Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 17/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2207/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 02.10.2024, da nata in [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, residenti in [...]
[...]
nato in [...] il [...], cod. fisc. Parte_2 CodiceFiscale_2
residenti in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina BELTRAMINI (C.F. CodiceFiscale_3
(PEC: – fax 0323847155) ed elettivamente domiciliati in Email_1
RA CE (VB), Via Liberazione n. 12, come da procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“la separazione personale consensuale alle condizioni sottoesposte,
- i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
- la casa coniugale sita in RA CE, già di proprietà del padre della sig.ra , Parte_1
verrà alla medesima assegnata, unitamente ai mobili e suppellettili che la arredano, la quale
il marito trasferirà altrove la propria residenza, Per_1
asportando i propri effetti personali;
- dichiarare i coniugi economica economicamente autosufficienti;
- il sig. si impegnerà a versare un contributo pari ad € 1.620,00 mensili alla sig.ra Pt_2 [...]
, così calcolato: € 320,00 per il finanziamento in corso intestato ad entrambi i coniugi Parte_1 fino ad esaurimento dello stesso ed € 1.300,00 quale concorso al mantenimento del figlio , Per_1
rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT, fino al momento in cui il medesimo terminerà gli studi universitari (e quindi non ci sarà più la locazione di Milano) ma, comunque, fino al raggiungimento della propria indipendenza economica, oltre al 70% delle spese straordinarie, spese mediche non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche
(materiale di cancelleria, libri, trasporto, gite) le spese richieste dall'esercizio di attività ludico/sportive, e ogni altra spesa straordinaria previamente concordata e documentata afferente il figlio , avuto riguardo al protocollo applicato dal Tribunale di Verbania, da corrispondere, Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla medesima sig.ra
al seguente IBAN: IT 82 K 03069 45441 1000 0000 2626. Pt_1
Spese legali compensate”
Pubblico Ministero: accogliersi la domanda
Motivi della decisione
Con ricorso in data 02.10.2024, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Ornavasso (VB) in data 26.4.1997.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che il figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, avrà collocazione prevalente presso la madre e che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2
in Ornavasso (VB) in data 26.4.1997
assegna la casa coniugale, sita in RA CE (VB), già di proprietà del padre di
[...]
in uso alla medesima, unitamente ai mobili e suppellettili che la arredano;
Parte_1
pone a carico di l'obbligo di versare un contributo pari ad € 1.620,00 mensili Parte_2
a così calcolato: € 320,00 per il finanziamento in corso intestato ad entrambi i Parte_1 coniugi fino ad esaurimento dello stesso ed € 1.300,00 quale concorso al mantenimento del figlio
, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT, fino al momento in Per_1
cui il medesimo terminerà gli studi universitari (e quindi non ci sarà più la locazione di Milano) ma, comunque, fino al raggiungimento della propria indipendenza economica;
pone a carico del padre il pagamento in misura pari al 70% delle spese straordinarie, spese mediche non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche (materiale di cancelleria, libri, trasporto, gite) le spese richieste dall'esercizio di attività ludico/sportive, e ogni altra spesa straordinaria previamente concordata e documentata afferente il figlio , avuto riguardo al Per_1
protocollo applicato dal Tribunale di Verbania, da corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla medesima sig.ra al seguente IBAN: IT 82 Pt_1 [...]
CodiceFiscale_4
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 13.01.2025 Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco