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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
TOMASICCHIO ANGELA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3621/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi Etecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F20240001324 CONTRIBUTO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29-11-2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava il sollecito di pagamento n. 0090205F20240001324 emesso da CRESET SPA con la data del
13/06/2024 e consegnato con plico raccomandato n. 697692048998 in data 2/8/2024, portante la somma complessiva di € 827,83 di cui: - € 820,00 per contributi consortili relativi all'anno 2019; € 7,83 per diritti di notifica spettanti alla società incaricata per la riscossione.
Parte ricorrente eccepiva la nullità della cartella per mancanza del presupposto impositivo con riferimento ai seguenti motivi di diritto:
1) nullità insanabile delle richieste di pagamento per mancanza del presupposto;
violazione di legge, legge regione Puglia n. 4 del 13/03/2012;
2) nullità insanabile del sollecito spedito dalla SpA Creset per mancata attività del Consorzio e mancato beneficio e miglioramento all'immobile del consorziato;
3) nullità insanabile del sollecito spedito da Creset per difetto di motivazione.
Chiedeva, pertanto l'annullamento del sollecito con vittoria di spese.
Si costituivano entrambi le parti resistenti: il nuovo Consorzio di bonifica in data 11-2-2025 e la CRESET in data 29-12-2025, contestando i motivi addotti.
All'udienza del 19-1-2026 la causa veniva decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudice rileva d'ufficio l'incompetenza territoriale, individuando quale giudice competente quello di
Lecce a cui invia gli atti.
Invero, la competenza territoriale delle Corti di giustizia tributaria è definita dall'art. 4 del D.LGS. n. 546/92
e dal successivo art.
4- bis, riferito alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica: le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione. Detta norma si applica anche al giudizio davanti al giudice in composizione monocratica.
Nel caso di specie è stato impugnato un atto emesso dall'ufficio Creset di Nardo demandato alla riscossione.
Il giudice tributario, a differenza di quello civile ordinario, ai sensi dell'art. 5 del D LGS. N. 546/92 può rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale nel grado al quale il vizio si riferisce, quindi, nel limite dell'udienza di primo grado.
La giurisprudenza della S.C. ha più volte ribadito che la competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali ( ora corti di giustizia tributaria) è regolata dal luogo dove si trova l'Ufficio che ha adottato il provvedimento che viene impugnato ( c.f.r. Cass. Sent. 8755/2016).
Non vi sono motivi per discostarsi da detto orientamento. Infatti, in fattispecie analoga (TOSAP) è stato precisato da tempo che “in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nel caso in cui il servizio di accertamento e di riscossione della tassa sia stato affidato dal comune in concessione, la competenza territoriale in ordine alla controversia relativa ad avviso di accertamento emesso dal concessionario va individuata non in relazione alla sede del comune concedente, bensì alla sede del concessionario, atteso che questi subentra nei diritti e negli obblighi del comune verso i contribuenti ed è dunque il soggetto legittimato a resistere all'impugnazione del predetto atto impositivo (cfr. Cass. V, n.
15864/2004). Successivamente, il principio è stato affinato enunciando un principio generale, ritenendo che la Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all'allocazione spaziale dei soggetti in causa” (Cass. V, n. 4682/2012 ).
Pertanto, gli atti sono trasmessi alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza territoriale e trasmette gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
TOMASICCHIO ANGELA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3621/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi Etecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F20240001324 CONTRIBUTO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29-11-2024 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava il sollecito di pagamento n. 0090205F20240001324 emesso da CRESET SPA con la data del
13/06/2024 e consegnato con plico raccomandato n. 697692048998 in data 2/8/2024, portante la somma complessiva di € 827,83 di cui: - € 820,00 per contributi consortili relativi all'anno 2019; € 7,83 per diritti di notifica spettanti alla società incaricata per la riscossione.
Parte ricorrente eccepiva la nullità della cartella per mancanza del presupposto impositivo con riferimento ai seguenti motivi di diritto:
1) nullità insanabile delle richieste di pagamento per mancanza del presupposto;
violazione di legge, legge regione Puglia n. 4 del 13/03/2012;
2) nullità insanabile del sollecito spedito dalla SpA Creset per mancata attività del Consorzio e mancato beneficio e miglioramento all'immobile del consorziato;
3) nullità insanabile del sollecito spedito da Creset per difetto di motivazione.
Chiedeva, pertanto l'annullamento del sollecito con vittoria di spese.
Si costituivano entrambi le parti resistenti: il nuovo Consorzio di bonifica in data 11-2-2025 e la CRESET in data 29-12-2025, contestando i motivi addotti.
All'udienza del 19-1-2026 la causa veniva decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudice rileva d'ufficio l'incompetenza territoriale, individuando quale giudice competente quello di
Lecce a cui invia gli atti.
Invero, la competenza territoriale delle Corti di giustizia tributaria è definita dall'art. 4 del D.LGS. n. 546/92
e dal successivo art.
4- bis, riferito alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica: le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione. Detta norma si applica anche al giudizio davanti al giudice in composizione monocratica.
Nel caso di specie è stato impugnato un atto emesso dall'ufficio Creset di Nardo demandato alla riscossione.
Il giudice tributario, a differenza di quello civile ordinario, ai sensi dell'art. 5 del D LGS. N. 546/92 può rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale nel grado al quale il vizio si riferisce, quindi, nel limite dell'udienza di primo grado.
La giurisprudenza della S.C. ha più volte ribadito che la competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali ( ora corti di giustizia tributaria) è regolata dal luogo dove si trova l'Ufficio che ha adottato il provvedimento che viene impugnato ( c.f.r. Cass. Sent. 8755/2016).
Non vi sono motivi per discostarsi da detto orientamento. Infatti, in fattispecie analoga (TOSAP) è stato precisato da tempo che “in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nel caso in cui il servizio di accertamento e di riscossione della tassa sia stato affidato dal comune in concessione, la competenza territoriale in ordine alla controversia relativa ad avviso di accertamento emesso dal concessionario va individuata non in relazione alla sede del comune concedente, bensì alla sede del concessionario, atteso che questi subentra nei diritti e negli obblighi del comune verso i contribuenti ed è dunque il soggetto legittimato a resistere all'impugnazione del predetto atto impositivo (cfr. Cass. V, n.
15864/2004). Successivamente, il principio è stato affinato enunciando un principio generale, ritenendo che la Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all'allocazione spaziale dei soggetti in causa” (Cass. V, n. 4682/2012 ).
Pertanto, gli atti sono trasmessi alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza territoriale e trasmette gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica.