conteggi dalla medesima prodotti;
▪ si reitera la richiesta di essere abilitati a prova diretta per interpello e per testi sul seguente capitolo di prova:
1. vero che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze del dott. Controparte_1 Parte_1 presso il suo studio di Este, con mansioni di addetta alle pulizie, dal novembre del 2013 al 05.09.2018 (testi: , , e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Tes_5 ;
[...] 3) in ogni caso:
▪ spese e compensi del doppio grado di giudizio ex d.m. 55/2014, nonché ex d.m. 147/2022 integralmente rifusi, oltre al rimborso forfetario del 15% ex art. 2 d.m. cit., c.p.a. e IVA come per legge.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta da diretta ad ottenere le differenze retributive maturate Controparte_1 in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze di , in qualità di Parte_1 addetta alle pulizie, ha condannato il convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma di
€ 2.234,80 per differenze retributive ed € 649,81 a titolo di tfr, il tutto maggiorato di accessori di legge oltre alle spese di lite.
2. Il primo giudice, sebbene dall'istruttoria svolta era emerso che i testi non fossero a conoscenza dell'effettivo orario di lavoro, doveva ritenersi, in ragione della documentazione relativa alla regolarizzazione per il periodo successivo, che la ricorrente avesse prestato la propria attività lavorativa per quattro ore ogni sabato mattina. Tale documentazione, proveniente dallo stesso datore di lavoro, doveva ritenersi di valore confessorio anche alla luce delle altre circostanze acquisite dai testimoni escussi avuto riguardo alla continuità della prestazione della . CP_1 La ricorrente, dunque, aveva fornito prova di aver svolto l'attività lavorativi nei termini dedotti percependo la somma mensile indicata in ricorso (€ 130,00), mentre il convenuto non aveva dimostrato di aver corrisposto l'intera retribuzione spettante;
sul punto dovevano utilizzarsi i conteggi prodotti dalla ricorrente, detratta la somma percepita, stante la generica contestazione degli stessi da parte del Pt_1 Ha precisato che non poteva essere disposta la regolarizzazione previdenziale stante la mancata chiamata in causa dell'INPS. Quanto alla eccezione di mancata produzione del CCNL di categoria, tale rilievo era stato sollevato dalla parte resistente solo nelle note finali dovendosi ritenere superato non avendo il convenuto contestato l'esistenza e il contenuto del contratto.
2 3. Avverso la sentenza ha proposto appello con quattro motivi. Parte_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la Controparte_1 conferma della decisione impugnata
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo e per cambio del relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 2 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto Parte_1 dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa anche nel periodo febbraio 2017-aprile 2018, espressamente contestato anche in primo grado, tenuto conto che nel dicembre 2016 la aveva manifestato la volontà di interrompere il rapporto con il sig. il CP_1 Pt_1 quale aveva assunto dapprima una nuova dipendente addetta alla pulizia che aveva lavorato sino al settembre 2017, e poi, dopo altre collaborazioni, aveva trovato una sostituta nella sig.ra nel maggio 2018. CP_1 Peraltro, nel febbraio 2018 l'appellante era stato oggetto di accertamento da parte della Guardia di Finanza la quale aveva rilevato come la aveva lavorato come CP_1 dipendente fino a gennaio 2017 e la regolarizzazione del rapporto era poi avvenuta solo per il periodo novembre 2013-gennaio 2017. Come emerso dal verbale della Guardia di Finanza era prassi del dott. far Pt_1 sottoscrivere alla una ricevuta delle somme percepite mensilmente e le relative CP_1 annotazioni si fermavano a gennaio 2017; non essendo emersi elementi certi rispetto al periodo da febbraio 2017 ad aprile 2018 la sentenza andava riformata dovendosi limitare il periodo di lavoro dal novembre 2013 al gennaio 2017 e dal maggio 2018 al settembre 2018. Con il secondo motivo ha contestato l'orario di lavoro rispettato dalla ricorrente rilevando come le testimonianze assunte non avevano affatto confermato l'orario dedotto dalla essendosi limitate a riferire che la ricorrente faceva le pulizia il sabato mattina.
CP_1 Il primo giudice aveva desunto l'orario di lavoro solo dalla documentazione inerente la assunzione della dipendente tra maggio e settembre 2018 non potendosi da ciò dedurre che lo stesso orario lavorativo fosse stato rispettato anche per il periodo precedente. Con il terzo motivo ha lamentato la quantificazione delle somme spettanti alla
CP_1 tenuto conto che il convenuto, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, aveva specificamente e puntualmente contestato i conteggi prodotti dalla ricorrente evidenziando come negli stessi fosse stato considerato un periodo in cui la non aveva lavorato
CP_1 (cioè da febbraio 2017 ad aprile 2018), e che era stato preso a base di calcolo un orario di lavoro di quattro ore mentre la aveva lavorato solo due ore a settimana.
CP_1 I conteggi, inoltre, non avevano considerato gli importi erogati a titolo di tfr. Con il quarto motivo ha contestato la mancata produzione del CCNL precisando che la ricorrente non aveva nemmeno indicato quale fosse la contrattazione applicabile e l'importo della relativa busta paga.
6. , rispetto al rilievo di nullità del ricorso introduttivo per mancata Controparte_1 allegazione del CCNL, ha precisato come tale eccezione era stata sollevata solo con le note autorizzate per la udienza di discussione e dunque tardivamente. In ogni caso l'eccezione era infondata avendo la ricorrente richiesto con le note conclusive il diritto all'inquadramento come operaia di V livello del CCNL studi professionali;
peraltro lo stesso datore di lavoro, nel regolarizzare la lavoratrice, aveva applicato sia per il periodo antecedente che per quello successivo il CCNL Studi professionali. Quanto ai rilievi di cui al primo, secondo e terzo morivo (errata valutazione delle risultanze istruttorie) l'appellata ha evidenziato come la sussistenza del rapporto di lavoro risultava
3 pacifica (in ragione dell'accertamento della guardia di finanza e della prova testimoniale espletata) mentre rispetto alla durata ed all'orario di lavoro ha richiamato la medesima documentazione e le emergenze istruttorie;
quanto alla censura riguardo alla mancata considerazione della intervenuta assunzione di altra persona che si occupava delle pulizie per il periodo contestato (febbraio 2017-aprile 2018) ha evidenziato che la citata assunzione era avvenuta in capo ad altro soggetto (la Consult Srl) e la assunzione di tale soggetto era avvenuta nel dicembre 2016 quanto la lavorava per il dott. CP_1 Pt_1 Quanto all'orario di lavoro ha rilevato che per il pregresso la lavoratrice era stata regolarizzata al 10%, e dunque per 4 ore (essendo l'orario settimanale ordinario di 40 ore), che la retribuzione percepita era sempre stata la stessa (130 mensili pari ad € 8,00 l'ora per 4 ore ogni sabato e per 4 giorni al mese).
7. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni di seguito rappresentate.
8. Alcun rilievo viene sollevato in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata tra il e la per il periodo da novembre 2013 a gennaio 2017 e per Pt_1 CP_1 quello da maggio 2018 a settembre 2018 e che l'appellante ha provveduto a regolarizzare a seguito del verbale della guardia di finanza.
9. La documentazione prodotta e le emergenze di causa non hanno, invece, confermato lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo dal febbraio 2017 all'aprile 2018 rispetto al quale l'appellante (reiterando le eccezioni svolte in primo grado) ha contestato con il primo motivo la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata essendosi il precedente rapporto di lavoro interrotto a dicembre 2016 (per volontà della lavoratrice) e poi ripristinato a maggio 2018 sino al settembre 2018. Le dichiarazioni testimoniali non hanno confermato che la abbia lavorato in tale CP_1 periodo risultando sul punto del tutto generiche e dalle altre risultanze di causa, così come dallo stesso verbale della guardia di finanza, non emerge prova certa dello svolgimento del rapporto lavorativo in tale periodo. Il teste , impiegata presso lo studio del dottor dal novembre 2018, Tes_5 Pt_1 avendo lavorato in precedenza, dal 2005, per la ditta Consult s.r.l., che svolgeva attività di elaborazione dati nello stesso ufficio in cui operava il convenuto assieme ad un avvocato, ha precisato che la ricorrente faceva le pulizie nello studio per tutti i tre soggetti il sabato mattina. Ha riferito che la ricorrente aveva le chiavi dell'ufficio ed i codici dell'allarme ed entrava da sola ed il teste non era mai andata in ufficio il sabato e non sapeva quante ore lavorasse di solito. Il teste ha riferito di lavorare presso lo studio del dottor dal marzo Testimone_2 Pt_1 2017 mentre in precedenza aveva lavorato per la Consult, che svolgeva elaborazioni contabili nello stesso ufficio del convenuto, dal 2013. Ha precisato di svolgere il proprio lavoro dal lunedì al venerdì, ma non nella giornata di sabato e di aver visto la ricorrente all'interno dello studio in qualche occasione, di mattina. Dal 2017 la ricorrente faceva le pulizia il sabato, ma non ha saputo riferire quante ore impiegasse in quanto entrava da sola ed aveva le chiavi ed il codic e dell'allarme. Ha poi precisato che la ha continuato a fare le pulizie in ufficio anche nel periodo CP_1 da maggio a settembre 2018.
10. Riguardo all'orario di lavoro rispettato nella giornata di sabato, di cui al secondo motivo, nei prospetti paga mensili provenienti dallo stesso datore di lavoro viene fatto riferimento ad un orario part time nella misura del 10% (che rispetto all'orario ordinario di 40 ore settimanali è pari a 4 ore); inoltre nel modello Unilav predisposto dal datore di lavoro all'atto relativo alla denunzia del rapporto di lavoro si fa riferimento ad un orario medio di circa tre ore (e dunque superiore alle due ore dedotte dall'appellante).
4 11. Priva di pregio risulta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo di primo grado per mancata allegazione/produzione del CCNL rientrando nel discrezionale apprezzamento officioso del giudicante, in rapporto a quanto allegato e provato dalle parti, la eventuale l'acquisizione del testo del CCNL al fine della decisione e potendo chiederne, in caso ritenuto indispensabile, l'acquisizione autonomamente (in termini di recente Cass. 20349/2025).
12. Per le ragioni sin qui rappresentate la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata avuto riguardo al periodo da febbraio 2017 al maggio 2018 rispetto al quale non è stata fornita prova dello svolgimento di attività lavorativa in favore del dott. Pt_1 Per l'effetto, sottraendo dagli importi riportati nel conteggio allegato al ricorso di primo grado (e posto a fondamento della statuizione di condanna contenuta nella sentenza impugnata) le somme calcolate anche per il periodo febbraio 2017-maggio 2018 (pari ad € 717,26) l'importo dovuto a viene rideterminato in complessivi € 2.167,35 Controparte_1 oltre accessori di legge (rivalutazione monetaria ed interessi legali) come riconosciuti nella statuizione di prime cure dalla data della domanda al sando.
13 In conseguenza della domanda svolta in tal senso dall'appellante deve essere disposta la restituzione da parte di della somma di € 717,26 ricevuta in esecuzione Controparte_1 della sentenza di primo grado (e relativa al periodo febbraio 2017-maggio 2018) oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo.
14. In ragione del parziale accoglimento dell'appello e della rideterminazione, in diminuzione, degli importi spettanti alla lavoratrice, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti nella misura di un terzo ed i residui due terzi, in ragione della complessiva e sostanziale soccombenza di , vanno posti a carico Parte_1 di quest'ultimo e vengono liquidati come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche sulla base della fascia di valore da € 1.100,00 ad € 5.200,00 e secondo le aliquote medie, tenendo ferma quanto al primo giudizio la liquidazione disposta dal Tribunale sulla quale effettuare la compensazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza, escludendo dal computo delle differenze il periodo febbraio 2017-aprile 2018, ridetermina la somma dovuta da in favore di in € 2.167,35 oltre accessori di legge;
Parte_1 Controparte_1
2) dispone la restituzione da parte di in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 717,26, relativa al periodo febbraio 2017-aprile 2018, ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali dal pagamento sino al saldo;
3) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un terzo e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato della residua quota dei due terzi liquidata quanto al giudizio di primo grado, tenuta ferma la liquidazione disposta dal Tribunale, in € 1.112,00 e quanto al presente giudizio in € 1.282,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva. Venezia, 2 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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