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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/06/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Caterina Santinello, Presidente
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, Giudice
dott. Vincenzo Cantelli, Giudice delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura rubricata R.G. 211/2024 R.G. promossa da
Parte_1
C.F. e P.IVA
[...] P.IVA_1
– n. REA PD -65243) con sede legale sita a 35123 Padova, Via Marghera,
10 (in seguito la Società o Ricorrente), in persona dei legali rappresentanti e soci accomandatari (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._2
Bertuzzo
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 La ricorrente ha così concluso:
“chiede che l'ill.mo Tribunale adito, previa verifica della stipula dell'atto
negoziale ex art.63 CCII che verrà depositato in giudizio entro e non oltre il
30.01.2025, voglia omologare ai sensi e per gli effetti dell'art.48 CCII
l'accordo di ristrutturazione dei debiti con contestuale transazione sui
crediti tributari e contributivi già approvata dalla maggioranza dei
creditori depositato con il presente ricorso.
Con spese compensate, ovvero, in caso di opposizioni, a carico della o delle
parti opponenti in solido tra loro.”
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Veneta Parte_1 Controparte_1 Parte_1
proponeva ricorso per l'omologazione di accordo di
[...]
ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCI con contestuale transazione sui debiti tributari e contributivi ex art. 63 CCI, affermando:
- di esser stata costituita in data 7/12/1953 e di operare da allora nel settore della vendita e fornitura di prodotti sanitari;
- di aver subito una forte contrazione del fatturato nel periodo Covid e di esser dunque entrata in una situazione di crisi economico-finanziaria;
- di aver ricevuto in data 25/7/2024 la notificazione di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte dei propri dipendenti,
dimessisi in blocco;
- di aver tuttavia domandato l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi con riserva del deposito del piano e della proposta,
individuando sin da quel momento nell'accordo di ristrutturazione dei debiti lo strumento prescelto;
- di aver dunque ottenuto la concessione di misure protettive ed il termine di giorni 60 per il deposito del piano e della proposta, poi prorogato, con nomina a Commissario giudiziale del dott. ; Persona_1
pagina 2 di 6 - di aver depositato avanti al Tribunale e presentato poi ai creditori in data 7/11/2024 una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti con contestuale transazione sui debiti contributivi e fiscali che prevedeva: 1)
che l'intero compendio immobiliare del socio accomandatario
[...]
sito a Padova in Via Marghera n.10 e 12, già volontariamente Parte_1
sottoposto a vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. ai fini del buon esito della procedura venisse venduto con destinazione del ricavato al soddisfacimento di tutti i creditori prededucibili, privilegiati e chirografari nella misura del 100%; 2) che la vendita venisse effettuata in via principale, ma non necessariamente, mediante procedure competitive ad un prezzo base di €.3.382.000,00 (corrispondente al valore della perizia giurata depositata in atti) con successive riduzioni in caso di mancata aggiudicazione sino ad un valore minimo di
€.2.200.000,00 (importo minimo necessario per effettuare il pagamento al 100% di tutti i creditori); 3) che le procedure competitive venissero gestite da ed soggetto specializzato Controparte_2 CP_3
ai sensi dell'art.216 CCII, nell'organizzazione e nella gestione di aste competitive online;
4) che la vendita venisse completata entro 180
(centottanta) giorni decorrenti dal conferimento dell'incarico; 5) che i pagamenti a tutti i creditori venissero effettuati entro 120 (centoventi) giorni dall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
6) che l'incasso del prezzo di vendita venisse effettuato sul conto della procedura acceso dal Commissario Giudiziale;
- che i creditori che avevano votato favorevolmente la proposta rappresentavano il 74% dell'intero ceto creditizio;
- che inoltre Agenzia delle Entrate aveva stipulato la transazione sui debiti contributivi e fiscali proposta dalla ricorrente.
pagina 3 di 6 In conclusione, la ricorrente domandava l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori e da questi votato favorevolmente.
Fissata l'udienza per l'omologazione, nessun creditore presentava opposizione e la ricorrente insisteva nella propria domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con contestuale transazione sui debiti contributivi e tributari è fondato.
In via preliminare, va dato atto che tale ultima transazione è già stata stipulata con Agenzia delle Entrate in data 20/1/2025, come da contratto regolarmente depositato agli atti in data 22/1/2025.
Va poi dato atto della regolarità formale del piano e in particolare della sua rispondenza ai requisiti fissati dall'art. 56 CCI, essendo stati depositati allegati che riportano: a) le situazioni economico patrimoniali e finanziarie dell'impresa via via aggiornate con l'avanzare della procedura;
b) le principali cause della crisi da rinvenirsi nelle modificazioni del mercato di riferimento in epoca successiva alla pandemia Covid 19, con contrazione del volume di affari delle imprese medio piccole del settore sanitario quali la ricorrente;
c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, descritte nella relazione del professionista dott. in cui viene descritta l'operazione di Persona_2
vendita del compendio immobiliare sito in Padova via Marghera con soddisfazione totale del ceto creditizio entro il termine di giorni 120
dall'omologazione (doc. 3 memoria 8/11/2024); d) l'elenco dei creditori
(doc. 6 memoria 8/11/2024); e) i tempi delle azioni da compiersi e gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
Va poi dato atto dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di pagina 4 di 6 fattibilità economica del piano che esprime un giudizio positivo sulla realizzabilità del piano (doc. 5 memoria 8/11/2024).
Quanto al piano, esso consiste in breve nella proposta di alienazione dell'immobile sito in Padova via Marghera nn. 10 e 12 di proprietà del socio che ne costituisce l'unica voce di attivo, in particolare di Persona_3
attivo esterno in quanto di proprietà di soggetto diverso dalla società
debitrice in senso stretto.
Tale immobile risulta esser stato oggetto di perizia asseverata (doc. 1
memoria 15/10/2024) che ne ha stimato il valore in euro 3.382.000,00,
proponendo altresì un valore di pronto realizzo, dunque prudenziale, in euro
2.200.000,00, importo minimo necessario per effettuare il pagamento al
100% di tutti i creditori.
Tale valutazione prudenziale è da valutare favorevolmente nella misura in cui esprime un paramento che contempla anche esiti negativi dei tentativi di vendita in termini di realizzo, escludendo dunque previsioni teoriche o ottimistiche (decreto Tribunale di Padova 15/4/2025).
Sotto questo profilo, l'ampia forbice valutata tra prezzo di stima “piena” e valore ultimo con cui soddisfare il 100% dei creditori in ottemperanza a quanto previsto nel piano induce ad esprimere un giudizio favorevole all'omologazione.
Quanto ai tempi di realizzo ed alla fattibilità dunque del piano,
l'individuazione di modalità “dirette” di vendita, in via sussidiaria rispetto all'esperimento di procedure competitive mediante soggetti specializzati, fa ritenere che siano state valutate le diverse ipotesi di fatto che potranno concretamente realizzarsi, compresa quella per cui i soggetti attualmente interessati all'acquisto del bene si propongano in effetti di acquistarlo nel più breve tempo possibile;
per il resto, non può che rimandarsi all'attestazione resa dal professionista indipendente, dott. Persona_4
pagina 5 di 6 (doc. 5 memoria 8/11/2024).
In definitiva, vi è omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti,
votato favorevolmente dal 74% dei creditori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla procedura che reca numero
211/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. Omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti con contestuale transazione sui debiti contributivi e tributari presentato da
[...]
Controparte_4
[...]
2. Nulla per le spese attesa l'assenza di opposizioni.
[...]
Manda alla cancelleria per la pubblicazione della sentenza e per la sua notificazione al registro delle imprese per gli adempimenti di competenza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Caterina Santinello
Il giudice estensore dott. Vincenzo Cantelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Caterina Santinello, Presidente
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, Giudice
dott. Vincenzo Cantelli, Giudice delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura rubricata R.G. 211/2024 R.G. promossa da
Parte_1
C.F. e P.IVA
[...] P.IVA_1
– n. REA PD -65243) con sede legale sita a 35123 Padova, Via Marghera,
10 (in seguito la Società o Ricorrente), in persona dei legali rappresentanti e soci accomandatari (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._2
Bertuzzo
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 La ricorrente ha così concluso:
“chiede che l'ill.mo Tribunale adito, previa verifica della stipula dell'atto
negoziale ex art.63 CCII che verrà depositato in giudizio entro e non oltre il
30.01.2025, voglia omologare ai sensi e per gli effetti dell'art.48 CCII
l'accordo di ristrutturazione dei debiti con contestuale transazione sui
crediti tributari e contributivi già approvata dalla maggioranza dei
creditori depositato con il presente ricorso.
Con spese compensate, ovvero, in caso di opposizioni, a carico della o delle
parti opponenti in solido tra loro.”
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Veneta Parte_1 Controparte_1 Parte_1
proponeva ricorso per l'omologazione di accordo di
[...]
ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCI con contestuale transazione sui debiti tributari e contributivi ex art. 63 CCI, affermando:
- di esser stata costituita in data 7/12/1953 e di operare da allora nel settore della vendita e fornitura di prodotti sanitari;
- di aver subito una forte contrazione del fatturato nel periodo Covid e di esser dunque entrata in una situazione di crisi economico-finanziaria;
- di aver ricevuto in data 25/7/2024 la notificazione di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte dei propri dipendenti,
dimessisi in blocco;
- di aver tuttavia domandato l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi con riserva del deposito del piano e della proposta,
individuando sin da quel momento nell'accordo di ristrutturazione dei debiti lo strumento prescelto;
- di aver dunque ottenuto la concessione di misure protettive ed il termine di giorni 60 per il deposito del piano e della proposta, poi prorogato, con nomina a Commissario giudiziale del dott. ; Persona_1
pagina 2 di 6 - di aver depositato avanti al Tribunale e presentato poi ai creditori in data 7/11/2024 una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti con contestuale transazione sui debiti contributivi e fiscali che prevedeva: 1)
che l'intero compendio immobiliare del socio accomandatario
[...]
sito a Padova in Via Marghera n.10 e 12, già volontariamente Parte_1
sottoposto a vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. ai fini del buon esito della procedura venisse venduto con destinazione del ricavato al soddisfacimento di tutti i creditori prededucibili, privilegiati e chirografari nella misura del 100%; 2) che la vendita venisse effettuata in via principale, ma non necessariamente, mediante procedure competitive ad un prezzo base di €.3.382.000,00 (corrispondente al valore della perizia giurata depositata in atti) con successive riduzioni in caso di mancata aggiudicazione sino ad un valore minimo di
€.2.200.000,00 (importo minimo necessario per effettuare il pagamento al 100% di tutti i creditori); 3) che le procedure competitive venissero gestite da ed soggetto specializzato Controparte_2 CP_3
ai sensi dell'art.216 CCII, nell'organizzazione e nella gestione di aste competitive online;
4) che la vendita venisse completata entro 180
(centottanta) giorni decorrenti dal conferimento dell'incarico; 5) che i pagamenti a tutti i creditori venissero effettuati entro 120 (centoventi) giorni dall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
6) che l'incasso del prezzo di vendita venisse effettuato sul conto della procedura acceso dal Commissario Giudiziale;
- che i creditori che avevano votato favorevolmente la proposta rappresentavano il 74% dell'intero ceto creditizio;
- che inoltre Agenzia delle Entrate aveva stipulato la transazione sui debiti contributivi e fiscali proposta dalla ricorrente.
pagina 3 di 6 In conclusione, la ricorrente domandava l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori e da questi votato favorevolmente.
Fissata l'udienza per l'omologazione, nessun creditore presentava opposizione e la ricorrente insisteva nella propria domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con contestuale transazione sui debiti contributivi e tributari è fondato.
In via preliminare, va dato atto che tale ultima transazione è già stata stipulata con Agenzia delle Entrate in data 20/1/2025, come da contratto regolarmente depositato agli atti in data 22/1/2025.
Va poi dato atto della regolarità formale del piano e in particolare della sua rispondenza ai requisiti fissati dall'art. 56 CCI, essendo stati depositati allegati che riportano: a) le situazioni economico patrimoniali e finanziarie dell'impresa via via aggiornate con l'avanzare della procedura;
b) le principali cause della crisi da rinvenirsi nelle modificazioni del mercato di riferimento in epoca successiva alla pandemia Covid 19, con contrazione del volume di affari delle imprese medio piccole del settore sanitario quali la ricorrente;
c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, descritte nella relazione del professionista dott. in cui viene descritta l'operazione di Persona_2
vendita del compendio immobiliare sito in Padova via Marghera con soddisfazione totale del ceto creditizio entro il termine di giorni 120
dall'omologazione (doc. 3 memoria 8/11/2024); d) l'elenco dei creditori
(doc. 6 memoria 8/11/2024); e) i tempi delle azioni da compiersi e gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
Va poi dato atto dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di pagina 4 di 6 fattibilità economica del piano che esprime un giudizio positivo sulla realizzabilità del piano (doc. 5 memoria 8/11/2024).
Quanto al piano, esso consiste in breve nella proposta di alienazione dell'immobile sito in Padova via Marghera nn. 10 e 12 di proprietà del socio che ne costituisce l'unica voce di attivo, in particolare di Persona_3
attivo esterno in quanto di proprietà di soggetto diverso dalla società
debitrice in senso stretto.
Tale immobile risulta esser stato oggetto di perizia asseverata (doc. 1
memoria 15/10/2024) che ne ha stimato il valore in euro 3.382.000,00,
proponendo altresì un valore di pronto realizzo, dunque prudenziale, in euro
2.200.000,00, importo minimo necessario per effettuare il pagamento al
100% di tutti i creditori.
Tale valutazione prudenziale è da valutare favorevolmente nella misura in cui esprime un paramento che contempla anche esiti negativi dei tentativi di vendita in termini di realizzo, escludendo dunque previsioni teoriche o ottimistiche (decreto Tribunale di Padova 15/4/2025).
Sotto questo profilo, l'ampia forbice valutata tra prezzo di stima “piena” e valore ultimo con cui soddisfare il 100% dei creditori in ottemperanza a quanto previsto nel piano induce ad esprimere un giudizio favorevole all'omologazione.
Quanto ai tempi di realizzo ed alla fattibilità dunque del piano,
l'individuazione di modalità “dirette” di vendita, in via sussidiaria rispetto all'esperimento di procedure competitive mediante soggetti specializzati, fa ritenere che siano state valutate le diverse ipotesi di fatto che potranno concretamente realizzarsi, compresa quella per cui i soggetti attualmente interessati all'acquisto del bene si propongano in effetti di acquistarlo nel più breve tempo possibile;
per il resto, non può che rimandarsi all'attestazione resa dal professionista indipendente, dott. Persona_4
pagina 5 di 6 (doc. 5 memoria 8/11/2024).
In definitiva, vi è omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti,
votato favorevolmente dal 74% dei creditori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla procedura che reca numero
211/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. Omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti con contestuale transazione sui debiti contributivi e tributari presentato da
[...]
Controparte_4
[...]
2. Nulla per le spese attesa l'assenza di opposizioni.
[...]
Manda alla cancelleria per la pubblicazione della sentenza e per la sua notificazione al registro delle imprese per gli adempimenti di competenza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Caterina Santinello
Il giudice estensore dott. Vincenzo Cantelli
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