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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/06/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/6/2025 nella causa iscritta al n. 6314 /2022 r.g. tra
e , con il patrocinio dell'Avv. PICCININI Parte_1 Parte_2
AN e dell'Avv. ISCERI MARCO, ricorrente
e
, Controparte_1 resistente contumace
Le domande delle parti
1. Le ricorrenti hanno chiesto: “accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento, nei confronti del dell' , dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze Controparte_1 Controparte_2
Co dell' e della ai fini retributivi per i motivi di cui in premessa, rispettivamente, quanto alla Controparte_4
con decorrenza dal 27 settembre 2005, quanto alla , con decorrenza dal 3 dicembre 2010, con Pt_1 Parte_2 condanna delle Amministrazioni convenute a provvedervi;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al riconoscimento degli scatti di anzianità di servizio maturati da parte delle Amministrazioni convenute, con condanna di queste ultime alla corresponsione a loro favore delle differenze retributive maturate e maturande a tale titolo per i motivi di cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo”, previa disapplicazione degli atti presupposti e con vittoria di spese da distrarsi.
Fatto e diritto
1. Le ricorrenti hanno allegato e documentato di essere dipendenti a tempo indeterminato del , rispettivamente dal 1.9.2019 la prof.ssa e dal 1.9.2018 la prof.ssa Controparte_1 Pt_1
, con la qualifica di docenti ed attualmente in servizio presso la Scuola secondaria di II grado Parte_2 ITTS “A. Volta” di che entrambe hanno precedentemente svolto attività lavorativa non di ruolo, CP_4
Co presso l'Istituto Formativo (d'ora in poi “ ”) la e la , due CP_5 Pt_1 Controparte_6 Parte_2
Società in house della Provincia di Rieti e del Comune di Tivoli;
che, su istanza delle ricorrenti, il
Dirigente scolastico dell'Istituto dove le stesse prestano servizio ha provveduto ad effettuare la ricostruzione della carriera, senza computare il periodo di lavoro svolto presso i suddetti Istituti.
2. Le ricorrenti hanno pertanto chiesto accertarsi, ai fini giuridici ed economici, il loro diritto al computo integrale dell'anzianità maturata ai fini della ricostruzione di carriera, con conseguente condanna dell'Amministrazione a collocarle al livello stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata, e con condanna al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli scatti stipendiali maturati in base a tale ricostruzione.
3. Il convenuto non si è costituito nonostante la ritualità della notifica. CP_1
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
5. La disciplina di riferimento, applicata dai dirigenti scolastici cui compete la ricostruzione di carriera del personale immesso in ruolo al superamento del periodo di prova ai sensi del D.P.R.
275/99, è quella di cui al d.lgs. n. 297/1994. L'art. 526 del decreto prevede che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”.
L'art. 485 prevede che ai docenti delle scuole statali elementari e secondarie il servizio prestato presso le scuole statali e pareggiate, o nelle istituzioni alle stesse equiparate in qualità di docente non di ruolo sia riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
6. Tra le istituzioni equiparate, la norma elenca “le scuole degli educandati femminili statali […] le scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie” (co. 2) e “scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali” (co. 3).
7. Non rientrano quindi nell'ambito di tale disciplina gli altri istituti i formazione – pubblici o privati – diversi da quelli menzionati.
8. Non si riscontrano nel caso di specie elementi per estendere l'applicazione della normativa suddetta in virtù di un principio di non discriminazione (anche di matrice comunitaria, alla luce ad esempio quello espresso nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale). La parte avrebbe infatti dovuto allegare e dimostrare il carattere ingiustificato della disparità di trattamento, e quindi la piena equiparabilità tra i docenti precari degli istituti di formazione di cui al precedente punto 1 e i docenti precari delle scuole statali e di quelle espressamente menzionate nella norma di legge, in termini di servizio svolto.
9. Non è sufficiente, a tal fine, l'allegazione contenuta in ricorso in base alla quale le due ricorrenti avrebbero svolto attività di docenza nelle stesse materie in cui sono poi risultate vincitrici di concorso, né la natura pubblicistica degli istituti di provenienza, dovendosi avere riguardo specificamente alle caratteristiche delle mansioni svolte ed alle specifiche modalità di lavoro.
10. La giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di principio di non discriminazione, infatti, ha chiarito che un diverso trattamento ben può essere legittimo ove sussistano ragioni oggettive giustificanti l'esclusione (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). Dette ragioni oggettive non possono consistere nell'esistenza di una disposizione normativa generale ed astratta, abbia essa natura negoziale o legale, dovendosi invece ricercare in elementi concreti inerenti la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte e le specifiche modalità di lavoro (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Tali principi sono stati fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
7.11.2016, n. 22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 e Cass. 6.4.2017, n. 8945). Anche la normativa nazionale in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, del resto, sancisce un analogo principio di non discriminazione tra i dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato (art. 6 ed art. 45, co. 2, d.lgs. 165/2001), sempre che si tratti di lavoratori comparabili (in termini di inquadramento).
11. Quanto alla comparabilità dell'impiego svolto presso gli enti di formazione alle cui dipendenze le due ricorrenti hanno prestato servizio prima dell'immissione in ruolo presso il , CP_1 deve aversi riguardo ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità – espressi in materia di scuole paritarie disciplinate dalla l. 62/2000 – in base ai quali deve aversi riguardo non già alla funzione di insegnamento di per sé (e men che meno all'identità di materie) o alla natura privatistica o pubblicistica dell'istituto di formazione, quanto alla tipologia di questo, la cui equiparabilità alle scuole statali dipende precipuamente dalle modalità di selezione e reclutamento del personale. Sul punto è da ultimo intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 180/2021, di rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 del decreto legislativo 297/1994 nella parte in cui esclude dal computo dell'anzianità il servizio prestato alle dipendenze di scuole paritarie (con principio a maggior ragione valido per il caso di specie), chiarendo che non sussiste irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto (fino al 2006) per i docenti delle scuole pareggiate, in ragione delle “significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione”.
12. Alcun elemento volto a sostenere la piena equiparabilità degli istituti di formazione oggetto del presente giudizio alle scuole statali, in termini di modalità di reclutamento e selezione del personale, è stato allegato dalle ricorrenti.
13. Non si riscontra quindi, nel caso di specie, alcuna disparità di trattamento che imponga alla luce dei richiamati principi il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tempo determinato prestato presso detti istituti in base alle norme che lo prevedono per il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze di istituti scolastici statali o equiparati.
14. Le ricorrenti invocano, a sostegno delle proprie pretese, l'art. 30 d.lgs. 165/2001, in ragione della natura pubblicistica degli enti di formazione presso i quali è stato prestato il servizio di cui chiedono la valorizzazione ai fini del computo dell'anzianità.
15. La norma è rubricata “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del d. lgs
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.20, comma 2 della Legge n.488 del 1999)”, e disciplina le procedure di mobilità volontaria, come strumento di riequilibrio degli organici tra le varie amministrazioni. Tali procedure consentono, al ricorrere di determinate condizioni – comunque non allegate nel caso di specie – il passaggio diretto di personale da una amministrazione all'altra.
16. Difetta tuttavia radicalmente l'allegazione che nel caso di specie le ricorrenti siano transitate alle dipendenze del mediante una procedura di mobilità diretta, Controparte_1 risultando al contrario, dalla documentazione in atti, che entrambe sono state immesse in ruolo quali docenti a seguito di vittoria di apposito concorso e successivo superamento dell'anno di prova, e precisamente la prof.ssa è risultata “vincitrice di concorso indetto con d.d.g. n. 85/2018” (cfr. all 4) e la Pt_1 prof.ssa è risultata “vincitrice di concorso per titoli ed esami (concorso 2016)” (cfr. all. 6). Parte_2
17. Non si configura quindi nel caso di specie alcun passaggio diretto che vincoli l'amministrazione di destinazione a preservare l'anzianità già maturata dal lavoratore presso il precedente datore, risultandone assorbita ogni questione relativa all'effettiva applicabilità del richiamato art. 30 alle società in house presso le quali le ricorrenti hanno prestato servizio.
18. Parimenti inconferente è il riferimento all'art. 2112 c.c., ossia alla disciplina del trasferimento di azienda, che le parti ricorrenti invocano in forza della Direttiva 77/187/CE, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. 19. La Direttiva si applica ai “trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione”, dove cedente e cessionario sono “ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1 , paragrafo 1” rispettivamente perde e acquisisce “la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento”.
20. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto la Direttiva applicabile anche ai trasferimenti tra Enti pubblici. Per quanto qui interessa, la Grande sezione, con la sentenza 6 settembre
2011 (procedimento C- 108/10, ), ha chiarito che la riassunzione, da parte di una pubblica Per_1 autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un'altra pubblica autorità addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della Direttiva nel caso in cui detto personale sia costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro, nei cui confronti il trasferimento porti all'applicazione immediata del contratto collettivo vigente presso il cessionario. La Corte ha specificato che, al ricorrere di dette circostanze, ove le condizioni retributive di cui al nuovo CCNL applicato siano collegate all'anzianità lavorativa, l'art. 3 della direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento del periodo maturato presso il cedente.
21. La giurisprudenza di legittimità ha confermato l'applicabilità della direttiva all'ipotesi di passaggio di personale ATA alle dipendenze del disposto per legge dall'art. 8 della L. 3 maggio CP_7
1999, n. 124 (peraltro precisando che il principio comunitario esclude che i lavoratori trasferiti possano subire un peggioramento del trattamento retributivo, ma non giunge fino a riconoscere agli stessi il diritto ad un miglioramento di tale trattamento in virtù dell'anzianità effettivamente maturata, cfr. Cass.
Civ., ord. n. 7698 del 28 marzo 2018).
22. La richiamata normativa ha previsto il passaggio diretto del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado dalle dipendenze degli enti locali a quelle dello Stato (così come pure del “personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali”, enfasi aggiunta).
23. Si tratta quindi di una ipotesi di trasferimento diretto di una intera categoria di lavoratori, ed in tal senso la Corte sovranazionale e quella di legittimità hanno ritenuto che essa ricadesse sotto l'ambito di applicazione della direttiva sui trasferimenti d'azienda.
24. Nel caso di specie, le ricorrenti non hanno invece allegato alcun elemento da cui debba desumersi l'applicabilità della normativa suddetta, per le stesse ragioni già esplicitate al precedente punto 16, difettando in radice un complesso di lavoratori unitariamente considerabili azienda nonché difettando un passaggio diretto dalle dipendenze di un ente alle dipendenze dell'altro. 25. In conclusione, la normativa invocata dalle ricorrenti – così come più in generale la normativa in materia scolastica, preliminarmente esaminata per rigore logico argomentativo – non può trovare applicazione al caso di specie, né comunque si ravvisano circostanze fattuali che impongano l'estensione dei principi eurounitari fin qui brevemente richiamati alla situazione delle ricorrenti.
26. Queste ultime chiedono infatti di poter cumulare l'anzianità di servizio maturata presso due distinti datori di lavoro senza che ricorra alcuna ipotesi di continuità giuridica o fattuale tra i relativi rapporti, esclusivamente in ragione della formale identità di mansioni. Al contrario, proprio la differenza strutturale e funzionale tra gli istituti di formazione di provenienza e le scuole statali, così come la soluzione di continuità tra i due rapporti, propendono in mancanza di altri elementi per il carattere pienamente giustificato del diverso trattamento riservato alle ricorrenti sia rispetto ai precari della scuola che siano successivamente stati stabilizzati sia rispetto ai lavoratori che abbiano partecipato a procedure di trasferimento diretto tra amministrazioni e, precipuamente, tra amministrazioni locali e
. Controparte_1
27. Ne consegue il rigetto integrale del ricorso, assorbita ogni questione circa la natura dei suddetti enti di formazione.
28. La contumacia del resistente esclude una statuizione sulle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6314 /2022 r.g.:
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese.
Tivoli, 25/06/2025
Il Giudice
IB NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/6/2025 nella causa iscritta al n. 6314 /2022 r.g. tra
e , con il patrocinio dell'Avv. PICCININI Parte_1 Parte_2
AN e dell'Avv. ISCERI MARCO, ricorrente
e
, Controparte_1 resistente contumace
Le domande delle parti
1. Le ricorrenti hanno chiesto: “accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento, nei confronti del dell' , dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze Controparte_1 Controparte_2
Co dell' e della ai fini retributivi per i motivi di cui in premessa, rispettivamente, quanto alla Controparte_4
con decorrenza dal 27 settembre 2005, quanto alla , con decorrenza dal 3 dicembre 2010, con Pt_1 Parte_2 condanna delle Amministrazioni convenute a provvedervi;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al riconoscimento degli scatti di anzianità di servizio maturati da parte delle Amministrazioni convenute, con condanna di queste ultime alla corresponsione a loro favore delle differenze retributive maturate e maturande a tale titolo per i motivi di cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo”, previa disapplicazione degli atti presupposti e con vittoria di spese da distrarsi.
Fatto e diritto
1. Le ricorrenti hanno allegato e documentato di essere dipendenti a tempo indeterminato del , rispettivamente dal 1.9.2019 la prof.ssa e dal 1.9.2018 la prof.ssa Controparte_1 Pt_1
, con la qualifica di docenti ed attualmente in servizio presso la Scuola secondaria di II grado Parte_2 ITTS “A. Volta” di che entrambe hanno precedentemente svolto attività lavorativa non di ruolo, CP_4
Co presso l'Istituto Formativo (d'ora in poi “ ”) la e la , due CP_5 Pt_1 Controparte_6 Parte_2
Società in house della Provincia di Rieti e del Comune di Tivoli;
che, su istanza delle ricorrenti, il
Dirigente scolastico dell'Istituto dove le stesse prestano servizio ha provveduto ad effettuare la ricostruzione della carriera, senza computare il periodo di lavoro svolto presso i suddetti Istituti.
2. Le ricorrenti hanno pertanto chiesto accertarsi, ai fini giuridici ed economici, il loro diritto al computo integrale dell'anzianità maturata ai fini della ricostruzione di carriera, con conseguente condanna dell'Amministrazione a collocarle al livello stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata, e con condanna al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli scatti stipendiali maturati in base a tale ricostruzione.
3. Il convenuto non si è costituito nonostante la ritualità della notifica. CP_1
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
5. La disciplina di riferimento, applicata dai dirigenti scolastici cui compete la ricostruzione di carriera del personale immesso in ruolo al superamento del periodo di prova ai sensi del D.P.R.
275/99, è quella di cui al d.lgs. n. 297/1994. L'art. 526 del decreto prevede che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”.
L'art. 485 prevede che ai docenti delle scuole statali elementari e secondarie il servizio prestato presso le scuole statali e pareggiate, o nelle istituzioni alle stesse equiparate in qualità di docente non di ruolo sia riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
6. Tra le istituzioni equiparate, la norma elenca “le scuole degli educandati femminili statali […] le scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie” (co. 2) e “scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali” (co. 3).
7. Non rientrano quindi nell'ambito di tale disciplina gli altri istituti i formazione – pubblici o privati – diversi da quelli menzionati.
8. Non si riscontrano nel caso di specie elementi per estendere l'applicazione della normativa suddetta in virtù di un principio di non discriminazione (anche di matrice comunitaria, alla luce ad esempio quello espresso nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale). La parte avrebbe infatti dovuto allegare e dimostrare il carattere ingiustificato della disparità di trattamento, e quindi la piena equiparabilità tra i docenti precari degli istituti di formazione di cui al precedente punto 1 e i docenti precari delle scuole statali e di quelle espressamente menzionate nella norma di legge, in termini di servizio svolto.
9. Non è sufficiente, a tal fine, l'allegazione contenuta in ricorso in base alla quale le due ricorrenti avrebbero svolto attività di docenza nelle stesse materie in cui sono poi risultate vincitrici di concorso, né la natura pubblicistica degli istituti di provenienza, dovendosi avere riguardo specificamente alle caratteristiche delle mansioni svolte ed alle specifiche modalità di lavoro.
10. La giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di principio di non discriminazione, infatti, ha chiarito che un diverso trattamento ben può essere legittimo ove sussistano ragioni oggettive giustificanti l'esclusione (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata). Dette ragioni oggettive non possono consistere nell'esistenza di una disposizione normativa generale ed astratta, abbia essa natura negoziale o legale, dovendosi invece ricercare in elementi concreti inerenti la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte e le specifiche modalità di lavoro (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Tali principi sono stati fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
7.11.2016, n. 22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 e Cass. 6.4.2017, n. 8945). Anche la normativa nazionale in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, del resto, sancisce un analogo principio di non discriminazione tra i dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato (art. 6 ed art. 45, co. 2, d.lgs. 165/2001), sempre che si tratti di lavoratori comparabili (in termini di inquadramento).
11. Quanto alla comparabilità dell'impiego svolto presso gli enti di formazione alle cui dipendenze le due ricorrenti hanno prestato servizio prima dell'immissione in ruolo presso il , CP_1 deve aversi riguardo ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità – espressi in materia di scuole paritarie disciplinate dalla l. 62/2000 – in base ai quali deve aversi riguardo non già alla funzione di insegnamento di per sé (e men che meno all'identità di materie) o alla natura privatistica o pubblicistica dell'istituto di formazione, quanto alla tipologia di questo, la cui equiparabilità alle scuole statali dipende precipuamente dalle modalità di selezione e reclutamento del personale. Sul punto è da ultimo intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 180/2021, di rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 del decreto legislativo 297/1994 nella parte in cui esclude dal computo dell'anzianità il servizio prestato alle dipendenze di scuole paritarie (con principio a maggior ragione valido per il caso di specie), chiarendo che non sussiste irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto (fino al 2006) per i docenti delle scuole pareggiate, in ragione delle “significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione”.
12. Alcun elemento volto a sostenere la piena equiparabilità degli istituti di formazione oggetto del presente giudizio alle scuole statali, in termini di modalità di reclutamento e selezione del personale, è stato allegato dalle ricorrenti.
13. Non si riscontra quindi, nel caso di specie, alcuna disparità di trattamento che imponga alla luce dei richiamati principi il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tempo determinato prestato presso detti istituti in base alle norme che lo prevedono per il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze di istituti scolastici statali o equiparati.
14. Le ricorrenti invocano, a sostegno delle proprie pretese, l'art. 30 d.lgs. 165/2001, in ragione della natura pubblicistica degli enti di formazione presso i quali è stato prestato il servizio di cui chiedono la valorizzazione ai fini del computo dell'anzianità.
15. La norma è rubricata “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del d. lgs
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.20, comma 2 della Legge n.488 del 1999)”, e disciplina le procedure di mobilità volontaria, come strumento di riequilibrio degli organici tra le varie amministrazioni. Tali procedure consentono, al ricorrere di determinate condizioni – comunque non allegate nel caso di specie – il passaggio diretto di personale da una amministrazione all'altra.
16. Difetta tuttavia radicalmente l'allegazione che nel caso di specie le ricorrenti siano transitate alle dipendenze del mediante una procedura di mobilità diretta, Controparte_1 risultando al contrario, dalla documentazione in atti, che entrambe sono state immesse in ruolo quali docenti a seguito di vittoria di apposito concorso e successivo superamento dell'anno di prova, e precisamente la prof.ssa è risultata “vincitrice di concorso indetto con d.d.g. n. 85/2018” (cfr. all 4) e la Pt_1 prof.ssa è risultata “vincitrice di concorso per titoli ed esami (concorso 2016)” (cfr. all. 6). Parte_2
17. Non si configura quindi nel caso di specie alcun passaggio diretto che vincoli l'amministrazione di destinazione a preservare l'anzianità già maturata dal lavoratore presso il precedente datore, risultandone assorbita ogni questione relativa all'effettiva applicabilità del richiamato art. 30 alle società in house presso le quali le ricorrenti hanno prestato servizio.
18. Parimenti inconferente è il riferimento all'art. 2112 c.c., ossia alla disciplina del trasferimento di azienda, che le parti ricorrenti invocano in forza della Direttiva 77/187/CE, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. 19. La Direttiva si applica ai “trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione”, dove cedente e cessionario sono “ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1 , paragrafo 1” rispettivamente perde e acquisisce “la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento”.
20. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto la Direttiva applicabile anche ai trasferimenti tra Enti pubblici. Per quanto qui interessa, la Grande sezione, con la sentenza 6 settembre
2011 (procedimento C- 108/10, ), ha chiarito che la riassunzione, da parte di una pubblica Per_1 autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un'altra pubblica autorità addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della Direttiva nel caso in cui detto personale sia costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro, nei cui confronti il trasferimento porti all'applicazione immediata del contratto collettivo vigente presso il cessionario. La Corte ha specificato che, al ricorrere di dette circostanze, ove le condizioni retributive di cui al nuovo CCNL applicato siano collegate all'anzianità lavorativa, l'art. 3 della direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento del periodo maturato presso il cedente.
21. La giurisprudenza di legittimità ha confermato l'applicabilità della direttiva all'ipotesi di passaggio di personale ATA alle dipendenze del disposto per legge dall'art. 8 della L. 3 maggio CP_7
1999, n. 124 (peraltro precisando che il principio comunitario esclude che i lavoratori trasferiti possano subire un peggioramento del trattamento retributivo, ma non giunge fino a riconoscere agli stessi il diritto ad un miglioramento di tale trattamento in virtù dell'anzianità effettivamente maturata, cfr. Cass.
Civ., ord. n. 7698 del 28 marzo 2018).
22. La richiamata normativa ha previsto il passaggio diretto del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado dalle dipendenze degli enti locali a quelle dello Stato (così come pure del “personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali”, enfasi aggiunta).
23. Si tratta quindi di una ipotesi di trasferimento diretto di una intera categoria di lavoratori, ed in tal senso la Corte sovranazionale e quella di legittimità hanno ritenuto che essa ricadesse sotto l'ambito di applicazione della direttiva sui trasferimenti d'azienda.
24. Nel caso di specie, le ricorrenti non hanno invece allegato alcun elemento da cui debba desumersi l'applicabilità della normativa suddetta, per le stesse ragioni già esplicitate al precedente punto 16, difettando in radice un complesso di lavoratori unitariamente considerabili azienda nonché difettando un passaggio diretto dalle dipendenze di un ente alle dipendenze dell'altro. 25. In conclusione, la normativa invocata dalle ricorrenti – così come più in generale la normativa in materia scolastica, preliminarmente esaminata per rigore logico argomentativo – non può trovare applicazione al caso di specie, né comunque si ravvisano circostanze fattuali che impongano l'estensione dei principi eurounitari fin qui brevemente richiamati alla situazione delle ricorrenti.
26. Queste ultime chiedono infatti di poter cumulare l'anzianità di servizio maturata presso due distinti datori di lavoro senza che ricorra alcuna ipotesi di continuità giuridica o fattuale tra i relativi rapporti, esclusivamente in ragione della formale identità di mansioni. Al contrario, proprio la differenza strutturale e funzionale tra gli istituti di formazione di provenienza e le scuole statali, così come la soluzione di continuità tra i due rapporti, propendono in mancanza di altri elementi per il carattere pienamente giustificato del diverso trattamento riservato alle ricorrenti sia rispetto ai precari della scuola che siano successivamente stati stabilizzati sia rispetto ai lavoratori che abbiano partecipato a procedure di trasferimento diretto tra amministrazioni e, precipuamente, tra amministrazioni locali e
. Controparte_1
27. Ne consegue il rigetto integrale del ricorso, assorbita ogni questione circa la natura dei suddetti enti di formazione.
28. La contumacia del resistente esclude una statuizione sulle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6314 /2022 r.g.:
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese.
Tivoli, 25/06/2025
Il Giudice
IB NI