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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/12/2025, n. 6201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6201 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7275/2025 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. ORAZIO ARENA giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2025 la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 La ricorrente premesso di essere creditrice, della somma di euro Parte_1
5.703,89 oltre accessori, del resistente , in virtù del decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 565/2025 non opposto prodotto in atti, ha chiesto la condanna dell'amministratore pro-
tempore in proprio, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. a comunicare, previo Controparte_1
accertamento del diritto invocato, l'elenco dei condomini morosi completo delle generalità e dei dati anagrafici degli stessi, dell'indirizzo di residenza, i dati catastali degli immobili come iscritti nell'anagrafe condominiale, le relative quote millesimali e l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella, in relazione al credito vantato dalla ricorrente R.G.V.
La parte ricorrente ha infine chiesto la fissazione, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della Parte_1
somma di denaro dovuta per l'eventuale ritardo.
Orbene, deve in primo luogo evidenziarsi, trattandosi di circostanza pacifica, che nel corso del giudizio, e precisamente alla prima e unica udienza, parte convenuta, pur rimanendo contumace, è
personalmente comparsa e ha provveduto a consegnare alla controparte i dati e i documenti richiesti
Tale circostanza ha determinato la cessazione integrale della materia del contendere, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente. Non sussiste più infatti alcun interesse della parte ricorrente a ottenere la condanna della controparte a comunicare dati di cui ha già avuto contezza.
Tuttavia, ai fini del regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, è comunque necessario esaminare brevemente nel merito le domande proposte.
Giova allora evidenziare che le domande della parte ricorrente sarebbero state verosimilmente ritenute fondate.
Va infatti osservato, in diritto, che il nuovo testo dell'art. 63, co.1 disp. att. c.c., prevede che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei pagina 2 di 5 condomini morosi. Il successivo secondo comma prevede inoltre che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
Nella fattispecie la parte ricorrente, producendo copia del decreto ingiuntivo, ha dimostrato documentalmente la propria qualità di creditrice. E' stata inoltre prodotta copia della comunicazione,
con raccomandata a/r del 3/6/2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto i dati dei condomini morosi già in via stragiudiziale.
Parimenti pacifica, infine, è la comunicazione dei dati solo dopo l'introduzione del giudizio.
Deve ancora precisarsi che, sebbene il dato normativo non sia chiaro e la giurisprudenza sul punto, anche di questo Tribunale, non sia stata uniforme, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità la domanda sarebbe stata accolta, in quanto proposta nei confronti dell'amministratore in proprio.
Invero l'art. 63, co.1 disp. att. c.c. indica come soggetto tenuto alla comunicazione
“l'amministratore” ed è stato in un primo tempo interpretato, almeno da una parte della giurisprudenza di merito, come rivolto a imputare l'obbligazione all'amministratore del Condominio e non al
Condominio direttamente (così Trib. Napoli, 1.2.2017 e 5.9.2016; in senso conforme si è pure in molteplici occasioni espresso questo Tribunale). Successivamente, però, lo stesso Tribunale di Napoli e questo Tribunale hanno mutato di orientamento, affermando la legittimazione passiva, rispetto alla domanda di adempimento, del nella persona dell'amministratore p.t. (Trib. Napoli CP_2
12.3.2022; già prima in tal senso si era espresso il Tribunale di Roma, con provvedimenti 1.2.2017 e
22.5.2018; in senso conforme vedasi pure, più di recente, Corte di Appello di Palermo, sent. N.
2047/2021).
Nel quadro giurisprudenziale così delineato, secondo l'orientamento poi condiviso dalla intestata terza sezione civile di questo Tribunale, il primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c. andrebbe pagina 3 di 5 interpretato come rivolto a imputare all'ente di gestione la legittimazione passiva della domanda di adempimento piuttosto che al suo amministratore;
decisiva in tal senso era apparsa la considerazione,
già espressa dal Tribunale di Napoli nel cambiare orientamento, in ordine alla possibilità di mutamento della persona dell'amministratore.
Sennonché ancor più di recente questo Tribunale ha inteso aderire all'insegnamento della sopravvenuta sentenza Cassazione civile sez. II, 15/01/2025, n.1002, secondo la quale, in tema di condominio negli edifici, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore del condominio in proprio.
Per tale ragione parte ricorrente ha proposto la domanda nei confronti dell'amministratore in proprio, come espressamente dedotto con l'atto introduttivo.
Sussistevano inoltre, sempre nei confronti del solo amministratore, i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di rimedio inizialmente previsto proprio con riferimento a prestazioni infungibili quale quella per cui è causa, al fine di assicurare l'effettività delle pronunce di condanna mediante uno strumento di coazione indiretta, e oggi riferibile a qualunque tipo di pronuncia di condanna diversa dal pagamento di somme di denaro.
Tenendo conto della soccombenza virtuale, le spese processuali seguono al contempo, pur tenendo conto della ridotta attività processuale resa possibile dalla sia pur tardiva collaborazione spontanea, la soccombenza virtuale del resistente in assenza di gravi ed eccezionali Controparte_1
ragioni per disporre la compensazione. Difatti la parte resistente, indipendentemente dal dovere di agire in proprio o nella qualità di amministratore, avrebbe dovuto comunque comunicare tempestivamente i dati dei condomini morosi (parametro inferiore al medio per valore di € 6.675,18, per tutte le fasi).
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al n. r.g. 7275/2025;
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre euro
264,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 28 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7275/2025 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. ORAZIO ARENA giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2025 la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 La ricorrente premesso di essere creditrice, della somma di euro Parte_1
5.703,89 oltre accessori, del resistente , in virtù del decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 565/2025 non opposto prodotto in atti, ha chiesto la condanna dell'amministratore pro-
tempore in proprio, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. a comunicare, previo Controparte_1
accertamento del diritto invocato, l'elenco dei condomini morosi completo delle generalità e dei dati anagrafici degli stessi, dell'indirizzo di residenza, i dati catastali degli immobili come iscritti nell'anagrafe condominiale, le relative quote millesimali e l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella, in relazione al credito vantato dalla ricorrente R.G.V.
La parte ricorrente ha infine chiesto la fissazione, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della Parte_1
somma di denaro dovuta per l'eventuale ritardo.
Orbene, deve in primo luogo evidenziarsi, trattandosi di circostanza pacifica, che nel corso del giudizio, e precisamente alla prima e unica udienza, parte convenuta, pur rimanendo contumace, è
personalmente comparsa e ha provveduto a consegnare alla controparte i dati e i documenti richiesti
Tale circostanza ha determinato la cessazione integrale della materia del contendere, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente. Non sussiste più infatti alcun interesse della parte ricorrente a ottenere la condanna della controparte a comunicare dati di cui ha già avuto contezza.
Tuttavia, ai fini del regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, è comunque necessario esaminare brevemente nel merito le domande proposte.
Giova allora evidenziare che le domande della parte ricorrente sarebbero state verosimilmente ritenute fondate.
Va infatti osservato, in diritto, che il nuovo testo dell'art. 63, co.1 disp. att. c.c., prevede che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei pagina 2 di 5 condomini morosi. Il successivo secondo comma prevede inoltre che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
Nella fattispecie la parte ricorrente, producendo copia del decreto ingiuntivo, ha dimostrato documentalmente la propria qualità di creditrice. E' stata inoltre prodotta copia della comunicazione,
con raccomandata a/r del 3/6/2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto i dati dei condomini morosi già in via stragiudiziale.
Parimenti pacifica, infine, è la comunicazione dei dati solo dopo l'introduzione del giudizio.
Deve ancora precisarsi che, sebbene il dato normativo non sia chiaro e la giurisprudenza sul punto, anche di questo Tribunale, non sia stata uniforme, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità la domanda sarebbe stata accolta, in quanto proposta nei confronti dell'amministratore in proprio.
Invero l'art. 63, co.1 disp. att. c.c. indica come soggetto tenuto alla comunicazione
“l'amministratore” ed è stato in un primo tempo interpretato, almeno da una parte della giurisprudenza di merito, come rivolto a imputare l'obbligazione all'amministratore del Condominio e non al
Condominio direttamente (così Trib. Napoli, 1.2.2017 e 5.9.2016; in senso conforme si è pure in molteplici occasioni espresso questo Tribunale). Successivamente, però, lo stesso Tribunale di Napoli e questo Tribunale hanno mutato di orientamento, affermando la legittimazione passiva, rispetto alla domanda di adempimento, del nella persona dell'amministratore p.t. (Trib. Napoli CP_2
12.3.2022; già prima in tal senso si era espresso il Tribunale di Roma, con provvedimenti 1.2.2017 e
22.5.2018; in senso conforme vedasi pure, più di recente, Corte di Appello di Palermo, sent. N.
2047/2021).
Nel quadro giurisprudenziale così delineato, secondo l'orientamento poi condiviso dalla intestata terza sezione civile di questo Tribunale, il primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c. andrebbe pagina 3 di 5 interpretato come rivolto a imputare all'ente di gestione la legittimazione passiva della domanda di adempimento piuttosto che al suo amministratore;
decisiva in tal senso era apparsa la considerazione,
già espressa dal Tribunale di Napoli nel cambiare orientamento, in ordine alla possibilità di mutamento della persona dell'amministratore.
Sennonché ancor più di recente questo Tribunale ha inteso aderire all'insegnamento della sopravvenuta sentenza Cassazione civile sez. II, 15/01/2025, n.1002, secondo la quale, in tema di condominio negli edifici, la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore del condominio in proprio.
Per tale ragione parte ricorrente ha proposto la domanda nei confronti dell'amministratore in proprio, come espressamente dedotto con l'atto introduttivo.
Sussistevano inoltre, sempre nei confronti del solo amministratore, i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di rimedio inizialmente previsto proprio con riferimento a prestazioni infungibili quale quella per cui è causa, al fine di assicurare l'effettività delle pronunce di condanna mediante uno strumento di coazione indiretta, e oggi riferibile a qualunque tipo di pronuncia di condanna diversa dal pagamento di somme di denaro.
Tenendo conto della soccombenza virtuale, le spese processuali seguono al contempo, pur tenendo conto della ridotta attività processuale resa possibile dalla sia pur tardiva collaborazione spontanea, la soccombenza virtuale del resistente in assenza di gravi ed eccezionali Controparte_1
ragioni per disporre la compensazione. Difatti la parte resistente, indipendentemente dal dovere di agire in proprio o nella qualità di amministratore, avrebbe dovuto comunque comunicare tempestivamente i dati dei condomini morosi (parametro inferiore al medio per valore di € 6.675,18, per tutte le fasi).
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al n. r.g. 7275/2025;
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre euro
264,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 28 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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