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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
2. DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
3. DOTT.SSA ALESSIA DATTILO CONSIGLIERE REL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di reclamo ex art. 51 CCII n. 516/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14 maggio 2025 e vertente tra
TRA
I 7 (C.F.: ), in persona del legale rappresentante P.T.. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al reclamo, dagli Parte_2
avv.ti Massimiliano De Rose e OV Caporale, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Rende, alla Via Ciro Menotti, n. 6;
- RECLAMANTE–
E
, (C .F.: ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. CO Di Giorno del foro di Cosenza, sito in via
1 Kennedy, 56/D, Rende (CS), che la rappresenta e difende in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- RECLAMATA –
E
(C.F.: ), , Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._3 CP_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. del Foro di C.F._4 CP_1
Cosenza ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso il suo studio legale sito in Cosenza, al Viale Paolo Borsellino s.n.c., giuste procure rilasciate in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- RECLAMATI –
E
I 7 in persona del Controparte_5 Pt_1
Curatore, dott. Persona_1
- RECLAMATA CONTUMACE–
Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 17/2025 dichiarativa di apertura della
Liquidazione Giudiziale della “ ” pubblicata il 27/2/2025 dal Tribunale di Controparte_6
Cosenza.
CONCLUSIONI
Per la reclamante:
- revocare la liquidazione giudiziale sopra indicata;
- condannare i ricorrenti al risarcimento dei danni per aver chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale con colpa ex art. 96 c.pc;
2 - porre a carico dei ricorrenti le spese della procedura di liquidazione giudiziale che il compenso che sarà liquidato al curatore;
- condannare i ricorrenti stessi alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio.”.
Per la reclamata : CP_1
in via principale, confermare la sentenza n. 17/2025, del 27/02/2025, emessa dal
Tribunale di Cosenza e quindi, confermare la liquidazione giudiziale della CP_7
P. VA n. , in persona del l.r.p.t., sig.
[...] P.IVA_1 Parte_2
in via subordinata, dichiarare la liquidazione controllata della P. VA n. Controparte_7
, in persona del l.r.p.t., sig. P.IVA_1 Parte_2
Con vittoria di spese, compensi e competenze di entrambe i gradi di giudizio.
Per i reclamati e : Controparte_2 Controparte_3 CP_4
-rigettare il reclamo e per l'effetto confermare la sentenza n. 17/2025, del 27/02/2025, emessa dal Tribunale di Cosenza che ha dichiarato la liquidazione giudiziale della
[...]
P. VA n. , in persona del l.r.p.t., sig. CP_7 P.IVA_1 Parte_2
i-n via subordinata, dichiarare la liquidazione controllata della P. VA Controparte_7
n. , in persona del l.r.p.t., sig. . P.IVA_1 Parte_2
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 17/2025, pubblicata in data 26.02.2025 e notificata dalla cancelleria in data 27.02.2025, il Tribunale di Cosenza, ritenendo sussistenti i presupposti di legge,
a fronte del ricorso proposto in primo grado da ha dichiarato l'apertura CP_1
della liquidazione giudiziale della società in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, Parte_2
Nella sentenza reclamata, dopo aver ritenuto sussistente la propria competenza territoriale, il tribunale di Cosenza in sede di istruttoria ha constatato un'esposizione debitoria della società verso l'erario di euro 38.293,34, con conseguente superamento della soglia di cui all'art. art. 49, ult. comma, cit.
3 Ha evidenziato che la debitrice non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante in ordine alla sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)
C.C.I.I. al fine di essere considerata “impresa minore” e quindi non soggetta alle norme sull'apertura della liquidazione giudiziale, non avendo depositato neppure i bilanci degli ultimi tre anni (l'ultimo bilancio risale all'anno 2020) ed essendo rimasta contumace nel procedimento.
Ha pertanto ritenuto di dover desumere lo stato di insolvenza della società debitrice sia dal contegno tenuto dalla medesima, che ha omesso di pagare i debiti nei confronti dei ricorrenti, odierni reclamati, nonché dai riscontri emersi nel corso della notifica del precetto e del pignoramento mobiliare, dai quali è emerso che l'impresa ha cessato, di fatto, la propria attività e quindi non potrà produrre alcun ricavo da destinare alla soddisfazione dei creditori.
Ha concluso dichiarando aperta la liquidazione giudiziale della società odierna reclamante.
1.1 Avverso la predetta sentenza la società ha proposto reclamo ex art. Controparte_7
51 del D.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), con ricorso depositato telematicamente, in data 28.03.2025.
A fondamento del reclamo, previo richiamo ad orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità, secondo i quali il fallito, benché non costituito dinanzi al Tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, L.F., ha dedotto che la sentenza impugnata sarebbe viziata da gravi errori.
In particolare ha evidenziato che dalla documentazione versata in atti e precisamente dai bilanci degli ultimi tre anni antecedenti all'istanza di fallimento (2021, 2022 e
2023), le soglie minime necessarie per procedere alla liquidazione giudiziale
“risultano non solo non superate, ma nemmeno vagamente avvicinate” (cfr. pag. 5 del ricorso).
Più nel dettaglio, nell'anno 2021 la società ha avuto ricavi lordi per € 38.722,54, debiti per € 54.593,60 e un attivo patrimoniale di € 13.987; nell'anno 2022 ricavi lordi per €
4 8.198,75, debiti per € 55.888,37 e un attivo patrimoniale di € 2.382,86 e nell'anno 2023 ricavi lordi per € 0, debiti per € 55.908,12 e un attivo patrimoniale di € 2.384,51.
Sul punto ha chiarito che non rileva la circostanza che non ha mai depositato i bilanci alla Camera di Commercio potendo, al più, tale mancata presentazione rilevare solo come indizio di una particolare non attendibilità delle scritture contabili presentate.
Ha rappresentato, ancora, che l'andamento della società risulta anche dalla documentazione allegata da controparte, dalla quale si evince che i sigg.ri , CP_2
locatori della sede della società, in tempo hanno ritenuto di dover sfrattare la CP_8
stessa dall'immobile di loro proprietà, sicché quest'ultima ha cessato di fatto la propria attività il 18 febbraio 2022, data di restituzione dell'immobile ai , per come CP_2
risulta dal verbale di consegna allegato.
In merito alla circostanza allegata dalla ricorrente nella prima fase secondo la quale dal verbale di pignoramento mobiliare del 24.07.2023, redatto dal Funzionario dell'Unep del Tribunale di Cosenza, e dall'esame delle visure camerali allegate è risultato che il sig. esercita la medesima attività commerciale che svolgeva Pt_2
mediante la Società I 7 Colli S.r.l.s., attraverso la ditta individuale 7 Colli di DA
GI, P. VA n. a poca distanza dalla prima, ha evidenziato che nella P.IVA_2
prima fase è stata operata una falsa rappresentazione della realtà.
In particolare ha precisato che i reclamati sono perfettamente a conoscenza che la ditta individuale del 2011, svolgeva attività di rivendita al dettaglio di alimenti da forno al pari dell' (v. estratti visure allegate), mentre l'attuale ditta individuale in via CP_7
Caloprese n. 93 svolge attività di ristorazione con somministrazione, iniziata sei mesi
Par dopo la cessazione di attività della
Quindi il tentativo di pignoramento in un luogo ove non poteva che aver esito negativo
è stato effettuato al solo scopo di precostituire prove tipiche dell'insolvenza, conseguentemente la condotta tenuta dagli odierni reclamati integra la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Parte reclamante ha ulteriormente dedotto che il dato riportato dal bilancio dell'anno
2022, che indica un fatturato in enorme calo rispetto all'anno precedente, risulta
5 perfettamente coerente se riferito alla sola frazione di anno di operatività e non vi è da spiegare il perché nel 2023 la società abbia avuto ricavi pari a zero.
Ha ritenuto con ciò provata la carenza dei requisiti dimensionali minimi per la dichiarazione della liquidazione giudiziale e in caso contrario , si è riservata di chiedere l'acquisizione della relazione del curatore, allo stato non depositata.
Ha quindi concluso affermando che la falsa rappresentazione dei fatti, lesiva dell'immagine dell'amministratore, è motivo sufficiente per una condanna ex art. 96
c.p.c. unitamente alla colpevole leggerezza con cui si è chiesta la liquidazione di una società di cui era impossibile non comprendere dal punto di vista privilegiato dei ricorrenti essere esclusa dall'applicabilità della procedura richiesta.
Fissata l'udienza ed eseguite le notifiche previste dal codice della crisi, con memoria depositata il 5.05.2025 si è costituita in giudizio la reclamata . CP_1
Con la propria comparsa costitutiva ha evidenziato la correttezza della sentenza resa dal tribunale di Cosenza, poiché in primo grado è stato accertato lo stato di insolvenza della società sulla base di una serie di dati incontrovertibili. Controparte_9
In particolare il tribunale ha accertato un'esposizione debitoria della società reclamante pari ad € 3.160,84 nei suoi confronti, nei confronti di OV, CO e CP_4
di € 16.500,00, nonché dell'Erario di € 44.945,49, senza che la società abbia
[...]
mai dimostrato alcuna volontà di adempiere alle proprie obbligazioni.
Trattasi di esposizione debitoria di gran lunga superiore all'importo di € 30.000,00 cui fa riferimento l'art. 49 del CC.II che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art. 15 comma 9 della l.f.
Né tali elementi sono stati smentiti dalla produzione documentale che la reclamante ha depositato nella presente fase che, al contrario, attesta l'esistenza delle perdite di esercizio e l'inesistenza di immobilizzazioni materiali da tradurre nella liquidità necessaria a far fronte all'indebitamento già scaduto, con conseguente implicita ammissione dello stato di insolvenza.
Quanto alla documentazione prodotta dalla reclamante solo in questa sede, volta a dimostrare che la stessa non sia in possesso dei requisiti minimi necessari per procedere
6 alla liquidazione giudiziale, la reclamata ha evidenziato come tale documentazione appaia incompleta, poiché la debitrice non ha fornito alcun elenco dettagliato dei debiti scaduti e non pagati, non ha prodotto il libro dei cespiti, contenente le movimentazioni
(acquisizioni e alienazioni) dei beni di utilità pluriennale, ovvero le immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali.
Quindi non ha assolto all'onere della prova in merito al non superamento delle soglie di fallibilità che in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sotto la vigenza della legge fallimentare, ma applicabili anche al caso di specie, resta in capo al fallito.
Sulla continuità aziendale della ditta individuale del sig. ha chiarito Parte_2
come risulti inverosimile che il sig. svolgesse la stessa attività e allo stesso Pt_2
indirizzo mediante la Società e mediante la 7 Colli di DA GI. CP_7
Infatti, nel periodo di operatività della Società nessun contratto di CP_7
locazione è stato mai sottoscritto dalla ditta individuale per l'immobile sito all'indirizzo di Piazza Europa, 23, Cosenza, e la 7 Colli di DA GI ha indicato detto indirizzo senza alcun titolo e all'insaputa del locatore.
Ha ulteriormente dedotto che gli altri elementi che portano a concludere con certezza che la “ ” e la “7 Colli di DA GI” sono la stessa attività è il fatto CP_7
che i due esercizi commerciali hanno identico oggetto sociale, la stessa proprietà, la direzione comune, la sovrapposizione degli indici distintivi (denominazione, insegna, marchio ecc.).
In ogni caso ha reiterato in via subordinata la richiesta già presentata nella prima fase, ove dovesse ritenersi attendibile la documentazione prodotta dalla reclamante, di dichiarazione della liquidazione controllata che riguarda le imprese minori.
Si sono costituiti nella presente fase i reclamati , CO, CP_2 Controparte_2
e . CP_4
Hanno premesso di essere creditori della società per la somma di € Controparte_7
18.183,05 a titolo di canoni di locazione e consumi idrici non corrisposti e che, al fine
7 di recuperare il proprio credito, sono intervenuti nella procedura di dichiarazione di liquidazione giudiziale azionata da . CP_1
Hanno contestato la richiesta di condanna a titolo di responsabilità aggravata formulata nei loro confronti dalla reclamante, essendosi limitati a far valere il credito vantato nei confronti della società che nella prima fase non si è nemmeno costituita.
Hanno richiamato quella giurisprudenza di legittimità che ai fini della prova dei requisiti dimensionali di cui alla L.Fall., art. 1, richiede non già la produzione di documentazione "non ufficiale", ma unicamente la produzione dei bilanci regolarmente approvati e depositati presso la Camera di Commercio(Cassazione civile sez. I,
09/11/2023, n.31171).
Ne consegue che le eccezioni e le produzioni documentali della società reclamante oltre che infondate e pretestuose sono oltremodo tardive.
Pertanto hanno chiesto il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza reclamata ed in ogni caso, in via subordinata, che venga dichiarata la liquidazione controllata della società reclamante, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.
La curatela della Procedura di liquidazione giudiziale della società CP_7
benché regolarmente citata, è rimasta contumace nel presente giudizio.
L'udienza del 14 maggio 2025 fissata per la decisione è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione.
La società reclamante ha depositato le note di trattazione scritta insistendo per l'accoglimento del reclamo e chiedendo in particolare che venga ordinato alla Curatela ai sensi dell'art. 210 c.p.c., il deposito della relazione del curatore e della documentazione bancaria ad essa riferita, relativamente ai tre anni antecedenti al ricorso.
La reclamata con le proprie note di trattazione scritta ha insistito nelle CP_1
conclusioni già rassegnate con la propria comparsa costitutiva;
anche i reclamati
Fransceco ed hanno insistito nelle conclusioni già Controparte_2 CP_4
rassegnate con la comparsa costitutiva.
8 2. Tanto premesso il collegio deve innanzitutto evidenziare come il reclamo proposto sia da ritenersi ammissibile in quanto è stato depositato telematicamente in data
28.03.2025 e quindi entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 27.02.2025, nel rispetto della previsione contenuta nell'art. 51 del
CCII.
2.1. Nel merito il reclamo deve essere rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
Il tribunale di Cosenza ha dato atto della sussistenza dei presupposti per procedere all'apertura della liquidazione giudiziale della società reclamante.
In particolare dall'istruttoria prefallimentare espletata si è potuta constatare un'esposizione della debitrice verso l'erario di euro 38.293,34, che permette di considerare ampiamente superata la soglia di cui all'art. art. 49, ult. Comma, per come evidenziato dal Tribunale di Cosenza a pag. 4 della sentenza reclamata e per come emerge dalla documentazione allegata nella prima fase.
Né la reclamante si è costituita in primo grado al fine di provare che aveva i requisiti richiesti dall'art. 2 comma 1 lettera d, al fine di essere considerata impresa minore e come tale non soggetta all'apertura della liquidazione giudiziale.
Nella presente fase al fine di provare che non sussistevano i presupposti per la liquidazione giudiziale ha depositato i bilanci relativi agli anni 2021, 2022 e 2023.
Ora, pur dovendosi riconoscere in linea con la giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sotto la vigenza della legge fallimentare, ma applicabile anche al codice della crisi di impresa, che i bilanci di esercizio mancanti possano essere depositati anche in fase di reclamo, tale deposito non appare comunque idoneo a determinare l'accoglimento del reclamo, trattandosi di bilanci dei quali non vi è prova della regolare approvazione da parte dell'assemblea e del loro deposito nel registro delle imprese.
La mancanza di prova della predetta approvazione e successiva iscrizione nel registro delle imprese rendono tali bilanci inattendibili, in assenza di ulteriori elementi di prova volti a dimostrare l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, per come specificamente contestato anche dai reclamati nelle rispettive comparse costitutive.
9 Ed invero per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella parte motiva della sentenza n. 16067/2018 in considerazione della particolare accentuazione degli aspetti pubblicistici delle procedure concorsuali, come è del resto espressione proprio la previsione di cui all'art. 15, comma 4, I.fall. (secondo cui «in ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata;
può richiedere eventuali informazioni urgenti»), si deve, dunque, ribadire che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, sono CP_10
quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2435 cod. civ.
(cfr. Cass. n. 13746 del 2017).
4.2.2. Infatti, le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell'imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti formali, sicché - in tali casi - il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità, attraverso l'utilizzo di strumenti probatori alternativi.
In particolare l'utilizzabilità di strumenti probatori alternativi a quello rappresentato dal deposito dei bilanci di esercizio – pure in via di sostituzione, e non solo di integrazione e cumulo – è stata più volte affermata dalla giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ. sentenza n. 31171/2023, Cass. civ., 9 novembre
2020, n. 25025; Cass. civ., 27 settembre 2019, n. 24138; Cass. civ., 26 novembre 2018,
n. 30541). Come pure precisato dalla Suprema Corte, “La detta utilizzabilità consegue, prima di tutto, alla constatazione che la norma dell'art. 1 della legge fallimentare non fa proprio parola del documento di cui al bilancio. In realtà, la norma dell'art. 1, comma 2, indica in modo espresso che la sussistenza del presupposto dei ricavi lordi
(lett. b. del comma 2) può risultare <
10 riferire tale evenienza pure agli altri due presupposti (uno spunto nel senso della valorizzazione del richiamato inciso normativo si trova nella pronuncia della Corte
Costituzionale, 1 luglio 2009, n. 198 (…) E va pure osservato che non sarebbe coerente
a un sistema, che ha abrogato il requisito della regolare contabilità quale presupposto di accesso al concordato preventivo, l'idea di porre il deposito dei bilanci di esercizio
(ovvero, e più ampiamente, la regolare tenuta della contabilità) come presupposto di accesso all'esenzione stabilita nell'art. 1 comma 2 legge fall. (…) Segue a tutto ciò che il bilancio di esercizio può dirsi canale <
Che ha come suo termine naturale di riferimento - bensì di sicuro non esclusivo – quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con la piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa (per un richiamo al libro giornale, come pure alle denunce dei redditi, v. già Cass., n. 13643/2013); e secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente (sintomatici, al riguardo appaiono i riferimenti alla <
2019, n. 6991), come pure “di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa risultare utile” (cfr. Cass. civ., 23 luglio 2021, n. 21188).
Ciò che dunque rileva è il deposito di documentazione contabile attendibile, idonea cioè a rappresentare l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata, “Il che significa che, prima di tutto, deve trattarsi di dati sufficientemente analitici (se non propriamente disaggregati)” (cfr. Cass. civ., 11 marzo 2019, n. 6991).
11 Alla luce di ciò, l'imprenditore, ferma l'inutilizzabilità dei bilanci prodotti per le ragioni suesposte, avrebbe dovuto allegare altri documenti al fine di provare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità, ma tale onere probatorio non è stato assolto.
Né può essere accolta la richiesta di ordine di esibizione avanzata dalla società posto che oltre ad essere meramente esplorativa, la reclamante non ha in alcun modo allegato l'impossibilità di procurarsi diversamente i documenti richiesti.
A tal uopo sovviene Cass. Civ. 1484/2014 secondo cui “ove la richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. sia stata presentata solo in appello, la parte è tenuta a provare di non aver potuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile, i documenti oggetto della richiesta di esibizione, non essendo ammissibile, attraverso
l'ordine ex art. 210 cod. proc. civ., superare le preclusioni processuali, previste dagli articoli 345 e 437 cod. proc. civ., né aggirare l'onere incombente sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice”.
La stessa reclamante, per come già provato nella prima fase dalla ricorrente , CP_1
si è limitata ad allegare l'estratto della Camera di Commercio da cui risulta essere società inattiva ed in quanto tale, non in grado di produrre ricavi necessari per far fronte alle passività ed evitare lo stato di insolvenza, per come correttamente rilevato anche dal tribunale di Cosenza.
Né appaiono dirimenti gli ulteriori due documenti prodotti (verbale consegna immobile locato e sfratto ) poiché non solo non provano che si tratta di una impresa CP_2
minore ma confermano lo stato di insolvenza dell'imprenditore, desumibile dalle seguenti circostanze: a) i debiti maturati nei confronti dei reclamati, accertati con sentenza n. 1344/2022 passata in giudicato, b) l'assenza di liquidità, c) l'inesistenza di crediti verso terzi immediatamente esigibili e prontamente liquidabili per soddisfare le esigenze dei creditori, d) l'assenza di cespiti immobiliari, e) la circostanza per la quale non possono essere presi in considerazione i beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività di impresa della ditta in quanto la loro cessione non può certamente essere considerata mezzo normale di pagamento, ma, semmai, indice sintomatico proprio
12 dello stato di insolvenza, f) il debito maturato in favore dell'erario pari ad € 41.521,97,
g) l'avere mantenuto la propria sede legale in Piazza Europa, 23, Cosenza (CS), ove non vi è alcuna attrezzatura o insegna ricollegabile alla debitrice e la circostanza che il suo titolare svolge la medesima attività a pochissima distanza dalla sede della debitrice mediante ditta individuale sotto la stessa insegna, h) il vano tentativo perseguito dalla creditrice di ottenere il soddisfacimento coattivo del proprio credito, avendo ricevuto
– all'esito della notifica degli atti di pignoramento presso terzi – esclusivamente dichiarazioni con esito negativo.
Non solo, proprio in occasione della notifica del pignoramento presso la nuova sede della società (Via Caloprese, 93), si è potuta accertare l'inesistenza della società reclamante. Tanto è stato dichiarato all'ufficiale giudiziario dal rappresentante legale il quale ha affermato che in detta luogo “non esiste la società Parte_2
esecutata bensì altra diversa società (…) con diversa partita iva, come da scontrino che si allega. Dichiara inoltre che in loco non ci sono beni di proprietà della società esecutata” (cfr. verbale pignoramento del 24.07.2023 e “foto i 7 ” allegata CP_7
al ricorso di primo grado da cui si evince che presso Via Caloprese 93 esercitava prima la società I 7 Colli di DA GI). Poi, è stato notificato il pignoramento anche presso la sede legale di Piazza Europa 23 con esito negativo. CP_1 È chiaro che la individuale di DA GI esercita la propria attività in continuità con la società oggi reclamante e tanto si evince, come anche affermato dalle parti reclamate, dalle seguenti circostanze: si tratta di società con il medesimo oggetto sociale, la medesima proprietà e direzione, la stessa denominazione, insegna e marchio nonché indici distintivi sovrapposti (cfr. visure in atti). Inoltre, parte reclamante afferma che “si è visto costretto ad acquistare una parte del mobilio Parte_2
della srl non avendo dove collocarla dopo la restituzione dell'immobile, come da fattura 1/22 regolarmente pagata” (cfr. pag. 7 del reclamo) senza, tuttavia, produrre la prova del relativo pagamento.
Ne consegue che per le ragioni ampiamente esposte il reclamo deve essere rigettato.
13 3.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. 147/2022, con la precisazione che trattandosi di controversia dal valore indeterminabile deve essere applica lo scaglione tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 nei valori minimi attesa la non particolare complessità della questione trattata, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società CP_7
in persona del legale rappresentante, in data 28.03.2025 avverso la sentenza n.
[...]
17/2025 del Tribunale di Cosenza, pubblicata in data 26.02.2025 e notificata dalla cancelleria in data 27.02.2025, così provvede:
1. rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza reclamata;
2. condanna la società al pagamento, in favore di Controparte_12 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
3. condanna la società al pagamento in favore di Controparte_12 Controparte_2
e in solido fra loro, delle spese di lite che si Controparte_3 CP_4
liquidano in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta;
4. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il reclamo.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 16.05.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Dattilo Dott.ssa Silvana Ferriero
14 15