Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 9.7.2024, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5339/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del
9.7.2024 tra:
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), corrente in Chiusi (SI), Località Parte_2 C.F._1
Romitorio n. 71, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Tramacere (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Leopoldo C.F._2
Lombardi in Roma, via Monte Zebio n. 24, giusta procura allegata in modalità telematica all'atto di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.IVA ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Roma, Viale della Letteratura n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Presidente Dott. (C.F. , tale nominato con D.P.R. Controparte_2 C.F._3
2506, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Domenico Luca Scordino (c.f.
) e dall'Avv. (c.f. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 entrambi del Foro di Roma, in forza di Mandato generale alle liti per atto Notaio
in Lanuvio (RM), rep. n. 2595, racc. n. 2120, del 15.11.2022 ed Persona_1 elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Roma, V.le della Letteratura n. 30,
Direzione Generale della SIAE.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 12558/22.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 12558/22 con cui il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta nei confronti della così formulata: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, così giudicare: In via principale: per tutti i motivi innanzi esposti, dichiarare inesistente, nulla e/o comunque annullare la deliberazione resa dal Consiglio di Gestione in data 15 gennaio 2019; sempre in via principale e in ogni caso: accertata, per tutti i motivi innanzi dedotti, l'infondatezza e l'illegittimità della sanzione della penale di € 86.000,00 irrogata da nei confronti della CP_1 società dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice a titolo di penale e, Parte_1 per l'effetto ordinare alla SIAE il versamento della somma accantonata ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento Generale SIAE, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo…”.
A sostegno dell'articolato atto di impugnazione, ha posto le seguenti censure in fatto e diritto affermando che:
“Il Tribunale, infatti, ha ingiustamente, illegittimamente ed erroneamente:
pag. 2/13 CP_ I. omesso di valutare le numerose confessioni da parte di in merito all'assenza di prova circa l'imputabilità a della condotta illecita contestata;
Pt_1
CP_ II.
ritenuto che
la sanzione disciplinare sia stata assunta da nei confronti di Pt_1
“sulla base di plurime prove documentali”;
III.
ritenuto che
la sarebbe responsabile per l'attività di falsa programmazione per Pt_1 aver “sottoscritto insieme al Sig. i bollettini di deposito delle opere depositate Per_2 presso la;
CP_1
CP_ IV.
ritenuto che
la sanzione disciplinare sia stata assunta da nei confronti di Pt_1
“garantito in pieno il diritto di difesa”;
V. Omesso di valutare le censure relative alla quantificazione della penale, non avendo applicato le modalità di irrogazione delle pene pecuniarie disciplinate dalla Delibera della
Assemblea delle Commissioni di Sezione del 29 novembre 1996;
VI. ritenuto costituire una “ammissione di responsabilità” l'affermazione resa da Pt_1 nella memoria di replica: “come già argomentato (cfr. atto di citazione 24.04.2019 pagg. 19; atto di citazione 9.09.2019 pagg. 17-20) dall'esame della predetta documentazione e dall'analisi dei brani contenuti nel catalogo che sarebbero stati Parte_1
CP CP oggetto di accertamento (specificatamente elencati nella nota destinata a del
13.07.2018 – cfr. doc. 14 e doc. 14 fasc. 58536/2019 R.G.), emerge che i brani programmati e non eseguiti facenti parte del catalogo non oggetto di Parte_1 acquisizione sono, in totale, 15 su 260 irregolarità contestate, corrispondenti a una percentuale del 5,8%”.
Sulla base dei detti motivi ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“richiamate le precedenti difese di cui agli atti di causa del giudizio di primo grado, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, in riforma della sentenza n. 12558/2022 resa in data 5 luglio 2022 e pubblicata in data 22 agosto 2022 dal Tribunale di Roma, Sedicesima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici Dott. Giuseppe Di Salvo, Dott. Maurizio Manzi e Dott.
Aldo Ruggiero, nella causa civile rubricata al n. 29430/2019 R.G., notificata in data 31 agosto 2022, così giudicare: accogliere il presente gravame e, per l'effetto:
pag. 3/13 In via principale: per tutti i motivi esposti in atti, dichiarare inesistente, nulla e/o comunque annullare la deliberazione resa dal Consiglio di Gestione in data 15 gennaio 2019 e, accertata l'infondatezza e l'illegittimità della sanzione della penale di € 86.000,00 irrogata da CP_
nei confronti della società con la delibera assunta dal Consiglio Parte_1 di Gestione in data 15 gennaio 2019, dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante a titolo di CP_ penale e, per l'effetto, ordinare a il versamento della somma già dalla stessa trattenuta, ammontante a € 86.000,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Sempre in via principale e in ogni caso: accertate, per tutte le ragioni esposte in atti, le reiterate violazioni del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost., degli obblighi di trasparenza, di correttezza e di buona fede, nonché dei criteri di equità, imparzialità e parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti CP ex d.lgs. 35 del 2017, ai danni della società condannare al Parte_1 risarcimento dei danni, nessuno escluso, nella misura che verrà ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa, nonché delle spese sostenute nel corso del procedimento CP_ disciplinare innanzi a , da quantificarsi in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014
(aggiornati al D.M. n. 37/2018) sul valore di € 172.000,00 (importo della sanzione comminata dal Comitato Disciplinare con provvedimento comunicato il 2 agosto 2018).
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte per tutti i motivi dedotti nella memoria di parte attrice ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. datata 27 ottobre 2020, a cui ci si richiama integralmente.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre agli oneri di legge e al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%”.
Si è costituita la . la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, CP_1 inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta, così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma:
In via preliminare e pregiudiziale, nel rito:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto da ex art. 348 bis c.p.c. Parte_1 per le ragioni esposte al paragrafo 3 pag. 11;
pag. 4/13 - dichiarare tardive e per l'effetto inammissibili le eccezioni nuove proposte dall' appellante per la prima volta in grado di appello.
In via principale, nel merito:
- confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 12558/2022, emessa dal
Tribunale Civile di Roma, Sezione Specializzata, il 5 luglio 2022, pubblicata il 22 agosto
2022, notificata a mezzo PEC il 31 agosto 2022, pronunciata a conclusione del procedimento recante n. R.G. 29430/2019;
- respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, e tutte le domande ivi svolte dall'appellante in via principale, riconvenzionale e subordinata;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 9.7.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Va premesso, che l'appello è ammissibile, avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e specificato le ragioni sottese all'atto impugnatorio nel pieno rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito: con il primo motivo, la società appellante si duole della ritenuta erroneità della sentenza, per avere il Giudice di prime cure fondato la propria ingiusta decisione assertiva della responsabilità di essa società nella sua qualità di editore, sulla base di elementi probatori che, ove correttamente ed interamente valutati, avrebbero dovuto portare ad una sentenza di accoglimento delle domande proposte nei confronti della controparte.
In particolare, a dimostrazione di ciò, deporrebbero la denuncia querela presentata dalla
. nei suoi confronti in cui il Direttore stesso avrebbe riconosciuto la assenza di prove CP_1 nei suoi confronti in assenza di poteri investigativi non nella sua disponibilità, le dichiarazioni rese nel corso della audizione svoltasi in data 7.6.2018 dinanzi al Consiglio di
Gestione, in occasione della quale egli avrebbe affermato che “la non ha alcuno CP_1 strumento atto ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dall'associato nella Per_2 sua dichiarazione”, nel contenuto del verbale di riunione del 15.1.2019 in occasione della pag. 5/13 quale il Direttore avrebbe affermato: “La SIAE non è un Tribunale penale, né dispone di strumenti atti ad effettuare accertamenti analoghi a quelli disposti dalla Magistratura”, nonché, e da ultimo, nella dichiarazione a verbale dal consigliere Andrea OR:
“colpirne uno per educare gli altri”.
Ebbene, tutte queste dichiarazioni sopra richiamate avrebbero, secondo la difesa appellante, una chiara valenza confessoria della assenza di riscontri probatori in ordine alla corresponsabilità della società in relazione alle contestazioni ad essa rivolte.
Val bene ricordare, che con la delibera del 15.1.2019, in questo giudizio impugnata, il
Consiglio di Gestione della ha sanzionato la per l'importo di € 86.000,00 CP_1 Pt_1 all'esito del secondo grado del procedimento disciplinare per la violazione reiterata di “falsa programmazione”. In particolare, è stato ritenuto provato il grave comportamento da essa tenuto in concorso con il sig. condotta consistita in false programmazioni con Per_2
l'unico intendimento di procedere ad un accaparramento sistematico di proventi altrui.
Orbene, va immediatamente rilevato che alcun valore confessorio può essere attribuito alle singole dichiarazioni rese dai soggetti sopra indicati dalla difesa della appellante.
Ferma restando che esse sono del tutto neutre (è fin troppo chiaro che la non è CP_1 dotata dei poteri e degli strumenti investigativi della Magistratura inquirente e le dichiarazioni rese dal OR, per quanto criticate dalla società, davvero non assumono in questo contesto alcun rilievo), la decisione è stata assunta da un Organo collegiale la cui volontà si è quindi formata in modo corretto ed è solo questa la effettiva volontà punitiva che ha portato alla decisione della irrogazione della sanzione nei confronti della e Pt_1 che si è concretizzata nella delibera impugnata.
Dunque, tale motivo è palesemente infondato.
Con il secondo motivo, la appellante si duole della decisione per avere il Tribunale ritenuto sufficientemente provata la sua responsabilità sulla base di documenti che, invece, non avrebbero alcun rilievo decisivo ai fini della attribuzione ad essa della responsabilità che le è stata ascritta, con la conseguente irrogazione della sanzione.
Con specifico riferimento alla dichiarazione del DJ essa non avrebbe, infatti, Per_2 alcuna valenza probatoria, in quanto egli non avrebbe mai riferito in modo esplicito di una corresponsabilità della appellante nella sua attività illecita, se non con riferimento alla pag. 6/13 qualifica in una sola circostanza della sua qualità di Editore. In ogni caso non sarebbe possibile, per ciò solo, ipotizzare una forma di responsabilità oggettiva della società per il solo fatto che l' abbia depositato presso la il brano “My Congress” edito, Per_2 CP_1 appunto, da che non aveva mai partecipato alla programmazione seriale delle serate. Pt_1
Peraltro, la dichiarazione è stata contestata anche nella sua conformità, non essendo mai stato depositato l'originale, sicchè il documento era da ritenersi inutilizzabile e, in ogni caso, quanto affermato dal predetto era del tutto indimostrabile ed indimostrato. Per_2
Sul punto, la doglianza non è condivisibile.
Premesso che risulta essere stata acquisita la dichiarazione munita di regolare protocollo e di busta e con firma autografa dell' , essendo stata ritualmente inviata e ricevuta Per_2 dal medesimoballa , non è in contestazione che questi è stato condannato con CP_1 sentenza n. 1109 del 4.6.2019 ai sensi dell'art. 442 c.p.p. per la violazione, tra gli altri, dell'art. 171 lett. B) L. 633/41 ovvero per “Omissione nei programmi di brani eseguiti con illecito inserimento sugli stessi di brani mai eseguiti”.
La circostanza, riferita puntualmente dal Tribunale, non è stata oggetto di contestazione e, del resto, non avrebbe potuto esserlo.
Ciò, depone nel senso della assoluta attendibilità della dichiarazione da cui è iniziata proprio la attività di accertamento espletato da non solo nei confronti della odierna CP_1 appellante, ma anche di altri soggetti nei cui confronti è stata ugualmente irrogata la sanzione per le medesime violazioni accertate e contestate.
Ebbene, leggendo il contenuto della dichiarazione, si può comprendere in modo inequivocabile, il modus operandi adottato dal predetto nella attività illecita che Per_2 ha visto coinvolte anche varie società editrici tra cui, appunto, la appellante.
Ebbene, nel contenuto della dichiarazione resa dall' con riferimento a Per_2 quest'ultima, si legge: “Successivamente ho depositato altri brani, con il medesimo scopo, anche con con la Nextasy Music. L'accordo era: io programmo la Persona_3
AR e lei programma me, in quanto entrambi coautori.
Tutto questo va avanti fino al 2011. In quell'anno vengo contattato da che Testimone_1 mi propone una operazione analoga a quella appena descritta avente sempre come scopo l'ottenere diritti d'autore da inserendo brani non suonati all'interno dei borderò. CP_1
pag. 7/13 Con nel 2011, nella stessa modalità adottata da (raccomandata, Testimone_1 CP_4 firma e raccomandata) firmo depositi come “My Congress” dove risultavano come miei coautori lo stesso e come editore la Tes_1 Controparte_5 Parte_1
Anche in questi casi i brani erano dei semplici jingle/sample che non avrei potuto suonare nelle mie serate ma che servivano semplicemente come mezzo per ottenere diritti d'autore tramite ”. CP_1
Estremamente precise sono le dichiarazioni nel loro complesso dall' che hanno Per_2 trovato conferma nei successivi accertamenti della e nei bollettini firmati dalla CP_1 appellante come di seguito si dirà.
Dunque, il motivo è da respingersi.
La contesta anche gli esiti degli accertamenti svolti da SIAE e le sue modalità. Pt_1
Ritiene, in particolare, che detti accertamenti non dimostrerebbero affatto una sua compartecipazione alla attività illecita posta in essere da nella compilazione dei Per_2 programmi musicali.
Tra l'altro, i brani programmati e non eseguiti facenti parte del catalogo sarebbero in Pt_1 totale solo 15 su un accertato di 260, con una incidenza assolutamente irrilevante e del tutto tollerabile per stessa statuizione di SIAE.
Inoltre, “l'analisi tecnica dei molteplici spartiti delle opere programmate e non eseguite, che consentiva di verificare che dette opere consistevano nel susseguirsi al loro interno di brevi ed elementari cellule ritmo melodiche ripetute più volte, senza il minimo tentativo di articolazione sintattica o di sviluppo formale ditali elementi”, non proverebbe alcunchè in ordine alla responsabilità della appellante. In ogni caso, il Tribunale avrebbe del tutto trascurato la circostanza ulteriore che proprio quei brani tacciati di elementarità e di assenza di originalità erano già stati depositati da altri soggetti e che ne aveva poi acquistato i Pt_1 diritti.
Quanto a quest'ultimo aspetto, la circostanza è del tutto irrilevante, atteso che l'aver acquistato i diritti da altri soggetti che avevano provveduto al deposito, in ogni caso non fa venir meno la responsabilità della appellante in ordine alle contestazioni mosse.
Molto semplicemente, quanto agli accertamenti espletati dagli Ispettori SIAE, a cui il
Giudice di primo grado ha fatto espresso richiamo, così come non può che fare anche pag. 8/13 questa Corte, essi non sono stati effettivamente contestati in modo adeguato, essendovi stata una mera contestazione generica e non sotto un profilo tecnico in modo da smentire gli esiti di quanto SIAE ha affermato.
Al riguardo, infatti, come in modo condivisibile peraltro ritenuto dalla difesa della appellata, pacifico essendo la qualifica di pubblici ufficiali degli ispettori della , sarebbe stato CP_1 necessario impugnare gli atti da essi redatti con l'unico mezzo utile, ovvero mediante la querela di falso, attesa la natura fidefaciente riconosciuta ai relativi verbali (art. 2700 c.c.).
Nulla di ciò è stato fatto e, pertanto, in assenza della querela e di accertamenti tecnici diversi, non può che ritenersi che quanto accertato dagli Ispettori sia assolutamente certo e attendibile.
Tra l'altro, neanche è contestabile che detti accertamenti sono stati puntualmente riferiti alla a mano a mano che essi sono stati compiuti. Pt_1
Con il terzo motivo, la società si duole del rilevo che è stato assegnato dal Tribunale alla sottoscrizione dei bollettini da parte di insieme con attribuendo a CP_1 Pt_1 Per_2 tale circostanza la forza di prova del nesso di causalità tra la condotta illecita attribuita al medesimo e ad essa appellante e l'evento lesivo.
La doglianza è assolutamente generica, atteso che la sottoscrizione di detti bollettini per il deposito delle opere da parte della appellante unitamente all' dimostra proprio la Per_2 piena consapevolezza da parte della società della loro collaborazione nei termini dal medesimo descritti nella sua dichiarazione ampiamente confessoria, E, del resto, davvero non è comprensibile per quale altro motivo l' avrebbe dovuto riferire della Per_2 compartecipazione della nella attività illecita. Pt_1
Con il quarto motivo, la appellante si duole della violazione dei suoi diritti di difesa nell'ambito del procedimento di irrogazione della sanzione.
In particolare, afferma che diverse sarebbero state le violazioni come risulterebbe accertato dalla circostanza stessa che essa ha dovuto fare ricorso a ben due gradi di giudizio amministrativo per ottenere la documentazione che le sarebbe stata ingiustificatamente negata da e di cui, invece, essa necessitava per approntare compiutamente le sue CP_1 difese.
pag. 9/13 Si dilunga, a tal fine, in un elenco di una serie circostanze da cui risulterebbero dette violazioni.
Orbene, va in via preliminare evidenziato che la appellante ha avuto diversi momenti, in sede di audizione, per poter esercitare le proprie difese e ciò ha effettivamente fatto.
Vero è, che essa ha fatto ricorso alla giustizia amministrativa per la ostensione di alcuni documenti che, a suo dire, le necessitavano, per il compiuto esercizio del suo diritto difensivo.
Si tratta, in particolare, dei seguenti documenti: l'estratto del verbale del Consiglio di
Gestione del 20.12.2018; b) la delibera del CdG del 20.12.2018; c) l'estratto del verbale del
CdG del 15.1.2019; d) la delibera del CdG del 15.1.2019; c) la copia della relazione resa in data 15.1.2019 della Divisione Musica;
f) la copia degli accertamenti avvenuti nel secondo semestre 2017; g) la copia della denuncia querela sporta a carico dei ricorrenti.
Orbene, il Giudice amministrativo, innanzitutto, non ha affatto accertato e dichiarato la violazione da parte di del diritto di difesa, avendo semplicemente accertato il diritto CP_1 di accesso ai sensi della L. 241/90 ad alcuni atti che la aveva ritenuto non ostensibili CP_1 in quanto afferenti a rapporti privatistici tra gli associati.
Ma, venendo al merito della questione, la prima doglianza della attiene alla Pt_1 comunicazione del 3.5.2018 che le aveva inviato e contenente la dichiarazione di CP_1
le relazioni dell'Ufficio tecnico musicale ed il verbale del Comitato disciplinare Per_2 del 12.4.2018.
In realtà, detta documentazione sarebbe stata inviata in modo incompleto contenendo una serie di omissis.
Analogamente sarebbe a dirsi con riferimento alla successiva nota SIAE del 22.5.2018, avendo il Tribunale omesso di valutare, che per ottenere la documentazione, si erano resi necessari ben tre solleciti da parte della difesa di essa appellante.
Censura, infine, quanto affermato dal Tribunale in ordine alla circostanza che Pt_1 sarebbe stata audita in ogni occasione con il suo pieno esercizio del diritto di difesa.
Orbene, rileva la Corte che nel caso di specie, dalla lettura dei corposi atti difensivi predisposti dalla durante tutta la fase procedimentale, si comprende come il suo Pt_1 diritto di difesa non sia stato in concreto affatto compromesso, avendo essa potuto prendere, anche attraverso le sue audizioni, piena contezza delle violazioni contestate e pag. 10/13 degli elementi probatori a suo carico e ciò, anche a discapito delle incongruenze rilevate anche in questo giudizio di impugnazione.
Tra l'altro, è pacifico che con la introduzione del giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, si introduce un ordinario giudizio a cognizione piena, all'esito del quale il Giudice chiamato a decidere valuta sia la fondatezza della pretesa sanzionatoria che la sua concreta adeguatezza.
Val la pena ricordare quanto affermato dalla S.C., a mente della quale “la violazione del diritto al contraddittorio (che in questo caso lamenta la difesa appellante) presuppone la deduzione di una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa conculcato o compresso nel procedimento sanzionatorio. Tale affermazione privilegia una lettura sostanzialistica del diritto al contraddittorio che richiama il pragmatico canone giuspubblicistico della strumentalità delle forme e risulta in piena sintonia con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con la giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia sull'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali (CGUE sent. 3 7.2014, ove si Parte_3 afferma che la violazione dei diritti di difesa, in particolare del diritto ad essere sentiti prima dell'adozione del provvedimento lesivo, determina l'annullamento dell'atto adottato soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso” (Cass. Ord. 26.2.2011 n. 5433).
Nel caso di specie, tenuto conto che il Giudice dinanzi al quale è stata proposta impugnazione, è giudice della cognizione piena in ordine alla legittimità e fondatezza della pretesa sanzionatoria, non può dubitarsi che, alla stregua di tutte le argomentazioni sopra esposte con riferimento ai precedenti motivi del gravame, sussistessero tutti in presupposti, oggettivi e soggettivi, per ritenersi la società appellante responsabile della violazione ascrittale.
Con il quinto motivo la eccepisce ed impugna la non corretta applicazione della Pt_1 sanzione irrogata in violazione, a suo dire, della stessa Delibera della Assemblea delle
Commissioni di Sezione del 29.11.1996 richiamata, peraltro, dal Comitato disciplinare nel provvedimento.
Ciò detto, poiché la contestazione avrebbe avuto ad oggetto la violazione di una singola norma, la sanzione si sarebbe dovuta applicare una singola volta e non invece, come pag. 11/13 sarebbe stato erroneamente fatto, moltiplicandola per il numero delle opere rilevate asseritamente oggetto della falsa programmazione. Del resto, all' sarebbe stata Per_2 irrogata la sanzione di € 1.500,00 senza alcuna moltiplicazione.
Da ultimo, a parte la illegittima riduzione del 50%, (a favore peraltro proprio della appellante), non vi sarebbe stata neanche alcuna proporzione tra il vantaggio che essa appellante avrebbe ricavato (€ 1.920,95) e la sanzione irrogatale.
Orbene, nella fattispecie in esame, tante sono state le violazioni e, quindi, tante sono state le sanzioni applicate in verità alla società.
Non sono certamente applicabili, nella vicenda che ci occupa, la disciplina di matrice penalistica in tema di continuazione dei reati in considerazione della differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo e trattandosi di più violazioni commesse con più condotte (Cass. Ord. 14.4.2022 n. 12208).
Dunque, anche sotto tale profilo, in considerazione della gravità della condotta posta reiteratamente in essere dalla società e della irrilevanza della sanzione a carico nei confronti dell' che come deve ricordarsi, è la persona che ha consentito, attraverso il suo Per_2 pentimento, di scoprire la condotta ingannatoria, la complessiva sanzione irrogata con il provvedimento impugnato può ritenersi congruo, per cui il motivo non può che essere ugualmente respinto.
Con riferimento, infine all'utimo motivo relativo alla ritenuta asserita responsabilità della società derivante da una presunta ammissione della stessa ricavabile dalla affermazione della minima incidenza dei brani rispetto al totale di quelli accertati, nulla vi è da aggiungere rispetto a quanto già detto in precedenza, essendo la circostanza del tutto ininfluente rispetto alla sussistenza dei presupposti per la irrogazione della sanzione, non potendosi, comunque, non rilevare la abbondanza degli elementi già acquisiti per la ritenuta colpevolezza della società in ordine alle gravi violazioni contestate.
L'appello va, in definitiva, respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 12/13 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 12558/22 del Tribunale di Roma, ogni Parte_4 ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 17.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 13/13